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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/11/2024, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. nr. 2849/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di PRATO in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2849/2019, promossa da:
, con l'avv. RENZO GIANPIERO;
Parte_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
, con l'avv. SANTINI Controparte_1
MARCO;
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE Conclusioni
PER PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE: Voglia il l'Ill.mo Tribunale di TO, contrariis reiectis:
- nel merito, premessa ogni altra declaratoria ritenuta opportuna anche circa la nullità e/o l'annullabilità della clausola riportata nel contratto di cessione di ramo d'azienda del 13 aprile 2017 e specificata a pag. 12 del presente atto, nell'accertata sussistenza dei presupposti di legge per l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art 645 cpc della comparente, previa eventuale revoca del D. I. opposto, compensare tutti gli importi agitati e pretesi dalla ricorrente nel d.i. notificato (al netto degli interessi moratori ex d.Lgs
n° 231/2002 non dovuti) e per le spese successive eventualmente maturate e dovute in conseguenza con i crediti vantati dalla comparente opponente così come specificati e descritti per titoli e misura in parte narrativa e, quindi dichiarare che niente è dovuto al Controparte_1
per le causali di cui alla procedura monitoria e, conseguentemente, dichiarare nullo e di
[...] nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto;
- in ipotesi: previa sempre revoca del d.i. opposto, dichiarare il minore importo eventualmente dovuto dall'opponente al netto degli interessi moratori ex d.Lgs n° 231/2002 non dovuti, in quanto non pretesi in Ricorso per Decreto Ingiuntivo depositato dal e Controparte_1 delle ulteriori somme accertate come dovute alla Parte_2
- condannare in ogni caso il ricorrente alla restituzione degli importi accertati come non dovuti per qualunque ragione e motivo e ciò nonostante corrisposti dalla opponente in esecuzione al titolo esecutivo ed al precetto notificato dal ricorrente il 30/07/19, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore opponente ed inerenti la mala fede negoziale accertata e la temerarietà delle lite ex art. 96 cpc. Il tutto sempre entro i limiti della compensazione azionata e di competenza, materia e valore del Giudice Ordinario.
In via istruttoria Insiste per l'ammissione in tutte le istanze e domande avanzate nelle memorie n° 2 e 3 dell'art. 183 VI° comma cpc In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa. PER PARTE CONVENUTA IN OPPOSIZIONE : per il rigetto dell'opposizione per inammissibilità/infondatezza, conferma del decreto ingiuntivo opposto, comunque accertamento che le somme ingiunte (oltre accessori di precetto per euro
38.065,67) sono dovute, con conseguente condanna;
con soddisfazione delle spese e competenze di lite, Stante la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni, si deve, in prevenzione, e per il caso in cui la attrice opponente reiterasse le proprie istanze istruttorie non ammesse, riportarsi a pagina 1 di 5 tutte le eccezioni e contestazioni di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc (pp. 2-7) e di cui al verbale dell'udienza in data 17.11.2020 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha interposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo . n. 919/2019, r.g. n. 2058/2019 emesso il 18.07.2019 in via provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di TO in favore del Controparte_1
e da questo notificato alla parte opponente in uno ad atto di precetto, in data 30.7.2019.
[...]
Nella narrativa della citazione in opposizione la difesa della parte opponente ha dato atto di aver integralmente corrisposto l'importo precettato, facendo salvi i propri diritti e chiedendo all'intestato
Tribunale:
- Preliminarmente, sussistendo tutti i presupposti di gravità di cui all'art. 649 cpc, sospendere la provvisoria esecutorietà del d.i. n°919/19 del 18/07/19, Rep. 1251/19, R.G. n°20158/19;
- nel merito, premessa ogni altra declaratoria ritenuta opportuna anche circa la nullità e/o l'annullabilità della clausola riportata nel contratto di cessione di ramo d'azienda del 13 aprile 2017 (doc. all. n° 25) e specificata a pag. 12 del presente atto, nell'accertata sussistenza dei presupposti di legge per l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art 645 cpc della comparente, previa eventuale revoca del D. I. opposto, compensare tutti gli importi agitati e pretesi dalla ricorrente nel d.i. notificato (al netto degli interessi moratori ex d. Lgs n° 231/2002 non dovuti) e per le spese successive eventualmente maturate e dovute in conseguenza con i crediti vantati dalla comparente opponente così come specificati e descritti per titoli e misura in parte narrativa e, quindi dichiarare che niente è dovuto al per le causali di cui alla procedura Controparte_1 monitoria e, conseguentemente, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto;
- in ipotesi: previa sempre revoca del d.i. opposto, dichiarare il minore importo eventualmente dovuto dall'opponente al netto degli interessi moratori ex d.Lgs n° 231/2002 non dovuti, in quanto non pretesi in Ricorso per Decreto Ingiuntivo depositato dal Controparte_1
e delle ulteriori somme accertate come dovute alla Parte_2
- condannare in ogni caso il ricorrente alla restituzione degli importi accertati come non dovuti per qualunque ragione e motivo e ciò nonostante corrisposti dalla opponente in esecuzione al titolo esecutivo ed al precetto notificato dal ricorrente il 30/07/19, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore opponente ed inerenti la mala fede negoziale accertata e la temerarietà delle lite ex art. 96 cpc. Il tutto sempre entro i limiti della compensazione azionata e di competenza, materia e valore del Giudice Ordinario. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto:
1. di aver stipulato con il Controparte_1
un contratto di affitto d'azienda in data 18.11.2013 ai rogiti del notaio dott.
[...] Per_1 di TO (rep. n. 78937, racc. n. 15891), iscritto nel registro delle imprese il 22.11.2013 avente
[...] ad oggetto il complesso dei beni aziendali ivi più nel dettaglio descritti, comunque strumentali all'esercizio dell'attività di impresa;
2. di aver presentato in data 22.1.2014 alla Curatela, dopo la dichiarazione di fallimento, una proposta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto l'azienda;
3. che in data 21.4.2016 la curatela ha esercitato la disdetta contrattuale dal contratto di affitto d'azienda, e, pertanto, lo stesso giungeva a scadenza naturale il 31.10.2016; 4. di essere stata dichiarata aggiudicataria definitiva dell'azienda dopo aver esercitato il diritto di prelazione nell'ambito della procedura competitiva indetta dal Fallimento;
5. di aver ricevuto incarico direttamente dalla Curatela, per ottemperare alle richieste della in conformità alla normativa sull'ambiente, per Parte_3 mettere in riserva e differenziare i materiali di risulta presenti nel Centro di recupero di Via Scarpettini n.262 e per l'effetto di aver svolto un'attività per la lavorazione del detto materiale oltre al trasporto presso altra discarica per Euro 391.949,80 come da progetto di fattura n. 1/2017; 6. l'illegittimità dell'applicazione da parte del degli interessi moratori ex d. lgs n. 231/2002 per euro CP_1
5.013,70, in quanto non specificatamente richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo;
7.la sussistenza di pagina 2 di 5 un maggior controcredito verso il Fallimento legittimante ex art. 1460 cc la sospensione della propria prestazione di pagamento e in ogni caso da opporre in compensazione sino alla concorrenza delle pretese oggetto di ingiunzione;
8. che il titolo da cui deriva il proprio credito è rappresentato dalla fattura n. 20/17 per Euro 5.124,00 avente ad oggetto l'attività di smontaggio e l'occupazione illegittima dei terreni appartenenti alla , da novembre 2016 a gennaio 2017 compresi, Parte_2 dall'occupazione illegittima maturata anche nei mesi da febbraio ad aprile 2017 per euro 3.000,00, dagli interessi moratori da calcolarsi ex d.lgs. n. 231/2002 su entrambe le poste creditorie nonché su quelli derivanti dalla somma di euro 354.000,00 oltre iva come da progetto di fattura n. 1/17, riferiti all'attività di smaltimento e messa in riserva dei rifiuti non pericolosi in carico al Controparte_1
[... dall'aprile 2014 svolta dall'attrice su incarico del fallimento, previa voltura dell'autorizzazione alla in virtù della procedura amministrativa avviata dalla Provincia di TO per le Parte_2 irregolarità e i ritardi commessi;
9. infine, ha chiesto la condanna ex art. 96 co. 3 cpc, vista la mancanza di buona fede dell'opposta. Si è costituto con comparsa di risposta il che ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1 sostenendo:
1. l'inammissibilità di qualsiasi domanda condannatoria verso il fallimento ex artt. 52 e 93
e ss l.f.; 2. l'infondatezza dell'eccezione di mancata richiesta degli interessi moratori secondo il tasso previsto dal d. lgs n. 231/2002, vista l'esplicita dizione nel ricorso per DI a Pag.1; 3. che le tre società:
, e Immobiliare TO SR sono Controparte_1 Parte_2 riconducibili alla famiglia , circostanza che consente di ritenere come tutti i soggetti ad esse CP_1 riferibili fossero a piena conoscenza dei fatti di causa;
4. che il credito di cui al decreto ingiuntivo non è stato contestato e in via stragiudiziale non era stato eccepito l'art. 1460 c.c.; 5. che il contratto di affitto di azienda è scaduto in modo naturale in data 31.10.2016 e immediatamente tra le parti sono avvenute comunicazioni per regolare la detenzione dei beni mobili nelle more della procedura competitiva volta alla loro vendita;
6. che in data 17.1.2017, nel periodo in cui la curatela accoglieva i potenziali acquirenti interessati all'acquisto dei beni, le ha intimato il ritiro immediato degli stessi, Parte_2 richiesta che è stata prontamente riscontrata;
7. che in data 3.2.2017 si è tenuta l'apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto, alla presenza di;
8. che in data 9.2.2017 parte attrice ha Parte_2 esercitato il diritto di prelazione per l'acquisto dei beni e, dopo aver versato il corrispettivo, il 14.2.2017 ne è divenuta aggiudicataria definitiva per cui la pretesa dell'indennità di occupazione financo per le mensilità febbraio-aprile 2017 è destituita di fondamento;
9. il contegno strumentale e di malafede di , priva di interesse alla rimozione di beni essenziali alla propria attività poi Parte_2 appunto acquistati;
10. che fino alla data di aggiudicazione, alcuna indennità sarebbe dovuta dal anche in considerazione della clausola […] Al riguardo, la parte cessionaria dichiara CP_1 espressamente di assumersi tutti i costi di gestione dei beni oggetto di cessione per tutto il periodo di detenzione inserita nel contratto di compravendita di azienda del 13.4.2017, oltre alla circostanza di averli comunque utilizzati medio tempore;
11. l'assenza di una obbligazione di pagamento in capo al per la prestazione eseguita e vantata a controcredito dalla parte attrice, dato che non vi CP_1 sarebbe stato un preciso previo incarico, avendo l'attrice autonomamente deciso di proseguire l'attività di recupero inerti per conservare l'iscrizione presso il registro provinciale. Così costituitosi il contraddittorio venivano concessi i termini di cui all'art 183 VI co cpc
Successivamente la causa veniva istruita attraverso le sole allegazioni documentali delle parti avendo il
Giudice revocato l'ammissione di CTU tecnica inizialmente ammessa La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 25.06.2024 tenuta nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c.
Con ordinanza resa in esito a detta trattazione il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito delle note conclusionali ex art 190 c.p.c.
La domanda non merita accoglimento SULLA PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA AVANZATA AVVERSO PROCEDURA
CONCORSUALE
pagina 3 di 5 Non risulta revocabile in dubbio la procedibilità della azione avanzata dall'attore in opposizione giusta la formulazione delle domande avverso la curatela in stretti termini di eccezione riconvenzionale tesa alla sola declaratoria di estinzione per compensazione del credito azionato dalla procedura concorsuale
SUL MERITO DELLA DOMANDA
Nulla quaestio quanto alla pretesa creditoria della parte opposta nei termini e nella estensione sclerotizzata nel decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla posta creditoria indicata in decreto per capitale, infatti, parte opponente nulla ha eccepito sviluppando, invero, tutta la propria tesi difensiva sull'assunto della non debenza di quanto ingiunto a fronte di un proprio asserito maggior controcredito
Quanto, invero, alla asserita illegittimità della applicazione sulla somma per capitale ingiunta degli interessi moratori nella misura maggiorata di cui al d.lgs 231/2002 fa giustizia il tenore letterale del decreto che espressamente riconosce tali interessi sulla somma richiesta in via monitoria Rilevato quindi il compiuto integrarsi degli oneri probatori gravanti sulla parte opposta si consideri quanto dedotto dalla difesa di parte opponente
Vale osservare quanto alla opponibilità in compensazione degli asseriti contro crediti rivendicati dalla parte opponente come la parte opponente abbia specificamente indicato gli stessi nei seguenti termini;
crediti derivanti dalla fattura n°20/17 di € 5.124,00, crediti pari ad ulteriori € 3.000,00 per il periodo di occupazione dai mesi da febbraio ad aprile 2017 oltre interessi moratori ex d.lgs 231/2002 crediti relativi agli importi asseritamente dovuti a titolo di interessi moratori ex d.lgs 231/2002 maturati sul capitale di € 354.000,00 per le attività di smaltimento e messa in riserva dei rifiuti e di cui al progetto di fattura n° 1 del 02/01/17.: La dichiarazione di fallimento del è avvenuta in data 21- Controparte_1
25.11.2013.
Considerato che il credito del ha una fonte causale anteriore essendo relativo a vendita di CP_1 merce giusta fattura n. 1007 del 4.11.2013 emessa dalla società in bonis mentre il controcredito vantato dall'opponente attiene a prestazioni, tutte, compiute successivamente, è necessario indagare dapprima sulla possibilità astratta di operare una compensazione contro il , preso atto della normativa CP_1 speciale e dei principi regolatori la materia.
La compensazione in sede di fallimento rappresenta una deroga alla regola del concorso ed è posta a favore dei soggetti che si trovino ad essere al contempo creditori e debitori del fallito;
perché essa si verifichi si richiede l'anteriorità alla dichiarazione di fallimento del fatto genetico delle obbligazioni contrapposte, mentre non rileva il momento in cui l'effetto compensativo si produce, con la conseguenza che è ammissibile anche la compensazione giudiziale, quando i requisiti richiesti dalla legge sussistono al momento della pronuncia [cfr Cass S.U.. 775/1999].
Inoltre, una diversa soluzione determinerebbe un indebito pregiudizio per i creditori concorsuali, in violazione del principio della par condicio creditorum (rispetto alla quale già la compensabilità di crediti e debiti anteriori costituisce un indubbio privilegio rispetto alla falcidia) [cfr Cass n.
36400/2022].
Invero le poste creditorie rivendicate dalla parte opponente hanno tutte genesi posteriori alla declaratoria di fallimento
In particolare vale rilevare come l'obbligazione di messa in sicurezza dei rifiuti (insorta si in capo alla cessionaria azienda poi fallita cfr solleciti provincia di TO in atti) ha però ad oggetto un obbligazione di facere per il cui compimento, si deve necessariamente ricostruire quanto avvenuto o tramite la stipula di un contratto di appalto tra curatela e opponente e/o nello svolgimento da parte della opponente di una attività di fatto da porsi alla base di eventuale richiesta di ingiusto arricchimento
Entrambe le possibili ipotesi ricostruttive hanno però un dato comune e cioè quello di ricollegarsi ad una genesi delle obbligazioni della opposta successiva alla declaratoria di fallimento e quindi di per sé inopponibili allo stesso in compensazione.
pagina 4 di 5 Vale peraltro notare come parte opponente abbia precisato la propria domanda di compensazione limitatamente agli interessi moratori vantati a controcredito sia sulla fattura 20/2017 che sul progetto di fattura 1 del 2017 sul punto è opportuno sottolineare come tale posta accessoria non possa in radice essere opposta al fallimento. Infatti, nel caso di specie rileva il combinato disposto dall'art 55 della legge fallimentare, (La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. I crediti condizionali partecipano al concorso, a norma degli articoli 96, 113 e 113 bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale) con l'art. 1 secondo comma, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2002, che prevede: Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore.
Anche le ulteriori poste creditorie opposte in compensazione dalla parte opponente hanno inoppugnabilmente genesi in un momento successivo alla declaratoria di fallimento (id est anche indennità di occupazione di beni aziendali della fallita su terreni dell'opponente maturata dal novembre 2016 sino all'aprile 2017, ed asserito credito per smontaggio e spostamento di alcuni di tali beni come anche da fattura n.20/2017) con ciò facendosi integrale rinvio a quanto appena motivato derivandone l'inopponibilità al fallimento senza necessità di ulteriore motivazione sul punto.
Accertato, quindi, che tutte le poste a credito asseritamente vantate dall'opponente siano insorte in data successiva alla dichiarazione di fallimento l'eccezione di compensazione non può considerarsi ammissibile. Alla luce di tali considerazioni, la domanda principale spiegata nel merito dall'opponete deve essere dichiarata inammissibile così come l'ulteriore richiesta condannatoria di restituzione formulata nell'ultimo punto delle conclusioni visti gli artt. 52 e 93 L.F. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 919/2019 r.g. n.
2058/2019 emesso il 18.07.2019 dal Tribunale di TO;
- condanna l'opponente a rimborsare all'opposta Parte_2 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano ex DM 55/2014 e s.m.i. in € 7.616,00 (di cui €
[...] 1.701,00 per fase di studio € 1.204,00 per fase introduttiva € 1.806,00 per trattazione ed € 2.905,00 per fase conclusiva) oltre rimborso spese generali al 15% CAP ed IVA se dovuta oltre al rimborso degli esborsi di procedura se e nella misura documentata in atti
TO, 17/11/2024 .
Il Giudice
dott. Elena Moretti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di PRATO in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elena Moretti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2849/2019, promossa da:
, con l'avv. RENZO GIANPIERO;
Parte_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
, con l'avv. SANTINI Controparte_1
MARCO;
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE Conclusioni
PER PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE: Voglia il l'Ill.mo Tribunale di TO, contrariis reiectis:
- nel merito, premessa ogni altra declaratoria ritenuta opportuna anche circa la nullità e/o l'annullabilità della clausola riportata nel contratto di cessione di ramo d'azienda del 13 aprile 2017 e specificata a pag. 12 del presente atto, nell'accertata sussistenza dei presupposti di legge per l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art 645 cpc della comparente, previa eventuale revoca del D. I. opposto, compensare tutti gli importi agitati e pretesi dalla ricorrente nel d.i. notificato (al netto degli interessi moratori ex d.Lgs
n° 231/2002 non dovuti) e per le spese successive eventualmente maturate e dovute in conseguenza con i crediti vantati dalla comparente opponente così come specificati e descritti per titoli e misura in parte narrativa e, quindi dichiarare che niente è dovuto al Controparte_1
per le causali di cui alla procedura monitoria e, conseguentemente, dichiarare nullo e di
[...] nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto;
- in ipotesi: previa sempre revoca del d.i. opposto, dichiarare il minore importo eventualmente dovuto dall'opponente al netto degli interessi moratori ex d.Lgs n° 231/2002 non dovuti, in quanto non pretesi in Ricorso per Decreto Ingiuntivo depositato dal e Controparte_1 delle ulteriori somme accertate come dovute alla Parte_2
- condannare in ogni caso il ricorrente alla restituzione degli importi accertati come non dovuti per qualunque ragione e motivo e ciò nonostante corrisposti dalla opponente in esecuzione al titolo esecutivo ed al precetto notificato dal ricorrente il 30/07/19, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore opponente ed inerenti la mala fede negoziale accertata e la temerarietà delle lite ex art. 96 cpc. Il tutto sempre entro i limiti della compensazione azionata e di competenza, materia e valore del Giudice Ordinario.
In via istruttoria Insiste per l'ammissione in tutte le istanze e domande avanzate nelle memorie n° 2 e 3 dell'art. 183 VI° comma cpc In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa. PER PARTE CONVENUTA IN OPPOSIZIONE : per il rigetto dell'opposizione per inammissibilità/infondatezza, conferma del decreto ingiuntivo opposto, comunque accertamento che le somme ingiunte (oltre accessori di precetto per euro
38.065,67) sono dovute, con conseguente condanna;
con soddisfazione delle spese e competenze di lite, Stante la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni, si deve, in prevenzione, e per il caso in cui la attrice opponente reiterasse le proprie istanze istruttorie non ammesse, riportarsi a pagina 1 di 5 tutte le eccezioni e contestazioni di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc (pp. 2-7) e di cui al verbale dell'udienza in data 17.11.2020 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha interposto opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo . n. 919/2019, r.g. n. 2058/2019 emesso il 18.07.2019 in via provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di TO in favore del Controparte_1
e da questo notificato alla parte opponente in uno ad atto di precetto, in data 30.7.2019.
[...]
Nella narrativa della citazione in opposizione la difesa della parte opponente ha dato atto di aver integralmente corrisposto l'importo precettato, facendo salvi i propri diritti e chiedendo all'intestato
Tribunale:
- Preliminarmente, sussistendo tutti i presupposti di gravità di cui all'art. 649 cpc, sospendere la provvisoria esecutorietà del d.i. n°919/19 del 18/07/19, Rep. 1251/19, R.G. n°20158/19;
- nel merito, premessa ogni altra declaratoria ritenuta opportuna anche circa la nullità e/o l'annullabilità della clausola riportata nel contratto di cessione di ramo d'azienda del 13 aprile 2017 (doc. all. n° 25) e specificata a pag. 12 del presente atto, nell'accertata sussistenza dei presupposti di legge per l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art 645 cpc della comparente, previa eventuale revoca del D. I. opposto, compensare tutti gli importi agitati e pretesi dalla ricorrente nel d.i. notificato (al netto degli interessi moratori ex d. Lgs n° 231/2002 non dovuti) e per le spese successive eventualmente maturate e dovute in conseguenza con i crediti vantati dalla comparente opponente così come specificati e descritti per titoli e misura in parte narrativa e, quindi dichiarare che niente è dovuto al per le causali di cui alla procedura Controparte_1 monitoria e, conseguentemente, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto;
- in ipotesi: previa sempre revoca del d.i. opposto, dichiarare il minore importo eventualmente dovuto dall'opponente al netto degli interessi moratori ex d.Lgs n° 231/2002 non dovuti, in quanto non pretesi in Ricorso per Decreto Ingiuntivo depositato dal Controparte_1
e delle ulteriori somme accertate come dovute alla Parte_2
- condannare in ogni caso il ricorrente alla restituzione degli importi accertati come non dovuti per qualunque ragione e motivo e ciò nonostante corrisposti dalla opponente in esecuzione al titolo esecutivo ed al precetto notificato dal ricorrente il 30/07/19, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore opponente ed inerenti la mala fede negoziale accertata e la temerarietà delle lite ex art. 96 cpc. Il tutto sempre entro i limiti della compensazione azionata e di competenza, materia e valore del Giudice Ordinario. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.
A sostegno delle proprie domande ha dedotto:
1. di aver stipulato con il Controparte_1
un contratto di affitto d'azienda in data 18.11.2013 ai rogiti del notaio dott.
[...] Per_1 di TO (rep. n. 78937, racc. n. 15891), iscritto nel registro delle imprese il 22.11.2013 avente
[...] ad oggetto il complesso dei beni aziendali ivi più nel dettaglio descritti, comunque strumentali all'esercizio dell'attività di impresa;
2. di aver presentato in data 22.1.2014 alla Curatela, dopo la dichiarazione di fallimento, una proposta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto l'azienda;
3. che in data 21.4.2016 la curatela ha esercitato la disdetta contrattuale dal contratto di affitto d'azienda, e, pertanto, lo stesso giungeva a scadenza naturale il 31.10.2016; 4. di essere stata dichiarata aggiudicataria definitiva dell'azienda dopo aver esercitato il diritto di prelazione nell'ambito della procedura competitiva indetta dal Fallimento;
5. di aver ricevuto incarico direttamente dalla Curatela, per ottemperare alle richieste della in conformità alla normativa sull'ambiente, per Parte_3 mettere in riserva e differenziare i materiali di risulta presenti nel Centro di recupero di Via Scarpettini n.262 e per l'effetto di aver svolto un'attività per la lavorazione del detto materiale oltre al trasporto presso altra discarica per Euro 391.949,80 come da progetto di fattura n. 1/2017; 6. l'illegittimità dell'applicazione da parte del degli interessi moratori ex d. lgs n. 231/2002 per euro CP_1
5.013,70, in quanto non specificatamente richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo;
7.la sussistenza di pagina 2 di 5 un maggior controcredito verso il Fallimento legittimante ex art. 1460 cc la sospensione della propria prestazione di pagamento e in ogni caso da opporre in compensazione sino alla concorrenza delle pretese oggetto di ingiunzione;
8. che il titolo da cui deriva il proprio credito è rappresentato dalla fattura n. 20/17 per Euro 5.124,00 avente ad oggetto l'attività di smontaggio e l'occupazione illegittima dei terreni appartenenti alla , da novembre 2016 a gennaio 2017 compresi, Parte_2 dall'occupazione illegittima maturata anche nei mesi da febbraio ad aprile 2017 per euro 3.000,00, dagli interessi moratori da calcolarsi ex d.lgs. n. 231/2002 su entrambe le poste creditorie nonché su quelli derivanti dalla somma di euro 354.000,00 oltre iva come da progetto di fattura n. 1/17, riferiti all'attività di smaltimento e messa in riserva dei rifiuti non pericolosi in carico al Controparte_1
[... dall'aprile 2014 svolta dall'attrice su incarico del fallimento, previa voltura dell'autorizzazione alla in virtù della procedura amministrativa avviata dalla Provincia di TO per le Parte_2 irregolarità e i ritardi commessi;
9. infine, ha chiesto la condanna ex art. 96 co. 3 cpc, vista la mancanza di buona fede dell'opposta. Si è costituto con comparsa di risposta il che ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1 sostenendo:
1. l'inammissibilità di qualsiasi domanda condannatoria verso il fallimento ex artt. 52 e 93
e ss l.f.; 2. l'infondatezza dell'eccezione di mancata richiesta degli interessi moratori secondo il tasso previsto dal d. lgs n. 231/2002, vista l'esplicita dizione nel ricorso per DI a Pag.1; 3. che le tre società:
, e Immobiliare TO SR sono Controparte_1 Parte_2 riconducibili alla famiglia , circostanza che consente di ritenere come tutti i soggetti ad esse CP_1 riferibili fossero a piena conoscenza dei fatti di causa;
4. che il credito di cui al decreto ingiuntivo non è stato contestato e in via stragiudiziale non era stato eccepito l'art. 1460 c.c.; 5. che il contratto di affitto di azienda è scaduto in modo naturale in data 31.10.2016 e immediatamente tra le parti sono avvenute comunicazioni per regolare la detenzione dei beni mobili nelle more della procedura competitiva volta alla loro vendita;
6. che in data 17.1.2017, nel periodo in cui la curatela accoglieva i potenziali acquirenti interessati all'acquisto dei beni, le ha intimato il ritiro immediato degli stessi, Parte_2 richiesta che è stata prontamente riscontrata;
7. che in data 3.2.2017 si è tenuta l'apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto, alla presenza di;
8. che in data 9.2.2017 parte attrice ha Parte_2 esercitato il diritto di prelazione per l'acquisto dei beni e, dopo aver versato il corrispettivo, il 14.2.2017 ne è divenuta aggiudicataria definitiva per cui la pretesa dell'indennità di occupazione financo per le mensilità febbraio-aprile 2017 è destituita di fondamento;
9. il contegno strumentale e di malafede di , priva di interesse alla rimozione di beni essenziali alla propria attività poi Parte_2 appunto acquistati;
10. che fino alla data di aggiudicazione, alcuna indennità sarebbe dovuta dal anche in considerazione della clausola […] Al riguardo, la parte cessionaria dichiara CP_1 espressamente di assumersi tutti i costi di gestione dei beni oggetto di cessione per tutto il periodo di detenzione inserita nel contratto di compravendita di azienda del 13.4.2017, oltre alla circostanza di averli comunque utilizzati medio tempore;
11. l'assenza di una obbligazione di pagamento in capo al per la prestazione eseguita e vantata a controcredito dalla parte attrice, dato che non vi CP_1 sarebbe stato un preciso previo incarico, avendo l'attrice autonomamente deciso di proseguire l'attività di recupero inerti per conservare l'iscrizione presso il registro provinciale. Così costituitosi il contraddittorio venivano concessi i termini di cui all'art 183 VI co cpc
Successivamente la causa veniva istruita attraverso le sole allegazioni documentali delle parti avendo il
Giudice revocato l'ammissione di CTU tecnica inizialmente ammessa La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 25.06.2024 tenuta nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c.
Con ordinanza resa in esito a detta trattazione il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito delle note conclusionali ex art 190 c.p.c.
La domanda non merita accoglimento SULLA PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA AVANZATA AVVERSO PROCEDURA
CONCORSUALE
pagina 3 di 5 Non risulta revocabile in dubbio la procedibilità della azione avanzata dall'attore in opposizione giusta la formulazione delle domande avverso la curatela in stretti termini di eccezione riconvenzionale tesa alla sola declaratoria di estinzione per compensazione del credito azionato dalla procedura concorsuale
SUL MERITO DELLA DOMANDA
Nulla quaestio quanto alla pretesa creditoria della parte opposta nei termini e nella estensione sclerotizzata nel decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla posta creditoria indicata in decreto per capitale, infatti, parte opponente nulla ha eccepito sviluppando, invero, tutta la propria tesi difensiva sull'assunto della non debenza di quanto ingiunto a fronte di un proprio asserito maggior controcredito
Quanto, invero, alla asserita illegittimità della applicazione sulla somma per capitale ingiunta degli interessi moratori nella misura maggiorata di cui al d.lgs 231/2002 fa giustizia il tenore letterale del decreto che espressamente riconosce tali interessi sulla somma richiesta in via monitoria Rilevato quindi il compiuto integrarsi degli oneri probatori gravanti sulla parte opposta si consideri quanto dedotto dalla difesa di parte opponente
Vale osservare quanto alla opponibilità in compensazione degli asseriti contro crediti rivendicati dalla parte opponente come la parte opponente abbia specificamente indicato gli stessi nei seguenti termini;
crediti derivanti dalla fattura n°20/17 di € 5.124,00, crediti pari ad ulteriori € 3.000,00 per il periodo di occupazione dai mesi da febbraio ad aprile 2017 oltre interessi moratori ex d.lgs 231/2002 crediti relativi agli importi asseritamente dovuti a titolo di interessi moratori ex d.lgs 231/2002 maturati sul capitale di € 354.000,00 per le attività di smaltimento e messa in riserva dei rifiuti e di cui al progetto di fattura n° 1 del 02/01/17.: La dichiarazione di fallimento del è avvenuta in data 21- Controparte_1
25.11.2013.
Considerato che il credito del ha una fonte causale anteriore essendo relativo a vendita di CP_1 merce giusta fattura n. 1007 del 4.11.2013 emessa dalla società in bonis mentre il controcredito vantato dall'opponente attiene a prestazioni, tutte, compiute successivamente, è necessario indagare dapprima sulla possibilità astratta di operare una compensazione contro il , preso atto della normativa CP_1 speciale e dei principi regolatori la materia.
La compensazione in sede di fallimento rappresenta una deroga alla regola del concorso ed è posta a favore dei soggetti che si trovino ad essere al contempo creditori e debitori del fallito;
perché essa si verifichi si richiede l'anteriorità alla dichiarazione di fallimento del fatto genetico delle obbligazioni contrapposte, mentre non rileva il momento in cui l'effetto compensativo si produce, con la conseguenza che è ammissibile anche la compensazione giudiziale, quando i requisiti richiesti dalla legge sussistono al momento della pronuncia [cfr Cass S.U.. 775/1999].
Inoltre, una diversa soluzione determinerebbe un indebito pregiudizio per i creditori concorsuali, in violazione del principio della par condicio creditorum (rispetto alla quale già la compensabilità di crediti e debiti anteriori costituisce un indubbio privilegio rispetto alla falcidia) [cfr Cass n.
36400/2022].
Invero le poste creditorie rivendicate dalla parte opponente hanno tutte genesi posteriori alla declaratoria di fallimento
In particolare vale rilevare come l'obbligazione di messa in sicurezza dei rifiuti (insorta si in capo alla cessionaria azienda poi fallita cfr solleciti provincia di TO in atti) ha però ad oggetto un obbligazione di facere per il cui compimento, si deve necessariamente ricostruire quanto avvenuto o tramite la stipula di un contratto di appalto tra curatela e opponente e/o nello svolgimento da parte della opponente di una attività di fatto da porsi alla base di eventuale richiesta di ingiusto arricchimento
Entrambe le possibili ipotesi ricostruttive hanno però un dato comune e cioè quello di ricollegarsi ad una genesi delle obbligazioni della opposta successiva alla declaratoria di fallimento e quindi di per sé inopponibili allo stesso in compensazione.
pagina 4 di 5 Vale peraltro notare come parte opponente abbia precisato la propria domanda di compensazione limitatamente agli interessi moratori vantati a controcredito sia sulla fattura 20/2017 che sul progetto di fattura 1 del 2017 sul punto è opportuno sottolineare come tale posta accessoria non possa in radice essere opposta al fallimento. Infatti, nel caso di specie rileva il combinato disposto dall'art 55 della legge fallimentare, (La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento. I crediti condizionali partecipano al concorso, a norma degli articoli 96, 113 e 113 bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale) con l'art. 1 secondo comma, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2002, che prevede: Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore.
Anche le ulteriori poste creditorie opposte in compensazione dalla parte opponente hanno inoppugnabilmente genesi in un momento successivo alla declaratoria di fallimento (id est anche indennità di occupazione di beni aziendali della fallita su terreni dell'opponente maturata dal novembre 2016 sino all'aprile 2017, ed asserito credito per smontaggio e spostamento di alcuni di tali beni come anche da fattura n.20/2017) con ciò facendosi integrale rinvio a quanto appena motivato derivandone l'inopponibilità al fallimento senza necessità di ulteriore motivazione sul punto.
Accertato, quindi, che tutte le poste a credito asseritamente vantate dall'opponente siano insorte in data successiva alla dichiarazione di fallimento l'eccezione di compensazione non può considerarsi ammissibile. Alla luce di tali considerazioni, la domanda principale spiegata nel merito dall'opponete deve essere dichiarata inammissibile così come l'ulteriore richiesta condannatoria di restituzione formulata nell'ultimo punto delle conclusioni visti gli artt. 52 e 93 L.F. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 919/2019 r.g. n.
2058/2019 emesso il 18.07.2019 dal Tribunale di TO;
- condanna l'opponente a rimborsare all'opposta Parte_2 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano ex DM 55/2014 e s.m.i. in € 7.616,00 (di cui €
[...] 1.701,00 per fase di studio € 1.204,00 per fase introduttiva € 1.806,00 per trattazione ed € 2.905,00 per fase conclusiva) oltre rimborso spese generali al 15% CAP ed IVA se dovuta oltre al rimborso degli esborsi di procedura se e nella misura documentata in atti
TO, 17/11/2024 .
Il Giudice
dott. Elena Moretti
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