Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 812/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 812/2020 con OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PARATORE SALVATORE e dell'avv. VANNINI ANDREA
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. e dei soci illimitatamente
[...] P.IVA_2 responsabili (C.F. e Controparte_1 C.F._1 [...]
C.F. ) CP_1 C.F._2
APPELLATO - CONTUMACE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 3601/2019 del Tribunale di Firenze pubblicata il 29/11/2019
CONCLUSIONI
In data 10 ottobre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni
1
Piaccia a questa ECC.MA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, in riforma integrale della sentenza n. 3601/2019 pubblicata in data 29 novembre 2019 (e non notificata) emessa dal Tribunale di Fi-renze all'esito del giudizio recante n. di RG. 3997/2014, che qui si produce in copia autentica, confermare il decreto ingiuntivo n. 71/2014 già emesso dal Tribunale di Firenze all'esito del del giudizio recante n. di RG. 3997/2014, che qui si produce in copia autentica, confermare il decreto ingiuntivo n. 71/2014 già emesso dal Tribunale di Firenze all'esito del procedimento monitorio n. R.G. 21161/2013 e per l'effetto condannare la Parte_2
[...] la curatela del fallimento della società Agricola Madonnina Del IA NI di An- na e Alessandro NI s.n.c. n. 130/2022) , il Signor e la Signo- Controparte_1 ra , al pagamento in favore della della CP_1 Parte_1 complessiva somma di 25.254,97 oltre interessi calcolati dalla data della domanda al saldo, per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
In via istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c., si chie- de che Codesta Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia ammettere agli atti la comunica- zione PEC del 15.05.2020 proveniente da AR-TEA, con la quale, a fronte dell'istanza ex art. 22, L. 241/90 formulata da questi scriventi, l'Ente ha con-fermato l'avvenuta spe- dizione (entro la data di scadenza della polizza) delle comunicazioni inviate da quest'ultima in data 02.02.2012 e 22.03.2013 (doc. 3 e 4 fascicolo di primo grado) così smentendo la ricostru-zione fattuale adottata dal Tribunale di Firenze con la propria decisione.
In ogni caso con integrale vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. La Parte_3
e proponevano opposizione avverso il
[...] Controparte_1 CP_1 decreto ingiuntivo n. 71/2014 del Tribunale di Firenze con il quale era loro ingiunto il pagamento in solido di € 25.254,97 oltre interessi e spese in favore di Controparte_2
(già , a titolo di ripetizione di quanto da questa versa-
[...] Controparte_3 to all' sulla base della polizza Controparte_4 fideiussoria n. M098605603.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale con sentenza n. 3601/2019 pubblicata il 28/11/2019 così statuiva:
2 “1)accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 71/2014 R.G.
n. 21161/2013 emesso dal Tribunale di Firenze il 7.1.2014;
2)condanna la convenuta-opposta al pagamento in favore degli attori- opponenti delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.176,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge”
L'appello.
2. Proponeva appello ritenendo la sentenza Parte_1 gravata errata e ingiusta, formulando il seguente motivo di impugnazione
- sull'illegittimità della sentenza per aver ritenuto come “non provata” l'escussione esercitata in data 22.03.2012 e per aver conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo opposto
Con ordinanza in data 11 maggio 2023 il giudizio era interrotto a seguito della di- chiarazione di fallimento della società appellata
[...]
e dei soci illimitatamente re- Parte_4 sponsabili e (sentenza Tribunale di Firenze Controparte_1 CP_1
n. 134/2022, pubblicata il 14 luglio 2022).
Il giudizio era tempestivamente riassunto da parte appellante;
la curatela del falli- mento rimaneva contumace;
con ordinanza del 27 giugno 2024 era sottoposta alla difesa di parte appellante “anche ex 101 c.p.c., la questione, rilevabile d'ufficio, della improce- dibilità della domanda di condanna nei confronti della curatela fallimentare, essendo il creditore tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall. (vedi tra le altre Cassazione civile sez. I, 05/03/2020,
n.6196)”; la causa era trattenuta in decisione in data 10 ottobre 2024, sulle conclusioni di parte appellante, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Parte appellante nelle note di trattazione scritta di trattazione scritta e nella memo- ria conclusionale, a fronte del rilievo della Corte ex 101 c.p.c., ha dedotto che la domanda sarebbe comunque procedibile nei confronti del fallimento, posto che “l'art. 96 2 co. n.3
L. (sulla scia di quanto già in precedenza previsto dall'art. 95 L. Fall.) prevede Pt_5
l'ammissione al passivo con riserva dei crediti accertati con sentenza non ancora pas-
3 sata in giudicato pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, con riconosci- mento della facoltà, in capo al curatore, di proporre o proseguire il giudizio di impu- gnazione […] nell'ipotesi inversa in cui, come nel caso che ci occupa, la sentenza di pri- mo grado non abbia accettato la pretesa del creditore, quest'ultimo deve ritenersi legit- timato a coltivare il giudizio di impugnazione nei confronti del curatore. […] In deroga alla competenza funzionale del Giudice fallimentare in ordine alla verifica della sussi- stenza dei crediti nei confronti del fallito, ne è stata individuata, ex art. 96 L. Fall. una facente capo al Giudice ordinario […] Quandanche, in denegata ipotesi, Codesta
Ecc.ma Corte dovesse ritenere improcedibile la domanda nei confronti della curatela, tale declaratoria non potrebbe che coinvolgere le sole domande spiegate nei confronti del fallimento e non anche quelle avanzate nei confronti dei fideiussori e coobbligati i via solidale, signori ed . CP_1 CP_1
Le deduzioni di parte appellante sono destituite di fondamento e deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda.
Nella fattispecie il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda monitoria proposta da l'accertamento del Controparte_5 credito di parte appellante nei confronti del fallimento dovrebbe quindi avvenire in que- sta sede.
I giudici di legittimità hanno chiarito che “nell'ipotesi di dichiarazione di fallimen- to intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela falli- mentare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori” (vedi Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, n.6196; vedi, anche in motiva- zione, Cassazione civile sez. I, 13/08/2008, n.21565: “il creditore opposto deve parteci- pare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, atte- sa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, pri- vo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dal- la L. Fall., art. 95, comma 3, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di qualsivo-
4 glia applicazione analogica" (Cass., sez. 3^, 20 marzo 2006, n. 6098, m. 588342, Cass., sez. 1^, 1 aprile 2005, n. 6918, m. 580237). Infatti, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concor- so, il giudice adito è tenuto a dichiarare secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibi- lità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronun- cia di merito (Cass., sez. 1^, 18 maggio 2005, n. 10414, m. 582841, Cass., sez. 1^, 22 di- cembre 2005, n. 28481, m. 585606). E tale improcedibilità, che va rilevata d'ufficio an- che nel giudizio di cassazione, "discendendo da norme inderogabilmente dettate a tute- la del principio della "par condicio creditorum" (Cass., sez. 1^, 15 maggio 2001, n.
6659, m. 546659)”).
La disciplina dell'art. art. 96, comma secondo numero 3 legge fallimentare invocata da parte appellante (“sono ammessi al passivo con riserva: …3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione”) si riferisce all'ipotesi opposta a quella per cui è causa, ovvero a sentenza non definitiva con la quale è già accertato un credito nei confronti del fallimento, tale credito è comunque ammesso con riserva al passivo, salva la procedibilità (non della domanda e dell'impugnazione del creditore ma) della domanda ed impugnazione della curatela, volta a contestare il credito già ammesso con riserva (vedi la stessa pronunzia richiamata dalla difesa da parte appellante, Cass. 13/10/2022, n.29934: “nel caso in cui la sentenza di primo grado. di condanna al pagamento di una somma di danaro sia intervenuta prima della dichiarazione di fallimento del debitore, essa è titolo per insi- nuarsi al passivo e non può essere dunque travolta da una dichiarazione di improcedi- bilità della domanda, pena la violazione dell'art. 96 legge fallimentare che invece con- sente di avvalersi della decisione ottenuta per insinuarsi al passivo, salva la facoltà del curatore di proseguire nella impugnazione (che dunque è procedibile anche per tale ragione). In sostanza, l'improcedibilità della domanda vuol dire caducazione del titolo ottenuto e necessità di iniziare una nuova richiesta di risarcimento verso il fallimento,
e ciò è espressamente contraddetto dalla norma fallimentare che invece non impone un
5 simile esito, consentendo, piuttosto, a chi ha ottenuto sentenza favorevole di poterla usare per insinuarsi al passivo e rimettendo al curatore la scelta se contrastare quel ti- tolo con una impugnazione”).
Con la sentenza del Tribunale di Firenze è stato poi dichiarato il fallimento sia della
Parte_2 sia dei soci illimitatamente responsabili e Controparte_1 CP_1
Nulla sulle spese stante la contumacia della curatela.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_6
avverso la sentenza n. 3601/2019 del Tri-
[...] CP_1 bunale di Firenze pubblicata il 28/11/2019, così provvede
- dichiara la domanda improcedibile
Così deciso nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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