Art. 2.
L'affittuario puo' ripetere dal locatore entro un anno dalla determinazione della Commissione la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo precedente.
L'affittuario puo' ripetere dal locatore entro un anno dalla determinazione della Commissione la differenza tra il canone corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo precedente.