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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3716/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003472231000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140028793512000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5509/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, impugna l'Intimazione di pagamento n. 02820259003472231000 emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata in data 02/08/2025, per un importo complessivo pari a € 157,77, afferente alla cartella di pagamento n. 02820140028793512000, asseritamente notificata in data 18/10/2014, avente quale ente impositore la
Camera di Commercio di Caserta e relativa al diritto annuale camera di commercio anno 2010.
La parte ricorrente eccepisce: 1) l'omessa notifca degli atti presupposti;
2) la decadenza e/o prescrizione del diritto alla riscossione del credito.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Camera di Commercio di Caserta, che, impugnate le avverse eccezioni, chiedono il rigetto del ricoso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame degli atti di causa si rileva che l'intimazione impugnata è stata preceduta dall'emissione della cartella di pagamento n. 02820140028793512000, ritualmente notificata al ricorrente in data 18/10/2014.
La mancata impugnazione della cartella ha comportato la cristallizzazione dei crediti richiesti. Il diritto alla riscossione dei predetti crediti è soggetto a successiva prescrizione, il cui termine dipende dal tipo di tributo richiesto al contribuente con la cartella stessa (Cass., Sez. Unite civ., 17 novembre 2016, n. 23397). Nel caso in esame, la cartella esattoriale afferisce al pagamento del diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio, soggetto al termine di prescrizione quinquennale. Alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (02/08/2025) risulta decorso il quinquennio di prescrizione dei crediti, decorrente dalla data di notifica della cartella (18/10/2014).
Per quanto precede, il motivo di doglianza sollevato dalla parte ricorrente deve ritenersi fondato, non avendo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione fornito la prova della notifica di atti successivi aventi efficacia interruttiva dei termini di prescrizione del credito, ormai prescritto in data 18/10/2019.
All'accoglimento del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo. Spese di lite compensate tra il ricorrente e la Camera di Commercio di Caserta, in quanto quest'ultima deve ritenersi estranea al procedimento di riscossione, che resta di esclusiva competenza dell'Ader.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 278,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% ed oneri accessori di legge se dovuti con attribuzione ai difensori del ricorrente dichiaratisi anticipatari. Spese compensate tra il ricorrente e la
Camera di Commercio di Caserta.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3716/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003472231000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140028793512000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5509/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, impugna l'Intimazione di pagamento n. 02820259003472231000 emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata in data 02/08/2025, per un importo complessivo pari a € 157,77, afferente alla cartella di pagamento n. 02820140028793512000, asseritamente notificata in data 18/10/2014, avente quale ente impositore la
Camera di Commercio di Caserta e relativa al diritto annuale camera di commercio anno 2010.
La parte ricorrente eccepisce: 1) l'omessa notifca degli atti presupposti;
2) la decadenza e/o prescrizione del diritto alla riscossione del credito.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Camera di Commercio di Caserta, che, impugnate le avverse eccezioni, chiedono il rigetto del ricoso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame degli atti di causa si rileva che l'intimazione impugnata è stata preceduta dall'emissione della cartella di pagamento n. 02820140028793512000, ritualmente notificata al ricorrente in data 18/10/2014.
La mancata impugnazione della cartella ha comportato la cristallizzazione dei crediti richiesti. Il diritto alla riscossione dei predetti crediti è soggetto a successiva prescrizione, il cui termine dipende dal tipo di tributo richiesto al contribuente con la cartella stessa (Cass., Sez. Unite civ., 17 novembre 2016, n. 23397). Nel caso in esame, la cartella esattoriale afferisce al pagamento del diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio, soggetto al termine di prescrizione quinquennale. Alla data di notificazione dell'intimazione impugnata (02/08/2025) risulta decorso il quinquennio di prescrizione dei crediti, decorrente dalla data di notifica della cartella (18/10/2014).
Per quanto precede, il motivo di doglianza sollevato dalla parte ricorrente deve ritenersi fondato, non avendo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione fornito la prova della notifica di atti successivi aventi efficacia interruttiva dei termini di prescrizione del credito, ormai prescritto in data 18/10/2019.
All'accoglimento del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo. Spese di lite compensate tra il ricorrente e la Camera di Commercio di Caserta, in quanto quest'ultima deve ritenersi estranea al procedimento di riscossione, che resta di esclusiva competenza dell'Ader.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 278,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% ed oneri accessori di legge se dovuti con attribuzione ai difensori del ricorrente dichiaratisi anticipatari. Spese compensate tra il ricorrente e la
Camera di Commercio di Caserta.
Il Giudice Monocratico