Art. 7.
Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato di lire 1 miliardo per l'esercizio 1963-64; di lire 500 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1977 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.
I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della citata legge 30 luglio 1959, n. 623 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1965, per la presentazione delle domande, di finanziamento, e al 31 dicembre 1965, per la stipulazione dei relativi contratti.
Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato di lire 1 miliardo per l'esercizio 1963-64; di lire 500 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1977 e di lire 500 milioni per l'esercizio 1978.
I termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della citata legge 30 luglio 1959, n. 623 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1965, per la presentazione delle domande, di finanziamento, e al 31 dicembre 1965, per la stipulazione dei relativi contratti.