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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/07/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2313 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Messina in via Felice Bisazza, presso lo studio dell'avv. Antonio
Saitta, che la rappresenta e difende per procura in atti
- ATTRICE -
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina
- CONVENUTA–
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la remetteva che con contratto stipulato in Parte_1 data 11 settembre 2014 il le aveva affidato il servizio di Controparte_1 progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione di un'officina previa pagina 1 di 6 demolizione del fabbricato esistente sito nella caserma “L. Settimo – Cosenza” al prezzo di euro 44.836,98. Evidenziava di avere realizzato sia la progettazione definitiva sia la progettazione esecutiva, trasmessa alla stazione appaltante in data 12 giugno 2017, per la valutazione, validazione e approvazione. In data 24 aprile 2018 sollecitava il completamento della procedura e inoltrava richiesta di pagamento per l'attività prestata, ma la fattura (n.6 del
30.7.2018) veniva rifiutata perché l'esigenza non risulta ancora soddisfatta. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare l'inadempimento e la condanna del al pagamento della CP_1 somma di euro 44.836,98 oltre interessi nella misura stabilita dal d.lgs. 192/12 dalla data della fattura;
in subordine, chiedeva di dichiarare avverata la condizione e condannare il al pagamento delle somme;
in via ulteriormente subordinata chiedeva di CP_1 condannare il all'avvio e alla conclusione del procedimento. CP_1
Si costituiva il MINISTERO DELLA DIFESA, che deduceva il difetto di giurisdizione del
Giudice adito in quanto l'approvazione della progettazione è un provvedimento amministrativo altamente discrezionale. In ogni caso evidenziava che il procedimento non si è concluso positivamente, in quanto le spese per finanziare l'opera sono triplicate e non è intervenuta l'approvazione del progetto definitivo, pertanto, la presentazione del progetto esecutivo è inesistente ai fini contrattuali. In ogni caso deduceva l'inammissibilità della domanda subordinata diretta alla condanna del alla conclusione del CP_1 procedimento di approvazione.
All'udienza del 9.10.2019 il Giudice disponeva il mutamento del rito e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 27.7.2020 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza a trattazione scritta del 9.4.2025 – in cui subentrava la scrivente
– la causa veniva assunta in decisione, concedendo, alle parti, il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 2 di 6 Preliminarmente deve essere esaminata la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata da parte convenuta, in relazione alle domande di parte attrice.
L'eccezione è destituita di fondamento, in quanto la verifica e l'approvazione del progetto esecutivo attengono alla fase esecutiva del rapporto contrattuale e, pertanto, rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che la stipula del contratto segna la linea di demarcazione tra la giurisdizione del Giudice ordinario e la giurisdizione del Giudice amministrativo, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte. Tuttavia, vi sono delle fattispecie peculiari che derogano a tale principio, in cui il criterio di riparto della giurisdizione si fonda sulla situazione giuridica fatta valere in giudizio quando l'agire della stazione appaltante attiene a un segmento pubblicistico ed è collegata all'esercizio di un potere dell'Amministrazione, fattispecie in cui sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo (Cons. St. n.171/2022).
Orbene, la verifica e approvazione del progetto esecutivo sono connessi all'esecuzione del contratto e non sono configurabili come esercizio di un potere autoritativo, pertanto, parte attrice ha correttamente adito il Giudice ordinario.
Parte attrice ha dedotto l'inadempimento contrattuale dell'Amministrazione, fornendo la prova del contratto. In particolare, parte attrice ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione per abuso del diritto, accettazione dell'opera ex art. 1665 c.c. nonché avveramento della condizione ex art. 1359 c.c.
La parte convenuta non ha contestato il mancato adempimento, ma ha richiamato la clausola contrattuale, che subordina il pagamento all'approvazione del progetto.
L'art. 9 del contratto, infatti, prevede il pagamento in un'unica prestazione da eseguire “una volta che il progetto esecutivo sarà consegnato, verificato, validato e approvato dall'Amministrazione”.
L'art. 26 del d.lgs. 50/2016 disciplina la verifica preventiva della progettazione.
La verifica della rispondenza degli elaborati è un'attività tecnico amministrativa, istruttoria, di controllo che ha luogo prima delle procedure di affidamento e che riguarda tutti i livelli progettuali, a prescindere da chi abbia curato la progettazione.
pagina 3 di 6 Successivamente alla verifica preventiva della progettazione occorre predisporre la validazione del progetto, che riporta gli esiti della verifica e accerta la completezza della progettazione, la completezza del quadro economico, l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, la possibilità di ultimare l'opera nei termini previsti, l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati.
L'Amministrazione convenuta ha dedotto che il procedimento non si è concluso e che il progetto non è stato approvato, in quanto le spese per l'attuazione del progetto sono aumentate del 270%, pertanto, sta valutando soluzioni alternative, come la demolizione e la realizzazione ex novo dell'opera in luogo della ristrutturazione.
Orbene, nel caso di specie le parti, contrattualmente, hanno sottoposto il pagamento del progetto alla verificazione della condizione sospensiva di tipo potestativo di approvazione del progetto, condizione che non risulta essersi verificata. E l'art. 14 del contratto prevede espressamente che il progetto sia validato ed approvato ai sensi degli artt. 78 e 82 del
Regolamento e verificato da un organismo di verifica ai sensi del Capo II del DPR 207/2010.
In pendenza della condizione sospensiva potestativa o anche mista si applica l'art. 1358 c.c., precipitato del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., per cui le parti devono comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione.
L'obbligo di buona fede costituisce criterio di valutazione e limite anche del comportamento del contraente da cui dipende l'avveramento della condizione.
L'art. 1359 c.c. attraverso una fictio consente di ritenere il contratto efficace quando il fatto impeditivo del verificarsi della condizione dipenda da un comportamento imputabile a titolo di dolo o di colpa del controinteressato, sanzionando, così, le condotte contrarie a buona fede.
Nel caso in esame la parte convenuta ha dedotto e ha provato che la ristrutturazione progettata ha un costo superiore nella misura del 270% rispetto a quanto preventivato sia per dare corso ad ulteriori incombenze emerse in fase progettuale (risanamento delle strutture in elevazione e in fondazione, sostituzione degli infissi, realizzazione di nuovi impianti tecnologici più performanti dal punto di vista energetico) sia perché deve utilizzare, in sede di computazione, il nuovo prezziario di riferimento per la regione Calabria. Pertanto, l'Amministrazione non ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla progettazione di ristrutturazione, valutando pagina 4 di 6 l'alternativa della demolizione e costruzione ex novo che, facendo riferimento ad opere similari, implica una spesa di circa euro 2.000 al mq.
La valutazione dell'Amministrazione – che appare integrare una condizione mista, piuttosto che meramente potestativa – non appare imputabile né a un comportamento doloso né colposo della stessa, dipendendo da una dosimetria tra gli interessi in gioco, pertanto, non può operare la fictio ex art. 1359 c.c.
Pertanto, non essendosi verificata la clausola accessoria contrattualmente prevista, il contratto non è produttivo di effetti, in quanto, come evidenziato, il pagamento del progetto è soggetto all'approvazione del progetto.
Parte attrice ha richiamato anche l'applicazione della disciplina sull'accettazione dell'opera.
Ebbene, non vi è dubbio che l'art. 1665 c.c. si applichi oltre che all'opera materiale anche al progetto. Tuttavia, nel caso di specie il progetto non può ritenersi accettato neanche implicitamente, in quanto l'Amministrazione, a fronte della consegna del progetto in data 16 marzo 2015, sospendeva una prima volta l'incarico in data 17 giugno 2015, richiedendo, il successivo 25 agosto 2015, modifiche ed integrazioni della documentazione progettuale
(individuazione dei materiali, bozza del cronoprogramma dei lavori, elenco e analisi dei prezzi).
Il 4 novembre 2015 l'Amministrazione disponeva per la seconda volta la sospensione dell'incarico motivandola con la necessità che il progetto definitivo fosse verificato da un professionista esterno e fosse approvato dal Comando infrastrutture Sud, in quanto, in termini finanziari, richiedeva una decretazione centrale.
In data 23 febbraio 2016 la richiedeva una revisione completa del progetto alla CP_2
Dinamica, progetto modificato che veniva depositato il 9 marzo 2016.
Con un secondo rapporto intermedio di verifica, in data 21 marzo 2016, l'Amministrazione, pur valutando positivamente la verifica del progetto, forniva ulteriori prescrizioni per la redazione del progetto esecutivo.
E in data 25 novembre 2016 il decideva di non dare ulteriore corso al Controparte_1 progetto, in quanto ritenuto antieconomico per i maggiori costi da affrontare.
Il progetto, pertanto, non può ritenersi implicitamente approvato ai sensi dell'art. 1665 c.c.
pagina 5 di 6 L'inadempimento dell'Amministrazione non può ricondursi neanche all'abuso del diritto, come ritenuto da parte attrice, che ha etichettato come arbitraria e ingiustificata la mancata validazione ed approvazione del progetto.
Come evidenziato, infatti, la mancata approvazione del progetto è frutto di una ponderazione di interessi e l'Amministrazione, essendo lievitati i costi rispetto al progetto preliminare, ha ritenuto sconveniente approvare il progetto definitivo ed esecutivo, riprogrammando una riprogettazione dell'opera.
Nessun arbitrio o assenza di giustificazione può essere ravvisata nella condotta dell'Amministrazione.
Per questi motivi
non può trovare accoglimento la domanda attorea, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo.
Va rigettata anche la domanda subordinata di condanna dell'Amministrazione alla conclusione del procedimento, in quanto l'Amministrazione disponeva espressamente la sospensione dell'incarico per la necessità che occorresse una decretazione centrale, valutando negativamente l'approvazione del progetto.
Le ragioni della decisione, anche in considerazione della natura del giudizio e delle questioni controverse trattate, consentono di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2313/2019, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Messina il 28 luglio 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2313 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Messina in via Felice Bisazza, presso lo studio dell'avv. Antonio
Saitta, che la rappresenta e difende per procura in atti
- ATTRICE -
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina
- CONVENUTA–
OGGETTO: inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la remetteva che con contratto stipulato in Parte_1 data 11 settembre 2014 il le aveva affidato il servizio di Controparte_1 progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione di un'officina previa pagina 1 di 6 demolizione del fabbricato esistente sito nella caserma “L. Settimo – Cosenza” al prezzo di euro 44.836,98. Evidenziava di avere realizzato sia la progettazione definitiva sia la progettazione esecutiva, trasmessa alla stazione appaltante in data 12 giugno 2017, per la valutazione, validazione e approvazione. In data 24 aprile 2018 sollecitava il completamento della procedura e inoltrava richiesta di pagamento per l'attività prestata, ma la fattura (n.6 del
30.7.2018) veniva rifiutata perché l'esigenza non risulta ancora soddisfatta. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare l'inadempimento e la condanna del al pagamento della CP_1 somma di euro 44.836,98 oltre interessi nella misura stabilita dal d.lgs. 192/12 dalla data della fattura;
in subordine, chiedeva di dichiarare avverata la condizione e condannare il al pagamento delle somme;
in via ulteriormente subordinata chiedeva di CP_1 condannare il all'avvio e alla conclusione del procedimento. CP_1
Si costituiva il MINISTERO DELLA DIFESA, che deduceva il difetto di giurisdizione del
Giudice adito in quanto l'approvazione della progettazione è un provvedimento amministrativo altamente discrezionale. In ogni caso evidenziava che il procedimento non si è concluso positivamente, in quanto le spese per finanziare l'opera sono triplicate e non è intervenuta l'approvazione del progetto definitivo, pertanto, la presentazione del progetto esecutivo è inesistente ai fini contrattuali. In ogni caso deduceva l'inammissibilità della domanda subordinata diretta alla condanna del alla conclusione del CP_1 procedimento di approvazione.
All'udienza del 9.10.2019 il Giudice disponeva il mutamento del rito e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 27.7.2020 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza a trattazione scritta del 9.4.2025 – in cui subentrava la scrivente
– la causa veniva assunta in decisione, concedendo, alle parti, il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 2 di 6 Preliminarmente deve essere esaminata la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata da parte convenuta, in relazione alle domande di parte attrice.
L'eccezione è destituita di fondamento, in quanto la verifica e l'approvazione del progetto esecutivo attengono alla fase esecutiva del rapporto contrattuale e, pertanto, rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario.
Al riguardo va, infatti, evidenziato che la stipula del contratto segna la linea di demarcazione tra la giurisdizione del Giudice ordinario e la giurisdizione del Giudice amministrativo, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte. Tuttavia, vi sono delle fattispecie peculiari che derogano a tale principio, in cui il criterio di riparto della giurisdizione si fonda sulla situazione giuridica fatta valere in giudizio quando l'agire della stazione appaltante attiene a un segmento pubblicistico ed è collegata all'esercizio di un potere dell'Amministrazione, fattispecie in cui sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo (Cons. St. n.171/2022).
Orbene, la verifica e approvazione del progetto esecutivo sono connessi all'esecuzione del contratto e non sono configurabili come esercizio di un potere autoritativo, pertanto, parte attrice ha correttamente adito il Giudice ordinario.
Parte attrice ha dedotto l'inadempimento contrattuale dell'Amministrazione, fornendo la prova del contratto. In particolare, parte attrice ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione per abuso del diritto, accettazione dell'opera ex art. 1665 c.c. nonché avveramento della condizione ex art. 1359 c.c.
La parte convenuta non ha contestato il mancato adempimento, ma ha richiamato la clausola contrattuale, che subordina il pagamento all'approvazione del progetto.
L'art. 9 del contratto, infatti, prevede il pagamento in un'unica prestazione da eseguire “una volta che il progetto esecutivo sarà consegnato, verificato, validato e approvato dall'Amministrazione”.
L'art. 26 del d.lgs. 50/2016 disciplina la verifica preventiva della progettazione.
La verifica della rispondenza degli elaborati è un'attività tecnico amministrativa, istruttoria, di controllo che ha luogo prima delle procedure di affidamento e che riguarda tutti i livelli progettuali, a prescindere da chi abbia curato la progettazione.
pagina 3 di 6 Successivamente alla verifica preventiva della progettazione occorre predisporre la validazione del progetto, che riporta gli esiti della verifica e accerta la completezza della progettazione, la completezza del quadro economico, l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, la possibilità di ultimare l'opera nei termini previsti, l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati.
L'Amministrazione convenuta ha dedotto che il procedimento non si è concluso e che il progetto non è stato approvato, in quanto le spese per l'attuazione del progetto sono aumentate del 270%, pertanto, sta valutando soluzioni alternative, come la demolizione e la realizzazione ex novo dell'opera in luogo della ristrutturazione.
Orbene, nel caso di specie le parti, contrattualmente, hanno sottoposto il pagamento del progetto alla verificazione della condizione sospensiva di tipo potestativo di approvazione del progetto, condizione che non risulta essersi verificata. E l'art. 14 del contratto prevede espressamente che il progetto sia validato ed approvato ai sensi degli artt. 78 e 82 del
Regolamento e verificato da un organismo di verifica ai sensi del Capo II del DPR 207/2010.
In pendenza della condizione sospensiva potestativa o anche mista si applica l'art. 1358 c.c., precipitato del principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., per cui le parti devono comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione.
L'obbligo di buona fede costituisce criterio di valutazione e limite anche del comportamento del contraente da cui dipende l'avveramento della condizione.
L'art. 1359 c.c. attraverso una fictio consente di ritenere il contratto efficace quando il fatto impeditivo del verificarsi della condizione dipenda da un comportamento imputabile a titolo di dolo o di colpa del controinteressato, sanzionando, così, le condotte contrarie a buona fede.
Nel caso in esame la parte convenuta ha dedotto e ha provato che la ristrutturazione progettata ha un costo superiore nella misura del 270% rispetto a quanto preventivato sia per dare corso ad ulteriori incombenze emerse in fase progettuale (risanamento delle strutture in elevazione e in fondazione, sostituzione degli infissi, realizzazione di nuovi impianti tecnologici più performanti dal punto di vista energetico) sia perché deve utilizzare, in sede di computazione, il nuovo prezziario di riferimento per la regione Calabria. Pertanto, l'Amministrazione non ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla progettazione di ristrutturazione, valutando pagina 4 di 6 l'alternativa della demolizione e costruzione ex novo che, facendo riferimento ad opere similari, implica una spesa di circa euro 2.000 al mq.
La valutazione dell'Amministrazione – che appare integrare una condizione mista, piuttosto che meramente potestativa – non appare imputabile né a un comportamento doloso né colposo della stessa, dipendendo da una dosimetria tra gli interessi in gioco, pertanto, non può operare la fictio ex art. 1359 c.c.
Pertanto, non essendosi verificata la clausola accessoria contrattualmente prevista, il contratto non è produttivo di effetti, in quanto, come evidenziato, il pagamento del progetto è soggetto all'approvazione del progetto.
Parte attrice ha richiamato anche l'applicazione della disciplina sull'accettazione dell'opera.
Ebbene, non vi è dubbio che l'art. 1665 c.c. si applichi oltre che all'opera materiale anche al progetto. Tuttavia, nel caso di specie il progetto non può ritenersi accettato neanche implicitamente, in quanto l'Amministrazione, a fronte della consegna del progetto in data 16 marzo 2015, sospendeva una prima volta l'incarico in data 17 giugno 2015, richiedendo, il successivo 25 agosto 2015, modifiche ed integrazioni della documentazione progettuale
(individuazione dei materiali, bozza del cronoprogramma dei lavori, elenco e analisi dei prezzi).
Il 4 novembre 2015 l'Amministrazione disponeva per la seconda volta la sospensione dell'incarico motivandola con la necessità che il progetto definitivo fosse verificato da un professionista esterno e fosse approvato dal Comando infrastrutture Sud, in quanto, in termini finanziari, richiedeva una decretazione centrale.
In data 23 febbraio 2016 la richiedeva una revisione completa del progetto alla CP_2
Dinamica, progetto modificato che veniva depositato il 9 marzo 2016.
Con un secondo rapporto intermedio di verifica, in data 21 marzo 2016, l'Amministrazione, pur valutando positivamente la verifica del progetto, forniva ulteriori prescrizioni per la redazione del progetto esecutivo.
E in data 25 novembre 2016 il decideva di non dare ulteriore corso al Controparte_1 progetto, in quanto ritenuto antieconomico per i maggiori costi da affrontare.
Il progetto, pertanto, non può ritenersi implicitamente approvato ai sensi dell'art. 1665 c.c.
pagina 5 di 6 L'inadempimento dell'Amministrazione non può ricondursi neanche all'abuso del diritto, come ritenuto da parte attrice, che ha etichettato come arbitraria e ingiustificata la mancata validazione ed approvazione del progetto.
Come evidenziato, infatti, la mancata approvazione del progetto è frutto di una ponderazione di interessi e l'Amministrazione, essendo lievitati i costi rispetto al progetto preliminare, ha ritenuto sconveniente approvare il progetto definitivo ed esecutivo, riprogrammando una riprogettazione dell'opera.
Nessun arbitrio o assenza di giustificazione può essere ravvisata nella condotta dell'Amministrazione.
Per questi motivi
non può trovare accoglimento la domanda attorea, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo.
Va rigettata anche la domanda subordinata di condanna dell'Amministrazione alla conclusione del procedimento, in quanto l'Amministrazione disponeva espressamente la sospensione dell'incarico per la necessità che occorresse una decretazione centrale, valutando negativamente l'approvazione del progetto.
Le ragioni della decisione, anche in considerazione della natura del giudizio e delle questioni controverse trattate, consentono di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2313/2019, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Messina il 28 luglio 2025
Il Giudice
Maria Militello
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