Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/06/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5959/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Relatore
dott.ssa Sara Fioroni Giudice
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5959/2021 promossa da:
, con sede in Castiglione del Lago (PG), Piazza Gramsci n. Parte_1
1 (c.f./p.iva , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Battistelli e dall'Avv. Roberta Gramaccioni
PARTE ATTRICE contro
, con sede in Magione (PG) Loc. case Sparse 107 Controparte_1
P. Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Edoardo Maglio
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso nei seguenti termini:
per il , il procuratore ha concluso come da memoria ex art. 183 co. VI Parte_1
n. 1 c.p.c., chiedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 9
conto di come da comparsa di costituzione e risposta. CP_2
***
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
***
Il ha proposto avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1804/2021 con il Parte_1
quale, in forza di cinque fatture emesse dalla Società Gest S.r.l. per presunti ritardi nel pagamento di alcune fatture relative al contratto di servizio per la raccolta integrata dei rifiuti, gli era ingiunto il pagamento della somma di € 373.606,45, oltre interessi e spese della procedura in favore di qualificatisi in ricorso quale procuratrice di Gest S.r.l. Controparte_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto: Cont
- che , mandante del R.T.I., non poteva essere validamente delegata da GEST ad agire in giudizio, atteso che ai sensi dell'art. 37, del D.Lgs. 163/2006 solo la società mandataria era legittimata nei confronti della stazione appaltante in forza di mandato irrevocabile;
- che la procura speciale prodotta era viziata, trattandosi di procura conferita per un unico atto e con espresso riferimento ad altri rapporti processuali;
- che il decreto monitorio era stato pronunziato “ultra petitum” in quanto in assenza di domanda della parte ricorrente recava la condanna il al “pagamento degli interessi” sulle somme ingiunte ( a Pt_1
loro volta costituite da soli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2001);
- che nulla era dovuto a titolo di interessi di mora, in quanto le fatture per i servizi presi come base di calcolo per le successive fatture per interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 erano relative al pagamento di servizi resi dal 2010 ad Ottobre 2015 fatturati e pagati in buona fede nonostante non fossero stati effettivamente svolti secondo gli accordi contrattuali. Esponeva al riguardo che CP_1 CP_3
GEST S.r.l. erano imputate in un procedimento penale ( R.G. GIP 4372/16 e R.G. GIP
[...]
2995/18) in cui era contestata la commissione fra il 2010 ed il 2015 di una serie indeterminata di reati di traffico di rifiuti, gestione illecita di rifiuti, inquinamento ambientale, falso in registri e in atto pubblico, frode in pubbliche forniture, truffa aggravata e comunque “attività illecite necessarie a consentire il conseguimento di profitti ingiusti da parte della della CP_3 Controparte_1
e della Gest S.r.l. nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti dai
[...]
Comuni inseriti all'interno della provincia di Perugia e associati nell'ATI 2”, il tutto fatturando e facendosi pagare dai Comuni servizi non resi o resi solo parzialmente;
pagina 2 di 9 - che le fatture per interessi di mora non erano mai state riconosciute dal in quanto non Pt_1
accompagnate da alcun prospetto di calcolo degli interessi richiesti e inviate in pendenza del procedimento penale e di parallelo giudizio dinanzi alla Corte dei conti;
- che, in ogni caso, le fatture presentavano errori di calcolo e omissioni (mancata indicazione ed imputazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione e vendita dei prodotti recuperati;
conteggio degli interessi dal giorno della fattura e senza tener conto delle note di credito;
conteggio dell'importo richiesto indebitamente a titolo d'IVA).
Eccepito altresì che il ricorso monitorio, relativo ad un contratto pubblico stipulato nel 2009 con l'A.T.O. 2 di rilevanza comunitaria, era di competenza della Sezione specializzata delle imprese, ha concluso chiedendo “In via preliminare e pregiudiziale accogliere la presente opposizione, e per
l'effetto dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo Telematico n. 1804/2021 del
Tribunale civile di Perugia opposto e comunque revocarlo, per difetto di legittimazione ad agire della
Società ricorrente per difetto di procura;
Parte_2
3. In via preliminare e pregiudiziale accogliere la presente opposizione, e per l'effetto dichiarare il ricorso inammissibile/improcedibile per mancanza del requisito di liquidità di cui all'art. 633 C.p.C. e, conseguentemente 4. In subordine, sempre in via preliminare, dichiarare la nullità del Decreto ingiuntivo opposto che condanna il ultra petita;
5. In ogni caso, per Parte_1 Pt_1 quanto esposto e dedotto, rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'Decreto Ingiuntivo opposto;
Nel merito:
6. In subordine, nel merito, per le ragioni esposte, revocare, dichiarare nullo, illegittimo, inefficace e/o annullare il Decreto Ingiuntivo Telematico n.
1804/2021 del Tribunale civile di Perugia opposto;
dichiarare e/o accertare che nulla è dovuto dall'odierno opponente per le causali di cui al Decreto Ingiuntivo de Parte_1 quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare ogni avversa domanda;
7. In via ulteriormente subordinata nel merito, per le ragioni esposte, dichiarare e/o accertare che per compensazione tecnica e/o atecnica nulla è dovuto dall'odierno opponente . In ogni caso revocare, Parte_1
dichiarare nullo, illegittimo, inefficace e/o annullare il Decreto Ingiuntivo Telematico n. 1804/2021 del
Tribunale civile di Perugia opposto con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese e competenze professionali di lite”.
Instaurato il contraddittorio si è costituita la società Controparte_1 contestando la fondatezza dell'opposizione.
In particolare, ha dichiarato di agire in forza di mandato irrevocabile per la riscossione dei corrispettivi
Cont all'incasso in forza dell'art. 8 della convenzione GEST – del 27.01.2010 ed ha prodotto nuova procura notarile – doc. 11 – da con ratifica dell'operato svolto. Parte_3
pagina 3 di 9 Con riferimento alla contestazione inerente al merito della pretesa, ha dedotto, per un verso, che gli importi di cui alle fatture erano stati richiesti nel tempo ed indicati nei propri bilanci d'esercizio, approvati anche dal opponente e, dall'altra parte, la genericità delle contestazioni inerenti al Pt_1
mancato svolgimento del servizio, assumendo che gli interessi di mora erano stati conteggiati in relazione a prestazioni eseguite e non contestate. Quanto al procedimento penale, ha replicato che essa medesima e (altra società del raggruppamento) avevano definito le rispettive CP_3
imputazioni tramite sentenza di patteggiamento, la quale aveva quantificato l'illegittimo guadagno connesso alle condotte contestate nella somma complessiva di euro 200.000,00 di cui euro 9.760,87 in favore del , somma che il giudice penale aveva restituito al Parte_1 Pt_1 quale ripetizione conseguente all'indebito; quanto al rinvio a giudizio di Gest srl, aveva dedotto la sua irrilevanza rispetto all'obbligo di pagamento da parte dell'opponente (rappresentando poi, nei successivi scritti difensivi, che Gest S.rl. era stata assolta perché il fatto non costituisce reato).
Ha altresì dedotto che non fosse contestato il ritardo dei pagamenti delle fatture emesse e che non vi fossero errori nei conteggi o mancate imputazioni di poste in quanto i contributi Conai erano stati pagati.
Dedotto infine che nei confronti di Gest srl non vi fosse alcuna condanna penale che potesse giustificare una opposizione alla richiesta di pagamento né i presupposti per una invocata tutela risarcitoria da parte del , già integralmente risarcito, ha quindi Parte_1 concluso chiedendo: “In via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto per l'importo di euro 369.188,30 (importo di cui al decreto detratta la somma di euro
4.418,15 erroneamente richiesta); b) In via principale di merito dichiarare inammissibile e/o rigettare
l'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto. C) In via di merito subordinata e denegata, in caso di non accoglimento delle conclusioni di cui al punto b) che precede, accertare e dichiarare e condannare l'opponente a pagare all'opposta, la somma di €
369.188,30 (euro trecentosessantanovemilacentoottantotto/30), per i motivi di cui al presente atto o la differente somma che dovesse risultare nel corso della istruttoria d) In ogni caso condannare la controparte al pagamento degli interessi legali sulla somma richiesta a far data dalla domanda giudiziale e) In ogni caso con vittoria di spese”.
Riassegnata la causa, originariamente trattata dalla Sezione II civile, alla Sezione specializzata del tribunale delle Imprese, le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 183 co VI c.p.c. e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base della documentazione rispettivamente prodotta.
***
pagina 4 di 9 1. La questione dell'attribuzione del ricorso monitorio al giudice ordinario anziché alla Sezione specializzata del tribunale delle Imprese è risolta a seguito del provvedimento con il quale, accogliendo il rilievo del giudice originariamente incaricato della trattazione, il giudizio è stato riassegnato – nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario – alla Sezione specializzata.
2. Quanto alla questione relativa alla legittimazione attiva – da verificare ovviamente sulla base dell'oggetto della domanda che identifica nella parte convenuta con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. Cont l'attore in senso sostanziale – è da rilevare che , pur avendo presentato il ricorso monitorio qualificandosi quale procuratrice di Gest S.r.l., si è poi costituita in proprio, senza spendere il nome della società che aveva riferito di rappresentare.
E così, da una parte, vi è il ricorso monitorio, proposto “in qualità di procuratrice di Gest S.r.l.”: in quell'atto, la società opposta aveva allegato di agire in forza dell'art. 8 della convenzione per la assegnazione e lo svolgimento dei servizi di cui al prot. Gest 91 del 27.1.2010 che le conferiva
“mandato irrevocabile per la riscossione dei corrispettivi con la facoltà di negoziare con i terzi i crediti” ed aveva allegato – al fine di provare la propria legittimazione ad agire in nome altrui - una procura notarile - procura speciale autenticata dal Notaio di Perugia in data 15.09.2021 Per_1
rep. 4316 – che era riferita al ricorso per D. Ing. n. 971/2021 del Tribunale di Perugia e successivo giudizio di opposizione R.G. 3516/2021, procedimenti che non riguardano, però, il preteso credito da recuperare nei confronti del , ma il preteso credito – peraltro Parte_1
originato per il medesimo titolo e nell'ambito della stessa vicenda – da recuperare nei confronti del
Controparte_4
Dall'altra parte, nella comparsa di costituzione in giudizio, alla quale è allegata una ulteriore Cont procura notarile “a ratifica” , la società non ha speso il nome della rappresentata in quanto – testualmente – “si costituisce con il presente atto nel giudizio la Controparte_1
come rappresentata, domiciliata e difesa” ed ha chiesto espressamente, per l'ipotesi di
[...]
mancato accoglimento della richiesta principale di rigetto dell'opposizione, il pagamento in favore di se medesimo (punto C delle conclusioni reca infatti la richiesta di “. accertare e dichiarare e condannare l'opponente a pagare all'opposta, la somma di € 369.188,30 (euro trecentosessantanovemilacentoottantotto/30), per i motivi di cui al presente atto o la differente somma che dovesse risultare nel corso della istruttoria”).
Cont Orbene, è pacifico che – ossia una delle società del raggruppamento che si era aggiudicata l'esecuzione del servizio per la del conso - e – la società veicolo del CP_2 CP_5
Temporaneo tra le società (capogruppo/mandataria), Controparte_6 CP_3 CP_1
pagina 5 di 9 (mandante), Controparte_1 Controparte_7
(mandante) ed (mandante) - siano due soggetti giuridici
[...] CP_8
distinti; è parimenti certo che la società titolare del credito verso l'Ente pubblico fosse Gest. S.r.l.
Cont la quale, del resto, ha emesso le fatture del cui pagamento si discute, tanto che , nel ricorso monitorio, assume di richiedere il pagamento quale “delegata” in forza di una convenzione interna e comunque in rappresentanza della prima.
Al ricorso monitorio, tuttavia, era allegata una procura speciale relativa ad un differente giudizio – che è poi il giudizio deciso dalla sentenza n. 1306/2024 relativamente all'opposizione ex art. 645 Cont c.p.c. promossa dal laddove aveva tuttavia agito in proprio, senza Controparte_4
spendere il nome della mandataria, fino dalla fase monitoria – mentre, a seguito dell'introduzione
Cont del giudizio di merito, si è (nuovamente) costituita in giudizio ma nonostante avesse prodotto una procura a ratifica del precedente operato in sede monitoria, non ha speso il nome della mandataria. Manca così nell'atto di costituzione in giudizio la “contemplatio domini”, ossia l'esternazione del fatto che la costituzione in giudizio non avveniva in proprio ma in nome e comunque per conto della diversa società mandataria, per conto della quale era stata chiesta l'ingiunzione di pagamento (cfr., in linea generale, per la necessità dell'esternazione del potere rappresentativo anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia comunque idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22616 del 10/09/2019; Sez. 1,
Sentenza n. 7510 del 31/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 13978 del 30/06/2005).
Pertanto, nella singolare situazione in esame, la pretesa rappresentante – la quale aveva agito “quale procuratrice” della società veicolo del raggruppamento aggiudicatario senza avere tuttavia il relativo potere in quanto la procura speciale allegata al ricorso monitorio riguardava il credito preteso verso un altro Comune – si è poi costituita in giudizio in proprio.
Cont Tale situazione esclude che la procura notarile successivamente rilasciata a con l'atto notarile in data 13.1.2022 possa valere come ratifica in relazione all'operato di colui che si è costituito in nome proprio, peraltro espressamente chiedendo il pagamento del credito oggetto del decreto ingiuntivo direttamente in proprio favore e non in nome del (falso) rappresentato (o delegante): in tal caso, la “ratifica”, riguardando una richiesta di pagamento a favore del rappresentante (o delegato) equivarrebbe, nella sostanza, ad una cessione del credito stesso, operata tuttavia in violazione dei rigorosi limiti della normativa dell'evidenza pubblica, primo fra tutti il mancato rispetto del rigoroso onere di forma previsto dalla normativa a tutela dell'interesse pubblico ( art. 117, del D.Lgs. 163/2006; art. 106, co. 13 del D.Lgs. 50/2016).
pagina 6 di 9 Ne segue che il decreto ingiuntivo, emesso su domanda di società che non era munita del potere rappresentativo da parte della società veicolo del raggruppamento, deve essere revocato: e difatti Cont anche laddove si volesse seguire l'isolato arresto giurisprudenziale citato da , il decreto ingiuntivo risulta chiesto da una “falso” rappresentante, il quale aveva agito, nei confronti del
, in forza di procura speciale rilasciata per la riscossione di un Parte_1
credito vantato nei confronti del Nel successivo giudizio di merito, il Controparte_4
rappresentate che aveva agito senza procura si è invece costituito in proprio (e quindi senza spendere la procura che gli era stata successivamente rilasciata). Cont La domanda di condanna proposta da , successivamente costituitasi in proprio, non può essere accolta, giacché le società mandanti non sono legittimate a chiedere, in proprio, la riscossione dei crediti vantati (e fatturati) dalla società veicolo costituita proprio per la gestione unitaria del contratto nei confronti della stazione appaltante.
3. La disinvoltura nella gestione del recupero dei pretesi crediti è, del resto, speculare rispetto allo stesso contenuto della richiesta di pagamento degli interessi di mora, laddove si consideri che i ritardi nel pagamento posti a base del conteggio degli interessi moratori (per quanto riguarda il si tratta delle fatture nn. 97 del 28.02.2014, interessi anno 2013, Pt_1 Parte_1
per euro 46.916,30; fatt. 83 del 20.05.2015, interessi anno 2014, per euro 70.137,03; fatt. 156 del
21.03.2016, interessi anno 2015, per euro 97.144,06; fatt. 208 del 14.04.2017, interessi anno 2012, per euro 113.053,47; fatt. 213 del 14.04.2017, interessi anno 2016, per euro 54.222,85) riguardano il ritardo nel pagamento di quelle stesse prestazioni che sono a base della sentenza di
Cont Cont patteggiamento con la quale e – ossia le società mandanti “operative” del estito CP_3
da quale società veicolo - avevano definito il giudizio penale a loro carico, ove erano accusate CP_2
– tra gli altri gravi reati - di truffa ai danni dei Comuni del per un gravissimo e protratto CP_1
inadempimento contrattuale, dolosamente architettato ed occultato, in forza del quale i Comuni avevano pagato per servizi non resi o resi in modo difforme a quanto convenuto.
La pretesa di ottenere il pagamento anche degli interessi di mora su fatture relativi a servizi non resi Cont
o resi in modo difforme a quanto convenuto in forza dell'approvazione dei bilanci di da parte dello stesso comunque danneggiato dalla truffa non regge in sede civile, dove la parte del contratto a prestazioni corrispettive che pretende il pagamento deve fornire la prova dell'adempimento della controprestazione alla quale era tenuta, a maggior ragione ove l'adempimento sia contestato.
Cont La pretesa di , la quale agisce facendosi forza della sentenza di proscioglimento di Gest S.r.l.
(invece prosciolta per insussistenza delle condizioni per la ravvisabilità della responsabilità penale della persona giuridica) e della sentenza contabile pronunziata in sede d'appello la quale ha pagina 7 di 9 equitativamente ritenuto che la ripartizione tra gli Enti danneggiati della somma confiscata fosse
“robusto ancoraggio” anche ai fini della determinazione del danno risarcibile, non considera che il fallimento dell' onere probatorio al quale era tenuta si legge nella stessa sentenza contabile – la
Cont n.280/2024 - che ha depositato proprio;
si legge infatti nella sentenza che “la configurabilità del danno non è esclusa, come invece sostenuto da molti degli appellanti per (tentare di) sterilizzare la pretesa risarcitoria, dal fatto che le comunità costituenti l'ATI 2, che hanno beneficiato dell'attività di raccolta compiuta dal raggruppamento di imprese guidato da GEST
s.r.l., hanno comunque ottenuto la rimozione dei rifiuti” ed ancora che la prospettiva - riproposta Cont da anche in questo giudizio civile - fondata sulla affermazione secondo cui sarebbe satisfattivo per gli enti locali di quel comprensorio l'allontanamento della spazzatura dalle strade era stata censurata come “originale” dallo stesso giudice contabile il quale aveva ritenuto tale ricostruzione
“macroscopicamente in contrasto con le consolidate scelte di politica ambientale che hanno condotto a realizzare una architettura della disciplina di settore incentrata sull'obiettivo prioritario della riduzione sia della quantità che della pericolosità dei rifiuti avviati allo smaltimento” ed aveva invece riconosciuto come “risulta documentato, in modo incontestabile, che rilevanti irregolarità nella gestione dei rifiuti vi sono state”, addirittura tramite condotta
“inquietante e indubbiamente sintomatico di estrema spregiudicatezza”. Cont
Anche nel merito, pertanto, la pretesa che svolge – quale delegato priva di procura con il ricorso monitorio e in proprio con la costituzione nel giudizio di merito sull'opposizione al d.i. – è assolutamente infondata, consistendo nella pretesa di un ulteriore pagamento indebito a fronte di prestazioni non effettuate che, solo equitativamente, sono state ritenute ristorate dalla distribuzione tra i Comuni danneggiati delle somme confiscate.
Il decreto ingiuntivo deve essere quindi revocato.
Alla revoca segue, in applicazione della regola di cui all'art.91 c.p.c., la condanna della parte convenuta soccombente alla rifusione delle spese processuali liquidata come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 - parametri prossimi medi dello scaglione corrispondente al valore del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 8 di 9 - condanna parte conventa a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in €
15.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge.
Perugia, 13 giugno 2025
Il Presidente
dott.ssa Teresa Giardino
Il Giudice Relatore
dott.ssa Stefania Monaldi
pagina 9 di 9