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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 18403/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18403/23 R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con l'Avv. Benedetto Pellerito
attori in opposizione contro
in Torino Controparte_1
con l'Avv. Giorgio Lerda
convenuto opposto
premesso
che
- in forza del preventivo 2022 e dei consuntivi relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 4972/23 del 28.7.23 il Tribunale di Torino
pagina 1 di 4 ha condannato i IG.ri al pagamento in favore del Parte_4 [...]
di euro 21.675,38, oltre ad interessi e spese;
Controparte_1
- con citazione notificata il 10.10.23 i IG.ri , nudi proprietari dell'unità Parte_4
immobiliare, hanno instaurato il presente procedimento chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto e instando per la chiamata in manleva del IG. , legale CP_2
rappresentante dell'usufruttuaria Studio Look s.a.s.;
- nonostante il differimento d'udienza disposto con ordinanza ex art. 296 c.p.c. del 3.11.23,
gli attori non hanno provveduto alla notifica della chiamata nei confronti del terzo;
- il giudizio ha quindi avuto ulteriore seguito unicamente tra gli opponenti e il;
CP_1
- depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 9.4.24 le parti hanno chiesto congiuntamente rinvio per la decisione che viene assunta con la presente sentenza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. alla scadenza del termine assegnato per il deposito di memorie conclusive, che sono state tardivamente depositate il 17.12.24 e solo dal condominio, e dell'ulteriore termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale, che sono state depositate esclusivamente dai IG.ri ; Parte_4
osservato
che
- il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo verte esclusivamente sull'opposizione alla pretesa creditoria dedotta in sede monitoria dal condominio in base ai preventivi e ai consuntivi approvati dall'assemblea del 19.5.22 dai quali risulta un debito degli opponenti di euro 21.675,38;
- in questa prospettiva e al fine di contrastare la pretesa avversaria i IG.ri Parte_5
hanno eccepito di non aver ricevuto regolare convocazione all'assemblea del
[...]
pagina 2 di 4 19.5.22 nella quale sono stati approvati i consuntivi 2019, 2020, 2021 ed il preventivo
2022;
- i IG.ri non hanno, tuttavia, impugnato la predetta delibera come Parte_4
richiesto da Cass. SSUU 9839/21 secondo la quale "nel giudizio di opposizione al decreto
ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare
sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta
a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che
quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di
annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel
termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità,
rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della
deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una
pronuncia di annullamento";
- il principio è stato ribadito da Cass. Ord. 21244/24;
- per questo motivo l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dai IG.ri Parte_5
è inammissibile;
[...]
- fermo restando quanto precede, va aggiunto che i rendiconti delle gestioni dal 2019 al
2024 sono stati nuovamente approvati dall'assemblea condominiale del 22.2.24 la quale,
parimenti, non ha formato oggetto di impugnazione;
- per questo motivo, dovendosi aver riguardo al fondamento sostanziale del credito vantato dal , l'opposizione sarebbe risultata infondata anche nell'ipotesi in cui fosse CP_1
stata annullata la precedente delibera del 19.5.22 di approvazione dei consuntivi;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza degli opponenti;
pagina 3 di 4 - i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
a) fase di studio: euro 700
b) fase introduttiva: euro 600
c) fase istruttoria: euro 850
d) fase decisionale: euro 855
per complessivi euro 3.005, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA
come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4972/23 del 28.7.23;
- condanna in solido e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento a favore del di Controparte_1
Torino delle spese processuali che liquida in euro 3.005 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 13 gennaio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico Antonio Carbone ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18403/23 R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con l'Avv. Benedetto Pellerito
attori in opposizione contro
in Torino Controparte_1
con l'Avv. Giorgio Lerda
convenuto opposto
premesso
che
- in forza del preventivo 2022 e dei consuntivi relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 4972/23 del 28.7.23 il Tribunale di Torino
pagina 1 di 4 ha condannato i IG.ri al pagamento in favore del Parte_4 [...]
di euro 21.675,38, oltre ad interessi e spese;
Controparte_1
- con citazione notificata il 10.10.23 i IG.ri , nudi proprietari dell'unità Parte_4
immobiliare, hanno instaurato il presente procedimento chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto e instando per la chiamata in manleva del IG. , legale CP_2
rappresentante dell'usufruttuaria Studio Look s.a.s.;
- nonostante il differimento d'udienza disposto con ordinanza ex art. 296 c.p.c. del 3.11.23,
gli attori non hanno provveduto alla notifica della chiamata nei confronti del terzo;
- il giudizio ha quindi avuto ulteriore seguito unicamente tra gli opponenti e il;
CP_1
- depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 9.4.24 le parti hanno chiesto congiuntamente rinvio per la decisione che viene assunta con la presente sentenza nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. alla scadenza del termine assegnato per il deposito di memorie conclusive, che sono state tardivamente depositate il 17.12.24 e solo dal condominio, e dell'ulteriore termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale, che sono state depositate esclusivamente dai IG.ri ; Parte_4
osservato
che
- il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo verte esclusivamente sull'opposizione alla pretesa creditoria dedotta in sede monitoria dal condominio in base ai preventivi e ai consuntivi approvati dall'assemblea del 19.5.22 dai quali risulta un debito degli opponenti di euro 21.675,38;
- in questa prospettiva e al fine di contrastare la pretesa avversaria i IG.ri Parte_5
hanno eccepito di non aver ricevuto regolare convocazione all'assemblea del
[...]
pagina 2 di 4 19.5.22 nella quale sono stati approvati i consuntivi 2019, 2020, 2021 ed il preventivo
2022;
- i IG.ri non hanno, tuttavia, impugnato la predetta delibera come Parte_4
richiesto da Cass. SSUU 9839/21 secondo la quale "nel giudizio di opposizione al decreto
ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare
sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta
a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che
quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di
annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel
termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità,
rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della
deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una
pronuncia di annullamento";
- il principio è stato ribadito da Cass. Ord. 21244/24;
- per questo motivo l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dai IG.ri Parte_5
è inammissibile;
[...]
- fermo restando quanto precede, va aggiunto che i rendiconti delle gestioni dal 2019 al
2024 sono stati nuovamente approvati dall'assemblea condominiale del 22.2.24 la quale,
parimenti, non ha formato oggetto di impugnazione;
- per questo motivo, dovendosi aver riguardo al fondamento sostanziale del credito vantato dal , l'opposizione sarebbe risultata infondata anche nell'ipotesi in cui fosse CP_1
stata annullata la precedente delibera del 19.5.22 di approvazione dei consuntivi;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza degli opponenti;
pagina 3 di 4 - i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
a) fase di studio: euro 700
b) fase introduttiva: euro 600
c) fase istruttoria: euro 850
d) fase decisionale: euro 855
per complessivi euro 3.005, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA
come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4972/23 del 28.7.23;
- condanna in solido e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento a favore del di Controparte_1
Torino delle spese processuali che liquida in euro 3.005 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 13 gennaio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4