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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 380/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Ragusa nella persona del dott. Massimo Pulvirenti, giudice della sezione
Civile, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 380/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fra:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Luca Parte_1 C.F._1
Baglieri, giusta procura in atti;
ATTRICE
contro
:
e per essa (CF. ), rappresentata e Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 difesa dall' dell'Avv. Sergio Giannitto, giusta procura in atti;
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
(siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del
23.04.2025
Rilevato.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25/1/2021 ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto, notificato il 15/1/2021, con il quale era stato intimato a e il pagamento, in favore della della CP_3 Parte_1 Controparte_1
somma di € 43.379,02, oltre interessi dal 31/12/2019.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 30/3/2021
[...]
chiedeva rigettare le domande attoree in quanto infondate. Controparte_1
Rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto, con ordinanza del 6/12/2021 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Istruita la causa mediante produzione documentale, con ordinanza del 24/1/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, all'udienza del XXX la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le rispettive note di trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Considerato.
L'atto di precetto opposto è fondato sul decreto ingiuntivo n. 165/99 emesso dal Tribunale di
Ragusa il 15/10/1999 nel proc. iscritto al n. 169/99 R.G., ottenuto dal nei Parte_2
confronti di (debitore principale) e (fideiussore) per l'importo di € CP_3 Parte_1
25.870,73 (Lire 50.092.722), notificato in data 26/10/1999, e divenuto definitivamente esecutivo giusto decreto del 24/11/2000 con formula apposta in data 19/12/2000.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo era stata proposta opposizione da e CP_3 [...]
conclusasi con la sentenza di rigetto n. 997/2001 emessa dal Tribunale di Ragusa in data Pt_1
1/12/2001.
La convenuta deduce, altresì, che in forza del decreto ingiuntivo n. 165/99 il Parte_2
ha spiegato intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 20/2000 RGE del Tribunale di
Ragusa promossa dalla nei confronti di , Parte_3 CP_3
conclusasi nel febbraio 2011.
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito l'inefficacia dell'atto di precetto per mancanza di titolo esecutivo in quanto il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 165/99 si sarebbe prescritto.
In particolare, l'attrice deduce che:
- il decreto ingiuntivo n. 165/99 è divenuto definitivo in data 24/11/2000;
- l'atto di precetto è stato notificato in data 15/1/2021, pertanto, il termine decennale di prescrizione era abbondantemente spirato;
- frattanto, nessuna azione esecutiva era stata intrapresa nei confronti dell'opponente né la stessa era stata parte della procedura esecutiva immobiliare n. 20/2000 RGE del Tribunale di Ragusa promossa soltanto nei confronti di;
CP_3
- nessun atto idoneo ad interrompere la prescrizione le è mai stato notificato dalla definitività del decreto ingiuntivo (24/11/2000) né dalla emissione della sentenza n. 997/2001 (1/12/2001).
Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Come affermato da Cass. n. 8217/2021 (che richiama Cass. n.12239/2019):
- tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943 c.c., comma 1), e che a questo atto l'art. 2945 c.c., comma 2, ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio;
- ciò si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato della vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili.
È stato altresì chiarito che “nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943 c.c., comma 2, ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita” (cfr. Cass. n. 14602/2020; Cass. n. 26929/2014; Tribunale
Napoli Nord sez. IV, n.3433/2022).
Nel caso di specie, l'atto di intervento depositato in data 13/7/2001 nella procedura esecutiva immobiliare n. 20/2000 RGE del Tribunale di Ragusa, promossa dalla Parte_3
nei confronti di , ha interrotto il termine di prescrizione sospendendolo fino al
[...] CP_3
15/3/2011, data in cui il progetto di distribuzione depositato il 23/2/2011 è divenuto esecutivo (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione).
Tale effetto interruttivo si è prodotto anche nei confronti dell'opponente in quanto, ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri condebitori, quale è appunto . Infatti, risulta Parte_1
incontestato che l'opponente sia fideiussore del debitore esecutato . CP_3
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della convenuta, quale cessionaria del credito azionato deducendo che (cfr. p.
1-2 della prima memoria istruttoria):
- cedette ad Aspra Finance S.p.a., con decorrenza dall'1/11/2008, tutti gli importi Controparte_4
dovuti e comunque qualificabili come sofferenze, per cui, il decreto ingiuntivo 165/99 o comunque la relativa posizione, non rientrava in tale cessione”;
- “con contratto di cessione di crediti in blocco, ha acquistato, con operazione di CP_1
cartolarizzazione avente effetto 14/7/2017, tutti i crediti esistenti dal 1971 al 2016 sia da CP_4
che da , tuttavia, nella G.U. parte seconda n. 93 8-8-17 ove si legge
[...] CP_5
testualmente "tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o Controparte_4
da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate" escludendo pertanto, anche in questo caso, dal novero dei titoli ceduti anche i decreti ingiuntivi divenuti già definitivi o altri titoli giudiziali equipollenti”.
L'eccezione è infondata, per le seguenti ragioni.
La convenuta assume di avere acquistato la titolarità del credito, in origine spettante al
[...]
in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da – Parte_2 Controparte_4
incorporante per fusione di (già ) – a Aspra Finance S.p.A.; Controparte_6 Parte_2 poi da – incorporante per fusione di Aspra Finance Controparte_7
S.p.A.– a da a . ON ON Controparte_1
Anzitutto è opportuno premettere che le fusioni per incorporazione, nonché la cessione tra
[...]
e (comunque documentate: cfr. doc. 3-5-6 Controparte_7 CP_8 CP_8
comparsa di costituzione) non sono contestate dall'opponente.
Ciò premesso, secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze
i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (cfr. Cass. 21821/2023; nello stesso senso, Cass. 10860/2024, 4277/2023, 25863/2020, 4334/2020, 17110/2019, 15884/2019 e
31188/2017).
Nel caso di specie, la convenuta ha, in primo luogo, prodotto l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 146 dell'11/12/2008, dal quale si evince che sono stati ceduti da ad Aspra Finance S.p.A. “tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi Controparte_4 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario…ed azioni relative, in essere al 31 Ottobre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia), compresi i crediti di firma, rinvenuti ad essa con decorrenza 1° novembre 2008, a Controparte_4
seguito della fusione per incorporazione di Banco di Sicilia Controparte_9
S.p.A., e di di cui all'atto in data 20 ottobre 2008 a Controparte_10 Controparte_6 rogito notaio rep. 47912 racc. 13013 registrato a il 20 ottobre 2008” (cfr. Persona_1 CP_9
doc. 4 comparsa di costituzione).
Tale estratto riporta, dunque, gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quelli oggetto del presente giudizio, tenuto conto:
- che i crediti oggetto del presente giudizio rientrano fra le “sofferenze” considerato che il decreto ingiuntivo n. 165/99 è stato emesso il 15/10/1999;
- della natura dei rapporti (tutti i crediti pecuniari e le relative azioni rinvenuti ad essa CP_4
a seguito della fusione per incorporazione del 20/10/2008) (cfr. doc. 3 comparsa di
[...]
costituzione);
- del periodo temporale in cui gli stessi sono sorti (in essere al 31 ottobre 2008).
In secondo luogo, la convenuta ha prodotto l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte
II, n. 93 dell'8/8/2017, dal quale si evince che sono stati ceduti da a ON [...]
“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori Controparte_1
danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di ON
apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche che alla data del 14 luglio
2017 risultavano nella titolarità di che: (A) alla data del 3 luglio 2017: (i) ON
non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti… (i) siano crediti derivanti da contratti di finanziamento (in qualsiasi forma tecnica) retti dal diritto italiano;
(ii) siano crediti denominati in euro;
(iii) siano crediti derivanti da finanziamenti classificati "in sofferenza"… iv) siano crediti con ammontare della creditoria non superiore a € 63.530.630,46; (v) i relativi debitori ceduti siano
(i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (ii) persone giuridiche, o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
(vi) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(vii) siano crediti di cui la CP_8
è divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da
[...] Controparte_7
in virtu' di un contratto di cessione datato 20 novembre 2014, tra
[...] ON
e sensi e per gli effetti dell'Art. 58 del Testo Unico Controparte_11
Bancario e della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali è stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014” (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione).
Anche il predetto estratto riporta, dunque, gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco quelli oggetto del presente giudizio, tenuto conto:
- che i crediti oggetto del presente giudizio rientrano fra le “sofferenze”;
- che sono crediti (tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia) di cui
è divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da ON [...] in virtu' di un contratto di cessione del 20/11/2014 e sulla cui cessione Controparte_7
l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione;
- della natura dei rapporti (conto corrente affidato;
il fido è una forma di finanziamento);
- l'ammontare del credito pari a € 25.870,73 (dunque al di sotto del valore di € 63.530.630,46);
- il debitore ceduto è una persona fisica residente in Italia.
In base alla giurisprudenza citata, tali elementi sono sufficienti ai fini della prova della titolarità del credito azionato in capo alla società convenuta, in quanto consentono di ricomprendere la posizione debitoria dell'opponente tra quelle oggetto delle diverse cessione in blocco.
Infine, si deve osservare che la disponibilità, in capo alla società opposta, del titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto (il decreto ingiuntivo n. 165/99 del Tribunale di Ragusa) costituisce un elemento documentale rilevante al fine di dimostrare la cessione, in favore della società opposta, del credito azionato. Infatti, la convenuta non avrebbe potuto verosimilmente avere la disponibilità del predetto titolo esecutivo se non in virtù della cessione del credito da parte di ON
(cessionaria di – incorporante per fusione di Aspra Controparte_7
Finance S.p.A.) in mancanza, peraltro, di una diversa plausibile giustificazione.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dato dall'importo precettato, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria) devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 380/2021 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna pagamento in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle spese processuali, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
[...]
al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Ragusa, 24.04.2025
Il Giudice
dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Ragusa nella persona del dott. Massimo Pulvirenti, giudice della sezione
Civile, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 380/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, fra:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Luca Parte_1 C.F._1
Baglieri, giusta procura in atti;
ATTRICE
contro
:
e per essa (CF. ), rappresentata e Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 difesa dall' dell'Avv. Sergio Giannitto, giusta procura in atti;
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
(siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del
23.04.2025
Rilevato.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25/1/2021 ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto, notificato il 15/1/2021, con il quale era stato intimato a e il pagamento, in favore della della CP_3 Parte_1 Controparte_1
somma di € 43.379,02, oltre interessi dal 31/12/2019.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 30/3/2021
[...]
chiedeva rigettare le domande attoree in quanto infondate. Controparte_1
Rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto, con ordinanza del 6/12/2021 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Istruita la causa mediante produzione documentale, con ordinanza del 24/1/2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Infine, all'udienza del XXX la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le rispettive note di trattazione scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Considerato.
L'atto di precetto opposto è fondato sul decreto ingiuntivo n. 165/99 emesso dal Tribunale di
Ragusa il 15/10/1999 nel proc. iscritto al n. 169/99 R.G., ottenuto dal nei Parte_2
confronti di (debitore principale) e (fideiussore) per l'importo di € CP_3 Parte_1
25.870,73 (Lire 50.092.722), notificato in data 26/10/1999, e divenuto definitivamente esecutivo giusto decreto del 24/11/2000 con formula apposta in data 19/12/2000.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo era stata proposta opposizione da e CP_3 [...]
conclusasi con la sentenza di rigetto n. 997/2001 emessa dal Tribunale di Ragusa in data Pt_1
1/12/2001.
La convenuta deduce, altresì, che in forza del decreto ingiuntivo n. 165/99 il Parte_2
ha spiegato intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 20/2000 RGE del Tribunale di
Ragusa promossa dalla nei confronti di , Parte_3 CP_3
conclusasi nel febbraio 2011.
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito l'inefficacia dell'atto di precetto per mancanza di titolo esecutivo in quanto il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 165/99 si sarebbe prescritto.
In particolare, l'attrice deduce che:
- il decreto ingiuntivo n. 165/99 è divenuto definitivo in data 24/11/2000;
- l'atto di precetto è stato notificato in data 15/1/2021, pertanto, il termine decennale di prescrizione era abbondantemente spirato;
- frattanto, nessuna azione esecutiva era stata intrapresa nei confronti dell'opponente né la stessa era stata parte della procedura esecutiva immobiliare n. 20/2000 RGE del Tribunale di Ragusa promossa soltanto nei confronti di;
CP_3
- nessun atto idoneo ad interrompere la prescrizione le è mai stato notificato dalla definitività del decreto ingiuntivo (24/11/2000) né dalla emissione della sentenza n. 997/2001 (1/12/2001).
Il motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Come affermato da Cass. n. 8217/2021 (che richiama Cass. n.12239/2019):
- tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943 c.c., comma 1), e che a questo atto l'art. 2945 c.c., comma 2, ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio;
- ciò si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato della vendita, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili.
È stato altresì chiarito che “nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943 c.c., comma 2, ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita” (cfr. Cass. n. 14602/2020; Cass. n. 26929/2014; Tribunale
Napoli Nord sez. IV, n.3433/2022).
Nel caso di specie, l'atto di intervento depositato in data 13/7/2001 nella procedura esecutiva immobiliare n. 20/2000 RGE del Tribunale di Ragusa, promossa dalla Parte_3
nei confronti di , ha interrotto il termine di prescrizione sospendendolo fino al
[...] CP_3
15/3/2011, data in cui il progetto di distribuzione depositato il 23/2/2011 è divenuto esecutivo (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione).
Tale effetto interruttivo si è prodotto anche nei confronti dell'opponente in quanto, ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri condebitori, quale è appunto . Infatti, risulta Parte_1
incontestato che l'opponente sia fideiussore del debitore esecutato . CP_3
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c. l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della convenuta, quale cessionaria del credito azionato deducendo che (cfr. p.
1-2 della prima memoria istruttoria):
- cedette ad Aspra Finance S.p.a., con decorrenza dall'1/11/2008, tutti gli importi Controparte_4
dovuti e comunque qualificabili come sofferenze, per cui, il decreto ingiuntivo 165/99 o comunque la relativa posizione, non rientrava in tale cessione”;
- “con contratto di cessione di crediti in blocco, ha acquistato, con operazione di CP_1
cartolarizzazione avente effetto 14/7/2017, tutti i crediti esistenti dal 1971 al 2016 sia da CP_4
che da , tuttavia, nella G.U. parte seconda n. 93 8-8-17 ove si legge
[...] CP_5
testualmente "tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o Controparte_4
da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate" escludendo pertanto, anche in questo caso, dal novero dei titoli ceduti anche i decreti ingiuntivi divenuti già definitivi o altri titoli giudiziali equipollenti”.
L'eccezione è infondata, per le seguenti ragioni.
La convenuta assume di avere acquistato la titolarità del credito, in origine spettante al
[...]
in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da – Parte_2 Controparte_4
incorporante per fusione di (già ) – a Aspra Finance S.p.A.; Controparte_6 Parte_2 poi da – incorporante per fusione di Aspra Finance Controparte_7
S.p.A.– a da a . ON ON Controparte_1
Anzitutto è opportuno premettere che le fusioni per incorporazione, nonché la cessione tra
[...]
e (comunque documentate: cfr. doc. 3-5-6 Controparte_7 CP_8 CP_8
comparsa di costituzione) non sono contestate dall'opponente.
Ciò premesso, secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze
i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (cfr. Cass. 21821/2023; nello stesso senso, Cass. 10860/2024, 4277/2023, 25863/2020, 4334/2020, 17110/2019, 15884/2019 e
31188/2017).
Nel caso di specie, la convenuta ha, in primo luogo, prodotto l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 146 dell'11/12/2008, dal quale si evince che sono stati ceduti da ad Aspra Finance S.p.A. “tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi Controparte_4 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario…ed azioni relative, in essere al 31 Ottobre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia), compresi i crediti di firma, rinvenuti ad essa con decorrenza 1° novembre 2008, a Controparte_4
seguito della fusione per incorporazione di Banco di Sicilia Controparte_9
S.p.A., e di di cui all'atto in data 20 ottobre 2008 a Controparte_10 Controparte_6 rogito notaio rep. 47912 racc. 13013 registrato a il 20 ottobre 2008” (cfr. Persona_1 CP_9
doc. 4 comparsa di costituzione).
Tale estratto riporta, dunque, gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quelli oggetto del presente giudizio, tenuto conto:
- che i crediti oggetto del presente giudizio rientrano fra le “sofferenze” considerato che il decreto ingiuntivo n. 165/99 è stato emesso il 15/10/1999;
- della natura dei rapporti (tutti i crediti pecuniari e le relative azioni rinvenuti ad essa CP_4
a seguito della fusione per incorporazione del 20/10/2008) (cfr. doc. 3 comparsa di
[...]
costituzione);
- del periodo temporale in cui gli stessi sono sorti (in essere al 31 ottobre 2008).
In secondo luogo, la convenuta ha prodotto l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, parte
II, n. 93 dell'8/8/2017, dal quale si evince che sono stati ceduti da a ON [...]
“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori Controparte_1
danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di ON
apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche che alla data del 14 luglio
2017 risultavano nella titolarità di che: (A) alla data del 3 luglio 2017: (i) ON
non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti… (i) siano crediti derivanti da contratti di finanziamento (in qualsiasi forma tecnica) retti dal diritto italiano;
(ii) siano crediti denominati in euro;
(iii) siano crediti derivanti da finanziamenti classificati "in sofferenza"… iv) siano crediti con ammontare della creditoria non superiore a € 63.530.630,46; (v) i relativi debitori ceduti siano
(i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (ii) persone giuridiche, o altri soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia;
(vi) i relativi debitori ceduti non siano banche e/o altre istituzioni finanziarie;
(vii) siano crediti di cui la CP_8
è divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da
[...] Controparte_7
in virtu' di un contratto di cessione datato 20 novembre 2014, tra
[...] ON
e sensi e per gli effetti dell'Art. 58 del Testo Unico Controparte_11
Bancario e della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e per i quali è stato pubblicato un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 139, del 25 novembre 2014” (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione).
Anche il predetto estratto riporta, dunque, gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco quelli oggetto del presente giudizio, tenuto conto:
- che i crediti oggetto del presente giudizio rientrano fra le “sofferenze”;
- che sono crediti (tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia) di cui
è divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da ON [...] in virtu' di un contratto di cessione del 20/11/2014 e sulla cui cessione Controparte_7
l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione;
- della natura dei rapporti (conto corrente affidato;
il fido è una forma di finanziamento);
- l'ammontare del credito pari a € 25.870,73 (dunque al di sotto del valore di € 63.530.630,46);
- il debitore ceduto è una persona fisica residente in Italia.
In base alla giurisprudenza citata, tali elementi sono sufficienti ai fini della prova della titolarità del credito azionato in capo alla società convenuta, in quanto consentono di ricomprendere la posizione debitoria dell'opponente tra quelle oggetto delle diverse cessione in blocco.
Infine, si deve osservare che la disponibilità, in capo alla società opposta, del titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto (il decreto ingiuntivo n. 165/99 del Tribunale di Ragusa) costituisce un elemento documentale rilevante al fine di dimostrare la cessione, in favore della società opposta, del credito azionato. Infatti, la convenuta non avrebbe potuto verosimilmente avere la disponibilità del predetto titolo esecutivo se non in virtù della cessione del credito da parte di ON
(cessionaria di – incorporante per fusione di Aspra Controparte_7
Finance S.p.A.) in mancanza, peraltro, di una diversa plausibile giustificazione.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dato dall'importo precettato, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria) devono essere poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 380/2021 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna pagamento in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1 CP_2
delle spese processuali, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
[...]
al 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Ragusa, 24.04.2025
Il Giudice
dott. Massimo Pulvirenti