Art. 7. Attivita' dimostrativa ed assistenza tecnica
E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'erogazione di contributi e spese diretti a promuovere, potenziare e coordinare le attivita' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di Enti, Associazioni ed Istituti, volte alla preparazione e all'aggiornamento di tecnici agricoli, di agricoltori e di lavoratori agricoli, all'assistenza tecnica a carattere continuativo con preferenza alle piccole e medie aziende singole o associate ed alle cooperative agricole, nonche' le iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo connesse alle esigenze della riconversione agricola e della cooperazione internazionale. Il Ministero provvede direttamente allo svolgimento delle funzioni suddette e disciplina e coordina le attivita' svolte da Enti, Associazioni ed Istituti nello stesso settore.
E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'erogazione di contributi e spese diretti a promuovere, potenziare e coordinare le attivita' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di Enti, Associazioni ed Istituti, volte alla preparazione e all'aggiornamento di tecnici agricoli, di agricoltori e di lavoratori agricoli, all'assistenza tecnica a carattere continuativo con preferenza alle piccole e medie aziende singole o associate ed alle cooperative agricole, nonche' le iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo connesse alle esigenze della riconversione agricola e della cooperazione internazionale. Il Ministero provvede direttamente allo svolgimento delle funzioni suddette e disciplina e coordina le attivita' svolte da Enti, Associazioni ed Istituti nello stesso settore.