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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 10/10/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 156/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione specializzata agraria
La Corte d'appello di Trento, Sezione specializzata agraria, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. dott. Carmelo Anderle - Esperto dott. Michele Baldo - Esperto ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 3 luglio
2025 da
(P.IVA e c.f. Parte_1 P.IVA_1
, in persona del signor C.F._1 Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Saracino
- appellante - contro
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'avv. Nicolò Pedrazzoli e dall'avv. Piercarlo Pedrazzoli
- appellato – appellante incidentale
Oggetto: altri istituti di diritto agrario
In punto: riforma della sentenza 446/2025 del Tribunale di Trento
Causa decisa all'udienza del giorno 23 settembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“CHIEDE 2
che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezioni Specializzate Agrarie, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c., Voglia, a parziale riforma della sentenza n. 446/2025 del Tribunale di Trento, Sezioni Specializzate Agrarie:
-accertare e dichiarare che il contratto agrario sub doc. 2 non è stato concretamente assistito dalle rispettive rappresentanze di categoria;
-accertare e dichiarare che le clausole n. 3 e n. 8 del contratto sub doc. 2 risultano in deroga alla disciplina dettata dagli artt. 4 e 4bis L. 203/82;- annullare, per l'effetto, le clausole n. 3 e n. 8 del contratto sub doc. 2 sostituendole con le previsioni di cui agli artt. 4 e 4bis L. 203/82;
-accertare e dichiarare, in assenza di disdetta ultrannuale, che il contratto sub doc. 2 di parte ricorrente si è quindi rinnovato automaticamente per pari periodo e alle stesse condizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 L. 203/82;
-accertare e dichiarare che, quanto al contratto sub doc. 2, la ricorrente ha diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 bis L. 203/82;
-con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori previsti ex lege.
In via istruttoria, si chiede l'audizione del sig. funzionario Testimone_1
CIA, sui seguenti capitoli premessa la formula di rito “vero che”:
1) successivamente alla firma del contratto sub doc. 2 che si mostra al teste, il signor ne ha consegnato copia priva di sottoscrizione Parte_1 sindacale alla propria rappresentanza di categoria e che le superfici sono state inserite nel fascicolo aziendale della ricorrente sulla base di tale copia;
2) la rappresentanza di categoria del signor ha in archivio la Parte_1 sola copia del contratto sub doc. 2 di parte ricorrente, priva di sottoscrizione sindacale;
3) l'azienda forestale Trento-Sopramonte in occasione dei contratti di affitto con le aziende conduttrici provvede a raccogliere la firma sindacale in un secondo momento e successivamente alla firma della parte affittuaria.” per l'Appellato:
“voglia l'ecc.ma Corte di appello di Trento, Sezione specializzata per le controversie agrarie, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in via pregiudiziale, in riforma della sentenza n. 446/2025 di data 29 maggio 2025 del Tribunale ordinario di Trento, Sezione specializzata agraria, 3
rilevare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per i fatti oggetto del presente giudizio, essendo la giurisdizione del Giudice amministrativo;
- nel merito, respingere, perché infondato in fatto ed in diritto il ricorso in appello proposto dall' avverso la Parte_1 sentenza n. 446/2025 di data 29 maggio 2025 del Tribunale ordinario di
Trento, Sezione specializzata agraria;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si richiamano integralmente i documenti già depositati nel giudizio di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025 , Parte_1 titolare dell'omonima azienda agricola, esponeva di avere stipulato nell'anno
2019 con l' contratto di affitto di prati Controparte_1 da sfalcio in CC e in per la durata di cinque anni e CP_1 Parte_2 con scadenza al 10 novembre 2024, con esclusione di tacito rinnovo (art. 3) e del diritto di prelazione in capo all'affittuario uscente (art. 8).
Allegava che dette clausole erano state pattuite in assenza di assistenza effettiva ad opera delle organizzazioni rappresentative, come dimostrato la consegna al ricorrente di copia del contratto sprovvista di controfirma sindacale, poichè l'intervento delle associazioni era avvenuto soltanto in momento successivo alla stipula.
Eccepiva quindi l'invalidità di dette clausole ex artt. 4, 4-bis e 45 l. n.
203/1982, con conseguente rinnovo del contratto per ulteriore pari periodo alle stesse condizioni, previo annullamento o disapplicazione del bando di gara indetto nel 2024 concernente i medesimi prati, e della graduatoria approvata.
Chiedeva quindi, previo annullamento o disapplicazione del bando di gara del 10 novembre 2024 e della graduatoria provvisoria relativa ai lotti 9 e 19,
l'annullamento delle clausole sub n. 3 e 8 del contratto e che fosse accertato il rinnovo automatico dello stesso per pari periodo e alle stesse condizioni ex art. 4 l. n. 203/1982, oltre al diritto di prelazione in capo a sé. 4
L' forestale, costituitasi, eccepiva in via preliminare il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario per appartenere la controversia al giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. b), D.Lg. n. 104/2010.
Nel merito, osservava che in data 24 settembre 2019, antecedentemente alla sottoscrizione, il contratto veniva sottoposto in copia a , Controparte_2 che procedeva a riscontro per e-mail il 26 settembre 2019; e che lo stesso veniva sottoscritto anche dai rappresentanti delle organizzazioni professionali ai sensi dell'art. 23 l. n. 11/1971. Eccepiva l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte ricorrente, nonché la prescrizione di un'eventuale azione di annullamento ex art. 1442 c.c. Riteneva infine le allegazioni del ricorrente incompatibili con la partecipazione alla successiva gara pubblica, che non era riuscito ad aggiudicarsi.
2. - Con sentenza pubblicata in data 3 giugno 2025 il Tribunale di Trento rigettava la domanda, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Riteneva, richiamando giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione del giudice ordinario, osservando che il petitum sostanziale investiva l'accertamento del rinnovo del contratto e, quindi, la sua perdurante vigenza, nonché l'accertamento del diritto di prelazione, sul presupposto della lamentata nullità delle relative clausole in deroga in ragione dell'asserito difetto di necessaria assistenza.
Nel merito, riteneva infondato il ricorso. Il contratto recava la sottoscrizione delle rispettive organizzazioni professionali rappresentative, in conformità alla disciplina di cui agli artt. 45 l. n. 203/1982 e 23 l. n.
11/1971, e l'attestazione, con natura confessoria e quindi di prova legale, circa la partecipazione delle organizzazioni così come risultante dallo stesso contratto;
riteneva in ogni caso l'irrilevanza e comunque inconcludenza della documentazione prodotta dal ricorrente e della prova testimoniale articolata sul punto.
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed errata, propone appello . Parte_1
3.1 – Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione, nella parte in cui ha ritenuto rilevante, per dimostrare l'effettiva assistenza, la 5
corrispondenza prodotta da controparte (doc. 3 e 4), costituita da due telegrafiche comunicazioni, la prima rivolta ad una funzionaria e un rappresentante di la seconda consistente in una semplice CP_2 richiesta di correzione di particelle neppure riferibile a detto ricorrente.
La prima comunicazione indica l'appellante come ex conduttrice esercitante il diritto di prelazione, per cui essa avrebbe dovuto ricevere tutte le necessarie informazioni prima di sottoscrivere un contratto, che le sottraeva tale diritto.
Neppure si è tenuto conto del doc. 5 di parte ricorrente, con cui si convocano i concessionari per la firma, comunicando che solo in un secondo momento le concessioni sarebbero state sottoposte dai rappresentanti, cosa che porta chiaramente ad escludere l'assistenza del sindacato, eventualmente intervenuta dopo la sottoscrizione.
Il contratto, poi, non riporta affermazione dell'effettiva assistenza sindacale o della piena conoscenza degli effetti delle clausole in deroga in base ad una concreta informazione fornita. Questo, quando invece la legge vuole che l'assistenza sia effettiva, concreta ed informata.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante si duole della decisione, nella parte in cui ha ritenuto il contratto rispettare la disciplina di cui agli artt. 45 l. n.
203/82 e 23 l. n. 11/1971 per il solo fatto di recare la sottoscrizione dell'associazione; così dimenticando che l'assistenza deve essere contestuale alla firma, effettiva e consapevole, non impersonale con l'invio in blocco dei contratti senza un'assistenza concreta e dedicata al singolo contraente debole.
3.3 – Con il terzo motivo l'appellante nega che all'attestazione contenuta in contratto e relativa alla partecipazione delle rappresentanze possa essere attribuito valore confessorio, poichè mancherebbe alcuna dichiarazione di assistenza effettiva e di conoscenza del contenuto delle clausole in deroga, e alcuna affermazione esplicita circa l'assistenza ricevuta, e la firma sindacale sarebbe comunque successiva alla sottoscrizione delle parti.
In ogni caso, non potrebbe avere valore di confessione ex art. 2730 c.c., non essendovi alcun effetto favorevole per l'Azienda forestale, che gestisce 6
compendi di proprietà altrui, e non essendo il mancato rinnovo dato favorevole per essa.
Nega, comunque, che la dichiarazione abbia ad oggetto fatti per sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, che in realtà gestisce compendi altrui,
e che subirebbe le conseguenze del mancato rinnovo e della perdita di continuità con una conduzione che aveva dato buona prova.
Mancherebbe inoltre l'animus confitendi, dato che l'appellante non poteva percepire lo sfavore di una firma apposta su un contratto, del quale non poteva comprendere gli effetti.
Insiste nell'affermare di avere apposto la firma in assenza dei rappresentanti, quando invece l'appellata non ha provato che l'assistenza vi sia effettivamente stata, ed essa non può certo coincidere con la mera sottoscrizione postuma dell'accordo; richiama giurisprudenza di legittimità, per la quale la sottoscrizione dei rappresentanti sindacali non può sostituire l'assistenza effettiva, né è idonea a dimostrare che il coltivatore abbia realmente compreso le deroghe al regime di tutela previsto dalla legge.
3.4 – Con il quarto motivo l'appellante contesta l'affermazione del
Tribunale, per la quale sarebbe la parte debole a dover dimostrare il fatto negativo (l'assenza di assistenza), anziché il concedente a dover provare il fatto positivo (l'effettiva assistenza), come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ed in ogni caso in conseguenza del principio di prossimità della prova.
3.5 – Con il quinto motivo si duole del mancato accoglimento delle istanze di prova per testi, ritenute a torto inammissibili in ragione della natura confessoria e di prova legale dell'attestazione, in realtà inesistente.
Nega poi si tratti di prova generica, essendo intesa a dimostrare che la
“firma postuma sindacale” costituisce prassi dell'Azienda forestale.
4. - si è costituita, proponendo Controparte_1 appello incidentale in punto giurisdizione del giudice ordinario, e comunque chiedendo che l'avversa impugnazione venga rigettata.
Osserva che il giudizio è stato promosso avverso le determinazioni autoritative di una pubblica amministrazione, adottate all'esito di un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica, che ha interessato beni 7
pubblici aggiudicati a terzi, al quale ha partecipato in qualità di concorrente non aggiudicatario.
Richiama l'art. 133, comma 1, lett. b) D.Lg. 104/2010, che devolve al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, e giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto la giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di atti relativi alla concessione di beni pubblici, anche laddove il petitum concerne il rapporto negoziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. – Deve essere innanzitutto affermata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda proposta, con rigetto dell'appello incidentale proposto dall' . CP_1
Oltre alle considerazioni svolte in sentenza, va rilevato che, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante incidentale, oggetto della domanda di declaratoria di nullità parziale non è una concessione amministrativa, non avendo il contratto stipulato dalle parti alcuna delle caratteristiche di un provvedimento amministrativo, e neppure di un accordo sostitutivo di tale provvedimento ai sensi dell'art. 11 della l. 241/1990, disposizione mai richiamata nel testo.
Quella proposta è un'azione di impugnativa negoziale, rivolta nei confronti di un accordo frutto dell'ordinaria attività contrattuale della pubblica amministrazione;
e l'accordo ha riguardato beni di cui l mai ha CP_1 dedotto l'appartenenza al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti proprietari. La conclusione è confermata dal richiamo in tutti gli atti del procedimento, e, in primo luogo, nel verbale di deliberazione della
Commissione amministratrice (doc. 5), alla l.p. 23/1990, che disciplina l'attività contrattuale della , e dallo specifico riferimento all'art. 21, Parte_3 che prevede che il “contratto” venga concluso ricorrendo alla “trattativa privata”, “previo confronto concorrenziale”.
L'art. 133, comma 1, lett. b), D.Lg. n. 104/2010 non può quindi trovare applicazione nel caso di specie. 8
5. – La sentenza impugnata merita conferma anche nel merito, risultando infondati i primi tre motivi di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente.
Il tenore letterale del contratto non si presta ad equivoci quanto al fatto che l'appellante sia stata “assistita dal p.a. rappresentante Parte_4 della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Trento” (pag. 1); e che la stipulazione del contratto abbia fatto seguito “alle intese concordate, con
l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole della
Provincia Autonoma di , in deroga alle norme vigenti in materia di CP_1 contratti agrari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982,
n. 203” (pag. 2).
A differenza di quanto ritenuto dall'appellante, le espressioni usate non descrivono una mera ratifica ex post di un accordo già perfezionato in precedenza dall'assistito, o una successiva sottoscrizione di atto già sottoscritto, ma attestano l'effettiva e personale assistenza prestata in sede di negoziazione e di stipula, con evidenziazione del fatto che quanto pattuito derogava alla disciplina in materia di contratti agrari.
Si tratta dell'ammissione di un fatto oggettivo, sfavorevole alla dedotta allegazione di una mancata effettiva e personale assistenza;
essa rappresenta una confessione stragiudiziale resa all'altra parte che, ai sensi dell'art. 2732
c.c., non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza. Come poi chiarito dalla Cassazione, la dichiarazione dell'esistenza dell'assistenza sindacale “è un fatto che non attiene a diritti indisponibili”, e quindi “nulla può opporsi, sotto questo profilo, all'applicazione alla suddetta dichiarazione della disciplina del codice civile che regola la confessione”; e neppure potrebbe essere ritenuta la mancanza dell'animus confitendi, dato che esso “investe esclusivamente la dichiarazione di un puro fatto, prescindendo dalla consapevolezza più o meno tecnica delle sue conseguenze” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 15370 del 21/06/2017 - Rv.
644815 - 01)
Con riguardo alla doglianza relativa all'errata ripartizione degli oneri ex art. 2967 c.c., quanto concordemente dichiarato dalle parti in contratto esaurisce e soddisfa l'onere probatorio della parte che ne allega la validità; ed
è quindi onere dell'altra parte dare prova del fatto che l'assistenza non vi è 9
stata, o che essa non è stata effettiva;
ma, come ritenuto da costante giurisprudenza, “l'efficacia probatoria del documento negoziale stipulato in deroga alle norme vigenti ai sensi dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n.
203, sottoscritto dai contraenti e dai loro rispettivi rappresentanti sindacali, in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, non può essere disattesa mediante la deduzione di una prova orale diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti” (Sez. 3, Sentenza n. 5983 del
15/03/2007 - Rv. 596652 – 01; Sez. 3 - , Ordinanza n. 17195 del
15/06/2023 - Rv. 668171 - 01).
I primi tre motivi di appello risultano quindi infondati, con assorbimento del quarto, con il quale si lamenta il rigetto delle istanze istruttorie, a questo punto inammissibili per le ragioni sopra dette.
6. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 5.200,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto in via principale da ed in via incidentale da Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 446/2025 del Controparte_1
Tribunale di Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 2.915,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato in relazione all'appello proposto in via principale ed a quello proposto in via incidentale.
Trento, 23 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione specializzata agraria
La Corte d'appello di Trento, Sezione specializzata agraria, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. dott. Carmelo Anderle - Esperto dott. Michele Baldo - Esperto ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 3 luglio
2025 da
(P.IVA e c.f. Parte_1 P.IVA_1
, in persona del signor C.F._1 Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Saracino
- appellante - contro
(C.F. – P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'avv. Nicolò Pedrazzoli e dall'avv. Piercarlo Pedrazzoli
- appellato – appellante incidentale
Oggetto: altri istituti di diritto agrario
In punto: riforma della sentenza 446/2025 del Tribunale di Trento
Causa decisa all'udienza del giorno 23 settembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“CHIEDE 2
che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezioni Specializzate Agrarie, previa fissazione dell'udienza ex art. 435 c.p.c., Voglia, a parziale riforma della sentenza n. 446/2025 del Tribunale di Trento, Sezioni Specializzate Agrarie:
-accertare e dichiarare che il contratto agrario sub doc. 2 non è stato concretamente assistito dalle rispettive rappresentanze di categoria;
-accertare e dichiarare che le clausole n. 3 e n. 8 del contratto sub doc. 2 risultano in deroga alla disciplina dettata dagli artt. 4 e 4bis L. 203/82;- annullare, per l'effetto, le clausole n. 3 e n. 8 del contratto sub doc. 2 sostituendole con le previsioni di cui agli artt. 4 e 4bis L. 203/82;
-accertare e dichiarare, in assenza di disdetta ultrannuale, che il contratto sub doc. 2 di parte ricorrente si è quindi rinnovato automaticamente per pari periodo e alle stesse condizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 L. 203/82;
-accertare e dichiarare che, quanto al contratto sub doc. 2, la ricorrente ha diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 bis L. 203/82;
-con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori previsti ex lege.
In via istruttoria, si chiede l'audizione del sig. funzionario Testimone_1
CIA, sui seguenti capitoli premessa la formula di rito “vero che”:
1) successivamente alla firma del contratto sub doc. 2 che si mostra al teste, il signor ne ha consegnato copia priva di sottoscrizione Parte_1 sindacale alla propria rappresentanza di categoria e che le superfici sono state inserite nel fascicolo aziendale della ricorrente sulla base di tale copia;
2) la rappresentanza di categoria del signor ha in archivio la Parte_1 sola copia del contratto sub doc. 2 di parte ricorrente, priva di sottoscrizione sindacale;
3) l'azienda forestale Trento-Sopramonte in occasione dei contratti di affitto con le aziende conduttrici provvede a raccogliere la firma sindacale in un secondo momento e successivamente alla firma della parte affittuaria.” per l'Appellato:
“voglia l'ecc.ma Corte di appello di Trento, Sezione specializzata per le controversie agrarie, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in via pregiudiziale, in riforma della sentenza n. 446/2025 di data 29 maggio 2025 del Tribunale ordinario di Trento, Sezione specializzata agraria, 3
rilevare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per i fatti oggetto del presente giudizio, essendo la giurisdizione del Giudice amministrativo;
- nel merito, respingere, perché infondato in fatto ed in diritto il ricorso in appello proposto dall' avverso la Parte_1 sentenza n. 446/2025 di data 29 maggio 2025 del Tribunale ordinario di
Trento, Sezione specializzata agraria;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si richiamano integralmente i documenti già depositati nel giudizio di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025 , Parte_1 titolare dell'omonima azienda agricola, esponeva di avere stipulato nell'anno
2019 con l' contratto di affitto di prati Controparte_1 da sfalcio in CC e in per la durata di cinque anni e CP_1 Parte_2 con scadenza al 10 novembre 2024, con esclusione di tacito rinnovo (art. 3) e del diritto di prelazione in capo all'affittuario uscente (art. 8).
Allegava che dette clausole erano state pattuite in assenza di assistenza effettiva ad opera delle organizzazioni rappresentative, come dimostrato la consegna al ricorrente di copia del contratto sprovvista di controfirma sindacale, poichè l'intervento delle associazioni era avvenuto soltanto in momento successivo alla stipula.
Eccepiva quindi l'invalidità di dette clausole ex artt. 4, 4-bis e 45 l. n.
203/1982, con conseguente rinnovo del contratto per ulteriore pari periodo alle stesse condizioni, previo annullamento o disapplicazione del bando di gara indetto nel 2024 concernente i medesimi prati, e della graduatoria approvata.
Chiedeva quindi, previo annullamento o disapplicazione del bando di gara del 10 novembre 2024 e della graduatoria provvisoria relativa ai lotti 9 e 19,
l'annullamento delle clausole sub n. 3 e 8 del contratto e che fosse accertato il rinnovo automatico dello stesso per pari periodo e alle stesse condizioni ex art. 4 l. n. 203/1982, oltre al diritto di prelazione in capo a sé. 4
L' forestale, costituitasi, eccepiva in via preliminare il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario per appartenere la controversia al giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. b), D.Lg. n. 104/2010.
Nel merito, osservava che in data 24 settembre 2019, antecedentemente alla sottoscrizione, il contratto veniva sottoposto in copia a , Controparte_2 che procedeva a riscontro per e-mail il 26 settembre 2019; e che lo stesso veniva sottoscritto anche dai rappresentanti delle organizzazioni professionali ai sensi dell'art. 23 l. n. 11/1971. Eccepiva l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte ricorrente, nonché la prescrizione di un'eventuale azione di annullamento ex art. 1442 c.c. Riteneva infine le allegazioni del ricorrente incompatibili con la partecipazione alla successiva gara pubblica, che non era riuscito ad aggiudicarsi.
2. - Con sentenza pubblicata in data 3 giugno 2025 il Tribunale di Trento rigettava la domanda, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Riteneva, richiamando giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione del giudice ordinario, osservando che il petitum sostanziale investiva l'accertamento del rinnovo del contratto e, quindi, la sua perdurante vigenza, nonché l'accertamento del diritto di prelazione, sul presupposto della lamentata nullità delle relative clausole in deroga in ragione dell'asserito difetto di necessaria assistenza.
Nel merito, riteneva infondato il ricorso. Il contratto recava la sottoscrizione delle rispettive organizzazioni professionali rappresentative, in conformità alla disciplina di cui agli artt. 45 l. n. 203/1982 e 23 l. n.
11/1971, e l'attestazione, con natura confessoria e quindi di prova legale, circa la partecipazione delle organizzazioni così come risultante dallo stesso contratto;
riteneva in ogni caso l'irrilevanza e comunque inconcludenza della documentazione prodotta dal ricorrente e della prova testimoniale articolata sul punto.
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed errata, propone appello . Parte_1
3.1 – Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione, nella parte in cui ha ritenuto rilevante, per dimostrare l'effettiva assistenza, la 5
corrispondenza prodotta da controparte (doc. 3 e 4), costituita da due telegrafiche comunicazioni, la prima rivolta ad una funzionaria e un rappresentante di la seconda consistente in una semplice CP_2 richiesta di correzione di particelle neppure riferibile a detto ricorrente.
La prima comunicazione indica l'appellante come ex conduttrice esercitante il diritto di prelazione, per cui essa avrebbe dovuto ricevere tutte le necessarie informazioni prima di sottoscrivere un contratto, che le sottraeva tale diritto.
Neppure si è tenuto conto del doc. 5 di parte ricorrente, con cui si convocano i concessionari per la firma, comunicando che solo in un secondo momento le concessioni sarebbero state sottoposte dai rappresentanti, cosa che porta chiaramente ad escludere l'assistenza del sindacato, eventualmente intervenuta dopo la sottoscrizione.
Il contratto, poi, non riporta affermazione dell'effettiva assistenza sindacale o della piena conoscenza degli effetti delle clausole in deroga in base ad una concreta informazione fornita. Questo, quando invece la legge vuole che l'assistenza sia effettiva, concreta ed informata.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante si duole della decisione, nella parte in cui ha ritenuto il contratto rispettare la disciplina di cui agli artt. 45 l. n.
203/82 e 23 l. n. 11/1971 per il solo fatto di recare la sottoscrizione dell'associazione; così dimenticando che l'assistenza deve essere contestuale alla firma, effettiva e consapevole, non impersonale con l'invio in blocco dei contratti senza un'assistenza concreta e dedicata al singolo contraente debole.
3.3 – Con il terzo motivo l'appellante nega che all'attestazione contenuta in contratto e relativa alla partecipazione delle rappresentanze possa essere attribuito valore confessorio, poichè mancherebbe alcuna dichiarazione di assistenza effettiva e di conoscenza del contenuto delle clausole in deroga, e alcuna affermazione esplicita circa l'assistenza ricevuta, e la firma sindacale sarebbe comunque successiva alla sottoscrizione delle parti.
In ogni caso, non potrebbe avere valore di confessione ex art. 2730 c.c., non essendovi alcun effetto favorevole per l'Azienda forestale, che gestisce 6
compendi di proprietà altrui, e non essendo il mancato rinnovo dato favorevole per essa.
Nega, comunque, che la dichiarazione abbia ad oggetto fatti per sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, che in realtà gestisce compendi altrui,
e che subirebbe le conseguenze del mancato rinnovo e della perdita di continuità con una conduzione che aveva dato buona prova.
Mancherebbe inoltre l'animus confitendi, dato che l'appellante non poteva percepire lo sfavore di una firma apposta su un contratto, del quale non poteva comprendere gli effetti.
Insiste nell'affermare di avere apposto la firma in assenza dei rappresentanti, quando invece l'appellata non ha provato che l'assistenza vi sia effettivamente stata, ed essa non può certo coincidere con la mera sottoscrizione postuma dell'accordo; richiama giurisprudenza di legittimità, per la quale la sottoscrizione dei rappresentanti sindacali non può sostituire l'assistenza effettiva, né è idonea a dimostrare che il coltivatore abbia realmente compreso le deroghe al regime di tutela previsto dalla legge.
3.4 – Con il quarto motivo l'appellante contesta l'affermazione del
Tribunale, per la quale sarebbe la parte debole a dover dimostrare il fatto negativo (l'assenza di assistenza), anziché il concedente a dover provare il fatto positivo (l'effettiva assistenza), come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ed in ogni caso in conseguenza del principio di prossimità della prova.
3.5 – Con il quinto motivo si duole del mancato accoglimento delle istanze di prova per testi, ritenute a torto inammissibili in ragione della natura confessoria e di prova legale dell'attestazione, in realtà inesistente.
Nega poi si tratti di prova generica, essendo intesa a dimostrare che la
“firma postuma sindacale” costituisce prassi dell'Azienda forestale.
4. - si è costituita, proponendo Controparte_1 appello incidentale in punto giurisdizione del giudice ordinario, e comunque chiedendo che l'avversa impugnazione venga rigettata.
Osserva che il giudizio è stato promosso avverso le determinazioni autoritative di una pubblica amministrazione, adottate all'esito di un procedimento amministrativo ad evidenza pubblica, che ha interessato beni 7
pubblici aggiudicati a terzi, al quale ha partecipato in qualità di concorrente non aggiudicatario.
Richiama l'art. 133, comma 1, lett. b) D.Lg. 104/2010, che devolve al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, e giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto la giurisdizione del Giudice amministrativo in materia di atti relativi alla concessione di beni pubblici, anche laddove il petitum concerne il rapporto negoziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. – Deve essere innanzitutto affermata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda proposta, con rigetto dell'appello incidentale proposto dall' . CP_1
Oltre alle considerazioni svolte in sentenza, va rilevato che, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante incidentale, oggetto della domanda di declaratoria di nullità parziale non è una concessione amministrativa, non avendo il contratto stipulato dalle parti alcuna delle caratteristiche di un provvedimento amministrativo, e neppure di un accordo sostitutivo di tale provvedimento ai sensi dell'art. 11 della l. 241/1990, disposizione mai richiamata nel testo.
Quella proposta è un'azione di impugnativa negoziale, rivolta nei confronti di un accordo frutto dell'ordinaria attività contrattuale della pubblica amministrazione;
e l'accordo ha riguardato beni di cui l mai ha CP_1 dedotto l'appartenenza al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti proprietari. La conclusione è confermata dal richiamo in tutti gli atti del procedimento, e, in primo luogo, nel verbale di deliberazione della
Commissione amministratrice (doc. 5), alla l.p. 23/1990, che disciplina l'attività contrattuale della , e dallo specifico riferimento all'art. 21, Parte_3 che prevede che il “contratto” venga concluso ricorrendo alla “trattativa privata”, “previo confronto concorrenziale”.
L'art. 133, comma 1, lett. b), D.Lg. n. 104/2010 non può quindi trovare applicazione nel caso di specie. 8
5. – La sentenza impugnata merita conferma anche nel merito, risultando infondati i primi tre motivi di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente.
Il tenore letterale del contratto non si presta ad equivoci quanto al fatto che l'appellante sia stata “assistita dal p.a. rappresentante Parte_4 della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Trento” (pag. 1); e che la stipulazione del contratto abbia fatto seguito “alle intese concordate, con
l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole della
Provincia Autonoma di , in deroga alle norme vigenti in materia di CP_1 contratti agrari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982,
n. 203” (pag. 2).
A differenza di quanto ritenuto dall'appellante, le espressioni usate non descrivono una mera ratifica ex post di un accordo già perfezionato in precedenza dall'assistito, o una successiva sottoscrizione di atto già sottoscritto, ma attestano l'effettiva e personale assistenza prestata in sede di negoziazione e di stipula, con evidenziazione del fatto che quanto pattuito derogava alla disciplina in materia di contratti agrari.
Si tratta dell'ammissione di un fatto oggettivo, sfavorevole alla dedotta allegazione di una mancata effettiva e personale assistenza;
essa rappresenta una confessione stragiudiziale resa all'altra parte che, ai sensi dell'art. 2732
c.c., non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza. Come poi chiarito dalla Cassazione, la dichiarazione dell'esistenza dell'assistenza sindacale “è un fatto che non attiene a diritti indisponibili”, e quindi “nulla può opporsi, sotto questo profilo, all'applicazione alla suddetta dichiarazione della disciplina del codice civile che regola la confessione”; e neppure potrebbe essere ritenuta la mancanza dell'animus confitendi, dato che esso “investe esclusivamente la dichiarazione di un puro fatto, prescindendo dalla consapevolezza più o meno tecnica delle sue conseguenze” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 15370 del 21/06/2017 - Rv.
644815 - 01)
Con riguardo alla doglianza relativa all'errata ripartizione degli oneri ex art. 2967 c.c., quanto concordemente dichiarato dalle parti in contratto esaurisce e soddisfa l'onere probatorio della parte che ne allega la validità; ed
è quindi onere dell'altra parte dare prova del fatto che l'assistenza non vi è 9
stata, o che essa non è stata effettiva;
ma, come ritenuto da costante giurisprudenza, “l'efficacia probatoria del documento negoziale stipulato in deroga alle norme vigenti ai sensi dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n.
203, sottoscritto dai contraenti e dai loro rispettivi rappresentanti sindacali, in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, non può essere disattesa mediante la deduzione di una prova orale diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti” (Sez. 3, Sentenza n. 5983 del
15/03/2007 - Rv. 596652 – 01; Sez. 3 - , Ordinanza n. 17195 del
15/06/2023 - Rv. 668171 - 01).
I primi tre motivi di appello risultano quindi infondati, con assorbimento del quarto, con il quale si lamenta il rigetto delle istanze istruttorie, a questo punto inammissibili per le ragioni sopra dette.
6. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 5.200,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto in via principale da ed in via incidentale da Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 446/2025 del Controparte_1
Tribunale di Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 2.915,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato in relazione all'appello proposto in via principale ed a quello proposto in via incidentale.
Trento, 23 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo