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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 30/04/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 87/2025 V.G., vertente
TRA
n. ad Atessa il 24.7.1979, CF Parte_1
difesa dagli Avv.ti Maria Ida Troilo e Daniela C.F._1
Frini
E
, n. ad Atessa il 6.8.1974, CF , Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Alessandro Marrone
CONCLUSIONI
Le parti si riportano al ricorso depositato il 14.2.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- visto il ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
- rilevato che le parti all'udienza del 29.4.2025, tenutasi in forma scritta, si riportavano alle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato il
14.2.2025, del seguente preciso tenore:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
pagina 1 di 4 La casa coniugale, sita in Atessa (CH), alla Via San Luca n° 10, di proprietà della moglie, rimane alla stessa assegnata, in uno agli arredi e beni ivi contenuti, che vi continuerà a vivere con i figli.
Il figlio minore, , è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori Persona_1 con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Atessa (CH), alla Via San Luca n. 10, ove la stessa vive e dimora con entrambi i figli. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e, nel supremo interesse del figlio minore, assumeranno di comune accordo ed in sintonia ogni decisione e/o scelta (educativa, culturale, sportiva) con il massimo spirito collaborativo, limitando ogni eventuale conflittualità. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (ad es.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
Il padre, sig. , potrà vedere il figlio minore per due week- Parte_2 Per_1 end al mese (in maniera alternata con la moglie), dal sabato mattina alle 9.00
(salvi gli impegni scolastici del minore) alla domenica alle 22.00;
-durante la settimana per due giorni potrà tenere il minore, ossia il mercoledì ed il venerdì dalle 13.00 alle 22.00, compatibilmente con le esigenze di studio, sport e desideri dello stesso;
- ad anni alterni, nelle festività natalizie, pasquali e vacanze estive: ad anni alterni, nelle festività natalizie il minore starà con il papà dalle ore 7.30 del 23 dicembre alle ore 13.00 del 30 dicembre oppure dalle ore 7.30 del 30 dicembre alle ore 13.00 del 7 gennaio, salvo diverso accordo fra i genitori. Lo stesso nelle vacanze pasquali il sabato e la domenica oppure il lunedì dell'Angelo ed il martedì, salvo diverso accordo fra i genitori e, nel periodo feriale, per quindici giorni consecutivi ad agosto. I genitori prenderanno accordi in base ai rispettivi impegni lavorativi, almeno trenta giorni prima. Durante il periodo estivo, il papà potrà tenere con sé il minore per 15 gg. consecutivi comunicando preventivamente (almeno 30 gg prima) le date.
pagina 2 di 4 Con il presente atto il sig. assume l'obbligo di contribuire al Parte_2 mantenimento dei figli versando direttamente a , oramai maggiorenne Per_2 ma non economicamente autosufficiente, la somma di €. 250,00// mensili
(importo sottoposto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo vita ed a cura del padre), entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul libretto Smart a lei intestato IBAN
[...], e versando in favore della moglie, quale genitore collocatario del figlio minore , la somma di €. 200,00// mensili Per_1
(importo sottoposto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo vita ed a cura del padre) entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico sul c/c intestato alla sig.ra e in essere presso la Banca BCC, IBAN Parte_1
IT -50/N/08968/77571/000010145083. Fermo il richiamo a quanto previsto nella nota del Consiglio Nazionale Forense prot. n. AMM30/11/17 030639U del
29 novembre 2017, il padre parteciperà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore , purché previamente Per_1 concordate e, nello specifico, quelle per libri scolastici ed altri strumenti e/o esigenze di studio, attività ludico-sportive, le visite specialistiche, i medicinali, gli apparecchi per la salute e quanto altro necessario per la sanità del figlio.
Il padre rinuncia alla quota parte di propria spettanza (50%) dell'assegno unico, che verrà corrisposto interamente alla moglie, impegnandosi a comunicare formalmente al proprio datore di lavoro detta rinuncia.
Prendere atto che i coniugi con il presente accordo di separazione dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economico/patrimoniale e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto e pattuito, non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro
I coniugi, sin da ora, prestano reciproco consenso al rilascio di visto o passaporto validi per l'espatrio.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
P.Q.M.
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Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, dichiara la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza, ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Atessa (Anno 2004 n. 23 - Parte II Serie A). Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 30.4.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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