Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 1751/2023 di R.G. promossa da: (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GENTILE Parte_1 C.F._1
LOREDANA e domicilio eletto presso il suo studio in Cologno Piazza Castello 16 ricorrente- contro
P. IVA ) - contumace CP_1 P.IVA_1
(P.IVA ) – contumace Controparte_2 P.IVA_2
-convenuti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 3.10.2023, conveniva Parte_1 in giudizio le società , esponendo di aver Controparte_3 Controparte_4 prestato la propria attività lavorativa presso il negozio Lisa Collection, ubicato all'interno del Centro Commerciale Bennet di Brugherio, a seguito di contratto stipulato con la società
che prevedeva la sua assunzione dal 2.6.2021 a tempo determinato, con CP_1 scadenza il 30.6.2021 (poi prorogata), modalità part time (20 ore settimanali), inquadramento nel V livello del CCNL Commercio e mansioni di aiuto commessa;
di essersi occupata in totale autonomia – insieme ad altra collega -, per tutta la durata del rapporto di lavoro, delle più disparate incombenze, come gestione delle attività di vendita, gestione del magazzino, gestione cassa, allestimento delle vetrine, apertura e chiusura del negozio;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.30, ovvero dalle 14.30 alle 20.30, il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ovvero dalle 14.30 alle 20.30, la domenica dalle 9.00 alle 14.30 ovvero dalle 14.30 alle 20.00, in linea con gli orari di apertura e di chiusura del centro commerciale;
di aver continuato a lavorare con le medesime mansioni anche a seguito della cessione del negozio a in data CP_2 CP_2
18.10.2021, ove veniva solo formalmente riassunta con contratto avente le medesime caratteristiche di durata, inquadramento e prestazioni;
di aver proseguito l'attività dopo la trasformazione del contratto a tempo indeterminato e di aver lavorato ininterrottamente dall'1.2.2022 al 31.3.2022 a causa della sospensione della collega, signora non Pt_2 sottoposta a vaccino nel periodo di emergenza COVID;
di non aver ricevuto le retribuzioni
1
Affermava la sussistenza della responsabilità solidale di e CP_1 Controparte_5 con riguardo al rapporto di lavoro intercorso dal 2.6.2021 al 31.10.2021, e quindi in
[...] relazione all'importo di euro 8.903,72 lordi, ovvero in subordine di euro 7.108,77 nel caso di mancato riconoscimento del livello superiore. Chiedeva, previo accertamento delle circostanze di cui sopra, il pagamento della somma complessiva di euro 41.736,99, di cui euro 2.392,23 lordi per retribuzione di ottobre 2022
(compresi ratei di 13° e 14° mensilità), euro 2.377,91 lordi per retribuzione di novembre
2022 (compresi ratei di 13° e 14° mensilità), euro 2.079,70 per indennità sostitutiva del preavviso, ed euro 3.345,93 per TFR;
ovvero, in subordine, il pagamento della somma complessiva di euro 32.624,49 lordi, di cui euro 2.012,98 lordi per retribuzione di ottobre 2022 (compresi ratei di 13° e 14° mensilità), euro 2.000,95 lordi per retribuzione di novembre
2022 (compresi ratei di 13° e 14° mensilità).
Ancorchè ritualmente citate, non si costituiva nessuno per le società convenute, dichiarate pertanto contumaci. Esperita l'istruttoria con l'escussione dei testi indicati da parte ricorrente, la causa veniva discussa all'udienza dell'8.4.2025 con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito illustrati. Premessa l'incontestata assunzione della ricorrente presso la a far tempo dal CP_1
2.6.2021, e di un rapporto di lavoro configurato come a tempo determinato e poi indeterminato, per 20 ore settimanali, con inquadramento nel V livello del CCCNL Commercio, proseguito con le medesime caratteristiche con la società Controparte_2 sino alla data del 30.11.2022 (cessazione per intervenute dimissioni della
[...] lavoratrice), le prove orali assunte hanno consentito di accertare con sufficiente margine di certezza, nonché in ossequio ai criteri di ripartizione dell'onere probatorio, che
[...]
ha lavorato per un numero di ore effettivamente superiore a quelle indicate nel Pt_1 contratto di lavoro.
Ciò è quanto emerso dalle dichiarazioni della TE , la quale riferiva Testimone_1 di aver lavorato presso lo stesso esercizio commerciale della ricorrente, e che svolgevano le medesime incombenze. Precisava, quanto all'orario di lavoro, che “si faceva il turno di mattina dalle ore 9,00 alle ore 14,30, e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 20,30, il sabato e la domenica ci alternavamo, il sabato essendoci più affluenza garantivamo una compresenza di circa 8 ore. Facevamo anche gli straordinari … avevamo un contratto di 20 ore settimanali, ma in partica ne facevamo il doppio.”. La TE confermava l'ulteriore circostanza relativa al periodo di assenza durante l'emergenza COVID, e al fatto che “la signora rimasta Pt_1 sola a gestire il negozio”, e precisava che entrambe avevano ricevuto solo la retribuzione mensile in base alle ore riportate nel contratto. Pressochè analogamente, la TE , titolare del negozio contiguo all'interno del Tes_2
Centro Commerciale, riferiva di aver visto la signora entrare e uscire con turni della Pt_1 mattina e del pomeriggio alternati con l'altra commessa. Gli orari erano circa dalle 9,00 alle 14,00/15,00 e la sera fino alle 20,30. Il sabato le due commesse facevano compresenza, e così nei periodi di maggiore affluenza, iniziando agli stesi orari. Il sabato iniziavano alle ore 8,30”. Il quadro che si prospetta è lineare e omogeneo, offrendo riscontro di una durata complessiva di ore settimanali conforme all'assunto di parte attrice, e cioè nettamente superiore a quanto risultante dal contratto (doc.3), pari a circa 40 ore settimanali, con
2 ricomprensione della domenica. Tanto riporta lo schema redatto e allegato al ricorso, in cui vengono analiticamente esposte le ore di lavoro nelle singole mensilità di interesse, variabili dalle 180 alle 186 ore, con un incremento nei mesi di febbraio e marzo 2022, a sua volta in linea con l'attività esclusiva rimessa alla ricorrente durante l'assenza imposta della collega. Ciò ha altresì comportato lo svolgimento di ore straordinarie, correttamente individuate in una media di 39 ore settimanali nel medesimo periodo dell'anno Risultano coerenti le festività, ove si è avuto svolgimento dell'attività lavorativa, corrispondenti peraltro a quanto riportato nelle buste paga in possesso della ricorrente e parimenti allegate al ricorso (doc. 7), nonché gli orari esposti nei giorni di domenica, che riflettono la durata complessiva delle 8 ore giornaliere con alternanza mattina/pomeriggio delle due lavoratrici.
Nondimeno dovute sono le somme a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità come da contratto.
Ciò che, invece, si reputa di dover escludere dal calcolo complessivo sono gli importi reclamati a titolo di ferie e permessi non goduti, rispetto ai quali, per durata ed entità rispettivamente indicate, non si ravvisa riscontro alcuno, né attraverso le deposizioni testimoniali, né dalla buste paga inidonee isolatamente a fornire validi elementi di orientamento, che non siano quelli al riguardo testualmente esposti.
Così accertate, per specifiche voci, le spettanze dovute alla ricorrente, implicanti un corrispondente credito in suo favore, previa detrazione di quanto percepito, (importi presenti nelle buste paga e fedelmente riportati nei conteggi prodotti), non può invece ritenersi fondata la domanda di attribuzione del superiore inquadramento nel III livello del
CCNL Commercio. Se infatti dalle testimonianze è pur emerso lo svolgimento di mansioni disparate all'interno dell'esercizio commerciale (apertura e chiusura del negozio, allestimento della vetrina, pulizia, assistenza alla vendita e gestione della cassa), non sono compiutamente delineate attività riconducibili nel novero di quelle ricavabili dal menzionato CCNL con riferimento al livello III. In esso vengono infatti inquadrati “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”. Rientrano nella categoria “il vetrinista e il commesso specializzato provetto: personale con mansioni di concetto, di comprovata specializzato provetto: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori, nonché figure affini seppur non comprese nell'elencazione dell'articolo citato del CCNL”. Se pure descritta come di fatto adibita a svolgere plurime funzioni, non possono tuttavia riconoscersi alla ricorrente quelle competenze dotate di elevata specializzazione, comprensive di compiti di consulenza e applicazione in ambito merceologico, nonché estese alla “determinazione di prezzi”, alle “azioni promozionali”, all' “addestramento e formazione professionale di altri lavoratori”; la varietà di mansioni appare piuttosto circoscritta al contesto delle attribuzioni del V livello, contrattualmente previsto, proprie di quei “lavoratori che seguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche”, ed in particolare “dell'addetto
3 dell'insieme ausiliarie alla vendita intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura …. di movimentazione fisica delle merci”. Queste ultime competenze sono peraltro in linea con la durata stessa del rapporto di lavoro, ivi indicato in 18 mesi, e all'incirca pari quello dell'odierna ricorrente, la quale ha effettivamente lavorato per circa un anno e mezzo.
Ne consegue che devono considerarsi, ai fini della determinazione delle spettanze dovute,
i conteggi alternativi, proposti subordinatamente in ricorso, i quali, depurati delle somme non dovute per ferie e permessi non goduti (rispettivamente, euro 819,01 e 42,03 per l'anno 2021, e euro 1516,58 e euro 466,64 per l'anno 2022), conducono a differenze retributive pari a euro 8.465,32 per l'anno 2021 e euro 16.456,37 per l'anno 2022. A tali importi si perviene sulla base delle detrazioni operate nei conteggi prodotti, muovendo dall'individuazione della retribuzione mensile dovuta in ragione delle accertate ore di lavoro, di tredicesima e quattordicesima, festività, lavoro domenicale e ore di lavoro straordinarie, e calcolando la differenza con quanto percepito euro 5720,63 nell'anno 2021 e euro 8454,52 nell'anno 2022). Si richiamano quindi le voci e i calcoli corrispondenti, allegati da parte ricorrente (doc. 12), che, in linea con le voci presenti nelle singole buste paga, coerentemente ricostruiti con riferimento alle mensilità di ottobre e novembre 2022, e non fatti oggetto di alcuna contestazione da parte delle società resistenti rimaste contumaci, possono validamente orientare ai fini della individuazione delle spettanze complessivamente dovute. In proposito, vale la pena di rammentare il consolidato principio secondo cui “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (Cass. 21302/2019). Nel caso in esame, entrambe le società datrici di lavoro sono rimaste contumace, e benché la contumacia non equivale alla "non contestazione" delle allegazioni della controparte (posto che l'art. 115
c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite), si sono volontariamente sottratte al processo e alla possibilità di fornire la prova contraria rispetto a quella fornita dal ricorrente, ovvero di eccepire l'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi dell'obbligazione di pagamento nonché (eventualmente) disconoscere la documentazione prodotta in giudizio dal lavoratore.
Devono altresì riconoscersi le somme spettanti a titolo di TFR, per ciascun anno di interesse, le quali, in base alle rideterminazioni compiute (euro 8.465,32 per l'anno 2021 e euro 16.456,37 per l'anno 2022), risultano essere pari euro 929,01 per l'anno 2021 (euro 1050,81
– percepito= 929,01), e euro 1419,25 per l'anno 2022 (euro 1845,25 – percepito= 1419,25). Deve aggiungersi la somma prevista a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, che nel caso di specie compete alla ricorrente in ragione delle dimissioni rassegnate per giusta causa a seguito del mancato pagamento delle retribuzioni residue e di quello relativo alle corrette retribuzioni in base all'effettivo ed accertato orario di lavoro. Tale somma è stata individuata, ai sensi dell'art. 254 CCNL, in quella lorda di euro 1750,04. Merita infine accoglimento la domanda vertente sul riconoscimento del rapporto di solidarietà e sulla conseguente responsabilità solidale di e CP_1 Controparte_2 attesa la documentata cessione del ramo di azienda e correlata applicazione del
[...] disposto di cui all'art.2112 c.c.. Il periodo suscettibile di considerazione è quello intercorrente dal 2.6.2021 al 31.10.2021, per il quale si profila un importo complessivo dovuto alla
4 ricorrente pari a euro 7108,77 lordi, da cui vanno detratti gli importi corrispondenti nel medesimo periodo a ferie e permessi non goduti.
Quanto precede comporta la condanna della società al pagamento Controparte_2 in favore della ricorrente della somma lorda di euro 24.921,69, cui devono aggiungersi euro
929,01 per TFR anno 2021, euro 1419,25 per TFR anno 2022, euro 1750,04 per indennità di preavviso;
e così complessivamente euro 29.019,99, di cui euro 7108,77 lordi in solido con , da cui vanno detratti gli importi corrispondenti nel medesimo periodo a CP_1 ferie e permessi non goduti.
Il parziale accoglimento delle domande attoree giustifica una compensazione delle spese di lite – liquidate come in dispositivo – che appare congrua nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, ogni altra istanza e deduzione disattesa, così provvede: previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro tra e le società Parte_1 convenute, full time e con decorrenza dal 2.6.2021 al 30.11.2022, condanna CP_6
l pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro 29.019,99,
[...] di cui euro 929,01 per TFR anno 2021, euro 1419,25 per TFR anno 2022, euro 1750,04 per indennità di preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e di cui euro 7108,77 lordi in solido con per il periodo dal 2.6.2021 al CP_1
31.10.2021, con detrazione degli importi corrispondenti nel medesimo periodo a ferie e permessi non goduti;
rigetta la domanda di parte ricorrente volta a ottenere il riconoscimento dell'inquadramento nel livello III CCNL Commercio;
condanna le società convenute alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, complessivamente liquidate in euro 4629,00, oltre euro 118,50 per rimborso CU, rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, in misura pari a 2/3.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 8.4.2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Simona Improta
5