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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 23/06/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 309/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (l'udienza, fissata per il 19.6.2025, è stata anticipata al 18.6.2025 e sostituita in forza di provvedimento del 3.6.2025), ha pronunciato e pubblicato, in data 23.6.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo il 30.5.2023 e distinta al n. 309/2023 R.A.C.L., promossa da:
, elettivamente domiciliato a Dorgali, presso lo studio del difensore, avv. CP_1
Caterina Brocca, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
in persona del Direttore Controparte_2
Generale per la Sardegna pro tempore, elettivamente domiciliato a Nuoro – Via Mastino n. 72/76, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Luigi Aragoni;
convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.5.2023, ha convenuto in giudizio, avanti al CP_1
Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, l' , esponendo di aver contratto CP_2 una malattia a causa dell'attività lavorativa svolta nel corso degli anni [cfr il ricorso per il dettaglio delle mansioni espletate e, in genere, per tutto quanto avente ad oggetto la descrizione dell'attività e di tutto quanto concerne il rischio lavorativo: si legge, nella sintesi contenuta alla pagina 4, che << La patologia denunciata “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatoria)” che, come risulta dal certificato medico redatto dalla dr.ssa , interessa entrambe Per_1
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le spalle e non già la sola spalla sinistra, è stata contratta nell'esercizio ed a causa della descritta attività lavorativa, implicante la quotidiana e costante movimentazione manuale di carichi, l'impiego di strumenti che espongono a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, il mantenimento prolungato di posizioni incongrue (il tronco flesso in avanti, il piegamento del tronco stesso verso terra, le braccia sollevate al di sopra del livello delle spalle), l'elevata frequenza d'azione di particolari lavorazioni (intonacatura, rasatura, tinteggiatura), il trasporto a spalla della maggior parte di materiali e strumenti da lavoro, con conseguente sovraccarico funzionale del distretto anatomico interessato ovvero in particolare le spalle >>], di aver presentato all' domanda di riconoscimento e di indennizzo CP_2 in data 4.9.2019 e che, tuttavia, l' , pur avendo verificato l'esistenza di tendinopatia della cuffia CP_2 dei rotatori e accertato la natura professionale, ha stimato il danno biologico in misura del 3%, inferiore alla soglia minima di indennizzabilità.
1.1. Allegando la sussistenza di un pregiudizio ben maggiore, il ricorrente ha pertanto concluso, in ricorso, nel senso di volere che il Tribunale (le evidenziazioni e le sottolineature sono dell'Estensore della sentenza:
<< …
1) accertare e dichiarare che la patologia indicata in premessa, “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatoria)”, ha eziologia professionale e che quindi costituisce una malattia professionale;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente in relazione alla malattia professionale: “sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatoria)” per cui è giudizio ha diritto all'indennizzo per il danno biologico in misura superiore o pari al 8%, ovvero, in subordine e salvo gravame, in quella diversa misura percentuale, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del giudizio;
3) per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo di cui all'art. 13 D. Lgs. 38/2000 in misura corrispondente al danno biologico accertato in giudizio, compreso quello complessivo da cumularsi con eventuali altri postumi di altri eventi invalidanti concomitanti, pregressi o successivi dipendenti da ulteriori malattie professionali e/o infortuni sul lavoro, qualora se ne verifichino i presupposti in corso di causa, nonché dipendenti da altre infermità comunque incidenti sul complesso invalidante, con maggiorazione di interessi dalla data di maturazione del diritto e secondo la decorrenza ritenuta di giustizia;
…>>.
1.2. L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 6.11.2023, invocando CP_2 il rigetto dell'avversa domanda e confermando gli esiti degli accertamenti amministrativi svolti.
1.3. Essendo in controversia non già la sussistenza e/o eziologia lavoristica della malattia denunciata (i fatti costitutivi presupposti, in altri termini, sono pacifici) bensì ed esclusivamente l'entità del danno biologico e/o il grado di menomazione riportato da il Tribunale ha subito disposto, CP_1 all'esito della prima udienza, celebrata il 7.11.2023, CTU medico legale, conferendo poi all'Esperto nominato, in data 9.4.2024, l'incarico di determinare e quantificare “… in termini percentuali, il danno biologico residuato al ricorrente in conseguenza della malattia, già riconosciuta dall' come di origine CP_2 professionale, indicata in ricorso (sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla: tendinite del sovraspinoso o tendinite cuffia rotatoria), specificando il grado di invalidità e la relativa decorrenza (valutando altresì l'eventuale incidenza di altri fattori causali o altre infermità preesistenti, e la sopravvenienza, rispetto al momento d'insorgenza della malattia, di aggravamenti)”.
2 1.4. Depositata la relazione peritale il 22.3.2025 (l'elaborato in questione, si precisa, ha integrato e sostituito, secondo le indicazioni del Giudice, quello precedentemente depositato dal CTU il 26.10.2024, in occasione del quale l'Ausiliario aveva omesso di prendere in considerazione le osservazioni del CTP del convenuto), in data odierna (23.6.2025) la causa è stata decisa con sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 429 c.p.c.
2. L'azione avanzata da è fondata, e deve essere pertanto accolta nei termini di CP_1 seguito illustrati.
2.1. I fatti, come accennato, sono pacifici: il ricorrente ha svolto, almeno a decorrere dal 1980, attività lavorative che, per la loro intensità e modalità di svolgimento, hanno determinato una malattia professionale, cioè a dire la tendinite della cuffie dei rotatori. Si osservi, a riguardo, che l' , in fase amministrativa (e, in realtà, pure in memoria difensiva), CP_2 ha riconosciuto esistenza e carattere professionale della suddetta patologia, limitandosi a contestare la quantificazione del danno: risultano del tutto irrilevanti, e finanche tardivi, dunque, i rilievi formulati dal consulente dell'Ente in fase di osservazioni alla CTU. Il tecnico di parte, infatti, ha chiesto all'Esperto del Tribunale “… chiarimenti in ordine al nesso di Cont causalità tra il lavoro svolto dal la patologia denunciata”, precisando che << nel caso in esame, riguardo il criterio medico legale di "esclusione di altre cause", siamo in presenza di forma morbosa ad eziopatogenesi multifattoriale, in nulla distinguibile dalla patologia comune che interessa gli stessi distretti in ragione di fenomeni di naturale invecchiamento biologico legati alla normale usura >> e sostenendo “… che, per quanto riguarda l'an, siamo nel campo della mera possibilità, inadeguata per l'ammissione alle prestazioni assicurative”, per poi concludere con una sollecitazione a “… specificare le motivazioni (su base documentale) per le quali Egli ha riconosciuto l'origine professionale delle patologie a carico delle spalle”. Ora, prima ancora di notare che il CTU ha comunque esaustivamente risposto a tali osservazioni, il Giudice evidenzia che, in realtà, nel caso in esame non vi era e non vi è controversia sull'esistenza della malattia e del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e le menomazioni, trattandosi solo di determinarne l'entità.
2.2. Ebbene, a tale proposito, il CTU, dopo accurati esami e attento studio dei documenti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche contenute nella relazione depositata, in forza della quale:
<< Alla luce di quanto argomentato posso affermare, in risposta al quesito postomi dall'Ill.mo Sig. Giudice Dott. Paolo Dau … che il danno biologico residuato al ricorrente in conseguenza della malattia, già riconosciuta dal come di origine professionale indicata nel CP_2 ricorso (sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla) costituisce un grado di invalidità pari a 8,4% (ottovirgolaquattropercento) a decorrere dal 04/8/2018
…>>. Le conclusioni del CTU devono condividersi, ché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, tanto più che, sotto il profilo della quantificazione, il tecnico del convenuto nulla ha contestato, spingendosi anzi fino al punto di espressamente scrivere che “pare di non poter validamente confutare
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le menomazioni descritte: Tendinopatia degenerativa bilaterale della cuffia dei rotatori, valutata con danno biologico permanente 8 % (otto per cento)”
2.3. Traendo ora le fila di quanto enunciato e accertato dal CTU, pertanto, ritiene il Tribunale che il ricorrente, in relazione alla malattia oggetto di lite, abbia diritto di percepire l'indennizzo previsto dalla legge in misura corrispondente a un danno biologico pari al 8,4%, con decorrenza (non già dal 4.8.2018, come indicato dall'Ausiliario, bensì) dalla data della domanda amministrativa (4.9.2019). Per l'effetto, e in conclusione, l' va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, di CP_2 quanto dovuto per Legge in relazione a una malattia professionale causativa di danno pari al 8,4%, oltre gli interessi di mora al saggio legale dal dovuto (4.9.2019) al saldo effettivo.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' va condannato CP_2 alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d. m. 10 marzo 2014, n. 55 e ss. mm (cfr. da ultimo d. m. n. 147 del 13.08.2022), tenuto conto della materia, del valore effettivo della lite e dell'attività difensiva realmente svolta, applicati parametri poco superiori ai minimi tariffari in ragione della non elevata complessità e della natura seriale della lite, ridotti peraltro anche i compensi di fase decisionale (risoltasi nel richiamo agli atti).
3.1. Di tali spese, si dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
4. Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato CP_2 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza e/o eccezione respinta e/o assorbita:
1) dichiara che in conseguenza della tecnopatia denunciata in causa, ha diritto CP_1 di percepire un indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico del 8,4%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
2) condanna per l'effetto l' a pagare, in favore del ricorrente, quanto ex lege spettante al CP_2 medesimo per quanto dichiarato al capo 1, oltre interessi di mora al saggio legale dal 4.9.2019 al saldo effettivo;
3) condanna l' , altresì, a pagare al ricorrente le spese processuali, liquidandole in euro CP_2
1.800,00 per co oltre spese generali determinate al 15%, IVA e CPA come per Legge, disponendo che tali somme siano distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c, in favore del procuratore di parte ricorrente;
4 4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_2 con separato decreto.
Nuoro, 23.6.2025
Il Giudice Dott. Paolo Dau
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