Versione
13 marzo 1979
13 marzo 1979
Art. 4.
L'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , e' sostituito dal seguente:
" Art. 135 - (Invio di copie alle parti'). - Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte ".
L'articolo 135 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile , approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 , e' sostituito dal seguente:
" Art. 135 - (Invio di copie alle parti'). - Agli avvocati non residenti in Roma, i quali ne abbiano fatto richiesta all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, sono inviati in copia, mediante lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, l'avviso dell'udienza di discussione e il dispositivo della sentenza della Corte ".
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5622 del 08https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. II, 08/03/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 08/03/2010), n.5622 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente – Dott. PETITTI Stefano – Consigliere – Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere – Dott. D'ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere – Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARTELLI ROBERTO, giusta delega a margine del ricorso; – ricorrente – contro AUTOPRIMA SRL; – intimata – avverso la sentenza n. …
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Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/1982, n. 269Provvedimento: Poiché il mutamento non comunicato di domicilio dell'avvocato domiciliatario, nelle more del giudizio di Cassazione, deve essere equiparato alla Mancanza di elezione di domicilio in Roma, correttamente la copia dell'avviso di udienza è notificato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, qualora manchi l'esplicita richiesta di spedizione della predetta copia al procuratore residente fuori Roma, a norma dell'art. 135 disp. Att. Cod. proc. civ. sostituito dall'art. 4 legge 7 febbraio 1979 n. 59.*Leggi di più...
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