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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 8764/2024
tra
(C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Valentino Russo, con studio in Pozzuoli
(NA), alla Via Angelo Compagnone VIII Traversa n. 3., presso cui elettivamente domicilia;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo,
dall'avv. Giuseppe Nerone ed elettivamente domiciliato in alla Piazza CP_1
Municipio;
APPELLATO
E
; CP_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Napoli nord n. 4945/2024, emessa in data 10/11/2021 e pubblicata il 19/06/2024 2
all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 6313/2021 e non notificata
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti di causa che , odierno appellato, a seguito di CP_3
estratto di ruolo apprese dell'esistenza di una posta debitoria a proprio carico,
pari ad Euro 156,26, risultante dalla cartella n. 02820140038520706 relativa a violazioni del Codice della Strada, anno 2012.
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento CP_3
dell'intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, attesa la mancata notifica della stessa.
Si costituivano in giudizio l' odierna Controparte_4
appellante, ed il e venivano eccepite: 1) la ritualità della Controparte_1
notifica della cartella esattoriale;
2) l'inammissibilità delle impugnazioni dell'estratto ruolo e la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. a proporre un'azione di accertamento negativo del credito mediante l'impugnazione dell'estratto ruolo, non essendo stata intrapresa alcuna azione esecutiva a seguito della notifica della cartella esattoriale;
3) l'infondatezza e genericità
dell'eccezione di prescrizione, stante la presenza di atti intermedi interruttivi della stessa;
4) il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale ed annullava la suddetta cartella,
condannando l'Agente al pagamento delle spese di lite. Controparte_5
L' , odierna appellante, ha fondato la propria Parte_1
censura sulle medesime ragioni fatte valere nel giudizio di prime cure: 1)
l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo e la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nel richiedere l'accertamento negativo del 3
credito, non essendo stata intrapresa alcuna azione esecutiva;
2) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, data la ritualità delle notifiche della cartella esattoriale e della successiva intimazione di pagamento n°
02820189005125940000, avvenute rispettivamente in data 09/03/2015 ed in data
09/02/2019.
Il ha aderito ai motivi di appello esposti dall'odierna Controparte_1
appellante, eccependo altresì la mancanza di qualsiasi responsabilità
relativamente alle doglianze mosse nel giudizio di prime cure avverso le attività
espletate ai fini della riscossione del credito.
, invece, seppur ritualmente citato, non si è costituito. Pertanto, ne CP_3
va dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è
impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata
sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in
giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80,
comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti
con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, 4
n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale,
novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si
applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in
riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n.
26283 del 6 settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla stesura della sentenza da parte del g.d.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a
RG n. 8764/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice
di pace di Napoli Nord, n. 4945/2024, resa in data 10/11/2021, e pubblicata il
19/06//2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
6312/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice
di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 24.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG n. 8764/2024
tra
(C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Valentino Russo, con studio in Pozzuoli
(NA), alla Via Angelo Compagnone VIII Traversa n. 3., presso cui elettivamente domicilia;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso, con giusto mandato in calce all'atto introduttivo,
dall'avv. Giuseppe Nerone ed elettivamente domiciliato in alla Piazza CP_1
Municipio;
APPELLATO
E
; CP_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di
Napoli nord n. 4945/2024, emessa in data 10/11/2021 e pubblicata il 19/06/2024 2
all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 6313/2021 e non notificata
CONCLUSIONI: Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti di causa che , odierno appellato, a seguito di CP_3
estratto di ruolo apprese dell'esistenza di una posta debitoria a proprio carico,
pari ad Euro 156,26, risultante dalla cartella n. 02820140038520706 relativa a violazioni del Codice della Strada, anno 2012.
adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento CP_3
dell'intervenuta prescrizione del credito derivante dalla suddetta cartella, attesa la mancata notifica della stessa.
Si costituivano in giudizio l' odierna Controparte_4
appellante, ed il e venivano eccepite: 1) la ritualità della Controparte_1
notifica della cartella esattoriale;
2) l'inammissibilità delle impugnazioni dell'estratto ruolo e la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. a proporre un'azione di accertamento negativo del credito mediante l'impugnazione dell'estratto ruolo, non essendo stata intrapresa alcuna azione esecutiva a seguito della notifica della cartella esattoriale;
3) l'infondatezza e genericità
dell'eccezione di prescrizione, stante la presenza di atti intermedi interruttivi della stessa;
4) il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale ed annullava la suddetta cartella,
condannando l'Agente al pagamento delle spese di lite. Controparte_5
L' , odierna appellante, ha fondato la propria Parte_1
censura sulle medesime ragioni fatte valere nel giudizio di prime cure: 1)
l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo e la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nel richiedere l'accertamento negativo del 3
credito, non essendo stata intrapresa alcuna azione esecutiva;
2) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, data la ritualità delle notifiche della cartella esattoriale e della successiva intimazione di pagamento n°
02820189005125940000, avvenute rispettivamente in data 09/03/2015 ed in data
09/02/2019.
Il ha aderito ai motivi di appello esposti dall'odierna Controparte_1
appellante, eccependo altresì la mancanza di qualsiasi responsabilità
relativamente alle doglianze mosse nel giudizio di prime cure avverso le attività
espletate ai fini della riscossione del credito.
, invece, seppur ritualmente citato, non si è costituito. Pertanto, ne CP_3
va dichiarata la contumacia.
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo del tutto assorbente quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è
impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata
sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in
giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80,
comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti
con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, 4
n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale,
novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si
applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in
riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art.
6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n.
26283 del 6 settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi alla stesura della sentenza da parte del g.d.p.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a
RG n. 8764/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice
di pace di Napoli Nord, n. 4945/2024, resa in data 10/11/2021, e pubblicata il
19/06//2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n.
6312/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice
di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 24.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Lorella Triglione