CA
Decreto 7 aprile 2025
Decreto 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
Ha emesso il seguente
DECRETO
Nel procedimento di reclamo iscritto al n. 831/2024 V.G., promosso da:
(P. IVA ), con sede legale in CO Veneto (TV), Via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri n. 1, e per essa, (P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17, e per essa, la società
[...]
(P.IVA ) con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Catania, Via Teramo n. 1, presso lo studio dell'Avv. Grazia Gugliotta
(C.F. , che la rappresenta e difende giusta procura in calce al reclamo;
C.F._1
reclamante nei confronti di
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente, Controparte_4 C.F._2
in Via Padova n. 28;
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._3
Via Giuseppe Poulet n. 48, scala B;
, (C.F. ), nata a [...] l'[...] e ivi residente in Parte_2 C.F._4
Via Giuseppe Poulet n. 48, scala B;
reclamati contumaci
**********
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.03.2025, esaminati gli atti e le note depositate dalla parte ricorrente;
OSSERVA
Con decreto del 20.09.2024 (nel procedimento iscritto al n. 4060/2024 V.G.) il Tribunale di
Catania, III Sez. Civile, ha rigettato il ricorso ex art. 528 c.c. proposto da nei Controparte_1
1 confronti di , e , quali chiamati all'eredità di Controparte_4 Parte_1 Parte_2
, ritenendo la domanda infondata e non provata. Persona_1
Avverso detta decisione, l'originario ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c., contestando la pronuncia di rigetto per violazione dell'art. 528 c.c.
, e non si sono costituiti in giudizio. Controparte_4 Parte_1 Parte_2
Occorre premettere che il procedimento di nomina del curatore dell'eredità giacente si svolge in camera di consiglio e si conclude con decreto che, seppur pronunciato dal Tribunale in composizione monocratica, è da ritenersi reclamabile dinanzi alla Corte d'Appello alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il Giudice competente a provvedere sull'eredità giacente, a sensi del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 105 è il Tribunale in composizione monocratica;
avverso i provvedimenti adottati da tale organo di giustizia è ammesso il reclamo alla Corte di Appello in applicazione specifica della norma di carattere generale stabilita dall'art.
747 c.p.c., comma 3.” (Cass. Civile, Sez. II, n. 5274 del 10.03.2006).
Con tale reclamo, parte ricorrente deduce l'illegittimità del decreto di rigetto per violazione dell'art. 528 c.c. e chiede la riforma del provvedimento impugnato.
Al riguardo, parte reclamante lamenta che: a) la disciplina dettata dal codice è prevalentemente ispirata al fine pratico di assicurare nel modo migliore la conservazione dei beni ereditari nel periodo intercorrente tra la delazione e l'accettazione, a prescindere di chi sia poi individuato effettivo erede;
b) nell'ordinamento giuridico non vi è alcuna norma che imponga all'interessato, ai fini dell'introduzione di un giudizio di nomina del curatore, di effettuare la ricerca degli eredi fino al sesto grado. La parte interessata deve ricercare gli eredi legittimi e legittimari che fino a quel momento risultano essere “chiamati all'eredità”; c) relativamente alla prova dell'effettivo mancato possesso dei beni da parte dei soggetti chiamati, la Cassazione afferma che, allorché i fatti da provare sono negativi, ciò non determina l'inversione dell'onere probatorio, ma importa solo che la prova debba essere data mediante la dimostrazione dei fatti positivi contrari. Ciò che
(si assume che) non è accaduto può essere provato solamente mediante presunzioni;
d) diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, non risulta corrispondente al vero che il signor fosse in possesso dell'immobile oggetto di ipoteca sito in Via Padova n. 28 in Controparte_4
Catania, nonostante il medesimo avesse la residenza anagrafica solo formalmente in quel luogo.
Tale circostanza può evincersi dalla relata di notifica del ricorso ex art. 481 c.c., notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dalla a , nella quale l'Ufficiale Giudiziario Controparte_1 Controparte_4
accertava che il destinatario fosse sconosciuto.
Il reclamo è da ritenersi fondato.
2 L'art. 528 c.1 c.c. stabilisce che “Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità”.
Dalla norma emerge che la nomina del curatore dell'eredità giacente è subordinata alla sussistenza di due presupposti quali, la mancata accettazione dell'eredità da parte del chiamato e che quest'ultimo non sia nel possesso dei beni ereditari.
Con riferimento al primo requisito, considerato l'esito dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. esperita dalla nei confronti degli odierni reclamati, nella qualità di chiamati Controparte_1 all'eredità della madre , tenuto conto dell'inerzia di quest'ultimi rispetto al Persona_1
termine di sei mesi fissato dal Tribunale di Catania per l'accettazione dell'eredità, deve ritenersi assolto il presupposto per il quale il chiamato non ha accettato l'eredità.
È indubbio che l'actio interrogatoria debba essere rivolta contro il chiamato all'eredità, cioè contro colui che al momento dell'esperimento dell'azione si trovi nella posizione soggettiva di poter accettare o meno l'eredità, c.d. delazione attuale.
E infatti, la ratio dell'art 528 c.c., rinvenibile nell'esigenza di garantire un'adeguata conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario di fronte all'inerzia dei chiamati all'eredità, sarebbe chiaramente compromessa nell'eventualità in cui si pretendesse dai creditori della de cuius
l'esperimento dell'azione ex art. 481 c.c. nei confronti di ogni parente fino al sesto grado. Ciò, infatti, comporterebbe un eccessivo aggravio nei confronti dei creditori, dilatando eccessivamente i tempi necessari al recupero del credito, e vanificando di fatto lo scopo di tutela dei creditori rispetto al rischio di deterioramento dei beni dell'asse ereditario.
In merito al secondo presupposto, dalla relata di notifica del ricorso ex art. 481 c.c., notificato al
Sig. ai sensi dell'art. 143 c.p.c., risulta la dichiarazione dell'Ufficiale Controparte_4
Giudiziario secondo cui: “anzi non potuto notificare in quanto – nonostante ripetuti accessi – ho rinvenuto sempre domicilio chiuso all'indirizzo notificato. Nessuna indicazione nominativa compare sul citofono. Chieste informazioni ad una persona abitante al civico attiguo, mi viene riferito che il destinatario è sconosciuto”.
Considerata tale circostanza indiziante e alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: “L'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 del Cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto (…) non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi” (…) Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario,
o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. Civile, Sez. I,
n. 9757/2024), può presumersi che la residenza del Sig. risultante dal certificato CP_4
3 anagrafico non corrisponda alla residenza effettiva e che quindi non si trovi in possesso di alcun bene ereditario.
Con riferimento alla posizione delle chiamate e , dai rispettivi Parte_1 Parte_2
certificati di residenza, risultano residenti in [...], presso un immobile non appartenente all'asse ereditario della de cuius.
In ragione delle superiori considerazioni, ai fini della nomina del curatore dell'eredità giacente, sussiste anche l'ulteriore requisito ex art. 528 c. 1 c.c., in quanto nessuno degli odierni reclamati si trova nel possesso di beni ereditari.
Per quanto sopra, si ritiene che sussistano tutti i presupposti per la nomina del curatore dell'eredità giacente della Sig. , ai sensi dell'art. 528 c.c. Persona_1
Ogni adempimento successivo alla presente nomina, il giuramento del nominato curatore (art. 193 disp. att. c.p.c.), nonché la vigilanza dell'amministrazione dell'eredità giacente, previsti e disciplinati dagli artt. 528 e ss. c.c., 782 e 783 c.p.c, sono rimessi alla competenza del Tribunale di Catania, territorialmente competente, e della relativa Cancelleria.
Considerata la natura non contenziosa del procedimento, nell'ambito della volontaria giurisdizione, e tenuto conto della mancanza di un effettivo contrasto tra le posizioni delle parti, anche in ragione della contumacia dei reclamati in entrambi i gradi di giudizio, le spese vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto da Controparte_1
avverso il decreto emesso il 20.09.2024 dal Tribunale di Catania nel procedimento iscritto al n.
4060/2024 V.G. e, per l'effetto, dichiara aperta l'eredità giacente di , (C.F. Persona_1
, nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 25.02.2016. C.F._5
Nomina curatore della detta eredità giacente l'Avv. Francesco Patanè con studio in Acireale, via dei Padri Filippini n. 35 (C.F. ). C.F._6
Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Rimette alla Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania - territorialmente competente - e alla relativa Cancelleria ogni ulteriore onere e adempimento, nonché la vigilanza dell'amministrazione dell'eredità giacente di . Persona_1
Onera la Cancelleria di notificare il presente decreto al nominato curatore entro il termine di giorni trenta ex art. 781 c.p.c., per la comunicazione alle parti e per la trasmissione del provvedimento alla Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Presidente
4
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
Ha emesso il seguente
DECRETO
Nel procedimento di reclamo iscritto al n. 831/2024 V.G., promosso da:
(P. IVA ), con sede legale in CO Veneto (TV), Via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri n. 1, e per essa, (P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17, e per essa, la società
[...]
(P.IVA ) con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, Controparte_3 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Catania, Via Teramo n. 1, presso lo studio dell'Avv. Grazia Gugliotta
(C.F. , che la rappresenta e difende giusta procura in calce al reclamo;
C.F._1
reclamante nei confronti di
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente, Controparte_4 C.F._2
in Via Padova n. 28;
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._3
Via Giuseppe Poulet n. 48, scala B;
, (C.F. ), nata a [...] l'[...] e ivi residente in Parte_2 C.F._4
Via Giuseppe Poulet n. 48, scala B;
reclamati contumaci
**********
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.03.2025, esaminati gli atti e le note depositate dalla parte ricorrente;
OSSERVA
Con decreto del 20.09.2024 (nel procedimento iscritto al n. 4060/2024 V.G.) il Tribunale di
Catania, III Sez. Civile, ha rigettato il ricorso ex art. 528 c.c. proposto da nei Controparte_1
1 confronti di , e , quali chiamati all'eredità di Controparte_4 Parte_1 Parte_2
, ritenendo la domanda infondata e non provata. Persona_1
Avverso detta decisione, l'originario ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c., contestando la pronuncia di rigetto per violazione dell'art. 528 c.c.
, e non si sono costituiti in giudizio. Controparte_4 Parte_1 Parte_2
Occorre premettere che il procedimento di nomina del curatore dell'eredità giacente si svolge in camera di consiglio e si conclude con decreto che, seppur pronunciato dal Tribunale in composizione monocratica, è da ritenersi reclamabile dinanzi alla Corte d'Appello alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Il Giudice competente a provvedere sull'eredità giacente, a sensi del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 105 è il Tribunale in composizione monocratica;
avverso i provvedimenti adottati da tale organo di giustizia è ammesso il reclamo alla Corte di Appello in applicazione specifica della norma di carattere generale stabilita dall'art.
747 c.p.c., comma 3.” (Cass. Civile, Sez. II, n. 5274 del 10.03.2006).
Con tale reclamo, parte ricorrente deduce l'illegittimità del decreto di rigetto per violazione dell'art. 528 c.c. e chiede la riforma del provvedimento impugnato.
Al riguardo, parte reclamante lamenta che: a) la disciplina dettata dal codice è prevalentemente ispirata al fine pratico di assicurare nel modo migliore la conservazione dei beni ereditari nel periodo intercorrente tra la delazione e l'accettazione, a prescindere di chi sia poi individuato effettivo erede;
b) nell'ordinamento giuridico non vi è alcuna norma che imponga all'interessato, ai fini dell'introduzione di un giudizio di nomina del curatore, di effettuare la ricerca degli eredi fino al sesto grado. La parte interessata deve ricercare gli eredi legittimi e legittimari che fino a quel momento risultano essere “chiamati all'eredità”; c) relativamente alla prova dell'effettivo mancato possesso dei beni da parte dei soggetti chiamati, la Cassazione afferma che, allorché i fatti da provare sono negativi, ciò non determina l'inversione dell'onere probatorio, ma importa solo che la prova debba essere data mediante la dimostrazione dei fatti positivi contrari. Ciò che
(si assume che) non è accaduto può essere provato solamente mediante presunzioni;
d) diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, non risulta corrispondente al vero che il signor fosse in possesso dell'immobile oggetto di ipoteca sito in Via Padova n. 28 in Controparte_4
Catania, nonostante il medesimo avesse la residenza anagrafica solo formalmente in quel luogo.
Tale circostanza può evincersi dalla relata di notifica del ricorso ex art. 481 c.c., notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dalla a , nella quale l'Ufficiale Giudiziario Controparte_1 Controparte_4
accertava che il destinatario fosse sconosciuto.
Il reclamo è da ritenersi fondato.
2 L'art. 528 c.1 c.c. stabilisce che “Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità”.
Dalla norma emerge che la nomina del curatore dell'eredità giacente è subordinata alla sussistenza di due presupposti quali, la mancata accettazione dell'eredità da parte del chiamato e che quest'ultimo non sia nel possesso dei beni ereditari.
Con riferimento al primo requisito, considerato l'esito dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. esperita dalla nei confronti degli odierni reclamati, nella qualità di chiamati Controparte_1 all'eredità della madre , tenuto conto dell'inerzia di quest'ultimi rispetto al Persona_1
termine di sei mesi fissato dal Tribunale di Catania per l'accettazione dell'eredità, deve ritenersi assolto il presupposto per il quale il chiamato non ha accettato l'eredità.
È indubbio che l'actio interrogatoria debba essere rivolta contro il chiamato all'eredità, cioè contro colui che al momento dell'esperimento dell'azione si trovi nella posizione soggettiva di poter accettare o meno l'eredità, c.d. delazione attuale.
E infatti, la ratio dell'art 528 c.c., rinvenibile nell'esigenza di garantire un'adeguata conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario di fronte all'inerzia dei chiamati all'eredità, sarebbe chiaramente compromessa nell'eventualità in cui si pretendesse dai creditori della de cuius
l'esperimento dell'azione ex art. 481 c.c. nei confronti di ogni parente fino al sesto grado. Ciò, infatti, comporterebbe un eccessivo aggravio nei confronti dei creditori, dilatando eccessivamente i tempi necessari al recupero del credito, e vanificando di fatto lo scopo di tutela dei creditori rispetto al rischio di deterioramento dei beni dell'asse ereditario.
In merito al secondo presupposto, dalla relata di notifica del ricorso ex art. 481 c.c., notificato al
Sig. ai sensi dell'art. 143 c.p.c., risulta la dichiarazione dell'Ufficiale Controparte_4
Giudiziario secondo cui: “anzi non potuto notificare in quanto – nonostante ripetuti accessi – ho rinvenuto sempre domicilio chiuso all'indirizzo notificato. Nessuna indicazione nominativa compare sul citofono. Chieste informazioni ad una persona abitante al civico attiguo, mi viene riferito che il destinatario è sconosciuto”.
Considerata tale circostanza indiziante e alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: “L'onere probatorio gravante, a norma dell'articolo 2697 del Cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto (…) non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi” (…) Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario,
o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. Civile, Sez. I,
n. 9757/2024), può presumersi che la residenza del Sig. risultante dal certificato CP_4
3 anagrafico non corrisponda alla residenza effettiva e che quindi non si trovi in possesso di alcun bene ereditario.
Con riferimento alla posizione delle chiamate e , dai rispettivi Parte_1 Parte_2
certificati di residenza, risultano residenti in [...], presso un immobile non appartenente all'asse ereditario della de cuius.
In ragione delle superiori considerazioni, ai fini della nomina del curatore dell'eredità giacente, sussiste anche l'ulteriore requisito ex art. 528 c. 1 c.c., in quanto nessuno degli odierni reclamati si trova nel possesso di beni ereditari.
Per quanto sopra, si ritiene che sussistano tutti i presupposti per la nomina del curatore dell'eredità giacente della Sig. , ai sensi dell'art. 528 c.c. Persona_1
Ogni adempimento successivo alla presente nomina, il giuramento del nominato curatore (art. 193 disp. att. c.p.c.), nonché la vigilanza dell'amministrazione dell'eredità giacente, previsti e disciplinati dagli artt. 528 e ss. c.c., 782 e 783 c.p.c, sono rimessi alla competenza del Tribunale di Catania, territorialmente competente, e della relativa Cancelleria.
Considerata la natura non contenziosa del procedimento, nell'ambito della volontaria giurisdizione, e tenuto conto della mancanza di un effettivo contrasto tra le posizioni delle parti, anche in ragione della contumacia dei reclamati in entrambi i gradi di giudizio, le spese vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto da Controparte_1
avverso il decreto emesso il 20.09.2024 dal Tribunale di Catania nel procedimento iscritto al n.
4060/2024 V.G. e, per l'effetto, dichiara aperta l'eredità giacente di , (C.F. Persona_1
, nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 25.02.2016. C.F._5
Nomina curatore della detta eredità giacente l'Avv. Francesco Patanè con studio in Acireale, via dei Padri Filippini n. 35 (C.F. ). C.F._6
Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Rimette alla Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania - territorialmente competente - e alla relativa Cancelleria ogni ulteriore onere e adempimento, nonché la vigilanza dell'amministrazione dell'eredità giacente di . Persona_1
Onera la Cancelleria di notificare il presente decreto al nominato curatore entro il termine di giorni trenta ex art. 781 c.p.c., per la comunicazione alle parti e per la trasmissione del provvedimento alla Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Presidente
4