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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/07/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1724/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
• Dott.ssa Barbara Previati (Presidente);
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice);
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore); riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 1724 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa da: in persona del curatore fallimentare, Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliato in Caserta, via Luigi Lorenzetti n. 23, presso lo studio
[...] dell'avv. Armando Di Nosse, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice) nei confronti di:
C.F.: ), residente in [...], Contrada Pilone n. 1/C; CP_1 C.F._1
(convenuto, contumace)
Oggetto: azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2394 c.c.;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il a convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, in qualità di amministratore della CP_1 [...]
(dichiarata fallita con sentenza n. 68/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere), chiedendone, previo accertamento di responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c., la condanna al pagamento della somma complessivamente pari ad € 132.741,70, richiesta a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza degli atti di mala gestio posti in essere dall'amministratore stesso. Il , in particolare, ha dedotto, quali condotte imputabili all'amministratore e che Parte_1 avrebbero causato il dissesto della società:
1) la falsa o, comunque, l'irregolare redazione del bilancio, per essere stati riportati crediti non recuperati, in quanto deteriorati o inesigibili;
2) l'inerzia, da parte dell'amministratore stesso, nel recupero dei crediti vantati, dalla società in bonis, nei confronti di:
➢ , per l'importo di € 6.530,33; Parte_3
➢ , per l'importo di € Controparte_2
37.222,34;
➢ , per l'importo di € 31.420,00; Parte_4
➢ , per l'importo di € 27.144,37; Parte_5
➢ , per l'importo di € 25.338,80; Parte_6
➢ , per l'importo di € 2.499,49; Parte_7
➢ , per l'importo di € 2.961,18; CP_2
➢ , per l'importo di € 3.368,87; Parte_8
➢ , per l'importo di € Parte_9
2.786,65.
Parte attrice ha, quindi, concluso, chiedendo la condanna di al pagamento, a titolo CP_1 risarcitorio, della somma complessivamente pari ad € 132.741,70, ossia della somma di importo pari all'ammontare complessivo dei crediti asseritamente vantati dalla società in Controparte_3 bonis nei confronti dei soggetti sopra indicati e non recuperati dall'amministratore, odierno convenuto.
Dichiarata la contumacia di la causa è stata istruita esclusivamente mediante CP_1 acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalla parte costituita sicché, fatte precisare le conclusioni e assegnato il termine per il deposito degli scritti conclusionali difensivi di cui all'art. 189 c.p.c., all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025 (sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.), la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Alla luce della (invero scarna) documentazione depositata in atti dalla parte attrice, non è, infatti, in alcun modo possibile affermare che il convenuto abbia posto in essere specifici atti di mala gestio, forieri di danni risarcibili.
Preliminarmente, è opportuno premettere che – com'è noto – alla curatela spetta la legittimazione per l'azione risarcitoria, nei confronti degli amministratori, per i danni derivanti, dalla loro condotta di mala gestio, ai sensi degli artt. 2393 (responsabilità degli amministratori verso la società) e 2394
(responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali) c.c.
La Suprema corte, in particolare, ha chiarito, al riguardo, che le azioni di responsabilità previste, dagli artt. 2392 e 2394 c.c., nei confronti degli amministratori, “pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore” (v., in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. 10378/2012).
Da quanto sin qui osservato, deriva che l'azione risarcitoria promossa – come nel caso di specie – dal curatore fallimentare, ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c., nei confronti dell'amministratore della società fallita, permette di cumulare le due fattispecie di responsabilità, contrattuale ed aquiliana, assicurando, così, alla curatela, le agevolazioni proprie della responsabilità cd. contrattuale (rectius: da inadempimento) in tema di onere probatorio.
Tali agevolazioni consistono, in particolare, nella necessità di provare esclusivamente il pregiudizio subito ed il rapporto di causalità fra quest'ultimo e le violazioni addebitate all'amministratore, incombendo, invece, su quest'ultimo l'onere di fornire la prova positiva della non imputabilità a sé medesimo del fatto dannoso, avendo egli, al contrario, correttamente adempiuto agli obblighi impostigli dalla legge (v., in tal senso: Cass. civ. n. 2975/2020).
È, dunque, evidente che, pur beneficiando del regime probatorio di favor derivante dalla natura
(anche) contrattuale della responsabilità invocata, spetta, comunque, alla curatela il compito di dimostrare di aver subito un danno e che tale danno è causalmente riconducibile al mancato adempimento, da parte dell'amministratore, dei doveri di diligenza impostigli e, in particolare, al mancato adempimento del dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, imposto sia nell'interesse della società, sia nell'interesse dei creditori sociali.
Tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi adempiuto nel caso di specie.
Parte attrice, infatti, si è limitata ad allegare, genericamente, la sussistenza, a carico dell'odierno convenuto, di due condotte astrattamente integranti specifici atti di mala gestio; in particolare:
- la falsa o l'irregolare gestione del bilancio;
- il mancato recupero di crediti.
Si osserva, tuttavia, al riguardo, come la prima condotta sia stata del tutto genericamente allegata dall'odierna attrice, non avendo, infatti, quest'ultima nemmeno indicato quali sarebbero le singole irregolarità riscontrate e relativamente a quali bilanci di esercizio, né, in ogni caso, quale sarebbe, nell'an e nel quantum, il danno subito e il nesso di causalità rispetto alla lamentata condotta.
Non può ritenersi, infatti, che tale onere sia stato assolto, dall'odierna attrice, tramite la produzione della sentenza dichiarativa di fallimento (sentenza n. 68/2021, emessa, in data 10/12/2021, dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) e della sentenza della Corte di appello di Napoli, adita in sede di reclamo, che tale sentenza ha confermato (sentenza n. 1884/2022, emessa in data 03/05/2022), per il solo fatto che, dalla lettura dei summenzionati provvedimenti, è dato evincere che, effettivamente, i bilanci depositati dalla “non rispecchiano i principi di Controparte_3 trasparenza e veridicità” e risultano, pertanto, “inattendibili” (cfr. le sentenze sopra richiamate, in atti).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, le irregolarità che attengono alla tenuta della contabilità – compresa, in ipotesi, la mancata redazione dei bilanci –, pur integrando, ex se, inosservanza dei doveri relativi al mandato gestorio dell'amministratore di società di capitali, non sono, tuttavia, sufficienti per la conseguente affermazione di responsabilità risarcitoria ex artt. 2392
e 2394 c.c., “ove non si fornisca la prova del danno cagionato al patrimonio sociale e del nesso causale rispetto alla condotta addebitata” (così, nella giurisprudenza di merito: Trib. Bologna, Sez. spec. impresa, n. 2779/2022).
E tale regola non trova eccezione nel caso in cui – come nel caso di specie – l'azione di responsabilità sia stata promossa dal curatore, essendo pur sempre necessaria la prova circa il fatto “che la violazione del dovere di gestione conservativa si sia concretizzata in atti da cui sia effettivamente derivato un pregiudizio alla società” (così: Trib. Bologna, Sez. spec. impresa, n. 2779/2022 cit.).
Del pari è a dirsi relativamente alla seconda condotta oggetto di (generica) doglianza da parte dell'odierna attrice, essendo del tutto sprovvista di alcun principio di prova, in primis, la positiva esistenza dei crediti sociali che l'amministratore non avrebbe, in concerto, avuto cura di recuperare e, quindi, la sussistenza stessa di un danno risarcibile, non essendo, del resto, evincibile, nemmeno dalla lettura dei provvedimenti richiamati (sentenza di fallimento e sentenza di appello), il comportamento omissivo nel recupero dei suddetti crediti ascritto all'odierno convenuto da parte dell'attrice.
Pertanto, in difetto di qualsivoglia supporto probatorio, così come di qualsivoglia istanza istruttoria in tal senso – non avendo parte attrice nemmeno richiesto l'espletamento di una C.T.U. contabile, astrattamente atta a verificare la ricorrenza dei presupposti in fatto della dedotta responsabilità – la domanda non può essere accolta.
Né, del resto, può ritenersi che l'onere probatorio possa intendersi, in concreto, alleggerito, nel caso di specie, in ragione della circostanza accidentale attinente alla contumacia del convenuto.
È, infatti, appena il caso di evidenziare, al riguardo, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione” che, quindi, “non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (così, ex multis: Cass. Civ.,
Sez. unite, n. 2951/2016), prova, nel caso di specie, non fornita.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue, pertanto, l'integrale rigetto della domanda proposta nei confronti di CP_1
Nulla deve, infine, essere disposto in punto di spese di lite, in ragione della contumacia del convenuto, atteso che – com'è noto –, alcun rimborso può essere disposto in favore del contumace vittorioso (v., in tal senso, da ultimo: Cass. civ. n. 14972/2025, secondo cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1724/2023, così provvede:
• Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
CP_1
• Nulla sulle spese.
Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore
Dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente dott.ssa Barbara Previati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
• Dott.ssa Barbara Previati (Presidente);
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice);
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore); riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 1724 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa da: in persona del curatore fallimentare, Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliato in Caserta, via Luigi Lorenzetti n. 23, presso lo studio
[...] dell'avv. Armando Di Nosse, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
(parte attrice) nei confronti di:
C.F.: ), residente in [...], Contrada Pilone n. 1/C; CP_1 C.F._1
(convenuto, contumace)
Oggetto: azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2394 c.c.;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il a convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, in qualità di amministratore della CP_1 [...]
(dichiarata fallita con sentenza n. 68/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere), chiedendone, previo accertamento di responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c., la condanna al pagamento della somma complessivamente pari ad € 132.741,70, richiesta a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza degli atti di mala gestio posti in essere dall'amministratore stesso. Il , in particolare, ha dedotto, quali condotte imputabili all'amministratore e che Parte_1 avrebbero causato il dissesto della società:
1) la falsa o, comunque, l'irregolare redazione del bilancio, per essere stati riportati crediti non recuperati, in quanto deteriorati o inesigibili;
2) l'inerzia, da parte dell'amministratore stesso, nel recupero dei crediti vantati, dalla società in bonis, nei confronti di:
➢ , per l'importo di € 6.530,33; Parte_3
➢ , per l'importo di € Controparte_2
37.222,34;
➢ , per l'importo di € 31.420,00; Parte_4
➢ , per l'importo di € 27.144,37; Parte_5
➢ , per l'importo di € 25.338,80; Parte_6
➢ , per l'importo di € 2.499,49; Parte_7
➢ , per l'importo di € 2.961,18; CP_2
➢ , per l'importo di € 3.368,87; Parte_8
➢ , per l'importo di € Parte_9
2.786,65.
Parte attrice ha, quindi, concluso, chiedendo la condanna di al pagamento, a titolo CP_1 risarcitorio, della somma complessivamente pari ad € 132.741,70, ossia della somma di importo pari all'ammontare complessivo dei crediti asseritamente vantati dalla società in Controparte_3 bonis nei confronti dei soggetti sopra indicati e non recuperati dall'amministratore, odierno convenuto.
Dichiarata la contumacia di la causa è stata istruita esclusivamente mediante CP_1 acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalla parte costituita sicché, fatte precisare le conclusioni e assegnato il termine per il deposito degli scritti conclusionali difensivi di cui all'art. 189 c.p.c., all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025 (sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter
c.p.c.), la stessa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Alla luce della (invero scarna) documentazione depositata in atti dalla parte attrice, non è, infatti, in alcun modo possibile affermare che il convenuto abbia posto in essere specifici atti di mala gestio, forieri di danni risarcibili.
Preliminarmente, è opportuno premettere che – com'è noto – alla curatela spetta la legittimazione per l'azione risarcitoria, nei confronti degli amministratori, per i danni derivanti, dalla loro condotta di mala gestio, ai sensi degli artt. 2393 (responsabilità degli amministratori verso la società) e 2394
(responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali) c.c.
La Suprema corte, in particolare, ha chiarito, al riguardo, che le azioni di responsabilità previste, dagli artt. 2392 e 2394 c.c., nei confronti degli amministratori, “pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore” (v., in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. 10378/2012).
Da quanto sin qui osservato, deriva che l'azione risarcitoria promossa – come nel caso di specie – dal curatore fallimentare, ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c., nei confronti dell'amministratore della società fallita, permette di cumulare le due fattispecie di responsabilità, contrattuale ed aquiliana, assicurando, così, alla curatela, le agevolazioni proprie della responsabilità cd. contrattuale (rectius: da inadempimento) in tema di onere probatorio.
Tali agevolazioni consistono, in particolare, nella necessità di provare esclusivamente il pregiudizio subito ed il rapporto di causalità fra quest'ultimo e le violazioni addebitate all'amministratore, incombendo, invece, su quest'ultimo l'onere di fornire la prova positiva della non imputabilità a sé medesimo del fatto dannoso, avendo egli, al contrario, correttamente adempiuto agli obblighi impostigli dalla legge (v., in tal senso: Cass. civ. n. 2975/2020).
È, dunque, evidente che, pur beneficiando del regime probatorio di favor derivante dalla natura
(anche) contrattuale della responsabilità invocata, spetta, comunque, alla curatela il compito di dimostrare di aver subito un danno e che tale danno è causalmente riconducibile al mancato adempimento, da parte dell'amministratore, dei doveri di diligenza impostigli e, in particolare, al mancato adempimento del dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, imposto sia nell'interesse della società, sia nell'interesse dei creditori sociali.
Tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi adempiuto nel caso di specie.
Parte attrice, infatti, si è limitata ad allegare, genericamente, la sussistenza, a carico dell'odierno convenuto, di due condotte astrattamente integranti specifici atti di mala gestio; in particolare:
- la falsa o l'irregolare gestione del bilancio;
- il mancato recupero di crediti.
Si osserva, tuttavia, al riguardo, come la prima condotta sia stata del tutto genericamente allegata dall'odierna attrice, non avendo, infatti, quest'ultima nemmeno indicato quali sarebbero le singole irregolarità riscontrate e relativamente a quali bilanci di esercizio, né, in ogni caso, quale sarebbe, nell'an e nel quantum, il danno subito e il nesso di causalità rispetto alla lamentata condotta.
Non può ritenersi, infatti, che tale onere sia stato assolto, dall'odierna attrice, tramite la produzione della sentenza dichiarativa di fallimento (sentenza n. 68/2021, emessa, in data 10/12/2021, dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) e della sentenza della Corte di appello di Napoli, adita in sede di reclamo, che tale sentenza ha confermato (sentenza n. 1884/2022, emessa in data 03/05/2022), per il solo fatto che, dalla lettura dei summenzionati provvedimenti, è dato evincere che, effettivamente, i bilanci depositati dalla “non rispecchiano i principi di Controparte_3 trasparenza e veridicità” e risultano, pertanto, “inattendibili” (cfr. le sentenze sopra richiamate, in atti).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, le irregolarità che attengono alla tenuta della contabilità – compresa, in ipotesi, la mancata redazione dei bilanci –, pur integrando, ex se, inosservanza dei doveri relativi al mandato gestorio dell'amministratore di società di capitali, non sono, tuttavia, sufficienti per la conseguente affermazione di responsabilità risarcitoria ex artt. 2392
e 2394 c.c., “ove non si fornisca la prova del danno cagionato al patrimonio sociale e del nesso causale rispetto alla condotta addebitata” (così, nella giurisprudenza di merito: Trib. Bologna, Sez. spec. impresa, n. 2779/2022).
E tale regola non trova eccezione nel caso in cui – come nel caso di specie – l'azione di responsabilità sia stata promossa dal curatore, essendo pur sempre necessaria la prova circa il fatto “che la violazione del dovere di gestione conservativa si sia concretizzata in atti da cui sia effettivamente derivato un pregiudizio alla società” (così: Trib. Bologna, Sez. spec. impresa, n. 2779/2022 cit.).
Del pari è a dirsi relativamente alla seconda condotta oggetto di (generica) doglianza da parte dell'odierna attrice, essendo del tutto sprovvista di alcun principio di prova, in primis, la positiva esistenza dei crediti sociali che l'amministratore non avrebbe, in concerto, avuto cura di recuperare e, quindi, la sussistenza stessa di un danno risarcibile, non essendo, del resto, evincibile, nemmeno dalla lettura dei provvedimenti richiamati (sentenza di fallimento e sentenza di appello), il comportamento omissivo nel recupero dei suddetti crediti ascritto all'odierno convenuto da parte dell'attrice.
Pertanto, in difetto di qualsivoglia supporto probatorio, così come di qualsivoglia istanza istruttoria in tal senso – non avendo parte attrice nemmeno richiesto l'espletamento di una C.T.U. contabile, astrattamente atta a verificare la ricorrenza dei presupposti in fatto della dedotta responsabilità – la domanda non può essere accolta.
Né, del resto, può ritenersi che l'onere probatorio possa intendersi, in concreto, alleggerito, nel caso di specie, in ragione della circostanza accidentale attinente alla contumacia del convenuto.
È, infatti, appena il caso di evidenziare, al riguardo, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione” che, quindi, “non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (così, ex multis: Cass. Civ.,
Sez. unite, n. 2951/2016), prova, nel caso di specie, non fornita.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue, pertanto, l'integrale rigetto della domanda proposta nei confronti di CP_1
Nulla deve, infine, essere disposto in punto di spese di lite, in ragione della contumacia del convenuto, atteso che – com'è noto –, alcun rimborso può essere disposto in favore del contumace vittorioso (v., in tal senso, da ultimo: Cass. civ. n. 14972/2025, secondo cui “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1724/2023, così provvede:
• Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
CP_1
• Nulla sulle spese.
Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore
Dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente dott.ssa Barbara Previati