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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10342 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Aste, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/12/1979, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Noemi Fraternale, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove vorrà la propria dimora o residenza.
2) Il signor verserà alla signora entro il 20 di ogni mese a Parte_1 CP_1 titolo di contributo per il mantenimento la somma di € 700,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come previsto per legge ed inoltre provvederà al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Carbonia sino alla sua estinzione.
3) In considerazione della diversa situazione economica della parti, al fine di
regolamentare i loro rapporti patrimoniali il signor si impegna a Parte_1
trasferire entro 6 mesi dalla data della sentenza alla signora la sua CP_1 quota di proprietà dell'immobile sito a Carbonia in via Asproni n. 267 piano 1 distinto in catasto urbano al Foglio 28 Particella 1334 Subalterno 4 Rendita:
Euro 232,41 Rendita: Lire 450.000 Categoria A/4a), Classe 1, Consistenza 4,5 vani;
mentre la signora sempre entro lo stesso termine si impegna a CP_1
Pag. 2 di 3 trasferire al signor la sua quota proprietà dell'immobile sito in Parte_1
Carbonia distinto al NCT Foglio 28 Particella 7333 con destinazione
“Incolt.ster.” mq 100.
4) Dare atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
5) Mandare alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza passata in giudicato all'ufficio di stato civile del comune di Carbonia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10342 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Aste, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/12/1979, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Noemi Fraternale, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove vorrà la propria dimora o residenza.
2) Il signor verserà alla signora entro il 20 di ogni mese a Parte_1 CP_1 titolo di contributo per il mantenimento la somma di € 700,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come previsto per legge ed inoltre provvederà al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Carbonia sino alla sua estinzione.
3) In considerazione della diversa situazione economica della parti, al fine di
regolamentare i loro rapporti patrimoniali il signor si impegna a Parte_1
trasferire entro 6 mesi dalla data della sentenza alla signora la sua CP_1 quota di proprietà dell'immobile sito a Carbonia in via Asproni n. 267 piano 1 distinto in catasto urbano al Foglio 28 Particella 1334 Subalterno 4 Rendita:
Euro 232,41 Rendita: Lire 450.000 Categoria A/4a), Classe 1, Consistenza 4,5 vani;
mentre la signora sempre entro lo stesso termine si impegna a CP_1
Pag. 2 di 3 trasferire al signor la sua quota proprietà dell'immobile sito in Parte_1
Carbonia distinto al NCT Foglio 28 Particella 7333 con destinazione
“Incolt.ster.” mq 100.
4) Dare atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
5) Mandare alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza passata in giudicato all'ufficio di stato civile del comune di Carbonia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3