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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa
in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2511 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
c. f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cristiana Consalvi per procura allegata all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
E
iscritta al n. 722057460 del registro di commercio delle imprese di Controparte_1
Nanterre (FR), in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Sartoni per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5355/20 (R.G. 11027/20) emesso dal
Tribunale di Roma il 16.03.2020.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 6 marzo 2025 tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5355/20 (R.G. Parte_1
11027/20), emesso dal Tribunale di Roma il 16.03.2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 25.513,25 in favore della Controparte_1
La somma oggetto di ingiunzione derivava dalla stipula da parte di di un Parte_1
contratto di mutuo con e di una connessa polizza di assicurazione rischio impiego Controparte_2
lavoro stipulata dalla (n. 603451/617589 nell'ambito della polizza collettiva n. Controparte_2
8257 del 12.11.12) con in forza della quale, a seguito della cessazione del Controparte_1
rapporto di lavoro dell'opponente e della liquidazione per anticipata estinzione del finanziamento nei confronti di dell'importo complessivo di euro 25.513,25, la Controparte_2
compagnia assicuratrice aveva esercitato il diritto di surroga nei confronti del mutuatario previsto dal contratto.
Parte opponente, a sostegno della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica e, nel merito, deduceva l'insussistenza del diritto di surroga dell'assicuratore in ragione della previsione dello stesso solo in caso di perdita volontaria dell'impiego o licenziamento per giusta causa e non di interruzione del rapporto di lavoro per pensionamento a seguito di “dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente”.
Si costituiva HDI che contestava tutto quanto dedotto da parte opponente specificando di proporre domanda subordinata di accertamento del diritto di surroga in caso di accertata inefficacia del decreto ingiuntivo per notificazione oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. e deducendo, nel merito, la non tassatività delle ipotesi previste dall'art. 7 del contratto per effettuare la surroga nei confronti del mutuatario.
All'udienza del 6 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c.
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L'opposizione è fondata e va accolta.
Innanzitutto, merita accoglimento l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica in quanto avvenuta oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644
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c.p.c. il quale stabilisce che: “il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia (…)”.
Sul punto, infatti, va rilevato che a fronte dell'emissione del decreto avvenuta in data 16 marzo 2020 (e pubblicazione avvenuta in data 19 marzo 2020) parte opposta ha provveduto alla notifica solo l'11 novembre 2020 ben oltre il suddetto termine di 60 giorni anche tenendo conto della sospensione feriale di quella straordinaria dei termini processuali prevista per l'emergenza sanitaria da Covid-19.
Nondimeno, a fronte della domanda subordinata di accertamento della sussistenza del diritto di surroga e del credito oggetto di causa avanzata da parte opposta, la controversia deve essere esaminata anche nel merito.
Ciò posto, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione di attore sostanziale, mentre parte opponente, nella veste di convenuto sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o allegando fatti estintivi o modificativi del diritto stesso. Pertanto il creditore, in qualità di attore sostanziale, è gravato dall'onere probatorio, circa i fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., avvalendosi degli ordinari mezzi previsti dalla legge. Parte opponente, per contro, assume la posizione di convenuto sostanziale e ha l'onere, invece, di prendere posizione e sui fatti posti a fondamento della domanda attorea
(cfr. ex plurimis Cass. Civ., Sez. III, 30/03/2010, n. 7624).
Nel caso in esame va rilevata la fondatezza di quanto eccepito da parte opponente circa l'insussistenza del diritto di surroga esercitato dalla compagnia assicuratrice in ragione della mancata previsione dello stesso per l'ipotesi di interruzione dell'impiego determinata da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente.
In primo luogo, va osservato che parte opponente ha dimostrato che l'interruzione dell'impiego è avvenuta effettivamente per la dichiarazione di inabilità assoluta al lavoro depositando in giudizio la documentazione INPS attestante la dispensa e il pensionamento (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione e risposta).
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Riguardo alla mancata previsione del diritto di surroga va evidenziato che l'art. 7 lett. b) del contratto di finanziamento prevedeva che: “per il caso di mancato adempimento, non derivante dal decesso, da parte del Cedente dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a causa della perdita di impiego, con conseguente cessazione dell'erogazione dello stipendio, il
Cedente prende atto che il cessionario ha stipulato, con spese a proprio carico, una polizza contro i rischi di impiego. Il Cedente prende, altresì, atto che in caso di perdita volontaria dell'impiego, o di licenziamento per giusta causa, l'Assicuratore avrà diritto di surroga nei confronti del Cedente per l'importo riconosciuto al Cessionario a titolo di indennizzo”.
Dal tenore letterale di tale articolo del contratto di finanziamento, quindi, si desume la limitazione della possibilità di esercizio del diritto di surroga ai soli casi di perdita volontaria dell'impiego e di licenziamento per giusta causa.
Ciò è confermato, inoltre, da quanto stabilito dalle condizioni generali di polizza elencate nella Polizza Collettiva Crediti 8257 AXA-FIDITALIA, allegata dall'opposta, laddove viene prevista la surroga limitatamente ai casi di sinistro causati da: “perdita volontaria del posto di lavoro, perdita involontaria di lavoro per giusta causa o perdita involontaria di lavoro qualora, dalla documentazione fornita dalla Contraente Assicuratore direttamente o per il tramite del Partner gestionale, dovesse sorgere il lecito sospetto che almeno una delle condizioni seguenti si sia avverata: dolo del Cedente;
intervento del Cedente finalizzato in qualsiasi maniera ad impedire il subentro;
omissione da parte del Cedente di notificare una nuova assunzione (qualora questa avvenga entro i 9 mesi dalla perdita del diritto allo stipendio. In casi diversi l'Impresi potrà procedere alla surroga solo previo consenso da parte di ”. CP_2
Quindi, tale precisa elencazione delle singole ipotesi dalle quali poteva discendere il diritto di surroga dell'Assicuratore insieme al richiamato articolo 7 del contratto di finanziamento, impone un'interpretazione letterale e tassativa delle ipotesi previste contrariamente a quanto sostenuto sul punto da parte opponente.
Va, poi, aggounto, circa la possibilità di surrogazione in deroga a quanto previsto con il previo consenso di che parte opponente non ha fornito alcuna prova Controparte_2
dell'avvenuto rilascio di tale consenso da parte dell'istituto di credito. Il documento richiamato dalla compagnia, infatti, (cfr. doc. 6 atto di quietanza e dichiarazione di surroga), nel richiamare
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genericamente il diritto di surroga previsto dagli artt. 1201 e 1916 c.c., non contiene alcun espresso consenso relativo al caso di specie o un riferimento alla necessità che, trattandosi di un'ipotesi particolare di interruzione dell'impiego, tale consenso fosse comunque necessario come previsto dalla Polizza Collettiva suddetta.
Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da , per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 5355/20 (R.G. 11027/20) emesso dal Tribunale di Roma il 16.03.2020;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Controparte_1
che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale oltre al Parte_1
rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge e del contributo unificato e marca da bollo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025 ore 11:10.
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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