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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/09/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 81/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 31.01.2025 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
, elett.te dom.to in Piazza Armerina, Via Mazzini 27, presso lo
[...]
studio dell'avv. Gaetano Di Dio, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione n opposizione a precetto.
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...], il [...], CF CP_1 [...] , elettivamente domiciliata in Piazza Armerina, Via R. C.F._2
Roccella , 5, presso lo studio degli avvocati Andrea Pietro Caponnetto e
Roberto Raffiotta, che la rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”… si contesta e respinge in toto quanto sostenuto dall'appellata nei propri atti difensivi perché palesemente infondato in fatto e in diritto. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale non ammessa e/o rigettata in primo grado. In subordine, si conclude per l'accoglimento dell'appello proposto, riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, negli atti successivi e nei verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, con la condanna di parte appellata alle spese di giudizio. .. …”.. Per parte appellata: “ …“PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI
APPELLO DI CALTANISSETTA: -preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. ; - nel merito, rigettare l'appello Parte_1
proposto dal Sig. in quanto erroneo ed infondato in fatto e Parte_1
in diritto e, per l'effetto, confermare tutti i capi dell'impugnata sentenza investiti dalle censure formulate nell'atto di appello. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio...”.
pag. 2/8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
proponeva davanti al Tribunale di Enna opposizione al precetto a lui notificato dalla sig.ra e basato sul decreto di omologazione CP_1
della separazione consensuale dei coniugi. Eccepiva la sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo, a seguito della avvenuta riconciliazione dei coniugi. Chiedeva pertanto dichiararsi l'inesistenza del diritto della CP_1
di procedere esecutivamente nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio la convenuta , chiedendo il rigetto della CP_1
opposizione, negando di essersi mai riconciliata con l'opponente.
Con sentenza n. 26/2021 pubblicata il 12/01/2021, il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 1041/2019, rigettava l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 24/06/2019, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 3.800,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge .
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, Parte_1
chiedendo la riforma della impugnata sentenza dichiarando “che la
non ha nessun diritto a procedere ad esecuzione forzata nei CP_1
confronti del per l'assoluta mancanza del titolo esecutivo Parte_1
posto a fondamento del precetto a seguito dell'avvenuta riconciliazione dei coniugi, e dichiarare nullo, inefficace e/o comunque improduttivo di effetti giuridici nei confronti dell'appellante l'atto di precetto opposto. Con
pag. 3/8 la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
Si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto del CP_1
gravame
MOTIVI DELLA DECISIONE
, ha eccepito la inammissibilità del gravame per la dedotta CP_1
violazione dell' 342 c.p.c.. L'eccezione non è fondata.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. UN, Sentenza n. 27199 del
16/11/2017 (Rv. 645991 – 01). Nel caso di specie, l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
pag. 4/8 ********
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza sulla mancata riconciliazione dei coniugi deducendo che il giudice di prime cure, con motivazione contraddittoria, avrebbe ritenuto che
[...]
non ha fornito la prova della avvenuta riconciliazione con la Pt_1
moglie. Il Tribunale sarebbe dovuto giungere a valutazione opposta sulla base di quanto statuito nel decreto cautelare del 27/09/2020 che aveva sospeso la efficacia dell'atto di precetto opposto per ritenuta sussistenza del fumus dell'opposizione spiegata dal , rilevando che :“ le Pt_1
risultanze documentali provano che non solo il ha ristabilito la Pt_1
propria residenza presso l'abitazione coniugale (cfr certificato anagrafico, in atti), ma anche che lo stesso si è fatto carico della moglie
(cfr la dichiarazione redditi e ricevute delle spese mediche della signora
, in atti) per cui, considerato il lasso di tempo trascorso tra la CP_1
data di intimazione del precetto (giugno 2019) e la fine dello stato di convalescenza del (da collocarsi, per come sembra, nel mese Pt_1
novembre del 2018), inducono a ritenere una stabilità della ripresa della convivenza dell'odierno opponente con la moglie non riducibile ad una mera coabitazione”.… “Ne deriva che le tensioni che da ultimo sembrano nuovamente caratterizzare il rapporto dei coniugi si pongono verosimilmente come fatti nuovi e sopravvenuti alla dedotta riconciliazione, che parrebbero giustificare una nuova pronuncia di separazione, ma non certo la reviviscenza degli effetti di quella precedente”. Continua l'appellante che i detti coniugi nell'agosto 2018 si riconciliarono riprendendo la loro convivenza nel loro appartamento in pag. 5/8 Piazza Armerina Via Libertà, 47, facendosi carico della moglie, priva di redditi.
La censura è infondata.
La circostanza che i coniugi abbiano potuto riprendere a vivere insieme, pur essendo un indicatore della volontà di voler ricostruire la relazione, di per sé non implica che tutti gli effetti giuridici della separazione medesima siano stati automaticamente annullati. La Suprema Corte, con ordinanza n.
14037/2021, e successiva n. 9839/2023, nel precisare la distinzione concettuale tra “coabitazione” e “riconciliazione”, ha chiarito che non è sufficiente il mero ripristino della convivenza tra i coniugi per dimostrare la loro riconciliazione, con effetto interruttivo della separazione. Per ottenere tale effetto, infatti, è necessaria la ricostruzione della comunione spirituale e materiale, caratteristica propria della vita coniugale
(“comportamento inequivoco, che esprime senza possibilità di dubbio la ricostituzione di un progetto di vita comune, connotato da tutti i doveri che discendono dal matrimonio”, e come tale idoneo a porre nel nulla gli effetti della separazione”). In altri termini per potersi avere la riconciliazione deve essere ricostituita l'unione coniugale e ripristinata della vita familiare. A tal proposito, risultano rilevanti i gesti e i comportamenti concreti ed effettivi dei coniugi, che devono dimostrare la loro disponibilità a riprendere la convivenza e a costituire un'altra comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, fondamento del vincolo matrimoniale.
Nel caso di specie l'opponente, odierno appellante, su cui incombeva l'onere della prova, si è solo limitato ad indicare che i coniugi avevano pag. 6/8 ripreso la convivenza abitando sotto lo stesso tetto (circostanza questa non contestata dalle parti) e che lui aveva provveduto a pagare la Tari per gli anni 2018/2019 nonché di avere pagato alcune utenze domestiche intestate alla , e alcune visite specialistiche della medesima. Ma CP_1
non ha dimostrato, a seguito delle contestazioni poste in essere dalla
, la ripresa della convivenza come “affectio maritalis” e come CP_1
ripresa dei rapporti materiali e spirituali;
elementi questi come sopra meglio evidenziato, caratteristici della vita coniugale (Cass 19497/2025;
Cass 19535/2014, e Cass 20323/2019) ( “la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale. Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare”.).
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la disciplina delle spese di lite, ma solo in via consequenziale al motivo di merito già esaminato, per cui, rigettato tale motivo, quello afferente alle spese non può che subire la stessa sorte.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del secondo grado liquidate come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
115/2002.
pag. 7/8
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna al pagamento delle spese di lite del grado in Parte_1
favore della appellata, che liquida in complessive € 3.966,00 (di cui €
1.134,00 per la fase studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale), spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 81/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 31.01.2025 e promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
, elett.te dom.to in Piazza Armerina, Via Mazzini 27, presso lo
[...]
studio dell'avv. Gaetano Di Dio, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione n opposizione a precetto.
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...], il [...], CF CP_1 [...] , elettivamente domiciliata in Piazza Armerina, Via R. C.F._2
Roccella , 5, presso lo studio degli avvocati Andrea Pietro Caponnetto e
Roberto Raffiotta, che la rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”… si contesta e respinge in toto quanto sostenuto dall'appellata nei propri atti difensivi perché palesemente infondato in fatto e in diritto. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale non ammessa e/o rigettata in primo grado. In subordine, si conclude per l'accoglimento dell'appello proposto, riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, negli atti successivi e nei verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, con la condanna di parte appellata alle spese di giudizio. .. …”.. Per parte appellata: “ …“PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI
APPELLO DI CALTANISSETTA: -preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. ; - nel merito, rigettare l'appello Parte_1
proposto dal Sig. in quanto erroneo ed infondato in fatto e Parte_1
in diritto e, per l'effetto, confermare tutti i capi dell'impugnata sentenza investiti dalle censure formulate nell'atto di appello. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio...”.
pag. 2/8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
proponeva davanti al Tribunale di Enna opposizione al precetto a lui notificato dalla sig.ra e basato sul decreto di omologazione CP_1
della separazione consensuale dei coniugi. Eccepiva la sopravvenuta mancanza del titolo esecutivo, a seguito della avvenuta riconciliazione dei coniugi. Chiedeva pertanto dichiararsi l'inesistenza del diritto della CP_1
di procedere esecutivamente nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio la convenuta , chiedendo il rigetto della CP_1
opposizione, negando di essersi mai riconciliata con l'opponente.
Con sentenza n. 26/2021 pubblicata il 12/01/2021, il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 1041/2019, rigettava l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 24/06/2019, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 3.800,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge .
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, Parte_1
chiedendo la riforma della impugnata sentenza dichiarando “che la
non ha nessun diritto a procedere ad esecuzione forzata nei CP_1
confronti del per l'assoluta mancanza del titolo esecutivo Parte_1
posto a fondamento del precetto a seguito dell'avvenuta riconciliazione dei coniugi, e dichiarare nullo, inefficace e/o comunque improduttivo di effetti giuridici nei confronti dell'appellante l'atto di precetto opposto. Con
pag. 3/8 la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
Si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto del CP_1
gravame
MOTIVI DELLA DECISIONE
, ha eccepito la inammissibilità del gravame per la dedotta CP_1
violazione dell' 342 c.p.c.. L'eccezione non è fondata.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. UN, Sentenza n. 27199 del
16/11/2017 (Rv. 645991 – 01). Nel caso di specie, l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
pag. 4/8 ********
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza sulla mancata riconciliazione dei coniugi deducendo che il giudice di prime cure, con motivazione contraddittoria, avrebbe ritenuto che
[...]
non ha fornito la prova della avvenuta riconciliazione con la Pt_1
moglie. Il Tribunale sarebbe dovuto giungere a valutazione opposta sulla base di quanto statuito nel decreto cautelare del 27/09/2020 che aveva sospeso la efficacia dell'atto di precetto opposto per ritenuta sussistenza del fumus dell'opposizione spiegata dal , rilevando che :“ le Pt_1
risultanze documentali provano che non solo il ha ristabilito la Pt_1
propria residenza presso l'abitazione coniugale (cfr certificato anagrafico, in atti), ma anche che lo stesso si è fatto carico della moglie
(cfr la dichiarazione redditi e ricevute delle spese mediche della signora
, in atti) per cui, considerato il lasso di tempo trascorso tra la CP_1
data di intimazione del precetto (giugno 2019) e la fine dello stato di convalescenza del (da collocarsi, per come sembra, nel mese Pt_1
novembre del 2018), inducono a ritenere una stabilità della ripresa della convivenza dell'odierno opponente con la moglie non riducibile ad una mera coabitazione”.… “Ne deriva che le tensioni che da ultimo sembrano nuovamente caratterizzare il rapporto dei coniugi si pongono verosimilmente come fatti nuovi e sopravvenuti alla dedotta riconciliazione, che parrebbero giustificare una nuova pronuncia di separazione, ma non certo la reviviscenza degli effetti di quella precedente”. Continua l'appellante che i detti coniugi nell'agosto 2018 si riconciliarono riprendendo la loro convivenza nel loro appartamento in pag. 5/8 Piazza Armerina Via Libertà, 47, facendosi carico della moglie, priva di redditi.
La censura è infondata.
La circostanza che i coniugi abbiano potuto riprendere a vivere insieme, pur essendo un indicatore della volontà di voler ricostruire la relazione, di per sé non implica che tutti gli effetti giuridici della separazione medesima siano stati automaticamente annullati. La Suprema Corte, con ordinanza n.
14037/2021, e successiva n. 9839/2023, nel precisare la distinzione concettuale tra “coabitazione” e “riconciliazione”, ha chiarito che non è sufficiente il mero ripristino della convivenza tra i coniugi per dimostrare la loro riconciliazione, con effetto interruttivo della separazione. Per ottenere tale effetto, infatti, è necessaria la ricostruzione della comunione spirituale e materiale, caratteristica propria della vita coniugale
(“comportamento inequivoco, che esprime senza possibilità di dubbio la ricostituzione di un progetto di vita comune, connotato da tutti i doveri che discendono dal matrimonio”, e come tale idoneo a porre nel nulla gli effetti della separazione”). In altri termini per potersi avere la riconciliazione deve essere ricostituita l'unione coniugale e ripristinata della vita familiare. A tal proposito, risultano rilevanti i gesti e i comportamenti concreti ed effettivi dei coniugi, che devono dimostrare la loro disponibilità a riprendere la convivenza e a costituire un'altra comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, fondamento del vincolo matrimoniale.
Nel caso di specie l'opponente, odierno appellante, su cui incombeva l'onere della prova, si è solo limitato ad indicare che i coniugi avevano pag. 6/8 ripreso la convivenza abitando sotto lo stesso tetto (circostanza questa non contestata dalle parti) e che lui aveva provveduto a pagare la Tari per gli anni 2018/2019 nonché di avere pagato alcune utenze domestiche intestate alla , e alcune visite specialistiche della medesima. Ma CP_1
non ha dimostrato, a seguito delle contestazioni poste in essere dalla
, la ripresa della convivenza come “affectio maritalis” e come CP_1
ripresa dei rapporti materiali e spirituali;
elementi questi come sopra meglio evidenziato, caratteristici della vita coniugale (Cass 19497/2025;
Cass 19535/2014, e Cass 20323/2019) ( “la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale. Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare”.).
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la disciplina delle spese di lite, ma solo in via consequenziale al motivo di merito già esaminato, per cui, rigettato tale motivo, quello afferente alle spese non può che subire la stessa sorte.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del secondo grado liquidate come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
115/2002.
pag. 7/8
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna al pagamento delle spese di lite del grado in Parte_1
favore della appellata, che liquida in complessive € 3.966,00 (di cui €
1.134,00 per la fase studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale), spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 8/8