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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 26/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 389/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara ANTONELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. DANTONI ANGELA Parte_1 C.F._1
-attore opponente-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. FILLIPPO Controparte_1 P.IVA_1
GIANGRASSO
*
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la convenuta Parte_1 [...]
, per svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2018, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Enna il 19 dicembre 2017 nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1687/2017.
Con il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 42.730,47, oltre interessi moratori dalla scadenza sino al soddisfo, in forza delle fatture emesse per la fornitura di merce rimaste insolute. In particolare, parte opponente ha eccepito, sulla presupposta esistenza di accordi tra le parti, l'estinzione del diritto di credito di parte opposta per compensazione con il controcredito asseritamente vantato nei confronti della società opposta.
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento in suo favore della somma di € 3.986,18, quale credito residuo per il rimborso di fornitura di merce e a titolo di corrispettivo per lavori commissionati dall'opposta nell'anno
2015.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversaria e della domanda riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
Con ordinanza del 26.01.2022 il Tribunale ha formulato una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., accettata dalle parti.
Indi le parti, sulla base della proposta conciliativa formulata dal Tribunale ex art. 185 bis c.p.c., hanno formalizzato un accordo transattivo alle condizioni di cui alla scrittura privata del 09.02.2023, sottoscritta da entrambe le parti con firma autenticata dai rispettivi difensori, depositata nel fascicolo telematico il
13.02.2024, che prevede quanto segue:
“Il sig. si impegna a versare alla ” la complessiva somma Parte_1 Controparte_1 di € 34 mila secondo le seguenti modalità:
A) Pagamento di € 10.000,00 entro e non oltre il 20 febbraio 2023, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto avente il seguente IBAN [...]CC0551777322;
B) Pagamento di € 300,00 mensili fino a dicembre 2023;
C) Pagamento di € 500,00 mensili fino a completa estinzione del debito;
La parti chiedono che il G.I. formalizzi il predetto accordo con proprio atto ufficiale e dichiarano che intendono predisporre le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.02.2023 al solo fine di chiedere al Tribunale tale provvedimento. Le spese del detto giudizio verranno interamente compensate tra le parti. Dichiarano le parti che, ultimato il pagamento della superiore somma da parte del debitore, null'altro avranno a pretendere reciprocamente per il rapporto dedotto in giudizio. Per quanto altro non previsto, le parti si rimettono alle norme del codice civile e delle leggi speciali preposte a regolare la fattispecie”
2 Avendo parte opposta chiesto l'adozione di un “provvedimento ufficiale” che recepisca il predetto accordo, il Tribunale ha invitato a chiarire a quale “provvedimento ufficiale” si stesse riferendo, fissando per tale adempimento apposita udienza, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 09.05.2023, il Tribunale rilevata la contraddittorietà delle dichiarazioni dei procuratori delle parti, atteso che il procuratore di parte opponente ha dato atto del perfezionamento dell'accordo di transazione della lite alle condizioni di cui alla scrittura privata del 09.02.2023 e ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, mentre, invece, il procuratore di parte opposta ha insistito nelle domande, istanze e conclusioni in atti, in ragione del mancato adempimento da parte dell'opponente dell'accordo transattivo, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. concedendo alle parti ex art. 190 secondo comma c.p.c. termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
La causa va decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
L'accordo transattivo sottoscritto da entrambe le parti in data 09.02.2023 disciplina ogni questione sottesa alla causa anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, precludendo quindi ogni ulteriore attività istruttoria e diversa decisione nel presente giudizio.
Pertanto, le questioni sollevate dall'opposta in ordine all'inadempimento dell'opponente a quanto previsto nell'accordo sottoscritto personalmente dalle parti non attengono al thema decidendum del presente giudizio.
Non può quindi essere accolta nel presente giudizio la domanda formulata nella memoria di replica di parte opposta, diretta ad ottenere la condanna dell'opponente al pagamento in un'unica soluzione della somma riconosciuta nell'accordo transattivo.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene quindi che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere, in conseguenza del perfezionamento nel corso del giudizio dell'accordo transattivo stipulato dalle parti con scrittura privata del 09.02.2023 che ha disciplinato ogni questione sottesa alla causa anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti come concordato dalle parti nel predetto accordo transattivo.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
3 così decide:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1/2018, emesso dal Tribunale di Enna il 19 dicembre 2017 nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1687/2017;
2) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Enna, 24/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara ANTONELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. DANTONI ANGELA Parte_1 C.F._1
-attore opponente-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. FILLIPPO Controparte_1 P.IVA_1
GIANGRASSO
*
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio la convenuta Parte_1 [...]
, per svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2018, emesso dal Controparte_1
Tribunale di Enna il 19 dicembre 2017 nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1687/2017.
Con il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 42.730,47, oltre interessi moratori dalla scadenza sino al soddisfo, in forza delle fatture emesse per la fornitura di merce rimaste insolute. In particolare, parte opponente ha eccepito, sulla presupposta esistenza di accordi tra le parti, l'estinzione del diritto di credito di parte opposta per compensazione con il controcredito asseritamente vantato nei confronti della società opposta.
L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento in suo favore della somma di € 3.986,18, quale credito residuo per il rimborso di fornitura di merce e a titolo di corrispettivo per lavori commissionati dall'opposta nell'anno
2015.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversaria e della domanda riconvenzionale, in quanto infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
Con ordinanza del 26.01.2022 il Tribunale ha formulato una proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., accettata dalle parti.
Indi le parti, sulla base della proposta conciliativa formulata dal Tribunale ex art. 185 bis c.p.c., hanno formalizzato un accordo transattivo alle condizioni di cui alla scrittura privata del 09.02.2023, sottoscritta da entrambe le parti con firma autenticata dai rispettivi difensori, depositata nel fascicolo telematico il
13.02.2024, che prevede quanto segue:
“Il sig. si impegna a versare alla ” la complessiva somma Parte_1 Controparte_1 di € 34 mila secondo le seguenti modalità:
A) Pagamento di € 10.000,00 entro e non oltre il 20 febbraio 2023, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto avente il seguente IBAN [...]CC0551777322;
B) Pagamento di € 300,00 mensili fino a dicembre 2023;
C) Pagamento di € 500,00 mensili fino a completa estinzione del debito;
La parti chiedono che il G.I. formalizzi il predetto accordo con proprio atto ufficiale e dichiarano che intendono predisporre le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.02.2023 al solo fine di chiedere al Tribunale tale provvedimento. Le spese del detto giudizio verranno interamente compensate tra le parti. Dichiarano le parti che, ultimato il pagamento della superiore somma da parte del debitore, null'altro avranno a pretendere reciprocamente per il rapporto dedotto in giudizio. Per quanto altro non previsto, le parti si rimettono alle norme del codice civile e delle leggi speciali preposte a regolare la fattispecie”
2 Avendo parte opposta chiesto l'adozione di un “provvedimento ufficiale” che recepisca il predetto accordo, il Tribunale ha invitato a chiarire a quale “provvedimento ufficiale” si stesse riferendo, fissando per tale adempimento apposita udienza, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 09.05.2023, il Tribunale rilevata la contraddittorietà delle dichiarazioni dei procuratori delle parti, atteso che il procuratore di parte opponente ha dato atto del perfezionamento dell'accordo di transazione della lite alle condizioni di cui alla scrittura privata del 09.02.2023 e ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, mentre, invece, il procuratore di parte opposta ha insistito nelle domande, istanze e conclusioni in atti, in ragione del mancato adempimento da parte dell'opponente dell'accordo transattivo, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. concedendo alle parti ex art. 190 secondo comma c.p.c. termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
La causa va decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
L'accordo transattivo sottoscritto da entrambe le parti in data 09.02.2023 disciplina ogni questione sottesa alla causa anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, precludendo quindi ogni ulteriore attività istruttoria e diversa decisione nel presente giudizio.
Pertanto, le questioni sollevate dall'opposta in ordine all'inadempimento dell'opponente a quanto previsto nell'accordo sottoscritto personalmente dalle parti non attengono al thema decidendum del presente giudizio.
Non può quindi essere accolta nel presente giudizio la domanda formulata nella memoria di replica di parte opposta, diretta ad ottenere la condanna dell'opponente al pagamento in un'unica soluzione della somma riconosciuta nell'accordo transattivo.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene quindi che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere, in conseguenza del perfezionamento nel corso del giudizio dell'accordo transattivo stipulato dalle parti con scrittura privata del 09.02.2023 che ha disciplinato ogni questione sottesa alla causa anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti come concordato dalle parti nel predetto accordo transattivo.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
3 così decide:
1) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e, conseguentemente, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1/2018, emesso dal Tribunale di Enna il 19 dicembre 2017 nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 1687/2017;
2) rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Enna, 24/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
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