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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17/2022
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 18/03/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. ANTONIO DIPASQUALE RAGUSA in sostituzione dell'avv. Parte_1
AGATINO LUIGI DI STALLO, il quale insiste nelle difese, eccezioni e deduzioni già formulate e, in particolare, nelle note conclusive già depositate;
chiede l'accoglimento dell'opposizione; per l'avv. GIOVANNI DISTEFANO in sostituzione dell'avv. Controparte_1
MARCO PESENTI, il quale contesta ogni avversa deduzione e richiesta;
insiste nelle note conclusive già depositate, riportandosi alle conclusioni ivi formulate;
chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 17/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGATINO Parte_1 C.F._1
LUIGI DI STALLO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Ragusa, via Archimede n. 19/a;
ATTRICE-OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. MARCO PESENTI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Distefano in Ragusa, via Roma n. 200;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24/12/2021 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1350/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 14/9/2021, con cui era stato ingiunto a e il pagamento, in favore della CP_2 Parte_1 [...]
della somma di euro 21.311,30 (oltre interessi e spese). Controparte_1
In particolare, chiedeva: Parte_1
- preliminarmente, di disporre la riunione del presente procedimento al procedimento iscritto al n.
2585/2016 R.G.;
- nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 19/5/2022 la
[...] chiedeva: Controparte_1
- in via pregiudiziale, di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo;
- in via pregiudiziale subordinata, di rigettare la richiesta di riunione;
- in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del 25/5/2022, disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per i provvedimenti di competenza in ordine alla richiesta di riunione.
Con decreto del Presidente di Sezione del 26/5/2022 il presente procedimento veniva assegnato a questo giudice.
Con ordinanza del 27/9/2022 veniva disattesa la richiesta di riunione.
Con ordinanza del 19/1/2023, disattesa la richiesta di CTU formulata da , la causa Parte_1 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 2/1/2025 veniva disposto rinvio per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
In via pregiudiziale, la (opposta) ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità Controparte_1 dell'opposizione proposta da (opponente) per tardiva iscrizione a ruolo. Parte_1
L'eccezione è infondata, in quanto:
- in base all'art. 165 c.p.c., l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione;
- nel caso di specie, l'atto di citazione è stato notificato in data 24/12/2021, con conseguente onere dell'opponente di costituirsi in giudizio entro il 3/1/2022;
- per come si evince dal fascicolo telematico, la costituzione in giudizio dell'opponente, mediante deposito della nota di iscrizione a ruolo, nonché dell'atto di citazione, della procura e dei documenti allegati, è ritualmente avvenuta in data 3/1/2022 alle ore 12.10 e non (come invece erroneamente sostenuto dalla società opposta) in data 4/1/2022 (data in cui il deposito è stato acquisito dalla cancelleria).
Nel merito, con il ricorso per decreto ingiuntivo la società opposta ha dedotto di essere creditrice dell'opponente per la somma di euro 21.311,30 (oltre interessi e spese) in quanto (a suo dire):
- l'opponente aveva stipulato con la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 8952-9060990737271; - sul suddetto contratto era maturato un saldo debitore di euro 21.311,30;
- la Banca aveva ceduto il credito alla società Controparte_3 opposta.
Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha eccepito:
1) la violazione del principio del ne bis in idem processuale, in quanto la società opposta aveva agito per il recupero di un credito già azionato dalla TE
(originaria concedente del rapporto di conto corrente bancario) e contestato a mezzo
[...] opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2585/2016 R.G.;
2) la carenza di legittimazione ad agire della società opposta, non essendo stata documentata né la cessione del credito tra la e la TE [...]
, né la cessione del credito tra la E_ [...]
e la società opposta;
E_
3) la carenza di prova scritta del credito azionato, in quanto la società opposta si era limitata a produrre un “saldoconto”, e non gli estratti conto integrali;
4) la violazione delle norme sul mandato, in quanto la TE aveva concesso un'apertura di credito mai autorizzata, eccedendo i limiti del mandato;
[...]
5) l'indebita capitalizzazione degli interessi, l'applicazione di interessi usurari e di commissioni a vario titolo illegittime e la nullità del contratto per mancanza di forma scritta (non essendo stato sottoscritto dalla banca).
Inoltre, con le note conclusive l'opponente ha dedotto che il procedimento iscritto al n. 2585/2016
R.G. si era concluso con sentenza n. 537/2023 del 28/3/2023 (definitiva in quanto non appellata), con la quale il Tribunale di Ragusa, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'opponente, aveva revocato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto.
Il primo motivo di opposizione (violazione del principio del ne bis in idem processuale), anche alla luce di quanto dedotto dall'opponente con le note conclusive, è fondato, per le seguenti ragioni.
In base all'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Per come precisato dalla giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice:
- “la norma presuppone l'identità del rapporto giuridico che è stato oggetto del precedente giudizio e che - nel caso di successione a titolo particolare - l'avente causa sia in esso subentrato alla parte nei confronti della quale si è formato il giudicato” (cfr. Cass. 22316/2013);
- “la regola contenuta nell'art. 2909 cod. civ., esprime il principio della continuità soggettiva dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in cosa giudicata: questa non vincola soltanto le parti del giudizio tra le quali la decisione è stata emessa, ma anche i loro eredi ed aventi causa. Il vincolo rispetto a questi ultimi non subisce limitazioni, perché, sul piano sostanziale, gli aventi causa sono i continuatori del rapporto giuridico del quale era parte il cedente, e, quindi, non è richiesto che essi siano a conoscenza del giudicato contenuto nella sentenza fatta valere nei loro confronti” (cfr. Cass. 13552/2006, che richiama Cass. 7262/2003).
Nel caso di specie: - con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 639/2016, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11/4/2016, è stato ingiunto a e all'odierna opponente il pagamento, in favore CP_2 della della somma di euro 15.309,92 (oltre TE CP_4 interessi e spese), quale saldo negativo del conto corrente n. 276 aperto da e CP_2 dall'odierna opponente presso la con TE contratto del 7/5/2007;
- nel procedimento iscritto al n. 2585/2016 R.G. dinanzi al Tribunale di Ragusa l'odierna opponente ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e la E_
(cessionaria delle attività e passività della
[...] TE
) si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione;
[...]
- il procedimento iscritto al n. 2585/2016 R.G. dinanzi al Tribunale di Ragusa è stato definito con la sentenza n. 537/2023 del 28/3/2023, non impugnata e dunque passata in giudicato, con la quale l'opposizione proposta dall'odierna opponente è stata accolta, in quanto il credito azionato è risultato sfornito di adeguato supporto probatorio (per mancata produzione degli estratti conto integrali), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Più precisamente, secondo la predetta sentenza (cfr. p. 3):
- “la banca opposta aveva l'onere di produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente in questione, a partire dalla data di apertura e fino alla data di chiusura del conto”;
- “tuttavia, ciò non è avvenuto, non avendo la banca opposta prodotto alcun estratto conto (al di fuori dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB)”;
- “la mancata produzione degli estratti conto rende il credito azionato sfornito di adeguato supporto probatorio, con conseguente infondatezza della domanda proposta in sede monitoria”;
- “ed infatti, non avendo la banca opposta prodotto gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente e non avendo perciò dato prova dell'esistenza e dell'entità del credito azionato, la somma oggetto di ingiunzione non può ritenersi dovuta dall'opponente”.
Orbene, il presente procedimento ha ad oggetto il medesimo rapporto contrattuale di cui al procedimento iscritto al n. 2585/2016 R.G.
Ed infatti, anche la domanda monitoria della società opposta (quale cessionaria della
[...]
) riguarda il conto corrente n. 276 aperto da E_ CP_2
e dall'odierna opponente presso la con
[...] TE contratto del 7/5/2007 (cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo).
In base all'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Ragusa n.
537/2023 del 28/3/2023, passata in giudicato, emessa nei confronti dell'odierna opponente e della
(quale cessionaria delle attività e passività E_ della ) e relativa al medesimo rapporto TE contrattuale oggetto del presente procedimento, fa stato a ogni effetto anche nei confronti della società opposta, quale avente causa (cessionaria) della E_
.
[...]
Più precisamente, dato che il precedente procedimento si riferisce al medesimo rapporto giuridico di cui al presente procedimento e il precedente procedimento è stato definito con sentenza, passata in giudicato, con cui è stato accertato che il diritto di credito azionato era sfornito di adeguato supporto probatorio, tale accertamento vincola anche la società opposta, che, quale avente causa, ha azionato il medesimo diritto di credito, con conseguente impossibilità per la società opposta di far valere tale diritto di credito in questa sede.
Del resto, va precisato che:
- “l'eccezione di giudicato riveste rilievo pubblicistico, non limitato pertanto all'interesse delle parti e sottratto al loro potere dispositivo, sicché essa non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito” (cfr., da ultimo, Cass. 17070/2024, che richiama Cass.
22506/2015, 25401/2015 e 21170/2016);
- “il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio” (cfr. Cass. 17070/2024);
- nel caso di specie, già con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem processuale (sebbene al fine di richiedere la riunione del presente procedimento al procedimento iscritto al n. 2585/2016 R.G., negata con ordinanza del 27/9/2022 ai sensi dell'art. 40 c.p.c. in ragione del diverso stato processuale dei due procedimenti);
- inoltre, con le note conclusive l'opponente ha dedotto la formazione del giudicato, a seguito della mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 537/2023 del 28/3/2023, con la quale è stato definito il procedimento iscritto al n. 2585/2016 R.G.;
- in base alla giurisprudenza citata, l'eccezione di giudicato non è soggetta a preclusioni in sede di merito (in quanto relativa a questione rilevabile d'ufficio).
D'altro canto, per come affermato da Cass. 13552/2006, sopra citata, risulta irrilevante che la società opposta non sia stata eventualmente a conoscenza del giudicato derivante dalla sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 537/2023 del 28/3/2023, fatta valere nei suoi confronti.
Dunque, per come si è detto, il giudicato derivante dalla predetta sentenza impedisce alla società opposta di far valere nei confronti dell'opponente il diritto di credito azionato in sede monitoria, con conseguente fondatezza del primo motivo di opposizione, per come integrato dall'opponente con le note conclusive (e senza che sia perciò necessario l'esame degli altri motivi di opposizione, da ritenersi assorbiti).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è fondata e deve essere perciò accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali dell'opponente (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico della società opposta, con distrazione in favore del difensore dell'opponente, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. (cfr. note conclusive, p. 10).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 17/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca nei suoi confronti il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1350/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 14/9/2021;
2) condanna la al pagamento, in favore del difensore distrattario (avv. Controparte_1 Agatino Luigi Di Stallo) di , delle spese processuali, che liquida in euro 145,50 per Parte_1 spese vive e in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 18 marzo 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 18/03/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. ANTONIO DIPASQUALE RAGUSA in sostituzione dell'avv. Parte_1
AGATINO LUIGI DI STALLO, il quale insiste nelle difese, eccezioni e deduzioni già formulate e, in particolare, nelle note conclusive già depositate;
chiede l'accoglimento dell'opposizione; per l'avv. GIOVANNI DISTEFANO in sostituzione dell'avv. Controparte_1
MARCO PESENTI, il quale contesta ogni avversa deduzione e richiesta;
insiste nelle note conclusive già depositate, riportandosi alle conclusioni ivi formulate;
chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 17/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGATINO Parte_1 C.F._1
LUIGI DI STALLO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Ragusa, via Archimede n. 19/a;
ATTRICE-OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. MARCO PESENTI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Distefano in Ragusa, via Roma n. 200;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24/12/2021 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1350/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 14/9/2021, con cui era stato ingiunto a e il pagamento, in favore della CP_2 Parte_1 [...]
della somma di euro 21.311,30 (oltre interessi e spese). Controparte_1
In particolare, chiedeva: Parte_1
- preliminarmente, di disporre la riunione del presente procedimento al procedimento iscritto al n.
2585/2016 R.G.;
- nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 19/5/2022 la
[...] chiedeva: Controparte_1
- in via pregiudiziale, di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo;
- in via pregiudiziale subordinata, di rigettare la richiesta di riunione;
- in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del 25/5/2022, disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per i provvedimenti di competenza in ordine alla richiesta di riunione.
Con decreto del Presidente di Sezione del 26/5/2022 il presente procedimento veniva assegnato a questo giudice.
Con ordinanza del 27/9/2022 veniva disattesa la richiesta di riunione.
Con ordinanza del 19/1/2023, disattesa la richiesta di CTU formulata da , la causa Parte_1 veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 2/1/2025 veniva disposto rinvio per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
In via pregiudiziale, la (opposta) ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità Controparte_1 dell'opposizione proposta da (opponente) per tardiva iscrizione a ruolo. Parte_1
L'eccezione è infondata, in quanto:
- in base all'art. 165 c.p.c., l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione;
- nel caso di specie, l'atto di citazione è stato notificato in data 24/12/2021, con conseguente onere dell'opponente di costituirsi in giudizio entro il 3/1/2022;
- per come si evince dal fascicolo telematico, la costituzione in giudizio dell'opponente, mediante deposito della nota di iscrizione a ruolo, nonché dell'atto di citazione, della procura e dei documenti allegati, è ritualmente avvenuta in data 3/1/2022 alle ore 12.10 e non (come invece erroneamente sostenuto dalla società opposta) in data 4/1/2022 (data in cui il deposito è stato acquisito dalla cancelleria).
Nel merito, con il ricorso per decreto ingiuntivo la società opposta ha dedotto di essere creditrice dell'opponente per la somma di euro 21.311,30 (oltre interessi e spese) in quanto (a suo dire):
- l'opponente aveva stipulato con la Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo il contratto di apertura di credito in conto corrente n. 8952-9060990737271; - sul suddetto contratto era maturato un saldo debitore di euro 21.311,30;
- la Banca aveva ceduto il credito alla società Controparte_3 opposta.
Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha eccepito:
1) la violazione del principio del ne bis in idem processuale, in quanto la società opposta aveva agito per il recupero di un credito già azionato dalla TE
(originaria concedente del rapporto di conto corrente bancario) e contestato a mezzo
[...] opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 2585/2016 R.G.;
2) la carenza di legittimazione ad agire della società opposta, non essendo stata documentata né la cessione del credito tra la e la TE [...]
, né la cessione del credito tra la E_ [...]
e la società opposta;
E_
3) la carenza di prova scritta del credito azionato, in quanto la società opposta si era limitata a produrre un “saldoconto”, e non gli estratti conto integrali;
4) la violazione delle norme sul mandato, in quanto la TE aveva concesso un'apertura di credito mai autorizzata, eccedendo i limiti del mandato;
[...]
5) l'indebita capitalizzazione degli interessi, l'applicazione di interessi usurari e di commissioni a vario titolo illegittime e la nullità del contratto per mancanza di forma scritta (non essendo stato sottoscritto dalla banca).
Inoltre, con le note conclusive l'opponente ha dedotto che il procedimento iscritto al n. 2585/2016
R.G. si era concluso con sentenza n. 537/2023 del 28/3/2023 (definitiva in quanto non appellata), con la quale il Tribunale di Ragusa, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'opponente, aveva revocato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto.
Il primo motivo di opposizione (violazione del principio del ne bis in idem processuale), anche alla luce di quanto dedotto dall'opponente con le note conclusive, è fondato, per le seguenti ragioni.
In base all'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Per come precisato dalla giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice:
- “la norma presuppone l'identità del rapporto giuridico che è stato oggetto del precedente giudizio e che - nel caso di successione a titolo particolare - l'avente causa sia in esso subentrato alla parte nei confronti della quale si è formato il giudicato” (cfr. Cass. 22316/2013);
- “la regola contenuta nell'art. 2909 cod. civ., esprime il principio della continuità soggettiva dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in cosa giudicata: questa non vincola soltanto le parti del giudizio tra le quali la decisione è stata emessa, ma anche i loro eredi ed aventi causa. Il vincolo rispetto a questi ultimi non subisce limitazioni, perché, sul piano sostanziale, gli aventi causa sono i continuatori del rapporto giuridico del quale era parte il cedente, e, quindi, non è richiesto che essi siano a conoscenza del giudicato contenuto nella sentenza fatta valere nei loro confronti” (cfr. Cass. 13552/2006, che richiama Cass. 7262/2003).
Nel caso di specie: - con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 639/2016, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11/4/2016, è stato ingiunto a e all'odierna opponente il pagamento, in favore CP_2 della della somma di euro 15.309,92 (oltre TE CP_4 interessi e spese), quale saldo negativo del conto corrente n. 276 aperto da e CP_2 dall'odierna opponente presso la con TE contratto del 7/5/2007;
- nel procedimento iscritto al n. 2585/2016 R.G. dinanzi al Tribunale di Ragusa l'odierna opponente ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e la E_
(cessionaria delle attività e passività della
[...] TE
) si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione;
[...]
- il procedimento iscritto al n. 2585/2016 R.G. dinanzi al Tribunale di Ragusa è stato definito con la sentenza n. 537/2023 del 28/3/2023, non impugnata e dunque passata in giudicato, con la quale l'opposizione proposta dall'odierna opponente è stata accolta, in quanto il credito azionato è risultato sfornito di adeguato supporto probatorio (per mancata produzione degli estratti conto integrali), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Più precisamente, secondo la predetta sentenza (cfr. p. 3):
- “la banca opposta aveva l'onere di produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente in questione, a partire dalla data di apertura e fino alla data di chiusura del conto”;
- “tuttavia, ciò non è avvenuto, non avendo la banca opposta prodotto alcun estratto conto (al di fuori dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB)”;
- “la mancata produzione degli estratti conto rende il credito azionato sfornito di adeguato supporto probatorio, con conseguente infondatezza della domanda proposta in sede monitoria”;
- “ed infatti, non avendo la banca opposta prodotto gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente e non avendo perciò dato prova dell'esistenza e dell'entità del credito azionato, la somma oggetto di ingiunzione non può ritenersi dovuta dall'opponente”.
Orbene, il presente procedimento ha ad oggetto il medesimo rapporto contrattuale di cui al procedimento iscritto al n. 2585/2016 R.G.
Ed infatti, anche la domanda monitoria della società opposta (quale cessionaria della
[...]
) riguarda il conto corrente n. 276 aperto da E_ CP_2
e dall'odierna opponente presso la con
[...] TE contratto del 7/5/2007 (cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo).
In base all'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale di Ragusa n.
537/2023 del 28/3/2023, passata in giudicato, emessa nei confronti dell'odierna opponente e della
(quale cessionaria delle attività e passività E_ della ) e relativa al medesimo rapporto TE contrattuale oggetto del presente procedimento, fa stato a ogni effetto anche nei confronti della società opposta, quale avente causa (cessionaria) della E_
.
[...]
Più precisamente, dato che il precedente procedimento si riferisce al medesimo rapporto giuridico di cui al presente procedimento e il precedente procedimento è stato definito con sentenza, passata in giudicato, con cui è stato accertato che il diritto di credito azionato era sfornito di adeguato supporto probatorio, tale accertamento vincola anche la società opposta, che, quale avente causa, ha azionato il medesimo diritto di credito, con conseguente impossibilità per la società opposta di far valere tale diritto di credito in questa sede.
Del resto, va precisato che:
- “l'eccezione di giudicato riveste rilievo pubblicistico, non limitato pertanto all'interesse delle parti e sottratto al loro potere dispositivo, sicché essa non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito” (cfr., da ultimo, Cass. 17070/2024, che richiama Cass.
22506/2015, 25401/2015 e 21170/2016);
- “il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio” (cfr. Cass. 17070/2024);
- nel caso di specie, già con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la violazione del principio del ne bis in idem processuale (sebbene al fine di richiedere la riunione del presente procedimento al procedimento iscritto al n. 2585/2016 R.G., negata con ordinanza del 27/9/2022 ai sensi dell'art. 40 c.p.c. in ragione del diverso stato processuale dei due procedimenti);
- inoltre, con le note conclusive l'opponente ha dedotto la formazione del giudicato, a seguito della mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Ragusa n. 537/2023 del 28/3/2023, con la quale è stato definito il procedimento iscritto al n. 2585/2016 R.G.;
- in base alla giurisprudenza citata, l'eccezione di giudicato non è soggetta a preclusioni in sede di merito (in quanto relativa a questione rilevabile d'ufficio).
D'altro canto, per come affermato da Cass. 13552/2006, sopra citata, risulta irrilevante che la società opposta non sia stata eventualmente a conoscenza del giudicato derivante dalla sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 537/2023 del 28/3/2023, fatta valere nei suoi confronti.
Dunque, per come si è detto, il giudicato derivante dalla predetta sentenza impedisce alla società opposta di far valere nei confronti dell'opponente il diritto di credito azionato in sede monitoria, con conseguente fondatezza del primo motivo di opposizione, per come integrato dall'opponente con le note conclusive (e senza che sia perciò necessario l'esame degli altri motivi di opposizione, da ritenersi assorbiti).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è fondata e deve essere perciò accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali dell'opponente (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico della società opposta, con distrazione in favore del difensore dell'opponente, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. (cfr. note conclusive, p. 10).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 17/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca nei suoi confronti il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1350/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 14/9/2021;
2) condanna la al pagamento, in favore del difensore distrattario (avv. Controparte_1 Agatino Luigi Di Stallo) di , delle spese processuali, che liquida in euro 145,50 per Parte_1 spese vive e in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 18 marzo 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo