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27 gennaio 1991
27 gennaio 1991
Art. 30. (Modificazioni al regime IVA delle prestazioni mediche e
paramediche). 1. Il numero 18) dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell' articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni;".
Note all' art. 30:
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , istituisce e disciplina l'I.V.A. L'art. 10, n. 18), recitava:
"18) le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni".
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , concerne l'approvazione del testo unico delel leggi sanitarie l'art. 99 recita:
"Art. 99. - E' soggetto a vigilanza l'esecizio delel arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono desig- nate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.
Con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Ministro dell'educazione nazionale e il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo.
La vigilanza si estende:
a) all'accertamento del titolo di abilitazione;
b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette".
paramediche). 1. Il numero 18) dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell' articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni;".
Note all' art. 30:
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , istituisce e disciplina l'I.V.A. L'art. 10, n. 18), recitava:
"18) le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni".
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , concerne l'approvazione del testo unico delel leggi sanitarie l'art. 99 recita:
"Art. 99. - E' soggetto a vigilanza l'esecizio delel arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono desig- nate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.
Con regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, sentiti il Ministro dell'educazione nazionale e il Consiglio di Stato, possono essere sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo.
La vigilanza si estende:
a) all'accertamento del titolo di abilitazione;
b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette".
Commentari • 4
- 1. Risoluzione del 19/05/1992 n. 430149 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 19 maggio 1992 · 4.9273424
[…] effettuate nell\'ambito della propria struttura. Piu\' precisamente ha richiesto un parere concernente la corretta applicazione della disposizione prevista all\'art. 30 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, con la quale si e\' sostituito, a decorrere dal 27 germalo 1981, la disposizione contenuta nel numero 18) dell\' art. 10 del
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Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2001, n. 4403Provvedimento: […] Conclude ribadendo che, nel delineato contesto, non è dato ipotizzare prestazioni esenti non contemplate dall'art. 99 t.u.l.s., poiché, mentre la novella dell'art. 30 della legge 428/1990 ha mantenuto fermo il rinvio, solo con l'art. 36 comma 9 del d.l. 331/1993, conv. nella legge 427/1993, sono state aggiunte altre ipotesi "individuate con portata costitutiva" in apposito decreto da emanarsi dal Ministro della sanità di concerto col Ministro delle finanze. […]Leggi di più...
- natura di prestazioni paramediche rese nell'esercizio di arti sanitarie soggette a vigilanza·
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- esenzione da iva ex art. 10 n.18 d.p.r. 633/1972·
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