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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 01/08/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 331/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 331/2021 R. G., vertente tra
Parte 1 (P. IVA P.IVA_1 di seguito anche Pt_1"), con sede in Milazzo (ME), via Giorgio
Rizzo 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. Parte_2
), nato a [...] il [...], quest'ultimo anche in qualità di C.F. 1
garante della società insieme ai sigg.ri Controparte_1 (c.f. C.F. 2 ), nata a
Controparte 2 (c.f.
), nato a [...] ilMessina il 13 febbraio 1970 e C.F. 3
7 luglio 1952, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ezio Pappalardo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Paolo De Luca in Messina, via XXVII Luglio 62;
appellanti contro (già CP_4 e Controparte_5 C.F. P.IVA_2 di Controparte_3
seguito anche CP_6 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maximilian Mairov, presso il cui studio in Milano, via Enrico Toti 2, è elettivamente domiciliata - appellata e nei confronti di
Controparte_7 (C.F.: P.IVA_3 ; di seguito anche CP_7") con sede in Conegliano
(TV), Via V. Alfieri 1, e, per essa quale procuratrice, Controparte_8 socio unico (C.F. e P. IVA P.IVA_4 ), con sede legale in San Donato Milanese (MI) via dell'Unione Europea 6/A – 6/B, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Comito, presso il cui studio in Barcellona P.G. (ME), via Operai 102, è elettivamente domiciliata
- appellata
*********: ******
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 215/2021 del Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata il 3 marzo 2021 ed emessa nel giudizio iscritto al n. 1342/2013 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
"In Via Preliminare si chiede l'accoglimento della richiesta di inibitoria della sentenza impugnata.
In Via Principale e nel Merito accogliere per i motivi di cui sopra in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 215/2021 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
depositata il 04/03/2021 e accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano integralmente:
In via principale - anche nella remota ipotesi di produzione del contratto di conto corrente da parte della banca convenuta venga comunque accertato, e quindi si accerti, che la CP_6 ha applicato
-
un tasso di interesse superiore a quello legale senza alcuna pattuizione scritta ovvero contrariamente alle norme sulla capitalizzazione degli interessi;
che la CP_6 ha, altrettanto illegittimamente, capitalizzato sin dall'origine del rapporto gli interessi debitori con periodicità trimestrale, unitamente ad altri accessori (cms) e ulteriori balzelli sempre illegittimamente applicati.
Accertare e dichiarare dovuti soli gli interessi legali senza alcuna capitalizzazione trimestrale e del pari accertare e dichiarare non dovuto nessun ulteriore onere non specificatamente pattuito. Accertare, la violazione della L. 108/1996 e dichiarare il rapporto de quo quale "modello a titolo gratuito" e conseguentemente dichiarare non dovuti nemmeno degli interessi legali ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Procedere al ricalcolo delle rispettive posizioni di dare ed avere con condanna consequenziale e/o compensazione delle rispettive posizioni.
Accertare e dichiarare infine la nullità delle fideiussioni in forza della dedotta illegittimità e nullità.
Accertare e Dichiarare che l'esposizione debitoria in dipendenza dei conti correnti n. 159/8010530 en. 159/8010531 della concludente verso il non è quella portataControparte_9 dai rispettivi conti corrente ed estratti conto ma quella che scaturirà da CTU contabile disponenda, con conseguente statuizione delle rispettive posizioni di dare e avere, condanna consequenziale e/o compensazione delle rispettive posizioni di dare e avere;
Determinare il Tasso Effettivo Globale (TEG) degli indicati rapporti bancari trimestre per trimestre;
Accertare e Dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 108/1996, perché eccedente il c.d. tasso soglia.
Per l'effetto Accertare e Dichiarare che il rapporto di conto corrente rientri nella fattispecie di modello a titolo gratuito così come stabilito dalla legge 108/1996.
Ai fini istruttori si chiede venga concessa la CTU tecnico contabile al fine di verificare che la CP_6
ha applicato un tasso di interesse superiore a quello legale senza alcuna pattuizione scritta ovvero contrariamente alle norme sulla capitalizzazione degli interessi;
che la CP_6 ha, altrettanto illegittimamente, capitalizzato sin dall'origine del rapporto gli interessi debitori con periodicità trimestrale, unitamente ad altri accessori (c.m.s.) ed ulteriori balzelli sempre illegittimamente applicati.
Che vi è stata l'avvenuta violazione della L. 108/1996 dichiarando il rapporto de quo quale "modello a titolo gratuito" con conseguente non debenza degli interessi legali ai sensi dell'art. 1815 c. c.
Procedere al ricalcolo delle rispettive posizioni di dare ed avere con condanna consequenziale e/o compensazione delle rispettive posizioni.
Quindi, al fine di individuare il corretto rapporto di dare e avere tra le parti in relazione al conto corrente, la CTU dovrà sulla base degli estratti conto procedere a:
Ø Riepilogare tutti i movimenti contabili in esso registrati;
Ø Verificare per ciascun contratto di conto corrente la predisposizione o meno della reciprocità della capitalizzazione trimestrale sia riguardo il tasso debitore che riguardo il tasso creditore;
Ø Rielaborare i saldi in ordine di valuta, determinando gli interessi addebitati e verificando che gli stessi siano corrispondenti a quelli legali dovuti;
Ø Verificare la effettiva applicazione della reciproca capitalizzazione trimestrale ed in caso negativo ricalcolare il saldo, sostituendo il saggio di interesse applicato con quello legale senza applicare nessuna capitalizzazione degli interessi;
Ø Ricalcolare detto saldo, sostituendo al saggio d'interessi applicato, quello legale, senza applicare alcuna capitalizzazione degli interessi;
Ø Ricalcolare il saldo mantenendo la contabilizzazione trimestrale delle c. m. s. e le spese di tenuta conto;
Ø Verificare trimestre per trimestre l'avvenuto superamento della soglia usura ed in caso di sforamento decurtare tutti gli interessi e le competenze addebitate.
Ø Ricalcolare il saldo imputando le eventuali rimesse effettuate dal correntista dapprima agli interessi e competenze contabilizzate trimestralmente poi al capitale.
Ø Ove ce ne fosse la necessità si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che il G.I. ordini alla CP_6 di depositare gli estratti conto relativi ai tre conti correnti oggetto della vicenda che ci interessa. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio";
per Controparte_3
"IN VIA PRELIMINARE
dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o dell'art. 342 c.p.c.;
NEL MERITO
respingere l'appello e ogni domanda avanzata dagli appellanti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 215/21 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
IN OGNI CASO
dichiarare inammissibili o comunque respingere le richieste istruttorie e l'istanza di sospensione ex adverso avanzate, con condanna degli appellanti al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge";
per CP 7: "dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o infondatezza dell'appello proposto da [...]
Pt 1 e dai signori Controparte_1 e Controparte_2 avverso la sentenza n. Parte_2
,
215/21 del Tribunale di Barcellona P.G. e per l'effetto, con qualsivoglia motivazione, rigettarlo, confermando l'appellata sentenza in ogni sua parte. Dichiarare inammissibile o comunque rigettare la richiesta inibitoria formulata dagli appellanti e, con qualsivoglia statuizione, rigettarla adottando ogni conseguente statuizione di legge. Per la non temuta ipotesi in cui la corte dovesse ritenere di esaminare le istanze istruttorie formulate ex adverso, dichiararne la inammissibilità in relazione alla genericità delle richieste, non supportate da alcun elemento oggettivo. Con vittoria di spese e compensi"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 2 agosto 2013, la Pt_1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quest'ultimo, anche nella qualità di garante della società, e gli altri due garanti Parte_2
Controparte_2 e Controparte_1 convenivano in giudizio il della stessa,
, Controparte_5
dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G.
Essi, deducendo di intrattenere con la banca convenuta un rapporto di conto corrente n. 159/8010530, affidato per € 30.000,00, e un conto anticipi n. 159/8010531 per € 90.000,00, presso la filiale di
Milazzo, chiedevano l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi debitori in misura ultralegale e alla loro contabilizzazione trimestrale, insieme agli altri accessori, con il conseguente ricalcolo del saldo contabile attraverso CTU, nonché
l'accertamento dell'inefficacia e/o della nullità delle fideiussioni rilasciate, depositando inoltre CTP
a sostegno delle sue ragioni.
Controparte_5 con comparsa depositata il 1° aprile Si costituivano in giudizio dapprima il con comparsa depositata il 2 ottobre 2017, chiedendo 2014, e poi Controparte_8
entrambe il rigetto delle domande avversarie.
La causa veniva istruita con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
Con la prima memoria di cui al richiamato articolo, gli attori modificavano la loro domanda originaria, chiedendo altresì l'accertamento della nullità della clausola che prevedeva la commissione di massimo scoperto “e ulteriori balzelli sempre illegittimamente applicati”, insistendo nelle difese già spiegate.
Il primo giudice respingeva le altre richieste istruttorie degli attori. Istruita compiutamente la causa, essa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in esito all'udienza di discussione del 3 marzo 2021.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava le domande degli attori, ritenendo la domanda di accertamento della natura ultralegale e usuraria degli interessi applicati al rapporto generica e sfornita di prova puntuale, e le altre domande proposte, per come meglio precisate nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., inammissibili perché tardive.
Segnatamente, secondo il giudice di primo grado, gli attori avevano l'onere di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia e/o la irregolarità, producendo innanzitutto i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia, rivelandosi, in difetto, una consulenza tecnica d'ufficio inammissibile, in quanto meramente esplorativa-
Osservava, inoltre, che "gli attori sono stati smentiti, nella loro affermazione di irregolarità riferito al rapporto contrattuale «... mai regolarizzato da alcuna lettera di contratto...», posto che con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc la convenuta ha prodotto "lettera di apertura conto corrente di corrispondenza", con regolare sottoscrizione della Pt_1 in data 9.07.2009 e il documento di sintesi relativo al contratto di conto corrente di corrispondenza sottoscritto da Pt_1
[... in data 1.12.2009".
Secondo il giudice di primo grado, la genericità della domanda si era riflessa sull'articolato mandato che parte attrice avrebbe voluto fosse conferito al nominando CTU, senza preoccuparsi, neanche in occasione della seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc, di supportare le proprie richiese con adeguata documentazione, lacuna peraltro non colmata neanche con una richiesta di esibizione di documenti ex art. 210 cpc.
La sentenza veniva notificata a mezzo pec dal procuratore costituito di CP_7 a quello di Pt_1 il 19
marzo 2021.
Pt_1 e i sigg.ri Pt_2 , CP_2 e CP_1 impugnavano la richiamata sentenza con atto di citazione in appello, notificato il 19 aprile 2021 al solo difensore costituito in primo grado di CP_7 e depositato il 29 aprile 2021, con cui, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, ne chiedevano la riforma in base a quattro motivi, riproponendo altresì – seppur genericamente – tutte le domande e le istanze istruttorie formulate in primo grado.
Il 15 ottobre 2021 si costituivano in giudizio CP_4 (cui subentrava Controparte_3
[...] per effetto di atto di fusione del 12 aprile 2022 in notar Per_1 di Milano Rep. 6926 Racc.
3496 allegato in atti) ed CP_7, depositando le proprie comparse con cui resistevano all'appello e, preliminarmente eccepita la sua inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., ne chiedevano il rigetto integrale.
La causa, dapprima trasferita dalla seconda sezione di questa Corte alla prima, veniva chiamata all'udienza del 6 maggio 2022, sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., in esito alla quale il Collegio disattendeva le eccezioni di inammissibilità dell'appello e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 giugno 2023, poi ulteriormente rinviata al 7 ottobre
2024 e all'8 aprile 2025.
In esito a quest'ultima udienza, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Collegio tratteneva la causa in decisione assegnando i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c., decorsi i quali, previo deposito delle sole comparse conclusionali di Controparte_3 ed
CP_7 e della sola memoria di replica di quest'ultima, la causa passava in decisione.
Essa veniva decisa nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti contestano la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto generiche le domande formulate in primo grado, e, nello specifico, la domanda di accertamento della natura ultralegale e usuraria del tasso di interesse debitorio applicato al rapporto.
Infatti, a loro dire la domanda aveva trovato ampio e puntuale riscontro nella CTP depositata in primo grado e redatta sulla base dell'esame degli estratti conto regolarmente prodotti con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. Inoltre, sulla fondatezza della stessa non incideva il fatto che essi non avevano potuto produrre i contratti sottoscritti con la banca, mai trasmessi o consegnati da quest'ultima nonostante le loro ripetute richieste.
Con il secondo, deducono che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere superflua la produzione dei decreti ministeriali di riferimento ai fini dell'indicazione del tasso soglia e della conseguente valutazione dell'usura, stante l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto.
Con il terzo, lamentano che la richiesta di CTU non avrebbe potuto considerarsi esplorativa, stante un'assodata giurisprudenza di legittimità che prescriverebbe al giudice di disporla in ogni controversia la cui definizione dipenda dalla risoluzione di questioni tecniche di particolare complessità.
I suddetti tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro contiguità logico-giuridica.
Essi sono infondati. Appare opportuno precisare innanzitutto che il Tribunale ha rigettato la domanda relativa all'asserita illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari poiché, da un lato, gli odierni appellanti non avevano depositato tempestivamente i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi sopra soglia applicabili al rapporto, e, dall'altro, poiché in ogni caso le contestazioni mosse si erano rivelate del tutto generiche e prive di puntuali riferimenti alla regolamentazione del rapporto data dal contratto sottoscritto tra le parti.
Il Collegio ritiene di non poter condividere l'orientamento giurisprudenziale cui ha aderito il primo giudice relativamente al valore da attribuire ai decreti ministeriali, dovendosi privilegiare quello maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale e astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio", di talché "il fatto [...] che tali decreti non abbiano forza di legge (ossia, siano inidonei a introdurre innovazioni nell'ordine legislativo preesistente) e costituiscano atti formalmente amministrativi, non esclude di per sé che gli stessi presentino un valore di fonte normativa e, in quanto tali, siano assoggettati all'operatività del principio iura novit curia;
da ciò consegue che tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ." (Cass. Civ.,
21427/2024; v. anche Cass. Civ., 11108/2024, 13144/2023, 35102/2022).
È corretta, invece, la statuizione sulla genericità delle deduzioni relative all'asserita misura usuraria dei tassi di interesse. E infatti, l'atto di citazione e le successive difese di primo grado non riportano l'esatta indicazione dei tassi debitori concretamente praticati dal creditore, né del T.e.g.m. nell'intero periodo di durata del rapporto, limitandosi a dedurre genericamente la loro illegittimità e usurarietà.
Non giova agli appellanti neppure la consulenza di parte da loro prodotta.
Ciò anzitutto perché essa è stata prodotta soltanto quale allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., atto difensivo nel quale è possibile soltanto effettuare richieste istruttorie, non precisare o modificare le allegazioni, attività che vanno compiute entro la fase costituita dalla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Al riguardo, va ricordato che, nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990 (e ulteriormente rafforzato dalle leggi di riforma processuale nn. 263/1995 e 69/2009), non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., e in precedenza, prima della riforma della L. n. 263/2005, individuate invece nella memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. ratione temporis vigente.
Dunque, la genericità delle allegazioni sul superamento del tasso soglia non poteva essere superata attraverso la produzione di una CTP avvenuta oltre il limite concesso dal codice per la precisazione delle domande.
Peraltro, la CTP si rivela altrettanto generica, perché basata, come ammesso dallo stesso perito consultato dagli appellanti, su un “campione rappresentativo di estratti conto prodotti dalla società"
(v. all. 8 fascicolo di parte, p. 7), sicché non si comprende su quali basi venga affermato che il contratto presenta condizioni nulle "...già al momento della sua genesi...", condizione, questa, che sarebbe necessaria per invalidare la misura degli interessi praticati, atteso il noto principio della irrilevanza della c.d. usura sopravventa.
Si tratta, quindi, di elementi inadeguati e insufficienti a provare la fondatezza della domanda, tenuto conto degli stringenti requisiti di specificità richiesti dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni
Unite, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi: “[...] il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore,
la diversa misura degli interessi applicati o altro. (Cass. SS.UU. 19597/2020).
Di conseguenza, l'assoluta genericità della domanda precludeva (e preclude anche in questa sede) di accogliere l'impugnazione proposta sul punto, e men che meno di tenere in considerazione la richiesta di CTU formulata con il terzo motivo d'appello, posto che essa non può essere disposta per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Bene allora ha fatto il Tribunale a respingere anche detta richiesta istruttoria, poiché sostanzialmente volta a compensare la carenza di allegazioni e di prove delle difese degli odierni appellanti attraverso un'indagine esplorativa (v. Cass. SS. UU. 3086/2022; v. da ultimo anche Cass. Civ. 8498/2025).
In definitiva, i motivi sopra richiamati vanno integralmente respinti. Con il quarto motivo, gli appellanti osservano come le deduzioni contenute nella loro memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. non avrebbero potuto dichiararsi inammissibili, poiché conseguenza diretta e immediata del deposito, da parte della banca con la sua seconda memoria istruttoria, del contratto e degli altri documenti relativi al rapporto, e comunque poiché già da loro tempestivamente formulate con la prima memoria istruttoria di parte.
In effetti, esaminando le difese di primo grado degli appellanti e in particolare la prima memoria istruttoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., si evince come questi avessero chiesto l'accertamento dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, della nullità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e, per l'effetto, dell'invalidità delle fideiussioni sottoscritte:
"In via principale - anche nella remota ipotesi di produzione del contratto di conto corrente da parte della banca convenuta venga comunque accertato, e quindi si accerti, che la CP_6 ha applicato
-
un tasso di interesse superiore a quello legale senza alcuna pattuizione scritta ovvero contrariamente alle norme sulla capitalizzazione degli interessi;
che la CP_6 ha, altrettanto illegittimamente, capitalizzato sin dall'origine del rapporto gli interessi debitori con periodicità trimestrale, unitamente ad altri accessori (cms) e ulteriori balzelli sempre illegittimamente applicati. Accertare
e dichiarare dovuti soli gli interessi legali senza alcuna capitalizzazione trimestrale e del pari accertare e dichiarare non dovuto nessun ulteriore onere non specificatamente pattuito. Accertare, la violazione della L. 108/1996 e dichiarare il rapporto de quo quale "modello a titolo gratuito" e conseguentemente dichiarare non dovuti nemmeno degli interessi legali ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Procedere al ricalcolo delle rispettive posizioni di dare e avere con condanna consequenziale e/o compensazione delle rispettive posizioni. Accertare e dichiarare infine la nullità delle fideiussioni in forza della dedotta illegittimità e nullità” (v. memoria art. 183 comma 6 n. 1, p. 6).
Ciononostante, anche a prescindere dalla genericità di tali allegazioni, nel merito le doglianze sono infondate.
Con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la giurisprudenza ha chiarito che: "In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento" (Cass. Civ. 11014/2024; v. anche Trib. Prato, 678/2024; Trib. Pisa, 56/2023;
Trib. Terni, 576/2021). Sulla base del principio appena richiamato, la Suprema Corte, in un caso in cui si discuteva di un contratto che, analogamente a quello oggetto del presente giudizio, era stato concluso successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e conteneva la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che detta clausola fosse stata pattuita lecitamente, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori e allo 0,01% per quelli creditori.
A fronte delle doglianze dei correntisti, che avevano eccepito la natura meramente fittizia della reciprocità e la necessità che il criterio di calcolo dell'anatocismo dovesse essere identico per entrambi i tassi, la Cassazione ha osservato che, da un lato, non si potesse ritenere sussistente la natura fittizia del tasso per il solo fatto che il tasso d'interesse attivo fosse stato stabilito come è peraltro
-
frequente in misura inferiore a quello passivo;
e, dall'altro, che "La previsione di un tasso attivo minimo di 0,01 % nominale annuo non rende il tasso equivalente a zero. È infatti ovvio, nella sua evidenza matematica, che 0,01 non è zero. Inoltre, sebbene nella misura minima del tasso, l'effetto accrescitivo dell'anatocismo non è escluso in casi simili, perché l'anatocismo in favore del cliente non si annulla affatto in semplice dipendenza della minor rilevanza (e della fissità) del tasso percentuale. L'accrescimento è conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse, qualunque sia il tasso;
e la circostanza che il tasso a credito non ottenga nel tempo alcun incremento non ha incidenza sul fenomeno anatocistico in sé considerato. È quindi errato il profilo sottinteso alla censura, in quanto il concetto di progressivo accrescimento resta comunque correlato alla capitalizzazione;
mentre, dal lato passivo, l'asimmetria non discende dall'anatocismo ma dalla variazione del tasso debitore, che però dipende dall'incremento dell'indebitamento" (Cass. Civ.
11014/2024, p. 5).
Analogo è il caso in esame, in cui, in entrambi i contratti tra le parti, stipulati nel 2009 (a nove anni di distanza dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000) è stata prevista la capitalizzazione trimestrale tanto dell'interesse a credito del correntista, quanto di quello a debito, con la significativa differenza che la generica - censura dell'appellante si incentra essenzialmente sul primo dei seguenti aspetti.-
Nello specifico, per il conto corrente n. 8010530:
- le condizioni contrattuali originarie (come da documento sottoscritto il 9 luglio 2009) prevedevano un tasso d'interesse a credito pari a 0,0100% ed effettivo in conseguenza della capitalizzazione pari a 0,0100%; un tasso d'interesse a debito pari a 7,75000%, ed effettivo pari a 7,97816%; un tasso oltre fido pari a 12,45000%, ed effettivo pari a 13,04341%; un tasso entro fido pari a 12,45000%, ed effettivo pari a 13,04341%; -per effetto dell'accordo di modifica delle condizioni del rapporto a partire dal 15 luglio 2009, il tasso creditore è aumentato allo 0,50000%, ed effettivo pari a 0,50094%; il tasso debitore è diminuito al 3,24300%, ed effettivo pari a 3,28265%; il tasso oltre fido è rimasto invariato;
il tasso entro fido è diminuito al 4,24300%, ed effettivo pari a 4,31099%;
- per effetto dell'accordo di modifica con effetti a partire dal 3 febbraio 2011, il tasso creditore è aumentato ancora allo 0,51100%, ed effettivo pari allo 0,51198%; il tasso debitore è cresciuto al
4,51100%, ed effettivo pari al 4,58788%; il tasso oltre fido è aumentato al 13,50000%, ed effettivo pari al 14,19894%; il tasso entro fido è aumentato al 5,51100%, ed effettivo pari al 5,62594%.
Con riguardo al conto anticipi n. 8010531:
-le condizioni contrattuali originarie (come da documento sottoscritto il 1° dicembre 2009) prevedevano un tasso creditore pari allo 0,50000% (effettivo 0,50094%); un tasso debitore del
2,74000% (effettivo 2,76828%); un tasso oltre fido del 12,75000% (effettivo 13,37267%); un tasso entro fido del 3,74000% (effettivo 3,79278%);
- in base all'accordo di modifica delle condizioni contrattuali con effetti a partire dal 3 febbraio 2011, il tasso creditore è aumentato allo 0,51100% (effettivo 0,51198%); il tasso debitore al 4,51100%
(effettivo 4,58788%); il tasso oltre fido al 13,50000% (effettivo 14,19894%); il tasso entro fido al
5,51100% (effettivo 5,62594%).
Dunque, tanto esaminato e in difetto di altre ragioni, il principio di diritto sopra riportato conduce a ritenere insussistente la contestata nullità della clausola, poiché la discrepanza tra il tasso previsto a favore del correntista e quello previsto a favore dell'istituto di credito non rappresenta di per sé un motivo d'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, va evidenziato che essa era stata prevista con periodicità trimestrale nella misura dello 0% per entrambi i conti oggetto di causa (v. docc. 1, 2, 6 allegati a memoria istruttoria di I grado di CP_4 . Inoltre, essa non ha trovato più applicazione per effetto dei successivi accordi di modifica del 3 febbraio 2011.
Pertanto, può certamente dedursi che in entrambi i conti le condizioni contrattuali di fatto non comportavano alcun addebito a titolo di commissione di massimo scoperto.
Quanto agli ulteriori balzelli sempre illegittimamente applicati" di cui l'appellante lamenta l'illegittima applicazione, essi non sono stati sufficientemente precisati nelle difese di quest'ultima.
Di conseguenza, la relativa doglianza è inammissibile per difetto di specificità. Infine, esclusa qualsiasi ipotesi di inesistenza o di invalidità dei contratti in esame, deve essere altresì respinta la domanda di accertamento dell'inesistenza e/o invalidità del contratto di fideiussione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe minime delle cause di valore indeterminato, stante la semplicità delle questioni trattate, e di un unico onorario per entrambi gli appellati, essendo difese dallo stesso procuratore e non essendovi differenze sostanziali nelle posizioni difensive assunte, tali da giustificare un aumento.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 (nella qualità di legale Parte_2
Controparte 2 (questi ultimi quali rappresentante e di garante di Parte_1 Controparte_1 e "
garanti di Parte_1 nei confronti di Controparte_3 ed Controparte_7 avverso la sentenza n. 215/2021, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. e pubblicata il 3 marzo 2021 nel giudizio iscritto al n. 1342/2013 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in favore delle appellate, in solido, al pagamento della somma di €
4.996,00 (di cui € 1029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisoria) a titolo di spese di lite per il grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 331/2021 R. G., vertente tra
Parte 1 (P. IVA P.IVA_1 di seguito anche Pt_1"), con sede in Milazzo (ME), via Giorgio
Rizzo 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. Parte_2
), nato a [...] il [...], quest'ultimo anche in qualità di C.F. 1
garante della società insieme ai sigg.ri Controparte_1 (c.f. C.F. 2 ), nata a
Controparte 2 (c.f.
), nato a [...] ilMessina il 13 febbraio 1970 e C.F. 3
7 luglio 1952, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ezio Pappalardo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Paolo De Luca in Messina, via XXVII Luglio 62;
appellanti contro (già CP_4 e Controparte_5 C.F. P.IVA_2 di Controparte_3
seguito anche CP_6 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maximilian Mairov, presso il cui studio in Milano, via Enrico Toti 2, è elettivamente domiciliata - appellata e nei confronti di
Controparte_7 (C.F.: P.IVA_3 ; di seguito anche CP_7") con sede in Conegliano
(TV), Via V. Alfieri 1, e, per essa quale procuratrice, Controparte_8 socio unico (C.F. e P. IVA P.IVA_4 ), con sede legale in San Donato Milanese (MI) via dell'Unione Europea 6/A – 6/B, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Comito, presso il cui studio in Barcellona P.G. (ME), via Operai 102, è elettivamente domiciliata
- appellata
*********: ******
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 215/2021 del Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata il 3 marzo 2021 ed emessa nel giudizio iscritto al n. 1342/2013 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli appellanti:
"In Via Preliminare si chiede l'accoglimento della richiesta di inibitoria della sentenza impugnata.
In Via Principale e nel Merito accogliere per i motivi di cui sopra in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 215/2021 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
depositata il 04/03/2021 e accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano integralmente:
In via principale - anche nella remota ipotesi di produzione del contratto di conto corrente da parte della banca convenuta venga comunque accertato, e quindi si accerti, che la CP_6 ha applicato
-
un tasso di interesse superiore a quello legale senza alcuna pattuizione scritta ovvero contrariamente alle norme sulla capitalizzazione degli interessi;
che la CP_6 ha, altrettanto illegittimamente, capitalizzato sin dall'origine del rapporto gli interessi debitori con periodicità trimestrale, unitamente ad altri accessori (cms) e ulteriori balzelli sempre illegittimamente applicati.
Accertare e dichiarare dovuti soli gli interessi legali senza alcuna capitalizzazione trimestrale e del pari accertare e dichiarare non dovuto nessun ulteriore onere non specificatamente pattuito. Accertare, la violazione della L. 108/1996 e dichiarare il rapporto de quo quale "modello a titolo gratuito" e conseguentemente dichiarare non dovuti nemmeno degli interessi legali ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Procedere al ricalcolo delle rispettive posizioni di dare ed avere con condanna consequenziale e/o compensazione delle rispettive posizioni.
Accertare e dichiarare infine la nullità delle fideiussioni in forza della dedotta illegittimità e nullità.
Accertare e Dichiarare che l'esposizione debitoria in dipendenza dei conti correnti n. 159/8010530 en. 159/8010531 della concludente verso il non è quella portataControparte_9 dai rispettivi conti corrente ed estratti conto ma quella che scaturirà da CTU contabile disponenda, con conseguente statuizione delle rispettive posizioni di dare e avere, condanna consequenziale e/o compensazione delle rispettive posizioni di dare e avere;
Determinare il Tasso Effettivo Globale (TEG) degli indicati rapporti bancari trimestre per trimestre;
Accertare e Dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 108/1996, perché eccedente il c.d. tasso soglia.
Per l'effetto Accertare e Dichiarare che il rapporto di conto corrente rientri nella fattispecie di modello a titolo gratuito così come stabilito dalla legge 108/1996.
Ai fini istruttori si chiede venga concessa la CTU tecnico contabile al fine di verificare che la CP_6
ha applicato un tasso di interesse superiore a quello legale senza alcuna pattuizione scritta ovvero contrariamente alle norme sulla capitalizzazione degli interessi;
che la CP_6 ha, altrettanto illegittimamente, capitalizzato sin dall'origine del rapporto gli interessi debitori con periodicità trimestrale, unitamente ad altri accessori (c.m.s.) ed ulteriori balzelli sempre illegittimamente applicati.
Che vi è stata l'avvenuta violazione della L. 108/1996 dichiarando il rapporto de quo quale "modello a titolo gratuito" con conseguente non debenza degli interessi legali ai sensi dell'art. 1815 c. c.
Procedere al ricalcolo delle rispettive posizioni di dare ed avere con condanna consequenziale e/o compensazione delle rispettive posizioni.
Quindi, al fine di individuare il corretto rapporto di dare e avere tra le parti in relazione al conto corrente, la CTU dovrà sulla base degli estratti conto procedere a:
Ø Riepilogare tutti i movimenti contabili in esso registrati;
Ø Verificare per ciascun contratto di conto corrente la predisposizione o meno della reciprocità della capitalizzazione trimestrale sia riguardo il tasso debitore che riguardo il tasso creditore;
Ø Rielaborare i saldi in ordine di valuta, determinando gli interessi addebitati e verificando che gli stessi siano corrispondenti a quelli legali dovuti;
Ø Verificare la effettiva applicazione della reciproca capitalizzazione trimestrale ed in caso negativo ricalcolare il saldo, sostituendo il saggio di interesse applicato con quello legale senza applicare nessuna capitalizzazione degli interessi;
Ø Ricalcolare detto saldo, sostituendo al saggio d'interessi applicato, quello legale, senza applicare alcuna capitalizzazione degli interessi;
Ø Ricalcolare il saldo mantenendo la contabilizzazione trimestrale delle c. m. s. e le spese di tenuta conto;
Ø Verificare trimestre per trimestre l'avvenuto superamento della soglia usura ed in caso di sforamento decurtare tutti gli interessi e le competenze addebitate.
Ø Ricalcolare il saldo imputando le eventuali rimesse effettuate dal correntista dapprima agli interessi e competenze contabilizzate trimestralmente poi al capitale.
Ø Ove ce ne fosse la necessità si chiede ai sensi dell'art. 210 c.p.c. che il G.I. ordini alla CP_6 di depositare gli estratti conto relativi ai tre conti correnti oggetto della vicenda che ci interessa. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio";
per Controparte_3
"IN VIA PRELIMINARE
dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o dell'art. 342 c.p.c.;
NEL MERITO
respingere l'appello e ogni domanda avanzata dagli appellanti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 215/21 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
IN OGNI CASO
dichiarare inammissibili o comunque respingere le richieste istruttorie e l'istanza di sospensione ex adverso avanzate, con condanna degli appellanti al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge";
per CP 7: "dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o infondatezza dell'appello proposto da [...]
Pt 1 e dai signori Controparte_1 e Controparte_2 avverso la sentenza n. Parte_2
,
215/21 del Tribunale di Barcellona P.G. e per l'effetto, con qualsivoglia motivazione, rigettarlo, confermando l'appellata sentenza in ogni sua parte. Dichiarare inammissibile o comunque rigettare la richiesta inibitoria formulata dagli appellanti e, con qualsivoglia statuizione, rigettarla adottando ogni conseguente statuizione di legge. Per la non temuta ipotesi in cui la corte dovesse ritenere di esaminare le istanze istruttorie formulate ex adverso, dichiararne la inammissibilità in relazione alla genericità delle richieste, non supportate da alcun elemento oggettivo. Con vittoria di spese e compensi"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 2 agosto 2013, la Pt_1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quest'ultimo, anche nella qualità di garante della società, e gli altri due garanti Parte_2
Controparte_2 e Controparte_1 convenivano in giudizio il della stessa,
, Controparte_5
dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G.
Essi, deducendo di intrattenere con la banca convenuta un rapporto di conto corrente n. 159/8010530, affidato per € 30.000,00, e un conto anticipi n. 159/8010531 per € 90.000,00, presso la filiale di
Milazzo, chiedevano l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi debitori in misura ultralegale e alla loro contabilizzazione trimestrale, insieme agli altri accessori, con il conseguente ricalcolo del saldo contabile attraverso CTU, nonché
l'accertamento dell'inefficacia e/o della nullità delle fideiussioni rilasciate, depositando inoltre CTP
a sostegno delle sue ragioni.
Controparte_5 con comparsa depositata il 1° aprile Si costituivano in giudizio dapprima il con comparsa depositata il 2 ottobre 2017, chiedendo 2014, e poi Controparte_8
entrambe il rigetto delle domande avversarie.
La causa veniva istruita con la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
Con la prima memoria di cui al richiamato articolo, gli attori modificavano la loro domanda originaria, chiedendo altresì l'accertamento della nullità della clausola che prevedeva la commissione di massimo scoperto “e ulteriori balzelli sempre illegittimamente applicati”, insistendo nelle difese già spiegate.
Il primo giudice respingeva le altre richieste istruttorie degli attori. Istruita compiutamente la causa, essa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in esito all'udienza di discussione del 3 marzo 2021.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava le domande degli attori, ritenendo la domanda di accertamento della natura ultralegale e usuraria degli interessi applicati al rapporto generica e sfornita di prova puntuale, e le altre domande proposte, per come meglio precisate nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., inammissibili perché tardive.
Segnatamente, secondo il giudice di primo grado, gli attori avevano l'onere di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia e/o la irregolarità, producendo innanzitutto i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia, rivelandosi, in difetto, una consulenza tecnica d'ufficio inammissibile, in quanto meramente esplorativa-
Osservava, inoltre, che "gli attori sono stati smentiti, nella loro affermazione di irregolarità riferito al rapporto contrattuale «... mai regolarizzato da alcuna lettera di contratto...», posto che con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc la convenuta ha prodotto "lettera di apertura conto corrente di corrispondenza", con regolare sottoscrizione della Pt_1 in data 9.07.2009 e il documento di sintesi relativo al contratto di conto corrente di corrispondenza sottoscritto da Pt_1
[... in data 1.12.2009".
Secondo il giudice di primo grado, la genericità della domanda si era riflessa sull'articolato mandato che parte attrice avrebbe voluto fosse conferito al nominando CTU, senza preoccuparsi, neanche in occasione della seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc, di supportare le proprie richiese con adeguata documentazione, lacuna peraltro non colmata neanche con una richiesta di esibizione di documenti ex art. 210 cpc.
La sentenza veniva notificata a mezzo pec dal procuratore costituito di CP_7 a quello di Pt_1 il 19
marzo 2021.
Pt_1 e i sigg.ri Pt_2 , CP_2 e CP_1 impugnavano la richiamata sentenza con atto di citazione in appello, notificato il 19 aprile 2021 al solo difensore costituito in primo grado di CP_7 e depositato il 29 aprile 2021, con cui, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, ne chiedevano la riforma in base a quattro motivi, riproponendo altresì – seppur genericamente – tutte le domande e le istanze istruttorie formulate in primo grado.
Il 15 ottobre 2021 si costituivano in giudizio CP_4 (cui subentrava Controparte_3
[...] per effetto di atto di fusione del 12 aprile 2022 in notar Per_1 di Milano Rep. 6926 Racc.
3496 allegato in atti) ed CP_7, depositando le proprie comparse con cui resistevano all'appello e, preliminarmente eccepita la sua inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., ne chiedevano il rigetto integrale.
La causa, dapprima trasferita dalla seconda sezione di questa Corte alla prima, veniva chiamata all'udienza del 6 maggio 2022, sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., in esito alla quale il Collegio disattendeva le eccezioni di inammissibilità dell'appello e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 giugno 2023, poi ulteriormente rinviata al 7 ottobre
2024 e all'8 aprile 2025.
In esito a quest'ultima udienza, anch'essa sostituita dal deposito di note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Collegio tratteneva la causa in decisione assegnando i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c., decorsi i quali, previo deposito delle sole comparse conclusionali di Controparte_3 ed
CP_7 e della sola memoria di replica di quest'ultima, la causa passava in decisione.
Essa veniva decisa nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti contestano la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto generiche le domande formulate in primo grado, e, nello specifico, la domanda di accertamento della natura ultralegale e usuraria del tasso di interesse debitorio applicato al rapporto.
Infatti, a loro dire la domanda aveva trovato ampio e puntuale riscontro nella CTP depositata in primo grado e redatta sulla base dell'esame degli estratti conto regolarmente prodotti con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. Inoltre, sulla fondatezza della stessa non incideva il fatto che essi non avevano potuto produrre i contratti sottoscritti con la banca, mai trasmessi o consegnati da quest'ultima nonostante le loro ripetute richieste.
Con il secondo, deducono che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere superflua la produzione dei decreti ministeriali di riferimento ai fini dell'indicazione del tasso soglia e della conseguente valutazione dell'usura, stante l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto.
Con il terzo, lamentano che la richiesta di CTU non avrebbe potuto considerarsi esplorativa, stante un'assodata giurisprudenza di legittimità che prescriverebbe al giudice di disporla in ogni controversia la cui definizione dipenda dalla risoluzione di questioni tecniche di particolare complessità.
I suddetti tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro contiguità logico-giuridica.
Essi sono infondati. Appare opportuno precisare innanzitutto che il Tribunale ha rigettato la domanda relativa all'asserita illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari poiché, da un lato, gli odierni appellanti non avevano depositato tempestivamente i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi sopra soglia applicabili al rapporto, e, dall'altro, poiché in ogni caso le contestazioni mosse si erano rivelate del tutto generiche e prive di puntuali riferimenti alla regolamentazione del rapporto data dal contratto sottoscritto tra le parti.
Il Collegio ritiene di non poter condividere l'orientamento giurisprudenziale cui ha aderito il primo giudice relativamente al valore da attribuire ai decreti ministeriali, dovendosi privilegiare quello maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108, costituiscono atti amministrativi di carattere generale e astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio", di talché "il fatto [...] che tali decreti non abbiano forza di legge (ossia, siano inidonei a introdurre innovazioni nell'ordine legislativo preesistente) e costituiscano atti formalmente amministrativi, non esclude di per sé che gli stessi presentino un valore di fonte normativa e, in quanto tali, siano assoggettati all'operatività del principio iura novit curia;
da ciò consegue che tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ." (Cass. Civ.,
21427/2024; v. anche Cass. Civ., 11108/2024, 13144/2023, 35102/2022).
È corretta, invece, la statuizione sulla genericità delle deduzioni relative all'asserita misura usuraria dei tassi di interesse. E infatti, l'atto di citazione e le successive difese di primo grado non riportano l'esatta indicazione dei tassi debitori concretamente praticati dal creditore, né del T.e.g.m. nell'intero periodo di durata del rapporto, limitandosi a dedurre genericamente la loro illegittimità e usurarietà.
Non giova agli appellanti neppure la consulenza di parte da loro prodotta.
Ciò anzitutto perché essa è stata prodotta soltanto quale allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., atto difensivo nel quale è possibile soltanto effettuare richieste istruttorie, non precisare o modificare le allegazioni, attività che vanno compiute entro la fase costituita dalla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Al riguardo, va ricordato che, nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento sin dal vigore della legge n. 353/1990 (e ulteriormente rafforzato dalle leggi di riforma processuale nn. 263/1995 e 69/2009), non può essere revocato in dubbio il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., e in precedenza, prima della riforma della L. n. 263/2005, individuate invece nella memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c. ratione temporis vigente.
Dunque, la genericità delle allegazioni sul superamento del tasso soglia non poteva essere superata attraverso la produzione di una CTP avvenuta oltre il limite concesso dal codice per la precisazione delle domande.
Peraltro, la CTP si rivela altrettanto generica, perché basata, come ammesso dallo stesso perito consultato dagli appellanti, su un “campione rappresentativo di estratti conto prodotti dalla società"
(v. all. 8 fascicolo di parte, p. 7), sicché non si comprende su quali basi venga affermato che il contratto presenta condizioni nulle "...già al momento della sua genesi...", condizione, questa, che sarebbe necessaria per invalidare la misura degli interessi praticati, atteso il noto principio della irrilevanza della c.d. usura sopravventa.
Si tratta, quindi, di elementi inadeguati e insufficienti a provare la fondatezza della domanda, tenuto conto degli stringenti requisiti di specificità richiesti dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni
Unite, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi: “[...] il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore,
la diversa misura degli interessi applicati o altro. (Cass. SS.UU. 19597/2020).
Di conseguenza, l'assoluta genericità della domanda precludeva (e preclude anche in questa sede) di accogliere l'impugnazione proposta sul punto, e men che meno di tenere in considerazione la richiesta di CTU formulata con il terzo motivo d'appello, posto che essa non può essere disposta per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Bene allora ha fatto il Tribunale a respingere anche detta richiesta istruttoria, poiché sostanzialmente volta a compensare la carenza di allegazioni e di prove delle difese degli odierni appellanti attraverso un'indagine esplorativa (v. Cass. SS. UU. 3086/2022; v. da ultimo anche Cass. Civ. 8498/2025).
In definitiva, i motivi sopra richiamati vanno integralmente respinti. Con il quarto motivo, gli appellanti osservano come le deduzioni contenute nella loro memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c. non avrebbero potuto dichiararsi inammissibili, poiché conseguenza diretta e immediata del deposito, da parte della banca con la sua seconda memoria istruttoria, del contratto e degli altri documenti relativi al rapporto, e comunque poiché già da loro tempestivamente formulate con la prima memoria istruttoria di parte.
In effetti, esaminando le difese di primo grado degli appellanti e in particolare la prima memoria istruttoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., si evince come questi avessero chiesto l'accertamento dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, della nullità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e, per l'effetto, dell'invalidità delle fideiussioni sottoscritte:
"In via principale - anche nella remota ipotesi di produzione del contratto di conto corrente da parte della banca convenuta venga comunque accertato, e quindi si accerti, che la CP_6 ha applicato
-
un tasso di interesse superiore a quello legale senza alcuna pattuizione scritta ovvero contrariamente alle norme sulla capitalizzazione degli interessi;
che la CP_6 ha, altrettanto illegittimamente, capitalizzato sin dall'origine del rapporto gli interessi debitori con periodicità trimestrale, unitamente ad altri accessori (cms) e ulteriori balzelli sempre illegittimamente applicati. Accertare
e dichiarare dovuti soli gli interessi legali senza alcuna capitalizzazione trimestrale e del pari accertare e dichiarare non dovuto nessun ulteriore onere non specificatamente pattuito. Accertare, la violazione della L. 108/1996 e dichiarare il rapporto de quo quale "modello a titolo gratuito" e conseguentemente dichiarare non dovuti nemmeno degli interessi legali ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Procedere al ricalcolo delle rispettive posizioni di dare e avere con condanna consequenziale e/o compensazione delle rispettive posizioni. Accertare e dichiarare infine la nullità delle fideiussioni in forza della dedotta illegittimità e nullità” (v. memoria art. 183 comma 6 n. 1, p. 6).
Ciononostante, anche a prescindere dalla genericità di tali allegazioni, nel merito le doglianze sono infondate.
Con riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la giurisprudenza ha chiarito che: "In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento" (Cass. Civ. 11014/2024; v. anche Trib. Prato, 678/2024; Trib. Pisa, 56/2023;
Trib. Terni, 576/2021). Sulla base del principio appena richiamato, la Suprema Corte, in un caso in cui si discuteva di un contratto che, analogamente a quello oggetto del presente giudizio, era stato concluso successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e conteneva la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che detta clausola fosse stata pattuita lecitamente, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori e allo 0,01% per quelli creditori.
A fronte delle doglianze dei correntisti, che avevano eccepito la natura meramente fittizia della reciprocità e la necessità che il criterio di calcolo dell'anatocismo dovesse essere identico per entrambi i tassi, la Cassazione ha osservato che, da un lato, non si potesse ritenere sussistente la natura fittizia del tasso per il solo fatto che il tasso d'interesse attivo fosse stato stabilito come è peraltro
-
frequente in misura inferiore a quello passivo;
e, dall'altro, che "La previsione di un tasso attivo minimo di 0,01 % nominale annuo non rende il tasso equivalente a zero. È infatti ovvio, nella sua evidenza matematica, che 0,01 non è zero. Inoltre, sebbene nella misura minima del tasso, l'effetto accrescitivo dell'anatocismo non è escluso in casi simili, perché l'anatocismo in favore del cliente non si annulla affatto in semplice dipendenza della minor rilevanza (e della fissità) del tasso percentuale. L'accrescimento è conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse, qualunque sia il tasso;
e la circostanza che il tasso a credito non ottenga nel tempo alcun incremento non ha incidenza sul fenomeno anatocistico in sé considerato. È quindi errato il profilo sottinteso alla censura, in quanto il concetto di progressivo accrescimento resta comunque correlato alla capitalizzazione;
mentre, dal lato passivo, l'asimmetria non discende dall'anatocismo ma dalla variazione del tasso debitore, che però dipende dall'incremento dell'indebitamento" (Cass. Civ.
11014/2024, p. 5).
Analogo è il caso in esame, in cui, in entrambi i contratti tra le parti, stipulati nel 2009 (a nove anni di distanza dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000) è stata prevista la capitalizzazione trimestrale tanto dell'interesse a credito del correntista, quanto di quello a debito, con la significativa differenza che la generica - censura dell'appellante si incentra essenzialmente sul primo dei seguenti aspetti.-
Nello specifico, per il conto corrente n. 8010530:
- le condizioni contrattuali originarie (come da documento sottoscritto il 9 luglio 2009) prevedevano un tasso d'interesse a credito pari a 0,0100% ed effettivo in conseguenza della capitalizzazione pari a 0,0100%; un tasso d'interesse a debito pari a 7,75000%, ed effettivo pari a 7,97816%; un tasso oltre fido pari a 12,45000%, ed effettivo pari a 13,04341%; un tasso entro fido pari a 12,45000%, ed effettivo pari a 13,04341%; -per effetto dell'accordo di modifica delle condizioni del rapporto a partire dal 15 luglio 2009, il tasso creditore è aumentato allo 0,50000%, ed effettivo pari a 0,50094%; il tasso debitore è diminuito al 3,24300%, ed effettivo pari a 3,28265%; il tasso oltre fido è rimasto invariato;
il tasso entro fido è diminuito al 4,24300%, ed effettivo pari a 4,31099%;
- per effetto dell'accordo di modifica con effetti a partire dal 3 febbraio 2011, il tasso creditore è aumentato ancora allo 0,51100%, ed effettivo pari allo 0,51198%; il tasso debitore è cresciuto al
4,51100%, ed effettivo pari al 4,58788%; il tasso oltre fido è aumentato al 13,50000%, ed effettivo pari al 14,19894%; il tasso entro fido è aumentato al 5,51100%, ed effettivo pari al 5,62594%.
Con riguardo al conto anticipi n. 8010531:
-le condizioni contrattuali originarie (come da documento sottoscritto il 1° dicembre 2009) prevedevano un tasso creditore pari allo 0,50000% (effettivo 0,50094%); un tasso debitore del
2,74000% (effettivo 2,76828%); un tasso oltre fido del 12,75000% (effettivo 13,37267%); un tasso entro fido del 3,74000% (effettivo 3,79278%);
- in base all'accordo di modifica delle condizioni contrattuali con effetti a partire dal 3 febbraio 2011, il tasso creditore è aumentato allo 0,51100% (effettivo 0,51198%); il tasso debitore al 4,51100%
(effettivo 4,58788%); il tasso oltre fido al 13,50000% (effettivo 14,19894%); il tasso entro fido al
5,51100% (effettivo 5,62594%).
Dunque, tanto esaminato e in difetto di altre ragioni, il principio di diritto sopra riportato conduce a ritenere insussistente la contestata nullità della clausola, poiché la discrepanza tra il tasso previsto a favore del correntista e quello previsto a favore dell'istituto di credito non rappresenta di per sé un motivo d'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, va evidenziato che essa era stata prevista con periodicità trimestrale nella misura dello 0% per entrambi i conti oggetto di causa (v. docc. 1, 2, 6 allegati a memoria istruttoria di I grado di CP_4 . Inoltre, essa non ha trovato più applicazione per effetto dei successivi accordi di modifica del 3 febbraio 2011.
Pertanto, può certamente dedursi che in entrambi i conti le condizioni contrattuali di fatto non comportavano alcun addebito a titolo di commissione di massimo scoperto.
Quanto agli ulteriori balzelli sempre illegittimamente applicati" di cui l'appellante lamenta l'illegittima applicazione, essi non sono stati sufficientemente precisati nelle difese di quest'ultima.
Di conseguenza, la relativa doglianza è inammissibile per difetto di specificità. Infine, esclusa qualsiasi ipotesi di inesistenza o di invalidità dei contratti in esame, deve essere altresì respinta la domanda di accertamento dell'inesistenza e/o invalidità del contratto di fideiussione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe minime delle cause di valore indeterminato, stante la semplicità delle questioni trattate, e di un unico onorario per entrambi gli appellati, essendo difese dallo stesso procuratore e non essendovi differenze sostanziali nelle posizioni difensive assunte, tali da giustificare un aumento.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002, sussistono i presupposti per il pagamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 (nella qualità di legale Parte_2
Controparte 2 (questi ultimi quali rappresentante e di garante di Parte_1 Controparte_1 e "
garanti di Parte_1 nei confronti di Controparte_3 ed Controparte_7 avverso la sentenza n. 215/2021, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. e pubblicata il 3 marzo 2021 nel giudizio iscritto al n. 1342/2013 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in favore delle appellate, in solido, al pagamento della somma di €
4.996,00 (di cui € 1029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisoria) a titolo di spese di lite per il grado d'appello, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui al comma 1-bis del medesimo articolo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)