Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 22 novembre 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1292/2023 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Taccone, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Taurianova (RC), alla Piazza Libertà n. 16, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in proprio e quale mandatario Controparte_1 della in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi Controparte_2 dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.03.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219001267780000, notificatagli dall' in data 14.02.2023, con Controparte_3 particolare riferimento -per quel che quivi compete- all'avviso di addebito n. 39420150002732035000, afferente all'omesso versamento dei contributi DM 10, anni 2013-2014, per il complessivo importo di € 8.264,86. Nello specifico, deduceva la prescrizione quinquennale del credito maturata (anche) dalla data di (presunta) notifica dell'avviso di addebito, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi.
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2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi Modello DM 10 e correlate somme aggiuntive per gli anni 2013 - 2014, gestione datore di lavoro aziende, in carico presso la sede di Reggio CP_1
Calabria, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dall'avviso di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il difetto di CP_1 legittimazione passiva della Controparte_4 di cui chiedeva la estromissione dal giudizio, la carenza di interesse ad agire del
[...] ricorrente nonché la inammissibilità del ricorso poiché tardivo. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso stante la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Con le note di trattazione da ultimo depositate parte ricorrente rinunciava alla domanda nei confronti della e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione Controparte_2 stante il loro difetto di legittimazione passiva ed insisteva per l'accoglimento della domanda. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono stati Controparte_2 CP_1 oggetto di cessione alla stessa. 1.1. D'altra parte, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall' CP_1
Nel caso in esame, versandosi in controversia avente come oggetto l'opposizione avverso ruolo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all' in quanto ente CP_1 titolare del credito contributivo. Ciò in omaggio ai principi elaborati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile Sez. Un., 08.03.2022, n.7514) secondo cui “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo
2 quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”.
2. Tanto premesso, va esaminata la tempestività della proposta opposizione alla luce della eccezione sollevata dall' CP_1
Sul punto, osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro giova precisare che la doglianza dell' secondo cui CP_1
l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica della cartella (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
3. Nel merito, parte ricorrente deduce la prescrizione del credito in questa sede impugnato stante l'assenza di atti interruttivi della stessa. Il motivo è infondato. E', invero, documentalmente provato (cfr. prod. che l'intimazione di CP_5 pagamento oggetto della presente impugnativa sia stata -anzitutto- preceduta dalla regolare notifica dell'avviso di addebito in questione (11.11.2015).
3 Inoltre, parte resistente ha documentalmente provato l'avvenuta notifica di diversi atti da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, antecedenti alla intimazione opposta ed interruttivi del termine quinquennale di prescrizione della pretesa. Ebbene, risulta per tabulas che dalla data di notifica -da ultimo- dell'intimazione di pagamento n. 09420229003502591000 (14.07.2022) -contenente l'avviso di addebito in questa sede impugnato- alla data di notifica dell'intimazione opposta (14.02.2023), non fosse ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi A tal fine, si appalesa priva di pregio l'eccezione di prescrizione maturata prima dell'atto interruttivo notificato il 14.12.2021 (intimazione di pagamento n.09420199010144971000), la cui mancata impugnazione da parte ricorrente ha determinato l'incontestabilità del credito in oggetto.
Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso va rigettato poiché infondato.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell' CP_1 liquidate nella complessiva somma di € 1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge. Reggio Calabria, 6 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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