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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/07/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3019/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3019/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GENNARO GRASSIA ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Trentola Ducenta (CE), via Coppola n. 12
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Controparte_1 C.F._2
SERRAPICA ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Ravenna, via Salvatore Valitutti n. 78
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 24.02.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.12.2024, conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'On.le Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi, la quale può essere sostituita dal deposito di note scritte e, verificate le condizioni di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 28/08/1999 in Lusciano (CE), atto 38, P II, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lusciano di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento e chiedono l'applicazione delle condizioni innanzi riportate”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 14.12.2023, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 24.04.2024. In data 04.01.2024 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 15.04.2024 , limitandosi a contestare in fatto Controparte_1
e in diritto gli assunti attorei. Stante il riferito raggiungimento di un accordo e la richiesta di svolgimento dell'udienza rinviata d'ufficio all'udienza del 22.05.2024 mediante trattazione scritta, il Giudice relatore delegato differiva l'udienza al 27.05.2024 e disponeva che la stessa venisse sostituta dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle data del 21.05.2024 e del 20.05.2024 e sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. , le Parte_1 Controparte_1 parti chiedevano al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione, con l'unica eccezione della rinuncia all'assegno divorzile da parte della sig.ra Pt_1
Con ordinanza emessa in data 23.07.2024, il Giudice relatore delegato disponeva che le parti precisassero in maniera espressa e specifica le condizioni di divorzio entro il 31.10.2024 e ordinava alle medesime di produrre le ultime tre dichiarazioni dei redditi entro il medesimo termine, rinviando il processo all'udienza del 21.11.2024. Alla successiva udienza, stante la richiesta delle parti di un ulteriore termine per precisare conclusioni congiunte, il Giudice delegato rinviava il procedimento all'udienza del 26.02.2025, disponendone lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per deposito delle note scritte sino alla data di udienza e ordinando alle parti di produrre attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. In data 05.02.2025, le parti producevano certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 775/2013 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nelle note scritte depositate telematicamente in data 24.02.2025 e sottoscritte personalmente dalla sig.ra dal sig. e dalle figlie e , le parti davano atto Pt_1 CP_1 Persona_1 Persona_2 della raggiunta autosufficienza economica delle figlie e della rinuncia della sig.ra alla Pt_1 corresponsione di un assegno divorzile e chiedevano pertanto al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di assegnare la casa familiare alla sig.ra CP_2
essendo la stessa di proprietà dei genitori di quest'ultima.
[...]
pagina 2 di 4 Con ordinanza emessa in data 21.05.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda volta alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 28.08.1999 a Lusciano (CE) e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 38, parte II, serie A, dell'anno 2019 è fondata e meritevole di accoglimento. Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 775/2013 emessa dal Tribunale di Maria Capua Vetere, come emerge dal relativo certificato ex art. 124 disp. att. c.c. prodotto in giudizio, ed essendo ampiamente decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel suddetto giudizio. In tale lasso temporale, come riferito dall'attrice nel ricorso e non espressamente contestato dal convenuto, i coniugi non si sono riconciliati e non hanno ripreso la convivenza. La protrazione dello stato di separazione e l'insistenza nella domanda di divorzio da parte dei coniugi sono elementi che attestano in modo inequivocabile che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi non può più essere ricostituita. Quanto alla domanda accessoria di assegnazione della casa coniugale, la stessa non può essere accolta, avendo le parti attestato nelle note scritte, sottoscritte anche dalle figlie e che le Per_1 Per_2 stesse sono economicamente autosufficienti. Posto che l'assegnazione della casa familiare mira a preservare l'ambiente domestico a tutela dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti, la raggiunta autosufficienza economica delle figlie osta all'accoglimento della domanda. Alla luce dell'esito della lite, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a Parte_2
Caserta il 08.09.1977, e da , nato a Lusciano (CE) il [...], a Lusciano in [...] Controparte_1
28.08.1999 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 38, parte II, s. A, dell'anno 1999;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lusciano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 10.07.2025 pagina 3 di 4
Il Giudice estensore Dott.ssa Elena Orlandi
Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3019/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GENNARO GRASSIA ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Trentola Ducenta (CE), via Coppola n. 12
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOMENICO Controparte_1 C.F._2
SERRAPICA ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Ravenna, via Salvatore Valitutti n. 78
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 24.02.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06.12.2024, conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_1 innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “che l'On.le Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi, la quale può essere sostituita dal deposito di note scritte e, verificate le condizioni di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 28/08/1999 in Lusciano (CE), atto 38, P II, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lusciano di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento e chiedono l'applicazione delle condizioni innanzi riportate”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 14.12.2023, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 24.04.2024. In data 04.01.2024 interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 15.04.2024 , limitandosi a contestare in fatto Controparte_1
e in diritto gli assunti attorei. Stante il riferito raggiungimento di un accordo e la richiesta di svolgimento dell'udienza rinviata d'ufficio all'udienza del 22.05.2024 mediante trattazione scritta, il Giudice relatore delegato differiva l'udienza al 27.05.2024 e disponeva che la stessa venisse sostituta dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle data del 21.05.2024 e del 20.05.2024 e sottoscritte personalmente dalla sig.ra e dal sig. , le Parte_1 Controparte_1 parti chiedevano al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione, con l'unica eccezione della rinuncia all'assegno divorzile da parte della sig.ra Pt_1
Con ordinanza emessa in data 23.07.2024, il Giudice relatore delegato disponeva che le parti precisassero in maniera espressa e specifica le condizioni di divorzio entro il 31.10.2024 e ordinava alle medesime di produrre le ultime tre dichiarazioni dei redditi entro il medesimo termine, rinviando il processo all'udienza del 21.11.2024. Alla successiva udienza, stante la richiesta delle parti di un ulteriore termine per precisare conclusioni congiunte, il Giudice delegato rinviava il procedimento all'udienza del 26.02.2025, disponendone lo svolgimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per deposito delle note scritte sino alla data di udienza e ordinando alle parti di produrre attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. In data 05.02.2025, le parti producevano certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 775/2013 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nelle note scritte depositate telematicamente in data 24.02.2025 e sottoscritte personalmente dalla sig.ra dal sig. e dalle figlie e , le parti davano atto Pt_1 CP_1 Persona_1 Persona_2 della raggiunta autosufficienza economica delle figlie e della rinuncia della sig.ra alla Pt_1 corresponsione di un assegno divorzile e chiedevano pertanto al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di assegnare la casa familiare alla sig.ra CP_2
essendo la stessa di proprietà dei genitori di quest'ultima.
[...]
pagina 2 di 4 Con ordinanza emessa in data 21.05.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda volta alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 28.08.1999 a Lusciano (CE) e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 38, parte II, serie A, dell'anno 2019 è fondata e meritevole di accoglimento. Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 775/2013 emessa dal Tribunale di Maria Capua Vetere, come emerge dal relativo certificato ex art. 124 disp. att. c.c. prodotto in giudizio, ed essendo ampiamente decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel suddetto giudizio. In tale lasso temporale, come riferito dall'attrice nel ricorso e non espressamente contestato dal convenuto, i coniugi non si sono riconciliati e non hanno ripreso la convivenza. La protrazione dello stato di separazione e l'insistenza nella domanda di divorzio da parte dei coniugi sono elementi che attestano in modo inequivocabile che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi non può più essere ricostituita. Quanto alla domanda accessoria di assegnazione della casa coniugale, la stessa non può essere accolta, avendo le parti attestato nelle note scritte, sottoscritte anche dalle figlie e che le Per_1 Per_2 stesse sono economicamente autosufficienti. Posto che l'assegnazione della casa familiare mira a preservare l'ambiente domestico a tutela dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti, la raggiunta autosufficienza economica delle figlie osta all'accoglimento della domanda. Alla luce dell'esito della lite, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a Parte_2
Caserta il 08.09.1977, e da , nato a Lusciano (CE) il [...], a Lusciano in [...] Controparte_1
28.08.1999 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 38, parte II, s. A, dell'anno 1999;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lusciano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 10.07.2025 pagina 3 di 4
Il Giudice estensore Dott.ssa Elena Orlandi
Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini
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