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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Maria Teresa Laurito Giudice aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 6501/2020 R.G., riservata in decisione in data 14.11.2024 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge
17.07.2020 n. 77 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) residente in [...]Parte_1 C.F._1
Nuova (RM) in Via Salvatoretto n. 162, ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con delibera n. 3637/2020 dell'11.06.2020, rappresentato e difeso dall' dell'Avv. dell'Avv. Delia Urbani (C.F.: ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Mentana (RM) alla Via G. Amendola n. 5. appellante
E
(C.F. , nato a [...], il [...], e residente Controparte_1 C.F._3 in Monterotondo (RM), in Via San Matteo n. 81, (C.F. Controparte_2
) nata a [...], il [...], e residente in [...]
Vernio n. 15, ( nata a [...] il [...], e Controparte_3 C.F._5 residente in [...], ( ) nata CP_4 C.F._6
a Militello in Val di Catania (CT) il 05.09.1937 e residente in [...], ( ) nata a [...] il [...] e residente in Controparte_5 C.F._7
Fidene (RM) in Via Quarrata n. 34 e (C.F. nata a [...] CP_6 C.F._8
(RM), il 12.12.1957, e residente in [...] tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Debora Colloca (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso C.F._9 il suo studio in Roma alla in Piazza Verbano n. 22. appellati
NONCHÉ
(c.f. nata a [...] il [...] e residente ad Alatri Controparte_7 C.F._10
(FR) in Via Monte San Gregorio n.28, (c.f. ), nata a Controparte_8 C.F._11
Roma il 21/07/1996 e residente a[...], Controparte_9
( ) nata a [...] il [...] residente a [...]
Castelmassimo n. 399, rappresentate e difese dall'Avv. Antonella Le Rose (C.F.
1 ) ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma alla Via C.F._13
Cavour n. 228/B. appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 515/2020 emessa in data 20.03.2020 nel procedimento con R.G. 3064/2016 e pubblicata in data 02.04.2020.
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il SI. ha convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Tivoli i GG.ri , , , CP_4 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_5
, e chiedendo di: Controparte_2 CP_10 CP_6
- Accertare e dichiarare la nullità del contratto di compravendita immobiliare concluso in data
01.02.2007 dinanzi al Notaio di Pietro – Rep. n. 44460 – Racc 23786;
- Ottenere la condanna alla restituzione del prezzo pari ad 82.000,00 oltre interessi e rivalutazione e condanna al risarcimento dei danni subiti pari ad € 40.000,00.
- In via subordinata ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore con condanna al risarcimento del danno quantificato in € 122.000,00. A sostegno della domanda, l'attore ha assunto che in data 01.02.2007 ha concluso un contratto di compravendita per civile abitazione mediante stipula di atto notarile nel quale l'immobile era stato dichiarato conforme alla vigente disciplina urbanistica dandosi atto, altresì, che per lo stesso immobile era stata presentata domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge
326/2003 protocollata presso l'UTC del Comune di Palombara Sabina in data 31.03.2004 n. 8858.
Tuttavia, l'attore non era venuto in possesso del titolo abilitativo alla costruzione e, pertanto, l'immobile si sarebbe dovuto ritenere totalmente abusivo.
Si sono costituiti in giudizio ed i signori , , CP_4 Controparte_3 Controparte_1 [...]
, , e , assumendo che non potesse essere CP_5 Controparte_2 CP_10 CP_6 accolta la domanda di nullità del contratto di compravendita, non sussistendone le condizioni dettate dalla legge.
Gli stessi convenuti hanno proposto, mediante deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., domanda riconvenzionale sospensivamente condizionata all'accoglimento delle domande attoree, volta alla condanna alla riduzione in pristino dello stato dell'immobile con conseguente rimozione di tutte le opere realizzate abusivamente, nonché alla restituzione dell'immobile così ripristinato nonché alla condanna dell'attore al pagamento in favore dei convenuti dell'importo di 48.000,00 euro.
Nelle more del giudizio di primo grado è stato dichiarato il decesso del SI. , con CP_10 conseguente interruzione del procedimento.
A seguito del ricorso in riassunzione ritualmente notificato, si sono costituiti in giudizio le eredi del
SI. , sigg.re , e , al fine di CP_10 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 sentire dichiarare la carenza di legittimazione passiva per aver le stesse presentato, in data
18.02.2019, dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Ufficio Ruolo Generale di Volontaria
Giurisdizione, formale “Atto di rinuncia all'eredità” del loro padre.
La causa è stata poi trattenuta in decisione, con rassegnazione delle conclusioni esposte nei rispettivi atti dalle parti.
2 Il Tribunale di Tivoli, in persona del giudice Dott. Scolaro con sentenza n. 515/2020 emessa in data
20.03.2020 ha rigettato integralmente le domande di parte attrice disponendo la compensazione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza il SI. ha interposto appello, rassegnando le conclusioni già Pt_1 formulate in primo grado:
“Accertare e dichiarare la nullità del contratto, stipulato in data 01/02/2007, davanti al Notaio
[...]
– Rep. n. 44460 – Racc. 23786, che si allega. - e per l'effetto, condannare i convenuti alla Per_1 restituzione del prezzo, pari ad € 82.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal momento della stipula al saldo effettivo;
Condannare, inoltre, i convenuti al risarcimento dei danni subiti da parte acquirente, quantificati per i lavori di manutenzione per un importo pari ad € 40.000,00 oltre rivalutazione ed interessi, ovvero quelle maggiori o minori come ritenute di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA - qualora questo Giudice non ritenesse nullo il predetto contratto pronunciarne la risoluzione per inadempimento di parte venditrice con condanna dei convenuti al risarcimento del danno sommariamente quantificato in un importo corrispondente ad € 122.000,00, ovvero quelle maggiori o minori come ritenute di giustizia” in ogni caso con la condanna delle parti convenute in appello al pagamento in favore del sig. delle spese e degli onorari Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio i SI.ri , , Controparte_1 Controparte_11
e chiedendo: CP_4 Controparte_5 CP_6
“in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello formulato dal SI. alla luce della Pt_1 violazione del disposto di cui all'art. 348 bis e ter c.p.c., per quanto ampiamente esposto in narrativa;
- in via principale, senza rinunzia alla suesposta eccezione, rigettare l'appello formulato dal SI.
in quanto destituito di fondamento per tutte le motivazioni ampiamente espresse nella parte Pt_1 motiva del presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 515/2020 emessa dal Tribunale civile di Tivoli, in persona del Dott. Scolaro e pubblicata il 2.4.2020 (R.g. n. 3064/2016),
- sempre in via principale, accogliere l'appello formulato in via incidentale dai signori CP_1
, , , , e
[...] CP_4 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_2 CP_6 relativo al capo di sentenza che dispone la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare il SI. alla refusione, in favore degli odierni appellanti incidentali, della somma Pt_1 di € 36.848,61 a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. In via istruttoria, solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avverso appello, si reitera la richiesta di CTU sullo stato dei luoghi prima e dopo l'acquisto e sulla natura abusiva delle opere realizzate dal sig. . Pt_1
Si sono, inoltre, costituite in giudizio le eredi del SI. , GG.re , CP_10 Controparte_7
e , al fine di ottenere la declaratoria di estromissione dal giudizio per CP_8 Controparte_9 rinuncia all'eredità del SI. e conseguente condanna alla rifusione delle spese in loro CP_10 favore.
All'udienza del 14.11.2024 tenutasi nelle forme della trattazione scritta la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Prima di procedere alla trattazione del merito della vicenda occorre concentrare l'attenzione sulla richiesta di estromissione dal giudizio e dichiarazione di difetto di legittimazione passiva delle
GG.re , e . Controparte_7 CP_8 Controparte_9
Sul punto è necessario dare atto che le stesse, a seguito del decesso in corso del giudizio di primo grado del convenuto costituito SI. , hanno rinunciato all'eredità con atto N.R.G. CP_10
2673/2019 Cron. 812/2019 Rep. 00000288 dinanzi al Tribunale ordinario di Roma.
Le GG.re , e , si costituivano nel giudizio di primo Controparte_7 CP_8 Controparte_9 grado producendo in atti l'atto di rinuncia all'eredità chiedendo l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, domanda sulla quale il Giudice di primo grado non si è pronunciato.
A tal proposito, si ritiene che debba essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle chiamate all'eredità, alla luce degli effetti di cui all'art. 521 c.c., essendo le stesse estranee al giudizio.
APPELLO PRINCIPALE
Con primo motivo di appello, l'appellante contesta quanto stabilito dal Tribunale in merito alla domanda di nullità del contratto di compravendita.
Deduce l'appellante che il Tribunale nel rigettare la richiesta di dichiarazione della nullità del contratto di compravendita, ha considerato valida ed efficace la domanda di condono presentata dalle parti venditrici, nonostante la stessa non fosse corredata dal nullaosta idrogeologico, essendo l'immobile sito in zona vincolata.
Ebbene, preliminarmente occorre dare atto della normativa applicabile al caso di specie.
La violazione della disciplina urbanistica attinente alla sorte degli atti tra privati aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili asseritamente irregolari è stata originariamente positivizzata dalla legge n. 10 del 1977 la quale all'art. 15 co. 7 ha previsto che “gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione”.
A tale normativa è seguita la legge 47 del 1985 denominata “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”.
La suddetta legge è stata emanata perseguendo la duplice ratio di repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e di sanatoria del pregresso.
L'art. 17 co. 1 ha, pertanto, modulato la sanzione della nullità statuendo che “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo
l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'articolo 13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".
L'art. 17 della l. 47 del 1985 è stato abrogato poi dall'art. 136 del D.P.R. 380/2001. Il suo contenuto, tuttavia, è stato trasposto nell'art. 46 del D.P.R. 380/2001, che ad oggi costituisce la principale fonte normativa sull'edilizia. Il citato Testo Unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001) si occupa, infatti, della regolamentazione dei requisiti, delle modalità di esercizio e dei limiti dello jus aedificandi, e cioè del diritto di costruzione quale diritto di proprietà fondiaria.
4 L'art. 46 dispone “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.
Tra la legge n. 47 del 1985 e il D.P.R. 380/2001, sono intervenuti due condoni edilizi e cioè, la legge n. 724 del 1994 e la L. n. 326 del 2003.
Nel caso di specie, inoltre, come è specificato nel contratto di compravendita dell'01.02.2007, ad essere applicabile è anche la legge della Regione Lazio dell'8 novembre 2004 n. 12 che ha ulteriormente regolamentato per quanto di competenza in materia urbanistica.
Ebbene, preliminarmente, occorre evidenziare che la fattispecie concreta dovrà essere analizzata alla luce della natura giuridica della nullità operante in materia urbanistica.
Sul punto le Sezioni Unite con sentenza 8230 del 2019 hanno aderito a una concezione formale della nullità urbanistica, riconducibile al terzo comma dell'art. 1418 c.c., essendo espressamente comminata da una disposizione di legge.
Tale nullità, infatti, discende dalla violazione dell'obbligo indicato dalla norma e cioè l'obbligo di indicare negli atti traslativi i titoli edilizi dell'immobile trasferito, prescindendo sul punto qualsiasi valutazione di conformità del bene al titolo.
Ad ogni buon conto, non può essere accolta la tesi sostenuta da parte appellante che nell'affermare la sussistenza della dedotta nullità, individua la ratio della normativa nella volontà del legislatore volta ad impedire la circolazione degli immobili abusivi, configurandosi una illiceità della causa e contrarietà della stessa a norme imperative, segnatamente gli artt. 1321, 1325, 1343 e 1418 c.c.
Invero, il tenore letterale della norma nonché l'indicazione precisa di una nullità formale e testuale non permette alcuna interpretazione residua volta a delineare la configurabilità di una nullità virtuale o strutturale, secondo il dispositivo dell'art. 1418 co. 1 c.c.
D'altronde non si ritiene che la normativa edilizia sia rivolta a rendere incommerciabili gli immobili irregolari dal punto di vista urbanistico, in quanto la stessa tecnica legislativa non lascia intendere che vi sia una generica previsione di nullità degli atti aventi ad oggetto immobili abusivi.
La normativa speciale, inoltre, deve essere raccordata alla disciplina generale prevista dal Codice civile, in merito al trasferimento della proprietà.
L'art. 1470 c.c. nel disciplinare la vendita stabilisce che il contratto ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa, nulla menzionando in merito alla liceità o illiceità del bene oggetto di trasferimento.
Tuttavia, è bene precisare che affinché non si ritenga operante la nullità testuale è necessario che il titolo esista e che sia effettivamente riconducibile all'immobile trasferito.
I precetti imposti dalle norme in materia urbanistica – segnatamente gli artt. 46 D.P.R. 380/2001 e art. 40 L. 47 del 1985 – impongono che l'alienante dichiari gli elementi identificativi dei titoli, essendo collegata la sanzione della nullità all'assenza di siffatta dichiarazione.
A tal proposito, dal contratto di compravendita agli atti emerge nitidamente la declaratoria del venditore della sussistenza dei titoli richiesti dalla normativa (cfr. art. 2 contratto di compravendita).
Da ultimo, giova in ogni caso precisare, che la dichiarazione dell'alienante lungi dall'essere qualificata come mero requisito formale assume piuttosto una funzione prettamente informativa.
5 Ed infatti, l'indicazione degli estremi dei titoli abilitativi nel corpo dell'atto dispositivo si pone quale mezzo per porre l'acquirente nelle condizioni di valutare la convenienza dell'affare, al fine di effettivamente verificare se la dichiarazione non si ponga come mendace, e cioè qualora non vi fosse effettiva rispondenza della costruzione al titolo dichiarato.
A tal proposito, le Sezioni Unite de 2019 affermano che “in costanza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, il contratto sarà in conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità, in quanto non è previsto dalle disposizioni che la comminano, e tenuto conto del condivisibile principio generale, affermato nei richiamati , precedenti, arresti della Corte, secondo cui le norme che, ponendo limiti all'autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la nullità degli atti debbono ritenersi di stretta interpretazione, sicché esse non possono essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste”.
Ebbene, non può nemmeno considerarsi conferente quanto esposto dall'appellante in merito a una non consapevolezza della condizione dell'edificio al momento della conclusione del contratto, posto che dall'atto a rogito del Notaio Dott. emerge l'originaria abusività dell'edificio Persona_2
e la successiva presentazione della pratica di sanatoria dello stesso.
In conclusione, quanto trasposto nell'atto di compravendita non appare confliggente con la normativa in esame.
In particolare, viene dato atto nell'art. 2 del citato contratto di compravendita che:
- La parte venditrice in data 31.03.2004 ha presentato domanda relativa alla definizione di illeciti edilizi ai sensi della legge 326 del 2003, e pagato la relativa oblazione;
- La relativa domanda di condono edilizio è stata corredata della documentazione richiesta dall'art. 35 della L. 326/2003
- Che la domanda è stata ulteriormente integrata nei pagamenti relativi all'oblazione e agli oneri concessori in ossequio alla Legge Regionale del Lazio;
- Che l'opera abusiva condonata era suscettibile di sanatoria, rientrando l'abuso sanato tra le opere abusivi suscettibili di sanatoria, visto l'art. 2 della Legge Regionale del Lazio n. 12/2004.
Dato atto di tali argomentazioni, pertanto, è ragionevole ritenere che nulla osta al mantenimento del contratto, non essendosi configurata in tal caso alcuna nullità, posta la non corrispondenza rispetto a quanto precettato dalla normativa in materia urbanistica.
Il motivo di appello, pertanto, deve essere rigettato.
Con secondo motivo di appello, l'appellante lamenta quanto stabilito dal giudice di prime cure laddove non ha riconosciuto sussistenti i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto, adducendo sia la consapevolezza dell'acquirente della situazione di fatto esistente, sia la circostanza che non può essere imputato ai venditori il mancato rilascio della concessione in sanatoria da parte del CP_12
Il motivo non è fondato.
Tale questione si colloca e dovrà essere analizzata rispetto alla negoziabilità di immobili affetti da irregolarità urbanistiche, non sanate o non sanabili.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha disposto che in questi specifici casi, non configurandosi una causa di nullità, la patologia è da imputarsi all'esecuzione del rapporto determinandosi un'ipotesi di inadempimento.
6 Tuttavia, occorre rammentare che, pur ammettendosi la possibilità di esercitare azione per ottenere lo scioglimento dal vincolo contrattuale con conseguente restituzione delle prestazioni rese ed eventuale risarcimento del danno, tali ipotesi sono da attestarsi alla conclusione di un contratto preliminare per un immobile insuscettibile di sanatoria.
Invero, nell'odierno procedimento è pacifico che la parte acquirente nel più ampio esercizio della propria autonomia contrattuale, ha concluso il contratto definitivo sottoscrivendo quanto in esso disposto, ivi compresa la esposta abusività sottoposta a domanda di condono.
D'altronde emerge dallo stesso documento depositato in atti che la domanda di condono, risulta corredata di quanto richiesto dalla normativa edilizia, e in particolare che:
a) In relazione alla domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi in data 31.04.2004 prot.
N. 8858 è stata pagata la relativa oblazione b) Che in adempimento a quanto disposto dagli artt. 4 e 10 della Legge Regionale Lazio la domanda di sanatoria è stata integrata nei pagamenti relativi all'oblazione e agli oneri concessori;
c) Che per la succitata domanda di sanatoria è stata pagata con bollettino di versamento di € 360,80 presso l'Ufficio Postale n. 55/617 in data 10.12.2004 ricevuta n. 142, la differenza tra la somma già corrisposta a titolo di oblazione in applicazione dell'art. 32 della l. 326/2003
d) Che per la succitata domanda di sanatori è stata pagata con bollettino di versamento di € 990,28, presso l'Ufficio Postale n. 55/617 in data 30.05.2005, ricevuta n. 7, con bollettino di versamento di
€ 693,19 presso il medesimo Ufficio Postale in data 30.06.2005 ricevuta n. 8, con bollettino di versamento n. 693,19 presso il medesimo Ufficio Postale in data 21.12.2005 e con bollettino di versamento di 990,28 presso il medesimo Ufficio Postale ricevuta n. 115 la differenza di quanto ancora dovuto in applicazione dell'art. 32 della L. 326/2003 e la differenza tra la somma da corrispondere a titolo di oneri concessori in applicazione dell'art. 32 della L. 326/2003 e l'importo dovuto in applicazione della Legge Regionale Lazio.
Le successive vicende che hanno riguardato l'immobile, tra le quali l'omessa concessione del condono edilizio da parte del non possono costituire ragione di grave inadempimento CP_12 imputabile al venditore, idoneo allo scioglimento ad egli imputabile del vincolo contrattuale secondo i dettami degli artt. 1453 e ss. c.c. posto che la sanatoria non è stata mai respinta, essendo noti i lunghi tempi di definizione delle vecchie pratiche di condono da parte dei comuni.
Si ritiene, pertanto, che quanto affermato da parte appellante sia del tutto difforme da quanto previsto tanto dalla normativa speciale, quanto dalla disciplina generale del contratto, tenuto conto, altresì, di quanto espressamente pattuito in sede di conclusione del contratto.
SULL'APPELLO INCIDENTALE
Parte appellata ha proposto avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 515/2020 appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto di disporre la compensazione delle spese, posta la difficoltà delle questioni trattate.
L'appello incidentale è fondato.
L'art. 92 co. 2 c.p.c. pone alla base della compensazione delle spese non solo la soccombenza reciproca ma anche la assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza o, alla luce dell'intervento della Corte cost., 19 aprile 2018 n. 77, anche altre gravi ed eccezionali ragioni.
La Corte ritiene di aderire all'orientamento ormai maggioritario in giurisprudenza, in ordine al quale le gravi ed eccezionali ragioni da indicarsi esplicitamente nella motivazione, idonee a legittimare la
7 compensazione totale o parziale delle spese, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass., ord. 25 maggio
2017, n. 13151).
Tanto premesso, l'indicazione del giudice di primo grado attinente al generico riferimento alla complessità delle questioni trattate, non consente di ritenere assolto l'onere di motivazione che escluda l'applicazione del generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c con riferimento al giudizio di primo grado, con la conseguenza che parte appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nel quale è risultata soccombente.
Le spese del presente grado di giudizio, nonché quelle del giudizio di primo grado, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 52.000,00 a 260.000,00 come dichiarato da parte appellante nell'atto introduttivo della presente fase di giudizio.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all' appellante di una somma pari al contributo unificato
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Tivoli n. 515/2020, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva delle GG.re , e Controparte_7 Controparte_8
Controparte_9
- Rigetta l'appello principale
- Accoglie l'appello incidentale in ordine alla statuizione sulle spese di primo grado e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento delle spese di primo grado di Pt_1 giudizio a favore dei SI.ri , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e nonché nei confronti delle GG.re , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
e che si liquidano in complessivi € 7.051,50 al netto delle riduzioni
[...] Controparte_9 previste dall'art. 130 Dpr 115/02 oltre IVA e C.P.A.;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di appello in favore di
, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
nonché nei confronti delle GG.re , e CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
che si liquidano in complessivi € 4.995,50 al netto delle riduzioni previste dall'art. 130
[...]
Dpr 115/02 oltre IVA e C.P.A. come per legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante di una somma pari al contributo unificato.
Roma, lì 12.02.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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