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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/09/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3380/2024 con ricorso depositato il 05.07.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Sabrina Parte_1
Cerantola ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] con l'avv. Controparte_1
Riccardo Cavezzini resistente
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale così statuire: sul regime di affidamento:
pagina 1 di 14 affidarsi il figlio nato il [...] a Siena (SI), ad [...] i genitori Persona_1 con la modalità dell'affido condiviso;
collocamento e sul regime di visita: disporsi il collocamento del figlio minore presso la residenza della Persona_1 madre, in 35010 – Villa del Conte (PD), Via Restello n. 19, prevedendo che il padre possa vedere e tenere con sé sulla base del seguente calendario, che tiene conto della _1 disponibilità manifestata dal signor _1
a) gennaio: ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo dal 21 (o dal _1 primo giorno di vacanza, se successivo) al 30 dicembre e con l'altro quello dal 31 dicembre al 6 gennaio. Negli anni in cui avrà trascorso con il padre il periodo dal 21 _1 al 30 dicembre, quest'ultimo non eserciterà il diritto di visita di 5 giorni nel mese di gennaio;
b) febbraio: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori, secondo le esigenze preminenti del minore;
qualora il calendario scolastico preveda la pausa per il carnevale, i genitori avranno cura di concordare tale periodo di visita in concomitanza con tali festività, anche modificando i giorni della settimana (da sabato a mercoledì);
c) marzo: negli anni in cui le festività pasquali cadono nel mese di marzo, il minore trascorrerà con il padre il periodo intercorrente tra il Giovedì Santo ed il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta). Alternativamente, nel caso in cui le festività pasquali non cadano nel mese di marzo o il minore trascorra il periodo di Pasqua con la madre, potrà _1 stare con il padre cinque giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina;
d) aprile: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni o durante le vacanze pasquali, o in corrispondenza del ponte del 25 Aprile.
e) maggio: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori, secondo le esigenze preminenti del minore. Per esigenze scolastiche del minore, i predetti giorni potranno essere stabiliti in concomitanza dell'eventuale ponte del 1° maggio;
f) giugno-luglio-agosto: durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre 21 giorni anche non consecutivi (comunque sempre per periodi mai inferiori a 5 giorni) da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
g) settembre: il minore trascorrerà con il padre la prima settimana di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico;
pagina 2 di 14 h) ottobre: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì pomeriggio di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori;
i) novembre: il minore trascorrerà con il padre cinque giorni in concomitanza del ponte di
Ognissanti o, comunque, alternativamente 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori;
j) dicembre: verrà seguito il calendario indicato per gennaio, ossia, ad anni alterni, il minore trascorrerà con un genitore il periodo dal 21 dicembre (o dal primo giorno di vacanza, se successivo) al 30 dicembre e con l'altro quello compreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio.
Il periodo di permanenza di presso il padre dovrà in ogni caso essere concordato tra _1
i genitori entro il giorno 15 del mese precedente.
All'inizio del momento di visita, il signor andrà a prendere il figlio presso _1 _1 la residenza della madre a Villa del Conte (PD). Al termine del periodo di visita, il figlio sarà accompagnato dal padre fino alla località di Castiglione dei Pepoli (BO), dove incontrerà la madre che lo riaccompagnerà presso la residenza. sul contributo al mantenimento del figlio minore _1 disporsi a carico del signor quale contributo al mantenimento del figlio _1 _1 un assegno mensile dell'importo di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, nel conto corrente intestato alla signora , con decorrenza dal mese di luglio 2024. T_
Disporsi, altresì, che il signor concorra nella misura del 60% al pagamento _1 delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio come da Protocollo in _1 uso presso il Tribunale di Padova.
L'Assegno Unico e Universale erogato dall'INPS continuerà ad essere percepito dalla signora nella misura del 100%. T_
In via istruttoria:
Ci si oppone alle richieste istruttorie ex adverso formulate. In ipotesi di rimessione in istruttoria della causa, si chiede l'ammissione delle prove per testi e per interpello con i testi indicati nel ricorso introduttivo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, pagina 3 di 14 In via istruttoria, disporre la revoca dell'ordinanza emessa in data 17.2.2025 dall'Ill.mo
Tribunale di Padova – Sezione I Civile e per l'effetto disporre l'ammissione delle richieste istruttorie ritualmente articolate ed in particolare della prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 473 bis 17 comma II c.p.c. e della CTU psicologia ritualmente richiesta con la medesima memoria.
Nel merito, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Padova, respingere tutte le domande e le richieste avanzate dalla ricorrente per tutti i motivi ampiamente esposti Parte_1 in narrativa, disponendo per contro, le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento del minore Persona_1
I Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con la forma Persona_1 dell'affidamento condiviso e con collocamento prevalente presso la madre T_
. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in via condivisa da entrambi i
[...] genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, alla religione, all'educazione ed alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.
Qualora, l'On.le Tribunale dovesse ritenere auspicabile il collocamento prevalente del minore presso il padre, quest'ultimo rappresenta la sua piena disponibilità, evidenziando come il minore potrebbe sicuramente godere di spazi adeguati, avendo già predisposto da tempo all'interno della propria abitazione un'ampia cameretta ad uso esclusivo del figlio.
In caso di collocamento prevalente del minore presso il padre, quest'ultimo si accollerebbe il mantenimento diretto dello stesso, senza alcun contributo da parte della madre, salvo per le spese straordinarie, con diritti di visita da parte della madre stabiliti secondo le modalità ritenute più consone dall'On.le Tribunale adito.
II Qualora venga disposto il collocamento prevalente del minore presso la madre T_
, il padre terrà con sé il figlio almeno 5
[...] Controparte_1 Persona_1 giorni al mese (salvo il periodo natalizio, pasquale ed estivo che avrà un'autonoma regolamentazione dei diritti di visita del padre). Nell'interesse preminente del minore, i predetti cinque giorni mensili verranno auspicabilmente fatti coincidere con i vari “ponti” connessi alle festività religiose e civili. A mero titolo esemplificativo, i diritti di visita da parte del padre verranno esercitati nei seguenti giorni:
a) Gennaio: ad anni alterni, il minore trascorrerà con un genitore il periodo intercorrente tra il 21 dicembre ed il 30 dicembre e con l'altro quello compreso tra il 31 dicembre ed il
6 gennaio. Negli anni in cui avrà trascorso con il padre il periodo intercorrente tra il _1
pagina 4 di 14 22 dicembre e il 30 dicembre, quest'ultimo non eserciterà il diritto di visita di cinque giorni nella mensilità di gennaio;
b) Febbraio: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori, secondo le esigenze preminenti del minore;
c) Marzo: negli anni in cui le festività pasquali cadono nel mese di marzo, il minore trascorrerà con il padre il periodo intercorrente tra il Giovedì Santo ed il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta). Alternativamente, nel caso in cui le festività pasquali non cadano nel mese di marzo, o comunque qualora vengano trascorse ad anni alterni con la madre, il padre avrà diritto di stare con il figlio cinque giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina;
d) Aprile: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni o durante le vacanze pasquali, o in corrispondenza del ponte del 25 Aprile;
e) maggio: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori, secondo le esigenze preminenti del minore. Per esigenze scolastiche del minore, i predetti giorni potranno essere stabiliti in concomitanza dell'eventuale ponte del 1° Maggio;
f) Giugno-luglio-agosto: durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre 21 giorni anche non consecutivi (comunque sempre per lassi di tempo mai inferiori a 5 giorni) da concordarsi entro e non oltre il precedente 30 maggio;
g) Settembre: il minore trascorrerà con il padre la prima settimana di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico;
h) Ottobre: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori;
i) Novembre: il minore trascorrerà con il padre cinque giorni in concomitanza del ponte di
Ognissanti o, comunque, alternativamente 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori;
j) Dicembre: verrà seguito lo schema indicato per gennaio, ossia, ad anni alterni, il minore trascorrerà con un genitore il periodo intercorrente tra il 21 dicembre ed il 30 dicembre e con l'altro quello compreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio.
Per esigenze organizzative dei genitori, ma soprattutto nell'interesse preminente del minore, i giorni che verranno trascorsi da con il padre, dovranno essere concordati _1 tra i genitori nel mese precedente, ossia, esemplificativamente, i cinque giorni che il pagina 5 di 14 minore trascorrerà con il padre a febbraio dovranno essere concordati entro e non il 15 gennaio e così via per tutti gli altri mesi.
Come da accordo organizzativo ormai consolidatosi tra i genitori, l'incontro tra il padre e la madre per la consegna del minore avverrà a Badia di Castiglione dei Pepoli, località pressoché equidistante tra il luogo di residenza del padre (Arcidosso - GR) e quello di residenza della madre (Villa del Conte -PD).
Nei giorni in cui il sig. si recherà presso il luogo di residenza del Controparte_1 minore per assistere alla recita scolastica, o ad eventi sportivi e/o saggi ai quali prenderà parte avrà diritto di trascorre con il figlio l'intera giornata per poi riportarlo presso _1
l'abitazione della madre entro le ore 21.30.
Nei giorni in cui il minore starà con la madre, il padre avrà diritto di effettuare almeno 2 videochiamate giornaliere nei giorni feriali e 3 videochiamate giornaliere nei giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce di orario: 10.00/11.00 (nei soli giorni festivi, quanto non va a scuola) 17.30/18.30 (sia nei giorni festivi che in quelli feriali); _1
20.30/21.30 (prima che vada a letto per la notte, sia nei giorni festivi che in quelli _1 feriali).
Durante lo svolgimento delle predette videochiamate non dovrà esserci alcuna interferenza da parte della madre. Durante la videochiamata vi dovrà essere un dialogo solo tra padre e figlio senza interferenze esterne che rendano vana la stessa.
III. Qualora venga disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, entro il giorno cinque di ogni mese, il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore fino al _1 raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, l'importo mensile di € 250,00.
Al contempo, il sig. effettuerà mensilmente un versamento Controparte_1 dell'importo di € 100,00 su un libretto postale intestato ad con prelievo a Persona_1 firma congiunta dei genitori, o alternativamente un piano di accumulo a favore del minore.
IV. Ciascun genitore dovrà rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie previamente ed esplicitamente convenute. Per spese straordinarie si intendono, a titolo esemplificativo, le spese straordinarie di natura medico-sanitaria, le spese per attività ludico sportive, le spese per attività scolastiche e didattiche, le spese per i libri scolastici, gite scolastiche e quant'altro concernente l'istruzione, purché previamente concordate ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute, caratterizzate da pagina 6 di 14 assoluta urgenza o comunque di importi inferiori ad € 25,00. Nello specifico, dovranno essere considerate straordinarie tutte quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità e/o sporadicità (criterio temporale); b) gravosità
(criterio quantitativo); non necessarietà (criterio funzionale);
V. L'assegno unico erogato dall'INPS verrà percepito in egual misura dai genitori del minore;
VI. I coniugi si rilasciano espressa autorizzazione al rilascio del Passaporto, nonché della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto del figlio Persona_1
Con vittoria di spese e competenze”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.07.2024 parte ricorrente premesso che Parte_1 dall'unione non matrimoniale con era nato il figlio (il Controparte_1 _1
22.09.2018), chiedeva la regolamentazione della responsabilità genitoriale e in particolare l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé e diritto di visita del padre 1 week end al mese da venerdì a domenica (oltre 2 settimane durante le vacanze estive, 5 gg. durante le vacanze di Natale, durante le vacanze pasquali da venerdì a lunedì sera), onere a carico del padre di contribuire al mantenimento mediante versamento della somma mensile di euro 600 oltre il 60% delle spese straordinarie, assegno unico alla madre.
La ricorrente allegava a sostegno che il rapporto si era interrotto a causa di una relazione del con terza persona e che ella, a seguito dell'evento, a giugno 2022 faceva _1 rientro dalla OS (dove si era trasferita col compagno nel 2018) all'abitazione dei genitori sita in Villa del Conte e ciò in accordo con la controparte.
Precisava quanto a sé di abitare nella casa della famiglia di origine (condotta in locazione)
e quanto all'aspetto lavorativo di aver avviato da poco l'azienda agricola “Fattoria
Remondina s.a.s.” con redditi modestissimi, dopo aver dato le dimissioni nel 2022 dal lavoro di infermiera.
Riferiva di non essere proprietaria di beni immobili, di avere in essere un contratto di finanziamento per prestito al consumo con rata mensile di euro 108,38 e di percepire, in accordo col nella misura del 100% l'assegno unico di ammontare pari a 55 € _1 mensili.
Quanto al precisava che egli abita in una casa di proprietà per la quale ha acceso _1 un mutuo con rata mensile di euro 400 circa, che egli lavora con contratto a tempo pieno e pagina 7 di 14 indeterminato come infermiere presso l'azienda USL OS Sud Est, che contemporaneamente svolge attività di insegnante all'università con contratto a chiamata, percependo nel complesso un reddito mensile medio pari ad almeno euro 2.500 e che all'attualità corrisponde a titolo di contributo per il figlio minore l'importo mensile di euro
350.
In data 07.01.2025 si costituiva ritualmente in giudizio il resistente Controparte_1 contestando la ricostruzione dei fatti ex adverso svolta e in particolare riferendo che la relazione sentimentale era venuta meno a causa dei continui litigi e della freddezza della nei suoi confronti e che alcun consenso egli aveva prestato a che ella tornasse a T_ vivere in Veneto portando con sé il figlio, essendo stata, invece, questa una scelta unilaterale della T_
Il resistente concordava quanto alla richiesta di affido congiunto del figlio minore e non si opponeva al collocamento prevalente del minore presso la residenza della madre, pur essendo egli ben disponibile anche ad accogliere il figlio presso di sé qualora il Tribunale disponesse in tal senso;
quanto alla regolamentazione dei diritti di visita, nell'eventualità che venisse disposto il collocamento presso la madre, chiedeva tempi più ampi di quelli indicati nel ricorso di controparte e che la consegna del minore avvenisse a Badia di
Castiglione dei Pepoli, località equidistante tra la residenza del minore e quella del padre.
Quanto alle condizioni economiche, il resistente evidenziava come la avesse T_ rinunciato ad un lavoro sicuramente compatibile con la cura del figlio e ben più remunerativo di quello attualmente da lei svolto e, quanto a sé, che nello svolgimento della propria professione di infermiere sosteneva mensilmente ingenti spese per gli spostamenti atteso che i turni lavorativi venivano effettuati in città diverse e che l'incidenza delle prestazioni aggiuntive sarebbe venuta meno a seguito di assunzione, già avviata, di ulteriori 31 infermieri da parte dell' subendo così una netta riduzione. Parte_2
Quanto all'insegnamento all'università riferiva di non avere mai percepito alcuna somma da tale attività; precisava inoltre di essere gravato da una rata di mutuo per l'abitazione pari a euro 412 oltre ad euro 28 mensili di assicurazione. Chiedeva pertanto che l'eventuale onere di mantenimento a suo carico fosse stabilito in euro 350 oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 07.02.2025 le parti comparivano personalmente avanti al Giudice delegato e rendevano le dichiarazioni di cui al verbale. Il procuratore di parte resistente chiedeva, nell'ipotesi in cui la causa fosse ritenuta matura per la decisione senza assunzione di pagina 8 di 14 ulteriori prove, la concessione dei termini 473bis.28 c.p.c. e il Giudice si riservava.
Con ordinanza depositata in data 17.02.2025 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse del minore: “1.affida il figlio minore a entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione materna;
Persona_1
2.dispone che il padre veda il figlio minore secondo il seguente calendario: a) gennaio: ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo dal 21 (o dal primo giorno di _1 vacanza, se successivo) al 30 dicembre e con l'altro quello dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Negli anni in cui avrà trascorso con il padre il periodo dal 21 al 30 dicembre, _1 quest'ultimo non eserciterà il diritto di visita di 5 giorni nel mese di gennaio;
b) febbraio: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori, secondo le esigenze preminenti del minore;
qualora il calendario scolastico preveda la pausa per il carnevale, i genitori avranno cura di concordare tale periodo di visita in concomitanza con tali festività, anche modificando i giorni della settimana (da sabato a mercoledì); c) marzo: negli anni in cui le festività pasquali cadono nel mese di marzo, il minore trascorrerà con il padre il periodo intercorrente tra il giovedì santo ed il lunedì dell'Angelo (Pasquetta).
Alternativamente, nel caso in cui le festività pasquali non cadano nel mese di marzo o il minore trascorra il periodo di Pasqua con la madre, potrà stare con il padre cinque _1 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina;
d) aprile: il minore trascorrerà con il padre
5 giorni o durante le vacanze pasquali, o in corrispondenza del ponte del 25 Aprile. e) maggio: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori, secondo le esigenze preminenti del minore. Per esigenze scolastiche del minore, i f) giugno-luglio-agosto: durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre 21 giorni anche non consecutivi
(comunque sempre per periodi mai inferiori a 5 giorni) da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
g) settembre: il minore trascorrerà con il padre la prima settimana di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico;
h) ottobre: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori;
i) novembre: il minore trascorrerà con il padre cinque giorni in concomitanza del ponte di Ognissanti o, comunque, alternativamente 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori;
j) dicembre: verrà seguito il calendario indicato per gennaio, ossia, ad anni alterni, il minore trascorrerà con un genitore il periodo dal 21 dicembre (o dal pagina 9 di 14 primo giorno di vacanza, se successivo) al 30 dicembre e con l'altro quello compreso tra il
31 dicembre ed il 6 gennaio. Il periodo di permanenza di presso il padre dovrà in ogni _1 caso essere concordato tra i genitori entro il giorno 15 del mese precedente. Le parti hanno altresì concordato che i genitori provvedano a mantenere il contatto del figlio con il padre tramite videochiamate che dovranno avvenire nel numero di 2 nei giorni feriali e 3 nei giorni festivi e, in particolare, prevedendo una chiamata dopo scuola/allenamento verso le
17:30/18 e una chiamata prima di addormentarsi e nei giorni festivi due o tre al giorno, compatibilmente con impegni sia di che del padre;
3. determina il contributo dovuto _1 da a per il mantenimento del figlio nella Controparte_1 Parte_1 _1 misura di euro 450 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Padova” e, rilevato che la causa era stata istruita in via documentale, che i capitoli per testi erano superflui al fine del decidere, che parimenti superflua appariva la richiesta CTU che, pertanto, la causa era matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fissava udienza di rimessione della causa al collegio al 17.07.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e con ordinanza depositata in data 17.07.2025 rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
****
1. Sull'affidamento, collocamento, diritto di visita, mantenimento del figlio minore
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla tutela del figlio minore della coppia _1
(nato il [...]), anche alla luce delle conformi conclusioni sul punto svolte dalle parti, si conferma quanto già disposto con l'ordinanza depositata in data 17.02.2025 in punto affido, collocamento e diritto di visita. Deve quindi essere confermato l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento e residenza prevalente _1 presso la madre. Tale disciplina appare conforme al criterio preferenziale di cui all'art. 337 ter co. 2 c.c. e rispettosa delle consolidate abitudini di vita di che da giugno 2022 vive _1 presso l'abitazione materna in Villa del Conte (PD). Tale luogo viene quindi individuato come il suo habitat di riferimento.
Quanto al diritto di visita paterno, le parti in sede di udienza hanno raggiunto un accordo che prevede la disciplina del diritto di visita secondo le condizioni indicate alle pagine 6 e
7 della prima memoria di parte ricorrente con la precisazione che al punto h (mese di ottobre) i giorni da indicare sono 5. Le parti hanno altresì concordato che i genitori pagina 10 di 14 provvedano a mantenere il contatto del figlio con il padre tramite videochiamate che dovranno avvenire nel numero di 2 nei giorni feriali e 3 nei giorni festivi e, in particolare, prevedendo una chiamata dopo scuola/allenamento verso le 17.30-18.00 e una chiamata prima di addormentarsi e nei giorni festivi due o tre al giorno, compatibilmente con gli impegni sia di che del padre. _1
Quanto al luogo ove debba avvenire la consegna del minore allorquando quest'ultimo abbia i tempi di frequentazione della casa paterna, si condividono le valutazioni già espresse nell'ordinanza depositata il 17.02.2025. Invero, in ragione della lontananza esistente tra l'abitazione paterna (in OS) e materna (in Veneto), conseguenza di una scelta di vita effettuata dalle parti nel momento in cui è stato avviato e successivamente sciolto il legame affettivo della coppia, appare equo confermare che entrambe sopportino in uguale misura l'onere economico connesso e il relativo sacrificio anche dei tempi lavorativi, pertanto il luogo di consegna del minore viene individuato sia all'andata che al ritorno in Badia di Castiglione dei Pepoli.
Anche in punto determinazioni economiche si condividono le valutazioni già espresse nell'ordinanza depositata il 17.02.2025.
In particolare, la ricorrente ha svolto sino all'anno 2022 la professione di Parte_1 infermiera, professione dalla quale traeva uno stipendio mensile medio pari a euro 1.700 oltre straordinari. Dal momento del rientro in Veneto ha intrapreso un'attività agricola con la “Fattoria La Remondina s.a.s.” con redditi modestissimi e tale cambio lavorativo appare legato a una scelta personale della ricorrente (agevolata all'evidenza dal sostegno della famiglia di origine, che svolge attività lavorativa nel medesimo settore) e non a una necessità, sicché la modestia del reddito, di cui pure occorre tenere conto, non è derivante da una limitata capacità lavorativa della parte, che al contrario appare altamente specializzata.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risulta quanto segue: mod. 730/2022 per l'anno 2021: reddito lordo da lavoro dipendente €. 29.791,76 mod. 730/2023 per l'anno 2022: reddito lordo da lavoro dipendente €. 24.927 mod. 730 2024 anno 2023: reddito lordo da lavoro dipendente €. 2.784.
La parte non è proprietaria di beni immobili ed è gravata da una rata per un finanziamento pari a euro 108,38. Abita, unitamente al figlio minore, nella casa della famiglia di origine.
Il resistente svolge lavoro con contratto a tempo indeterminato alle Controparte_1 dipendenze della e svolge attività lavorativa a chiamata per Controparte_2
pagina 11 di 14 l'Università di Siena.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risultano i seguenti dati:
Mod. 730/2022 per l'anno 2021: reddito lordo da lavoro dipendente €. 45.901
Mod. 730/2023 per l'anno 2022: reddito lordo da lavoro dipendente €. 52.337
Mod. 730/2024 per l'anno 2021: reddito lordo da lavoro dipendente €. 55.264.
È proprietario dell'abitazione per la quale paga una rata di mutuo pari a euro 440.
Appare dunque congruo confermare, tenuto conto della buona capacità lavorativa di entrambe le parti, della differenza reddituale e patrimoniale esistente tra le stesse, dei maggiori tempi di permanenza del figlio minore presso la madre, del fatto che le parti sopporteranno in pari misura i costi relativi al trasporto del figlio minore, l'onere in capo al padre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio mediante il versamento della somma mensile di euro 450 oltre il 60% delle spese straordinarie.
Quanto alle richieste relative alla ripartizione dell'assegno unico va rilevato che le parti di comune accordo hanno stabilito che l'erogazione continui ad avvenire in esclusivo favore della madre, disponendo in conformità.
2. Sulle spese di lite
In ragione della natura della controversia e delle ragioni della decisione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2. dispone che il padre veda il figlio minore secondo il seguente calendario: _1
a) gennaio: ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo dal 21 (o dal primo _1 giorno di vacanza, se successivo) al 30 dicembre e con l'altro quello dal 31 dicembre al 6 gennaio. Negli anni in cui avrà trascorso con il padre il periodo dal 21 al 30 _1 dicembre, quest'ultimo non eserciterà il diritto di visita di 5 giorni nel mese di gennaio;
b) febbraio: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori, secondo le esigenze preminenti del minore;
qualora il calendario scolastico preveda la pausa per il carnevale, i genitori avranno cura di concordare tale periodo di visita in concomitanza con tali festività, anche modificando i giorni della settimana (da sabato a mercoledì); pagina 12 di 14 c) marzo: negli anni in cui le festività pasquali cadono nel mese di marzo, il minore trascorrerà con il padre il periodo intercorrente tra il Giovedì Santo ed il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta). Alternativamente, nel caso in cui le festività pasquali non cadano nel mese di marzo o il minore trascorra il periodo di Pasqua con la madre, potrà stare _1 con il padre cinque giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina;
d) aprile: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni o durante le vacanze pasquali, o in corrispondenza del ponte del 25 Aprile.
e) maggio: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori, secondo le esigenze preminenti del minore. Per esigenze scolastiche del minore, i predetti giorni potranno essere stabiliti in concomitanza dell'eventuale ponte del 1° maggio;
f) giugno-luglio-agosto: durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre 21 giorni anche non consecutivi (comunque sempre per periodi mai inferiori a 5 giorni) da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
g) settembre: il minore trascorrerà con il padre la prima settimana di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico;
h) ottobre: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori;
i) novembre: il minore trascorrerà con il padre cinque giorni in concomitanza del ponte di
Ognissanti o, comunque, alternativamente 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori;
j) dicembre: verrà seguito il calendario indicato per gennaio, ossia, ad anni alterni, il minore trascorrerà con un genitore il periodo dal 21 dicembre (o dal primo giorno di vacanza, se successivo) al 30 dicembre e con l'altro quello compreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio. Il periodo di permanenza di presso il padre dovrà in ogni caso essere _1 concordato tra i genitori entro il giorno 15 del mese precedente.
Le parti hanno altresì concordato che i genitori provvedano a mantenere il contatto del figlio con il padre tramite videochiamate che dovranno avvenire nel numero di 2 nei giorni feriali e 3 nei giorni festivi e, in particolare, prevedendo una chiamata dopo scuola/allenamento verso le 17:30/18 e una chiamata prima di addormentarsi e nei giorni festivi due o tre al giorno, compatibilmente con impegni sia di che del padre;
_1
3. determina il contributo dovuto da a per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio nella misura di euro 450 mensili da versare entro il giorno 5 _1
pagina 13 di 14 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
4. assegno unico alla madre;
5. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Prima Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3380/2024 con ricorso depositato il 05.07.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Sabrina Parte_1
Cerantola ricorrente nei confronti di
nato a [...] il [...] con l'avv. Controparte_1
Riccardo Cavezzini resistente
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale così statuire: sul regime di affidamento:
pagina 1 di 14 affidarsi il figlio nato il [...] a Siena (SI), ad [...] i genitori Persona_1 con la modalità dell'affido condiviso;
collocamento e sul regime di visita: disporsi il collocamento del figlio minore presso la residenza della Persona_1 madre, in 35010 – Villa del Conte (PD), Via Restello n. 19, prevedendo che il padre possa vedere e tenere con sé sulla base del seguente calendario, che tiene conto della _1 disponibilità manifestata dal signor _1
a) gennaio: ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo dal 21 (o dal _1 primo giorno di vacanza, se successivo) al 30 dicembre e con l'altro quello dal 31 dicembre al 6 gennaio. Negli anni in cui avrà trascorso con il padre il periodo dal 21 _1 al 30 dicembre, quest'ultimo non eserciterà il diritto di visita di 5 giorni nel mese di gennaio;
b) febbraio: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori, secondo le esigenze preminenti del minore;
qualora il calendario scolastico preveda la pausa per il carnevale, i genitori avranno cura di concordare tale periodo di visita in concomitanza con tali festività, anche modificando i giorni della settimana (da sabato a mercoledì);
c) marzo: negli anni in cui le festività pasquali cadono nel mese di marzo, il minore trascorrerà con il padre il periodo intercorrente tra il Giovedì Santo ed il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta). Alternativamente, nel caso in cui le festività pasquali non cadano nel mese di marzo o il minore trascorra il periodo di Pasqua con la madre, potrà _1 stare con il padre cinque giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina;
d) aprile: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni o durante le vacanze pasquali, o in corrispondenza del ponte del 25 Aprile.
e) maggio: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori, secondo le esigenze preminenti del minore. Per esigenze scolastiche del minore, i predetti giorni potranno essere stabiliti in concomitanza dell'eventuale ponte del 1° maggio;
f) giugno-luglio-agosto: durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre 21 giorni anche non consecutivi (comunque sempre per periodi mai inferiori a 5 giorni) da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
g) settembre: il minore trascorrerà con il padre la prima settimana di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico;
pagina 2 di 14 h) ottobre: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì pomeriggio di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori;
i) novembre: il minore trascorrerà con il padre cinque giorni in concomitanza del ponte di
Ognissanti o, comunque, alternativamente 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori;
j) dicembre: verrà seguito il calendario indicato per gennaio, ossia, ad anni alterni, il minore trascorrerà con un genitore il periodo dal 21 dicembre (o dal primo giorno di vacanza, se successivo) al 30 dicembre e con l'altro quello compreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio.
Il periodo di permanenza di presso il padre dovrà in ogni caso essere concordato tra _1
i genitori entro il giorno 15 del mese precedente.
All'inizio del momento di visita, il signor andrà a prendere il figlio presso _1 _1 la residenza della madre a Villa del Conte (PD). Al termine del periodo di visita, il figlio sarà accompagnato dal padre fino alla località di Castiglione dei Pepoli (BO), dove incontrerà la madre che lo riaccompagnerà presso la residenza. sul contributo al mantenimento del figlio minore _1 disporsi a carico del signor quale contributo al mantenimento del figlio _1 _1 un assegno mensile dell'importo di € 600,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, nel conto corrente intestato alla signora , con decorrenza dal mese di luglio 2024. T_
Disporsi, altresì, che il signor concorra nella misura del 60% al pagamento _1 delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio come da Protocollo in _1 uso presso il Tribunale di Padova.
L'Assegno Unico e Universale erogato dall'INPS continuerà ad essere percepito dalla signora nella misura del 100%. T_
In via istruttoria:
Ci si oppone alle richieste istruttorie ex adverso formulate. In ipotesi di rimessione in istruttoria della causa, si chiede l'ammissione delle prove per testi e per interpello con i testi indicati nel ricorso introduttivo.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, pagina 3 di 14 In via istruttoria, disporre la revoca dell'ordinanza emessa in data 17.2.2025 dall'Ill.mo
Tribunale di Padova – Sezione I Civile e per l'effetto disporre l'ammissione delle richieste istruttorie ritualmente articolate ed in particolare della prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 473 bis 17 comma II c.p.c. e della CTU psicologia ritualmente richiesta con la medesima memoria.
Nel merito, Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Padova, respingere tutte le domande e le richieste avanzate dalla ricorrente per tutti i motivi ampiamente esposti Parte_1 in narrativa, disponendo per contro, le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento del minore Persona_1
I Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con la forma Persona_1 dell'affidamento condiviso e con collocamento prevalente presso la madre T_
. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in via condivisa da entrambi i
[...] genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, alla religione, all'educazione ed alla salute del figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.
Qualora, l'On.le Tribunale dovesse ritenere auspicabile il collocamento prevalente del minore presso il padre, quest'ultimo rappresenta la sua piena disponibilità, evidenziando come il minore potrebbe sicuramente godere di spazi adeguati, avendo già predisposto da tempo all'interno della propria abitazione un'ampia cameretta ad uso esclusivo del figlio.
In caso di collocamento prevalente del minore presso il padre, quest'ultimo si accollerebbe il mantenimento diretto dello stesso, senza alcun contributo da parte della madre, salvo per le spese straordinarie, con diritti di visita da parte della madre stabiliti secondo le modalità ritenute più consone dall'On.le Tribunale adito.
II Qualora venga disposto il collocamento prevalente del minore presso la madre T_
, il padre terrà con sé il figlio almeno 5
[...] Controparte_1 Persona_1 giorni al mese (salvo il periodo natalizio, pasquale ed estivo che avrà un'autonoma regolamentazione dei diritti di visita del padre). Nell'interesse preminente del minore, i predetti cinque giorni mensili verranno auspicabilmente fatti coincidere con i vari “ponti” connessi alle festività religiose e civili. A mero titolo esemplificativo, i diritti di visita da parte del padre verranno esercitati nei seguenti giorni:
a) Gennaio: ad anni alterni, il minore trascorrerà con un genitore il periodo intercorrente tra il 21 dicembre ed il 30 dicembre e con l'altro quello compreso tra il 31 dicembre ed il
6 gennaio. Negli anni in cui avrà trascorso con il padre il periodo intercorrente tra il _1
pagina 4 di 14 22 dicembre e il 30 dicembre, quest'ultimo non eserciterà il diritto di visita di cinque giorni nella mensilità di gennaio;
b) Febbraio: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori, secondo le esigenze preminenti del minore;
c) Marzo: negli anni in cui le festività pasquali cadono nel mese di marzo, il minore trascorrerà con il padre il periodo intercorrente tra il Giovedì Santo ed il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta). Alternativamente, nel caso in cui le festività pasquali non cadano nel mese di marzo, o comunque qualora vengano trascorse ad anni alterni con la madre, il padre avrà diritto di stare con il figlio cinque giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina;
d) Aprile: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni o durante le vacanze pasquali, o in corrispondenza del ponte del 25 Aprile;
e) maggio: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori, secondo le esigenze preminenti del minore. Per esigenze scolastiche del minore, i predetti giorni potranno essere stabiliti in concomitanza dell'eventuale ponte del 1° Maggio;
f) Giugno-luglio-agosto: durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre 21 giorni anche non consecutivi (comunque sempre per lassi di tempo mai inferiori a 5 giorni) da concordarsi entro e non oltre il precedente 30 maggio;
g) Settembre: il minore trascorrerà con il padre la prima settimana di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico;
h) Ottobre: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori;
i) Novembre: il minore trascorrerà con il padre cinque giorni in concomitanza del ponte di
Ognissanti o, comunque, alternativamente 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori;
j) Dicembre: verrà seguito lo schema indicato per gennaio, ossia, ad anni alterni, il minore trascorrerà con un genitore il periodo intercorrente tra il 21 dicembre ed il 30 dicembre e con l'altro quello compreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio.
Per esigenze organizzative dei genitori, ma soprattutto nell'interesse preminente del minore, i giorni che verranno trascorsi da con il padre, dovranno essere concordati _1 tra i genitori nel mese precedente, ossia, esemplificativamente, i cinque giorni che il pagina 5 di 14 minore trascorrerà con il padre a febbraio dovranno essere concordati entro e non il 15 gennaio e così via per tutti gli altri mesi.
Come da accordo organizzativo ormai consolidatosi tra i genitori, l'incontro tra il padre e la madre per la consegna del minore avverrà a Badia di Castiglione dei Pepoli, località pressoché equidistante tra il luogo di residenza del padre (Arcidosso - GR) e quello di residenza della madre (Villa del Conte -PD).
Nei giorni in cui il sig. si recherà presso il luogo di residenza del Controparte_1 minore per assistere alla recita scolastica, o ad eventi sportivi e/o saggi ai quali prenderà parte avrà diritto di trascorre con il figlio l'intera giornata per poi riportarlo presso _1
l'abitazione della madre entro le ore 21.30.
Nei giorni in cui il minore starà con la madre, il padre avrà diritto di effettuare almeno 2 videochiamate giornaliere nei giorni feriali e 3 videochiamate giornaliere nei giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce di orario: 10.00/11.00 (nei soli giorni festivi, quanto non va a scuola) 17.30/18.30 (sia nei giorni festivi che in quelli feriali); _1
20.30/21.30 (prima che vada a letto per la notte, sia nei giorni festivi che in quelli _1 feriali).
Durante lo svolgimento delle predette videochiamate non dovrà esserci alcuna interferenza da parte della madre. Durante la videochiamata vi dovrà essere un dialogo solo tra padre e figlio senza interferenze esterne che rendano vana la stessa.
III. Qualora venga disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, entro il giorno cinque di ogni mese, il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore fino al _1 raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, l'importo mensile di € 250,00.
Al contempo, il sig. effettuerà mensilmente un versamento Controparte_1 dell'importo di € 100,00 su un libretto postale intestato ad con prelievo a Persona_1 firma congiunta dei genitori, o alternativamente un piano di accumulo a favore del minore.
IV. Ciascun genitore dovrà rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie previamente ed esplicitamente convenute. Per spese straordinarie si intendono, a titolo esemplificativo, le spese straordinarie di natura medico-sanitaria, le spese per attività ludico sportive, le spese per attività scolastiche e didattiche, le spese per i libri scolastici, gite scolastiche e quant'altro concernente l'istruzione, purché previamente concordate ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute, caratterizzate da pagina 6 di 14 assoluta urgenza o comunque di importi inferiori ad € 25,00. Nello specifico, dovranno essere considerate straordinarie tutte quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità e/o sporadicità (criterio temporale); b) gravosità
(criterio quantitativo); non necessarietà (criterio funzionale);
V. L'assegno unico erogato dall'INPS verrà percepito in egual misura dai genitori del minore;
VI. I coniugi si rilasciano espressa autorizzazione al rilascio del Passaporto, nonché della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto del figlio Persona_1
Con vittoria di spese e competenze”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.07.2024 parte ricorrente premesso che Parte_1 dall'unione non matrimoniale con era nato il figlio (il Controparte_1 _1
22.09.2018), chiedeva la regolamentazione della responsabilità genitoriale e in particolare l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso di sé e diritto di visita del padre 1 week end al mese da venerdì a domenica (oltre 2 settimane durante le vacanze estive, 5 gg. durante le vacanze di Natale, durante le vacanze pasquali da venerdì a lunedì sera), onere a carico del padre di contribuire al mantenimento mediante versamento della somma mensile di euro 600 oltre il 60% delle spese straordinarie, assegno unico alla madre.
La ricorrente allegava a sostegno che il rapporto si era interrotto a causa di una relazione del con terza persona e che ella, a seguito dell'evento, a giugno 2022 faceva _1 rientro dalla OS (dove si era trasferita col compagno nel 2018) all'abitazione dei genitori sita in Villa del Conte e ciò in accordo con la controparte.
Precisava quanto a sé di abitare nella casa della famiglia di origine (condotta in locazione)
e quanto all'aspetto lavorativo di aver avviato da poco l'azienda agricola “Fattoria
Remondina s.a.s.” con redditi modestissimi, dopo aver dato le dimissioni nel 2022 dal lavoro di infermiera.
Riferiva di non essere proprietaria di beni immobili, di avere in essere un contratto di finanziamento per prestito al consumo con rata mensile di euro 108,38 e di percepire, in accordo col nella misura del 100% l'assegno unico di ammontare pari a 55 € _1 mensili.
Quanto al precisava che egli abita in una casa di proprietà per la quale ha acceso _1 un mutuo con rata mensile di euro 400 circa, che egli lavora con contratto a tempo pieno e pagina 7 di 14 indeterminato come infermiere presso l'azienda USL OS Sud Est, che contemporaneamente svolge attività di insegnante all'università con contratto a chiamata, percependo nel complesso un reddito mensile medio pari ad almeno euro 2.500 e che all'attualità corrisponde a titolo di contributo per il figlio minore l'importo mensile di euro
350.
In data 07.01.2025 si costituiva ritualmente in giudizio il resistente Controparte_1 contestando la ricostruzione dei fatti ex adverso svolta e in particolare riferendo che la relazione sentimentale era venuta meno a causa dei continui litigi e della freddezza della nei suoi confronti e che alcun consenso egli aveva prestato a che ella tornasse a T_ vivere in Veneto portando con sé il figlio, essendo stata, invece, questa una scelta unilaterale della T_
Il resistente concordava quanto alla richiesta di affido congiunto del figlio minore e non si opponeva al collocamento prevalente del minore presso la residenza della madre, pur essendo egli ben disponibile anche ad accogliere il figlio presso di sé qualora il Tribunale disponesse in tal senso;
quanto alla regolamentazione dei diritti di visita, nell'eventualità che venisse disposto il collocamento presso la madre, chiedeva tempi più ampi di quelli indicati nel ricorso di controparte e che la consegna del minore avvenisse a Badia di
Castiglione dei Pepoli, località equidistante tra la residenza del minore e quella del padre.
Quanto alle condizioni economiche, il resistente evidenziava come la avesse T_ rinunciato ad un lavoro sicuramente compatibile con la cura del figlio e ben più remunerativo di quello attualmente da lei svolto e, quanto a sé, che nello svolgimento della propria professione di infermiere sosteneva mensilmente ingenti spese per gli spostamenti atteso che i turni lavorativi venivano effettuati in città diverse e che l'incidenza delle prestazioni aggiuntive sarebbe venuta meno a seguito di assunzione, già avviata, di ulteriori 31 infermieri da parte dell' subendo così una netta riduzione. Parte_2
Quanto all'insegnamento all'università riferiva di non avere mai percepito alcuna somma da tale attività; precisava inoltre di essere gravato da una rata di mutuo per l'abitazione pari a euro 412 oltre ad euro 28 mensili di assicurazione. Chiedeva pertanto che l'eventuale onere di mantenimento a suo carico fosse stabilito in euro 350 oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 07.02.2025 le parti comparivano personalmente avanti al Giudice delegato e rendevano le dichiarazioni di cui al verbale. Il procuratore di parte resistente chiedeva, nell'ipotesi in cui la causa fosse ritenuta matura per la decisione senza assunzione di pagina 8 di 14 ulteriori prove, la concessione dei termini 473bis.28 c.p.c. e il Giudice si riservava.
Con ordinanza depositata in data 17.02.2025 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse del minore: “1.affida il figlio minore a entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione materna;
Persona_1
2.dispone che il padre veda il figlio minore secondo il seguente calendario: a) gennaio: ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo dal 21 (o dal primo giorno di _1 vacanza, se successivo) al 30 dicembre e con l'altro quello dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Negli anni in cui avrà trascorso con il padre il periodo dal 21 al 30 dicembre, _1 quest'ultimo non eserciterà il diritto di visita di 5 giorni nel mese di gennaio;
b) febbraio: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori, secondo le esigenze preminenti del minore;
qualora il calendario scolastico preveda la pausa per il carnevale, i genitori avranno cura di concordare tale periodo di visita in concomitanza con tali festività, anche modificando i giorni della settimana (da sabato a mercoledì); c) marzo: negli anni in cui le festività pasquali cadono nel mese di marzo, il minore trascorrerà con il padre il periodo intercorrente tra il giovedì santo ed il lunedì dell'Angelo (Pasquetta).
Alternativamente, nel caso in cui le festività pasquali non cadano nel mese di marzo o il minore trascorra il periodo di Pasqua con la madre, potrà stare con il padre cinque _1 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina;
d) aprile: il minore trascorrerà con il padre
5 giorni o durante le vacanze pasquali, o in corrispondenza del ponte del 25 Aprile. e) maggio: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori, secondo le esigenze preminenti del minore. Per esigenze scolastiche del minore, i f) giugno-luglio-agosto: durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre 21 giorni anche non consecutivi
(comunque sempre per periodi mai inferiori a 5 giorni) da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
g) settembre: il minore trascorrerà con il padre la prima settimana di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico;
h) ottobre: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori;
i) novembre: il minore trascorrerà con il padre cinque giorni in concomitanza del ponte di Ognissanti o, comunque, alternativamente 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori;
j) dicembre: verrà seguito il calendario indicato per gennaio, ossia, ad anni alterni, il minore trascorrerà con un genitore il periodo dal 21 dicembre (o dal pagina 9 di 14 primo giorno di vacanza, se successivo) al 30 dicembre e con l'altro quello compreso tra il
31 dicembre ed il 6 gennaio. Il periodo di permanenza di presso il padre dovrà in ogni _1 caso essere concordato tra i genitori entro il giorno 15 del mese precedente. Le parti hanno altresì concordato che i genitori provvedano a mantenere il contatto del figlio con il padre tramite videochiamate che dovranno avvenire nel numero di 2 nei giorni feriali e 3 nei giorni festivi e, in particolare, prevedendo una chiamata dopo scuola/allenamento verso le
17:30/18 e una chiamata prima di addormentarsi e nei giorni festivi due o tre al giorno, compatibilmente con impegni sia di che del padre;
3. determina il contributo dovuto _1 da a per il mantenimento del figlio nella Controparte_1 Parte_1 _1 misura di euro 450 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Padova” e, rilevato che la causa era stata istruita in via documentale, che i capitoli per testi erano superflui al fine del decidere, che parimenti superflua appariva la richiesta CTU che, pertanto, la causa era matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fissava udienza di rimessione della causa al collegio al 17.07.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. e con ordinanza depositata in data 17.07.2025 rimetteva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
****
1. Sull'affidamento, collocamento, diritto di visita, mantenimento del figlio minore
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla tutela del figlio minore della coppia _1
(nato il [...]), anche alla luce delle conformi conclusioni sul punto svolte dalle parti, si conferma quanto già disposto con l'ordinanza depositata in data 17.02.2025 in punto affido, collocamento e diritto di visita. Deve quindi essere confermato l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento e residenza prevalente _1 presso la madre. Tale disciplina appare conforme al criterio preferenziale di cui all'art. 337 ter co. 2 c.c. e rispettosa delle consolidate abitudini di vita di che da giugno 2022 vive _1 presso l'abitazione materna in Villa del Conte (PD). Tale luogo viene quindi individuato come il suo habitat di riferimento.
Quanto al diritto di visita paterno, le parti in sede di udienza hanno raggiunto un accordo che prevede la disciplina del diritto di visita secondo le condizioni indicate alle pagine 6 e
7 della prima memoria di parte ricorrente con la precisazione che al punto h (mese di ottobre) i giorni da indicare sono 5. Le parti hanno altresì concordato che i genitori pagina 10 di 14 provvedano a mantenere il contatto del figlio con il padre tramite videochiamate che dovranno avvenire nel numero di 2 nei giorni feriali e 3 nei giorni festivi e, in particolare, prevedendo una chiamata dopo scuola/allenamento verso le 17.30-18.00 e una chiamata prima di addormentarsi e nei giorni festivi due o tre al giorno, compatibilmente con gli impegni sia di che del padre. _1
Quanto al luogo ove debba avvenire la consegna del minore allorquando quest'ultimo abbia i tempi di frequentazione della casa paterna, si condividono le valutazioni già espresse nell'ordinanza depositata il 17.02.2025. Invero, in ragione della lontananza esistente tra l'abitazione paterna (in OS) e materna (in Veneto), conseguenza di una scelta di vita effettuata dalle parti nel momento in cui è stato avviato e successivamente sciolto il legame affettivo della coppia, appare equo confermare che entrambe sopportino in uguale misura l'onere economico connesso e il relativo sacrificio anche dei tempi lavorativi, pertanto il luogo di consegna del minore viene individuato sia all'andata che al ritorno in Badia di Castiglione dei Pepoli.
Anche in punto determinazioni economiche si condividono le valutazioni già espresse nell'ordinanza depositata il 17.02.2025.
In particolare, la ricorrente ha svolto sino all'anno 2022 la professione di Parte_1 infermiera, professione dalla quale traeva uno stipendio mensile medio pari a euro 1.700 oltre straordinari. Dal momento del rientro in Veneto ha intrapreso un'attività agricola con la “Fattoria La Remondina s.a.s.” con redditi modestissimi e tale cambio lavorativo appare legato a una scelta personale della ricorrente (agevolata all'evidenza dal sostegno della famiglia di origine, che svolge attività lavorativa nel medesimo settore) e non a una necessità, sicché la modestia del reddito, di cui pure occorre tenere conto, non è derivante da una limitata capacità lavorativa della parte, che al contrario appare altamente specializzata.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risulta quanto segue: mod. 730/2022 per l'anno 2021: reddito lordo da lavoro dipendente €. 29.791,76 mod. 730/2023 per l'anno 2022: reddito lordo da lavoro dipendente €. 24.927 mod. 730 2024 anno 2023: reddito lordo da lavoro dipendente €. 2.784.
La parte non è proprietaria di beni immobili ed è gravata da una rata per un finanziamento pari a euro 108,38. Abita, unitamente al figlio minore, nella casa della famiglia di origine.
Il resistente svolge lavoro con contratto a tempo indeterminato alle Controparte_1 dipendenze della e svolge attività lavorativa a chiamata per Controparte_2
pagina 11 di 14 l'Università di Siena.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risultano i seguenti dati:
Mod. 730/2022 per l'anno 2021: reddito lordo da lavoro dipendente €. 45.901
Mod. 730/2023 per l'anno 2022: reddito lordo da lavoro dipendente €. 52.337
Mod. 730/2024 per l'anno 2021: reddito lordo da lavoro dipendente €. 55.264.
È proprietario dell'abitazione per la quale paga una rata di mutuo pari a euro 440.
Appare dunque congruo confermare, tenuto conto della buona capacità lavorativa di entrambe le parti, della differenza reddituale e patrimoniale esistente tra le stesse, dei maggiori tempi di permanenza del figlio minore presso la madre, del fatto che le parti sopporteranno in pari misura i costi relativi al trasporto del figlio minore, l'onere in capo al padre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio mediante il versamento della somma mensile di euro 450 oltre il 60% delle spese straordinarie.
Quanto alle richieste relative alla ripartizione dell'assegno unico va rilevato che le parti di comune accordo hanno stabilito che l'erogazione continui ad avvenire in esclusivo favore della madre, disponendo in conformità.
2. Sulle spese di lite
In ragione della natura della controversia e delle ragioni della decisione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2. dispone che il padre veda il figlio minore secondo il seguente calendario: _1
a) gennaio: ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo dal 21 (o dal primo _1 giorno di vacanza, se successivo) al 30 dicembre e con l'altro quello dal 31 dicembre al 6 gennaio. Negli anni in cui avrà trascorso con il padre il periodo dal 21 al 30 _1 dicembre, quest'ultimo non eserciterà il diritto di visita di 5 giorni nel mese di gennaio;
b) febbraio: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori, secondo le esigenze preminenti del minore;
qualora il calendario scolastico preveda la pausa per il carnevale, i genitori avranno cura di concordare tale periodo di visita in concomitanza con tali festività, anche modificando i giorni della settimana (da sabato a mercoledì); pagina 12 di 14 c) marzo: negli anni in cui le festività pasquali cadono nel mese di marzo, il minore trascorrerà con il padre il periodo intercorrente tra il Giovedì Santo ed il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta). Alternativamente, nel caso in cui le festività pasquali non cadano nel mese di marzo o il minore trascorra il periodo di Pasqua con la madre, potrà stare _1 con il padre cinque giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina;
d) aprile: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni o durante le vacanze pasquali, o in corrispondenza del ponte del 25 Aprile.
e) maggio: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori, secondo le esigenze preminenti del minore. Per esigenze scolastiche del minore, i predetti giorni potranno essere stabiliti in concomitanza dell'eventuale ponte del 1° maggio;
f) giugno-luglio-agosto: durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre 21 giorni anche non consecutivi (comunque sempre per periodi mai inferiori a 5 giorni) da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
g) settembre: il minore trascorrerà con il padre la prima settimana di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico;
h) ottobre: il minore trascorrerà con il padre 5 giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori;
i) novembre: il minore trascorrerà con il padre cinque giorni in concomitanza del ponte di
Ognissanti o, comunque, alternativamente 5 giorni dal giovedì pomeriggio al lunedì mattina di una settimana che verrà concordemente individuata dai genitori;
j) dicembre: verrà seguito il calendario indicato per gennaio, ossia, ad anni alterni, il minore trascorrerà con un genitore il periodo dal 21 dicembre (o dal primo giorno di vacanza, se successivo) al 30 dicembre e con l'altro quello compreso tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio. Il periodo di permanenza di presso il padre dovrà in ogni caso essere _1 concordato tra i genitori entro il giorno 15 del mese precedente.
Le parti hanno altresì concordato che i genitori provvedano a mantenere il contatto del figlio con il padre tramite videochiamate che dovranno avvenire nel numero di 2 nei giorni feriali e 3 nei giorni festivi e, in particolare, prevedendo una chiamata dopo scuola/allenamento verso le 17:30/18 e una chiamata prima di addormentarsi e nei giorni festivi due o tre al giorno, compatibilmente con impegni sia di che del padre;
_1
3. determina il contributo dovuto da a per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio nella misura di euro 450 mensili da versare entro il giorno 5 _1
pagina 13 di 14 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Padova;
4. assegno unico alla madre;
5. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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