Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/04/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. 680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 21/04/2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
C.F. ) Parte_2 C.F._1
entrambi con il patrocinio dell'avv. ORLANDI FRANCESCO e dell'avv. ORLANDI
SILVIO;
- parte appellante - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. CASAMORATA CARLOTTA e VANDINI MARINA;
- parte appellata -
Avente a oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) - Appello avverso la sentenza del tribunale di Vicenza n. 2077/2023 pubblicata in data 31/10/2023.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 3 aprile 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte appellante
I comparenti si riportano integralmente agli atti.
Chiedono in via preliminare che vengano ammessi i mezzi istruttori come formulati.
Subordinatamente, fin da adesso, chiedono concessione di termini per deposito di note di precisazione delle conclusioni nonché termini per conclusionali e repliche.
-1-
1) In via preliminare ed in rito: si chiede l'accertamento e la declaratoria d'inammissibilità dell'intero atto di citazione in appello, per tutte le ragioni dedotte nel presente atto difensivo e anche per tutti i motivi e per le difese esposte in tutti i precedenti scritti difensivi relativi al giudizio di primo grado che qui devono intendersi riproposti e richiamati integralmente;
2) Nel merito in via principale: rigettarsi tutti motivi di appello formulati da
[...]
e dalla sig.ra nonchè le relative domande, sia quelle Parte_1 Parte_2
spiegate in via principale sia quella subordinate, perché infondati in fatto ed in diritto alla luce di tutte le eccezioni e difese svolte in primo e secondo grado, confermandosi, conseguentemente, la sentenza n. 2077/2023, emessa dal Tribunale di Vicenza, depositata e pubblicata il 31.10.2023, all'esito del giudizio di I grado n.
1537/2021 Rg.. 3) In ogni caso, con integrale rifusione di compensi professionali e spese di lite del presente grado di giudizio.
Motivi della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 33/2021 R. Ing., il Tribunale di Vicenza intimava ad
(nella qualità di debitrice principale) e a Parte_1 Parte_2
(nella qualità di garante in forza di fideiussione omnibus del 27.10.2009) di
[...] pagare, in via solidale tra loro, a favore di (d'ora in avanti Controparte_1 anche solo ) la complessiva somma di € 203.051,62 oltre agli interessi, CP_1
alle spese e alle competenze della procedura monitoria.
La ricorrente, assumendo di essere l'attuale titolare del credito per averlo acquistato da (risultante dalla fusione tra Controparte_2 Controparte_3
e quest'ultimo subentrato a far data dal
[...] Controparte_4
27.12.2011 in tutti i rapporti che facevano capo alla Banca Popolare di Verona – S.
Geminiano e Prospero S.p.A.) in forza di una cessione di crediti pro soluto perfezionatasi il 28.12.2018 con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II del 5.01.2019, poneva a fondamento della pretesa:
(I) il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 3005 stipulato in data 3.09.2009 tra e la Filiale di Cornedo Vicentino dell'allora Banca Parte_1
Popolare di Verona – S. Geminiano e Prospero S.p.A. (con saldo a debito della correntista indicato in € 208,95);
-2- (II) il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, acceso sul c/c n. 3181 con atto del 30.11.2010 a ministero del notaio dr. di Persona_1
Arzignano (VI) rep. n. 1295 - racc. n. 1038 (con uno scoperto indicato in €
199.194,87).
2. Avverso il provvedimento monitorio, notificato il 22.01.2021, proponevano tempestiva opposizione e , Parte_1 Parte_2
evidenziando ed eccependo:
(I) il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva di per non avere dato Controparte_1
prova della cessione del credito, asseritamente avvenuta con contratto del
28.12.2018, non prodotto in sede monitoria;
(II) la carenza di prova scritta del credito azionato, non desumibile dalle certificazioni ex art. 50 Tub della cedente, siccome accompagnate dai soli estratti conto relativi a due rapporti bancari controversi, non equiparabili alle scritture contabili a fini probatori e già disconosciuti nel ricorso per a.t.p. in precedenza promosso nei confronti di relativamente agli addebiti effettuati e alla Controparte_2
rispondenza delle somme ivi dichiarate come erogate, rispetto alla effettività dei documenti contabili della Banca;
(III) il sospetto - reso a loro dire legittimo dalla scarna documentazione ex adverso prodotta - dell'applicazione da parte dell'Istituto di credito, di commissioni ed oneri non dovuti, nonché di interessi sconfinanti nell'usura;
(IV) la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente, in difetto di un valido accordo negoziale, stante la divergenza delle dichiarazioni di volontà dell'una e dell'altra parte, quella della correntista di ricevere credito mediante la corresponsione di moneta avente corso legale (euro) e quella dell'Istituto di offrire il denaro ricorrendo ad una “moneta bancaria non avente corso legale”, nonché
l'inadempimento della Banca nel voler corrispondere la predetta “moneta bancaria”, con conseguente esonero della correntista dalla restituzione del tantundem, non esistendo alcuna reale somma di denaro da restituire;
(V) l'illegittima concessione del credito siccome operata dalla Banca senza valutare la proporzionalità tra l'importo convenuto contrattualmente e la complessiva situazione patrimoniale di in violazione dei principi di Parte_1
correttezza e buona fede, avendo approfittato dello stato di necessità/bisogno
-3- economico della cliente, così da imporle il proprio modello di finanziamento, caratterizzato da costi illegittimamente applicati a titolo di anatocismo, commissioni e spese.
Con la spiegata opposizione veniva, altresì, eccepita - con riferimento alla sola posizione di - la nullità totale della fideiussione rilasciata in data Parte_2
27.10.2009 per contrasto con l'art. 2 della L. n. 287/1990.
Sulla base di tali motivi le opponenti chiedevano di accertarsi la non debenza dell'importo indicato nel provvedimento monitorio, con conseguente revoca di esso e, in via riconvenzionale, invocavano la condanna dell'opposta al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza della loro illegittima segnalazione presso la Centrale
Rischi, quantificandoli in € 200.000,00.
3. Il tribunale adito, nella resistenza di , con la sentenza n. 2077/2023, qui CP_1 appellata, ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese processuali. Il tribunale ha ritenuto
3.1. infondata l'eccezione di carenza di titolarità del credito;
3.2. comprovato in causa, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, il credito azionato in via monitoria dalla banca;
3.3. la non pertinenza dell'eccezione relativa alla mancanza di traditio, non venendo in rilievo un contratto di mutuo, ma un contratto di apertura di credito, ossia un contratto consensuale;
3.4. priva di pregio la deduzione circa una “mancata convergenza delle manifestazioni di volontà dirette alla conclusione del contratto bancario in esame, in quanto l'Istituto di credito, a dispetto di quanto sostenuto da parte attrice, non ha offerto alcuna “moneta privata”;
3.5. l'inidoneità di contestazioni generiche ed indifferenziate a fronte delle risultanze del conto ex art. 1832 c.c.;
3.6. la genericità delle doglianze dell'illegittima applicazione di interessi, commissioni e spese non dovuti, nonché di interessi usurari;
3.7. la mancanza di prove in ordine alla doglianza basata sull'asserita illegittima concessione del credito per difetto di proporzionalità con la situazione economico- patrimoniale di Pt_1 Parte_1
3.8. l'infondatezza della questione relativa alla ipotizzata nullità della deroga dell'art.
-4- 1957 c.c., in quanto la relativa eccezione non era stata tempestivamente formulata;
3.9. ad abundantiam che la presenza della clausola “a prima richiesta” nella fideiussione valeva a giudicare bastevole l'intimazione stragiudiziale per evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e la Parte_1
fideiussore sulla base di quattro motivi, formulando le seguenti domande e Parte_2 richieste: “In accoglimento del dispiegato appello, dichiarare la nullità della sentenza con rimessione al primo Giudice della intera causa. Altresì riformare la sentenza di primo grado impugnata ed accogliere le conclusioni come già rassegnate e qui precisate, previa ammissione dei mezzi istruttori tutti come articolati nel giudizio di primo grado e qui reiteratamente richiesti;
- accertare, per quanto in premessa, come insussistenti le condizioni per la concessione del provvedimento monitorio, in quanto la domanda è priva di ogni supporto probatorio valido;
- accertare e, pertanto, dichiarare, per quanto in premessa, che i contratti di finanziamento intercorsi tra la opponente e l'opposta violano le disposizioni di cui alla delibera CICR del 2000, richiamata in premessa, con particolare riferimento agli art.
2 e 6 della stessa;
altresì la invalidità della pattuizione inerente la CMS ed inoltre la violazione della Legge 108/1996 in quanto le commissioni, le remunerazioni e gli altri vantaggi, costituiti dal valore della garanzia ipotecaria e dalla garanzia prestata dalla
SI.ra , determinino il superamento del tasso di soglia di usura, del Parte_2
TAEG effettivo del finanziamento, anche a mezzo di disponenda C.T.U.;
- revocare, dunque, per quanto esposto, il decreto ingiuntivo n. 33/2021, non sussistendo neppure i presupposti per la sua concessione e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni appellanti a CP_1
- in accoglimento della dispiegata opposizione al decreto ingiuntivo e della presente impugnazione, revocare, il decreto ingiuntivo n. 33/2021, non sussistendo neppure i presupposti per la sua concessione e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni appellanti a in ogni caso, previa la richiesta ed espletanda CTU, CP_1 accertare e dichiarare l'esatto saldo dei rapporti bancari dedotti in giudizio, condannando la parte che risulti debitrice del rispristino provvista, ovvero percettrice di indebito, o al ripristino di essa provvista sui conti nella misura accertata, ovvero,
-5- ove risultasse percepito dalla appellata e dalla banca un importo indebito, alla restituzione dell'indebito percepito nella misura accertata, oltre interessi interessi ex art. 1284 cc, 4 comma.
In via istruttoria si chiede sin d'ora che il Giudice adito voglia ordinare alla opposta, in difetto di deposito spontaneo in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, la produzione dei documenti contabili completi, relativi ai rapporti richiamati, nonché tutti i documenti dalla opposta esaminati ed analizzati in sede di istruttoria dei rapporti, a giustificarne la deliberazione, tutti necessari per poter ricostruire i rapporti intercorsi tra la parti.
Ai fini istruttori si richiede ammettersi C.T.U, tesa alla ricostruzione della totalità dei rapporti di finanziamento, alla verifica del TAEG effettivo degli stessi, considerando anche il valore delle garanzie prestate e promesse, alla verifica della proporzionalità tra la patrimonializzazione degli opponenti e gli importi deliberati dall'Istituto.
Si chiede, inoltre, senza che tale richiesta costituisca a qualsiasi titolo inversione dell'onere probatorio, al Giudice adito di voler ordinare, ex art. 210 c.p.c., in difetto di rituale deposito in atti, la produzione, da parte della opposta, della totalità dei documenti contabili relativi alle singole operazioni di finanziamento (mastrini di cassa). Si chiede di assumere la richiesta consulenza contabile per l'accertamento del quantum del credito ai sensi dell'art. 356 c.p.c., previa esibizione delle scritture contabili”.
5. Si è costituita in causa opponendosi all'accoglimento Controparte_1 dell'appello e chiedendone il rigetto, con conferma dell'impugnata sentenza.
6. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, depositati gli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del
In diritto.-
1. L'eccezione di “inammissibilità dell'intero atto di citazione d'appello” formulata dalla parte appellata non può trovare accoglimento, in quanto l'appello, pur presentando diversi profili di inammissibilità con specifico riguardo ad alcune doglianze (come si avrà modo in prosieguo di evidenziare), non può ritenersi in toto inammissibile, potendosi enucleare dall'intera considerazione del suo contenuto alcune critiche sufficientemente motivate e specifiche.
-6- 2. Ancora va premesso che non si rinviene alcuno specifico motivo di appello diretto contro l'accertamento compiuto dal tribunale circa la titolarità del credito in capo a , di tal ché il relativo punto deve ritenersi ormai passato in cosa CP_1
giudicata (e ultronea la difesa in proposito svolta da ). CP_1
3. Il primo e il secondo motivo si incentrano sulla deduzione del “mancato accertamento del credito e mancato svolgimento dell'attività istruttoria”, deduzione che viene poi concretamente tradotta nel rilievo che il tribunale non avrebbe compiuto – come pure l'appellante ritiene fosse dovuto, trattandosi di verifica da compiersi ex officio – alcun accertamento sulla esistenza di una
“valida pattuizione in punto di addebito interessi anatocistici”. Viene, in proposito, allegato che dalla lettura dei “contratti di apertura dei conti correnti” il tasso annuo di interesse per il correntista sarebbe pari a “0,020%” mentre quello a favore della banca al “11,850%”.
4. Non viene neppure posto in discussione che le clausole anatocistiche dei rapporti per cui è causa siano state negoziate dalle parti in data successiva al 22 aprile 2000 (segnatamente il 3-9-2009 e il 30-11-2010) e fatte oggetto di specifica pattuizione.
5. Va ricordato che l'art. 2 della Delibera CICR del 2000, dopo aver previsto al 1° comma che, nel rapporto di conto corrente l'addebito e l'accredito degli interessi debba avvenire sulla base dei tassi e delle periodicità contrattualmente stabiliti, ha imposto agli istituti di credito l'applicazione della cd. clausola di reciprocità, in virtù della quale «Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori». L'art. 6 della detta delibera ha previsto poi: «I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto». La Delibera CICR del 9/02/2000 ha pertanto consentito l'anatocismo nei rapporti di conto corrente bancario, subordinandolo non solo alla
-7- pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi ma anche, per il caso di capitalizzazione infra-annuale, alla condizione della sua specifica pattuizione per iscritto con indicazione del tasso annuo, calcolato tenendo conto della capitalizzazione stessa (cfr. da ultimo Cass. civ., ordinanza n. 4321 del 10/02/2022). La s. Corte ha chiarito (Cass. n. 24591 del
02/10/2019), in ordine alla dedotta illegittimità della Delib. CICR, che «è sufficiente rilevare che è l'art. 120 del TUB, come modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 2 (e dunque una disposizione di legge che ha lo stesso rango della disposizione dell'art. 1283 c.c.) a prevedere la deroga alla disciplina codicistica dell'anatocismo alle condizioni ivi stabilite, delegando alla CICR,
l'attuazione, realizzata con la Delib. su citata, del principio della c.d. pari periodicità nella capitalizzazione, in forza del quale nei rapporti di conto corrente gli istituti di credito avrebbero dovuto garantire un trattamento speculare nella contabilizzazione e capitalizzazione degli interessi attivi e passivi».
6. Ciò premesso, non può non constatarsi che alcuna disposizione impone una parificazione e/o un limite massimo al divario tra tassi debitori e tassi creditori, occorrendo il rispetto solo della condizione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori (cfr. Cass. 3512/2022), onde la doglianza, nei termini nei quali è prospettata, è priva di pregio.
7. Inammissibile si rivela la doglianza incentrata sulla “contestazione” degli estratti conto depositati da . CP_1
8. In proposito il tribunale ha dedicato all'argomento sollevato dagli opponenti la motivazione espressa a pagina 10 e seguente della sentenza, ove si ricorda la presunzione di veridicità desumibile dall'art. 1832 c.c. e la necessità della formulazione di contestazioni specifiche per superarla (evidenziando che gli opponenti avevano invece sollevato rilievi del tutto generici e contestazioni indiscriminate), con puntuale richiamo all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità che riconosce alle risultanze dell'estratto conto a seguito della mancata loro specifica contestazione da parte dei destinatari della relativa comunicazione l'idoneità a sorreggere l'accertamento del credito da parte del giudice.
9. Il motivo non si fa carico di incontrare tale ratio decidendi, né di articolare in
-8- proposito una ragionata critica ad essa, limitandosi a enunciare una generica censura priva di qualsivoglia argomentazione a sostegno e, dunque, non si sottrae a una valutazione di sua inammissibilità.
10. Del tutto fuori bersaglio è poi la doglianza incentrata sulla mancata ammissione della querela di falso sulla “non veridicità della certificazione 50 TUB visto che non era stata esibita la richiesta documentazione contabile”.
11. Anche in tal caso l'appellante non si fa carico di articolare una motivata critica al provvedimento con il quale il tribunale ha ritenuto l'inammissibilità della querela, esaurendosi la doglianza nel predicarne l'erroneità senza articolare una ragionata censura alla statuizione sul punto del tribunale.
12. In ogni caso, non è dato comprendere in virtù di quale ragione la mancata produzione della “documentazione contabile” dovrebbe comportare sic et simpliciter la “falsità” della certificazione ex art. 50 t.u.b.
13. La certificazione ex art. 50 t.u.b., peraltro, non è neppure un documento rilevante in questo procedimento, alla luce della produzione documentale effettuata dalla banca in allegato al ricorso monitorio, come riconosciuta anche dal tribunale in sede di concessione della provvisoria esecutività ex art. 648
c.p.c. (ove si dà atto della produzione di “copia dei contratti di conto corrente n. 3005 e
n. 3181 con le relative condizioni economiche nonché dalla copia del contratto di apertura di credito, prodotti unitamente a tutti gli estratti conto e corredati dalla certificazione del credito ex art. 50 T.U.B.”).
14. La disamina della querela di falso presentata avanti il tribunale consente di evidenziare che la indiscriminata accusa di falsità a tutta la documentazione bancaria in quella querela contenuta si basa sulla dedotta erroneità degli addebiti per interessi passivi “artificiosamente calcolati … spese e interessi con superamento del tasso soglia usura, commissioni di massimo scoperto”. È sufficiente ricordare – per evidenziare l'inconsistenza di una tale doglianza – che la querela di falso proposta avverso una scrittura privata è limitata a contestare la provenienza materiale dell'atto dal soggetto che ne abbia effettuato la sottoscrizione e non pure ad impugnare la veridicità di quanto dichiarato (cfr., proprio in riferimento alla querela di falso avverso il certificato ex art. 50 t.u.b.,
Cass. 12470/2024).
-9- 15. La doglianza con la quale si lamenta la mancata ammissione della richiesta c.t.u. contabile non prende neppure in considerazione la motivazione in proposito espressa dal tribunale, che ha evidenziato la carenza di allegazioni minimamente specifiche a supporto della prospettazione relativa all'usura [“le opponenti hanno prospettato l'usura bancaria sulla base di mere affermazioni di principio del tutto sganciate dalla fattispecie concreta, avendo omesso qualsivoglia specificazione sui tassi soglia che sarebbero stati superati, in base ai decreti e alle rilevazioni della Banca d'Italia neppure allegati, e senza indicare l'ammontare del presunto controcredito maturato per l'usura; inoltre, hanno contestato l'addebito di somme
a titolo di commissioni e spese non dovute, omettendo, però, anche in questo caso, l'indicazione delle voci a debito oggetto di contestazione e della misura della loro incidenza concreta sul saldo finale. Per le suesposte considerazioni deve essere ribadita, anche in questa sede, la determinazione relativa al rigetto dell'istanza di ctu contabile, non disposta nella fase istruttoria atteso che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio e, quindi, deve essere negata dal Giudice laddove, come nella specie, la parte tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero sia diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere allegati (cfr., fra le tante, Cass. n. 11317 del 21.07.2003; Cass. n.
212 dell'11.01.2006)”].
16. L'appellante si limita a una mera reiterazione di tale istanza, non facendosi carico di affrontare - e tanto meno superare - le argomentazioni innanzi riportate del tribunale, limitandosi a dedurre che “da un sommario esame svolto, anche in preanalisi da questa difesa … risulta che la rettifica non comporterebbe un modesto esito”, ma che “riporterebbe alla la somma di euro 233.000,00 Pt_1 circa”. Di tale “preanalisi”, delle modalità con le quali sarebbe stata condotta, della documentazione sulla quale sarebbe stata espletata gli appellanti non mettono a parte né l'appellata né la corte, onde è inevitabile ritenere trattarsi di una difesa del tutto autoreferenziale e tautologica, intrinsecamente inidonea a dimostrare l'errore nel quale sarebbe incorso il tribunale.
17. Che poi la c.t.u. contabile avrebbe “permesso l'accertamento del credito, sia nella esistenza che nella consistenza” val quanto riconoscere che si tratterebbe
-10- non già di un approfondimento tecnico da compiersi sulle allegazioni di parte, ma di uno strumento che si pretenderebbe di utilizzare per la ricerca di ipotesi del tutto eventuali e meramente congetturali, prive di qualsivoglia concreto elemento, anche solo indiretto, di riscontro.
18. L'unica minimamente concreta allegazione – che non sia una mera enunciazione di astratti principi o una generica contestazione del tutto avulsa dal caso concreto
– è rinvenibile nella relazione tecnica di parte allegata quale doc. 2 nel fascicolo di primo grado della appellante, del seguente testuale tenore: “Premesso che il tasso soglia antiusura ex legge 108/96, nel IV trimestre 2010, per la categoria
“apertura di credito superiore ai 10.000.000 è pari in quel trimestre al 13,725% dato dal tasso medio di 9,15, come pubblicato nella tabella allegata al DM (all. 3), aumentato del 50% in riferimento al “fido” sul c/c in essere tra la ditta e Parte_1
la Banca si constata quanto segue: il tasso nominale è pari al 3,496% (Euribor, pari al 0,96 + 2,5%) e quello effettivo al 3,542%, considerato che gli oneri per le garanzie (ipoteche) comportano un ulteriore 9,73% (tot. si può affermare che considerando gli altri oneri (in particolare l'anatocismo) il T[A]EG, può essere superiore al tasso soglia”.
19. La mera considerazione del tenore di tale “doglianza” non solo consente di apprezzarne l'inconsistenza e l'indole del tutto congetturale, ma – addirittura – vale a evidenziarne l'infondatezza, potendosi ritenere positivamente verificato il rispetto del tasso pattuito al tasso-soglia in sede di stipulazione del contratto.
20. L'appellante adombra poi che la mancata produzione degli estratti conto relativi al periodo seguente potrebbe celare un successivo superamento del tasso soglia. È solo il caso di ricordare che tale successiva – non meno congetturale – ipotesi circa un superamento successivo del tasso soglia (senza neppure allegare una variazione contrattuale in corso del rapporto) parrebbe – al più – riguardare (in assenza dell'allegazione di una nuova contrattualizzazione o di utilizzo dello jus variandi da parte della banca) un'ipotesi di usura non già originaria, ma sopravvenuta (la cui rilevanza è stata chiarita da Cass. Civ., SS.
UU., n. 24675/2017).
21. Né a diversi esiti può condurre l'insistito richiamo alla rilevabilità d'ufficio delle eccezioni attinenti alla nullità contrattuale: occorre ricordare che il rilievo ufficioso
-11- esige che i fatti posti a base dell'eccezione risultino ex actis dal materiale ritualmente prodotto o acquisito in causa e, nella specie, fa difetto qualsivoglia concreto elemento di riscontro alla tesi degli appellanti. Diversamente opinando si perverrebbe a pretendere che si svolga un accertamento tecnico d'ufficio in presenza della mera evocazione del termine “usura”, senza alcuna minimamente chiara e dettagliata allegazione.
22. Ha di recente occasione di ricordarlo la s. Corte: “Solo tale specifica allegazione rende possibile il rispetto: i) in primo luogo ed innanzi al giudice di merito, del principio dispositivo e del diritto di difesa della controparte. Infatti, se fosse sufficiente per la parte interessata addurre la natura usuraria degli interessi, manifestatasi durante lo svolgimento del rapporto, senza nulla argomentare su quale sia, e quando sia intervenuta, la specifica pattuizione che sorreggeva quel tasso, sarebbe, da un lato, impossibile per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda ed il decreto ministeriale concretamente applicabile ratione temporis, e, d'altro lato, sarebbe impossibile per la controparte difendersi adeguatamente sulla natura usuraria di uno specifico tasso. Inoltre, l'assenza di una specifica allegazione sulla specifica pattuizione usuraria renderebbe impossibile valutare l'estensione temporale dell'eventuale azzeramento degli interessi, poiché ne resterebbero ignoti i parametri temporali di inizio e fine”
(Cass. 8669/2025). Tale sentenza ha anche puntualizzato che “l'onere di allegazione, peraltro, non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, poiché il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice ed ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo in relazione ad un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass., SU, n. 26242 del 2014). La ragione di ciò è evidente: in mancanza di uno specifico parametro di fatto, è impossibile qualunque valutazione di diritto”.
23. In merito alla dedotta “violazione dell'art. 50 t.u.b.” per essere tale disposizione
“utilizzabile solo dalle banche”, va rilevato che si tratta di doglianza del tutto priva di interesse, in quanto, innanzi tutto, superata dalla produzione documentale effettuata da e già sopra ricordata. CP_1
-12- 24. Ulteriormente va ricordato che “l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne consegue che l'opponente è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare
l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione”.
25. In tale chiarita prospettiva, va ancora richiamato l'accertamento effettuato dal tribunale, neppure idoneamente contestato, circa la ampia prova documentale del credito risulta pienamente condivisibile. Il tribunale ha infatti constatato la produzione, oltre alla certificazione ex art. 50 t.u.b., “quanto al rapporto di c/c n.
3005: il contratto di accensione del conto datato 3.09.2009 recante le condizioni economiche e negoziali del rapporto (doc. 1 fascicolo monitorio), prodotto unitamente agli estratti conto (doc. 2 fascicolo monitorio)” e “quanto all'apertura di credito in c/c con garanzia ipotecaria: l'atto pubblico di concessione dell'apertura di credito del 30.11.2010 rep. n. 1295 racc. n. 1038 notaio dr. di Arzignano (doc. 4 fascicolo monitorio), la copia della lettera Persona_1
di apertura del conto corrente di appoggio n. 3181 e il relativo documento di sintesi recante le condizioni economiche del rapporto, con l'indicazione degli interessi attivi e passivi, delle commissioni di massimo scoperto, delle altre spese di gestione del conto, delle condizioni di valuta e della disponibilità delle somme
a credito del correntista (doc. 6 fascicolo monitorio), la serie integrale degli estratti conto inerenti tale rapporto bancario dall'accensione sino alla sua estinzione con passaggio a sofferenza (doc. 7 fascicolo monitorio)”.
26. Del tutto privo di pregio è il motivo inerente alla denunciata violazione degli articoli 1957 c.c. e 101 c.p.c. con riferimento alla ipotizzata nullità della
-13- fideiussione sottoscritta dalla Parte_2
27. L'insistito richiamo alla natura officiosa del rilievo della nullità da parte del giudice non può comportare – come pure parrebbe pretendere la parte appellante – che il tribunale sia tenuto perciò solo a dichiarare l'invalidità. In altri termini, com'è ovvio, non è sufficiente ipotizzare che vi sia una nullità per poi riscontrarla effettivamente.
28. Palesemente inammissibile, siccome privo di un anche minimo apparato argomentativo in grado di sottoporre a una ragionata critica la motivazione in proposito spesa dal tribunale, che ha puntualmente richiamato gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità ai quali ha fatto riferimento, è la doglianza relativa agli effetti della clausola a prima richiesta e alla tardività dell'eccezione ex art. 1957 c.c.
29. Il tribunale ha sul punto correttamente osservato che:
- l'eventuale nullità parziale della fideiussione non poteva rilevare nel presente giudizio in quanto “l'opponente ha invocato, per la prima volta, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. solo in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6
c.p.c.. Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, tale eccezione non
è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., poiché non riguarda materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. n. 14089/2005). Essa, pertanto, avrebbe dovuto essere formulata, quale motivo di opposizione, già nell'atto di citazione, con la conseguenza che su questo punto è calata la preclusione del giudicato, non essendo stata l'ingiunzione di pagamento tempestivamente impugnata per tale motivo” (sentenza appellata, pag. 13);
- in ogni caso, e ulteriormente, l'art. 7 della fideiussione, che prevedeva il pagamento del fideiussore a prima richiesta valeva a rendere sufficiente l'intimazione stragiudiziale (tempestivamente effettuata) come insegnato da un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 22346/2017;
Cass. 13078/2002).
30. A fronte di tali motivazioni, limitarsi – come fa la parte appellante – ad asserire che “erra … il giudice di prime cure nel ritenere che la clausola a prima richiesta sia valida a derogare il precetto dell'art. 1957 c.c. così come a ritenere che il rilievo di decadenza formulata nella memoria 183 c.p.c. sia tardivo” o che “si
-14- ritiene debba prevalere, poiché corretto, il diverso orientamento (anche esso noto) secondo cui la clausola cd a prima richiesta in nulla impatti con la previsione decadenziale di cui all'art. 1957 cc” val quanto articolare mere enunciazioni di dissenso che, siccome prive di un supporto argomentativo, non possono non risultare prive di specificità e come tali inammissibili.
31. In disparte che “il diverso orientamento” non viene in alcun modo circostanziato e che neppure vengono in alcun modo esposte (o solo richiamate) le motivazioni a sostegno di esso, risulta dirimente constatare che la censura non risulta supportata da una benché minima motivazione e si risolve pertanto, anch'essa, in una doglianza del tutto inammissibile.
32. L'appello è respinto.
33. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
34. Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei compensi medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00), in ragione delle attività espletate in questo grado, dato atto del mancato deposito della nota spese.
35. Va dato atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002 a carico della parte appellante.-
P.Q.M.
definitivamente decidendo sull'appello proposto da e da Parte_1
avverso la sentenza n. 2077/2023 del tribunale di Vicenza, lo Parte_2 respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
e in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_2 dall'appellata e che liquida in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza a carico degli appellanti in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, e del presupposto Parte_2 procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
-15- Venezia, 10 aprile 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-16-