Art. 30.
A deroga dell' articolo 21 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , e dell'articolo 11 dell'allegato I, approvato coll' articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339 , la somma totale delle anticipazioni ordinarie che gli Istituti d'emissione debbono fare al Tesoro e' fissata in 135 milioni di lire, cosi' ripartite:
Banca d'Italia . . . . L. 100,000,000
Banco di Napoli . . . » 28,000,000
Banco di Sicilia . . . » 7,000,000
A partire dal 1° gennaio 1895, l'interesse dovuto dal Tesoro per le dette anticipazioni sara' ragguagliato alla ragione di lire 1.50 per cento al netto da ogni imposta.
La circolazione per conto dello Stato, dipendente dalle anticipazioni di che sopra, a partire dal 1° gennaio 1895, non e' soggetta alla tassa di cui negli articoli 10 e 21 della citata legge 10 agosto 1893, n. 449 .
((11)) ------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520 , ha disposto (con l'art. 3, delle disposizioni) che "A deroga dell' articolo 30 della legge 8 agosto 1895, n. 486 , l'ammontare delle anticipazioni ordinarie che gli istituti di emissione saranno obbligati a fare al Tesoro, dal 1° marzo 1897, sara' ripartito cosi':
Banca d'Italia . . . . L. 85,000,000
Banco di Sicilia . . . » 5,000,000
-------------
Totale . . . L. 90,000,000
-------------"
Ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Siffatte disposizioni avranno applicazione dopo il 1° gennaio 1897".
A deroga dell' articolo 21 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , e dell'articolo 11 dell'allegato I, approvato coll' articolo 11 della legge 22 luglio 1894, n. 339 , la somma totale delle anticipazioni ordinarie che gli Istituti d'emissione debbono fare al Tesoro e' fissata in 135 milioni di lire, cosi' ripartite:
Banca d'Italia . . . . L. 100,000,000
Banco di Napoli . . . » 28,000,000
Banco di Sicilia . . . » 7,000,000
A partire dal 1° gennaio 1895, l'interesse dovuto dal Tesoro per le dette anticipazioni sara' ragguagliato alla ragione di lire 1.50 per cento al netto da ogni imposta.
La circolazione per conto dello Stato, dipendente dalle anticipazioni di che sopra, a partire dal 1° gennaio 1895, non e' soggetta alla tassa di cui negli articoli 10 e 21 della citata legge 10 agosto 1893, n. 449 .
((11)) ------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520 , ha disposto (con l'art. 3, delle disposizioni) che "A deroga dell' articolo 30 della legge 8 agosto 1895, n. 486 , l'ammontare delle anticipazioni ordinarie che gli istituti di emissione saranno obbligati a fare al Tesoro, dal 1° marzo 1897, sara' ripartito cosi':
Banca d'Italia . . . . L. 85,000,000
Banco di Sicilia . . . » 5,000,000
-------------
Totale . . . L. 90,000,000
-------------"
Ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Siffatte disposizioni avranno applicazione dopo il 1° gennaio 1897".