TRIB
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/08/2025, n. 3493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3493 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3019/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3019 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1 attore, con l'avv. Angelo Riva
e
C.F. ) ONroparte_1 P.IVA_1 convenuta, con l'avv. Francesco Mocci
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13.2.2025 e, perciò, per entrambe le parti come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 8.3.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
ON ON (da ora, per brevità, ) esponendo, in sintesi, che: a) presso i locali di , nella filiale di
[...]
Con Erbusco, aveva acquistato da (poi fallita, da ora solo ) quattro Parte_2 diamanti al prezzo complessivo di € 35.134,52=; b) l'operazione gli era stata illustrata e consigliata da pagina 1 di 14 ON una dipendente di , tale come un “investimento più sicuro rispetto ad altri ma Persona_1 anche molto più remunerativo nel tempo ed esente da tasse […] in prospettiva di una durata dell'investimento pari a ca. 4/6 anni”; c) la aveva tuttavia omesso di illustrargli CP_3 Per_1
“una serie di circostanze fondamentali”; d) “ad oggi i diamanti acquistati sono privi di ogni valore perché invendibili a causa dell'assenza di un mercato di riferimento”; e) le banche che avevano commercializzato diamanti erano state oggetto di pesanti sanzioni irrogate dall'Autorità Antitrust;
f) i tentativi di negoziazione assistita e mediazione intrapresi da esso attore erano rimasti senza esito per la ON mancata partecipazione di .
Ciò premesso, il ha concluso perché il tribunale volesse: i) in via principale, accertata la Parte_1 natura finanziaria dell'investimento in diamanti, dichiarare la nullità del contratto quadro di negoziazione “e conseguentemente dell'acquisto dei diamanti effettuato da parte attrice”, con condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di € 35.134,52= (o della diversa somma di ON giustizia), oltre interessi;
ii) in subordine, accertare il grave inadempimento di , con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno contrattuale, quantificato nella misura di €
35.134,52= (o della diversa somma di giustizia), oltre interessi;
iii) in via ulteriormente subordinata, accertare la nullità del contratto di acquisto dei diamanti “in quanto frutto di pratiche commerciali ON scorrette” da parte di , con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di ON
€ 35.134,52=; iv) in via ulteriormente subordinata, condannare al risarcimento del danno –
“contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale” – quantificato nella misura di € 35.134,52= (o della diversa somma di giustizia), oltre interessi;
in ogni caso, con vittoria di spese e condanna di parte convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c. per la mancata partecipazione alla negoziazione assistita e al procedimento di mediazione. ON
si è costituita in giudizio lamentando in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e la “improcedibilità della domanda di risarcimento del danno potenziale derivante dall'acquisto dei diamanti”; nel merito, ha contestato sotto vari profili la fondatezza della domanda proposta dal e concluso per il suo rigetto;
in subordine, ha concluso per l'accertamento di un “concorso di Parte_1 colpa in capo al signor ai sensi dell'art. 1227 c.c.”, con conseguente riduzione dell'importo Parte_1 di condanna;
con vittoria di spese.
pagina 2 di 14 La causa, istruita mediante produzione di documenti, assunzione di prova orale ed espletamento di c.t.u., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. In fatto – Acquisto dei diamanti.
Le risultanze istruttorie confermano che: i) il contratto di acquisto dei diamanti è stato concluso dal Con ON ON direttamente con (come da contratto prodotto da sub doc. 3); ii) ha tuttavia Parte_1 avuto un ruolo attivo nella promozione e collocazione delle pietre preziose (come emerge dalle risultanze della prova orale e della documentazione prodotta). ON La teste funzionaria addetta alla filiale di Erbusco di , ha difatti confermato le Persona_1 seguenti circostanze:
a) di aver illustrato al “la possibilità di investire in diamanti, anche al fine di diversificare gli Parte_1 investimenti” e di avergli prospettato che tale investimento si presentava “interessante dal punto di vista delle prospettive di rendimento ma, soprattutto, di stabilità nel lungo periodo, come tipico per i c.d. beni-rifugio”;
b) di aver consegnato al “il materiale illustrativo predisposto dalla società venditrice che Parte_1 descriveva i dettagli dell'investimento”; ON c) che i diamanti rientravano fra i prodotti che proponeva alla propria clientela “come opportuna forma di investimento, diversificato rispetto ai normali impieghi di portafoglio”. ON Emerge inoltre che , in relazione all'attività di promozione di tali investimenti, percepiva Con (direttamente) da una commissione (cfr. doc. 4 allegato alla citazione). ON Ne deriva il ruolo attivo – e non di mero “segnalatore” – di nella conclusione di contratti di Con compravendita di diamanti fra i propri clienti e .
3. In diritto.
ONroversie di tenore analogo a quello in esame (che vedono come parte convenuta la medesima ON
) sono state già decise da questo tribunale;
si richiama, in particolare, la sentenza n. 3348/2023 alla quale il tribunale presta adesione.
3.1. Eccezioni preliminari.
3.1.1. Difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Banca.
L'eccezione sollevata da parte convenuta è infondata e va perciò rigettata.
pagina 3 di 14 Per giurisprudenza costante “la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso […]” (fra le altre, Cass.
14468/2008, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, l'attore ha affermato, in via principale, che gli acquisti di diamanti costituissero
“investimenti finanziari” e, qualificando – di conseguenza – le prestazioni rese dalla banca alla stregua di un servizio di investimento, ha domandato l'accertamento della invalidità dei contratti quadro e dei collegati ordini di acquisto, mediante richiamo alla disciplina propria degli investimenti finanziari
(T.U.F. e regolamento Consob); in subordine, ha proposto ulteriori domande d'accertamento della responsabilità della banca per inadempimento degli obblighi di diligenza e buona fede contrattuale o responsabilità extracontrattuale.
Alla stregua della prospettazione offerta dall'attore, sussiste pertanto la correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato) in relazione al diritto per cui si agisce, con la conseguenza che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è infondata.
Risulta difatti irrilevante il fatto che la compravendita sia stata pacificamente conclusa con un soggetto ON diverso da , poiché le azioni restitutorie e risarcitorie esercitate dall'attore non dipendono da quel titolo contrattuale, trovando la propria fonte nel peculiare rapporto intercorso con l'istituto di credito
(di natura contrattuale o, in subordine, extracontrattuale), esclusivo destinatario della domanda di condanna (su cui vedi infra). pagina 4 di 14 3.1.2. “Inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità” della domanda risarcitoria.
Analogamente è infondata l'eccezione pregiudiziale di “inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità” della domanda risarcitoria, in ragione della natura meramente “potenziale” del danno lamentato, non essendosi ancora realizzata la perdita economica paventata.
L'attore non ha difatti individuato il pregiudizio patito nella sopravvenuta diminuzione di valore dell'investimento effettuato, ma piuttosto lamentato di aver acquistato i diamanti a un prezzo notevolmente superiore al loro valore effettivo;
e ciò in conseguenza della condotta omissiva della convenuta: ne deriva che il danno può ritenersi astrattamente concretizzato già al momento dell'acquisto dei diamanti (che, altrimenti, non sarebbe stato effettuato o sarebbe stato effettuato a condizioni diverse e più favorevoli).
3.2. Natura finanziaria dell'investimento.
Vanno poi condivisi i principi di diritto espressi dalla sentenza n. 3348/2023 citata anche in merito all'esclusione della natura finanziaria del contratto di acquisto di diamanti, alla cui motivazione ci si riporta.
La sentenza afferma, in particolare, che: “Si ritiene, in primo luogo, di dover escludere che gli acquisti dei diamanti oggetto di causa integrino investimenti di natura finanziaria, secondo la nozione ricavabile dalle norme del t.u.f., come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
In base all'insegnamento della Suprema Corte, il contratto di investimento disciplinato dal t.u.f. costituisce uno schema atipico, che comprende ogni forma di investimento finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, riflettendo la natura aperta e atecnica di
“prodotto finanziario”, la quale rappresenta la risposta legislativa alla creatività del mercato e alla molteplicità degli strumenti offerti al pubblico, nonché all'esigenza di tutela degli investitori, in maniera da permettere la riconduzione nell'ambito della disciplina di protezione pure delle operazioni innominate (Cass. n. 2736/2013, conf. Cass. n. 10598/2005 relativa alla disciplina previgente: l. n.
1/1991, art. 1). Nell'investimento finanziario è compreso “ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio” (ibidem).
Ciò che distingue i prodotti finanziari dalle altre forme di investimento è, appunto, la causa
“finanziaria” che, insegna ancora la S.C., non coincidendo con il “semplice motivo interno, privo di pagina 5 di 14 rilevanza qualificante, consiste proprio nell'investimento del capitale (il "blocco" dei risparmi) con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità investite, senza l'apporto di prestazioni da parte dell'investitore diverse da quella di dare una somma di denaro”.
In linea con quanto condivisibilmente chiarito in merito dalla Consob, gli elementi qualificanti l'investimento di natura finanziaria - da ricercarsi, come visto, nelle oggettive pattuizioni/meccanismi contrattuali (ossia negli elementi intrinseci all'operazione) e non nella intenzione/motivo soggettivo che spinge l'acquirente a impiegare il proprio denaro in una operazione di siffatta natura - sono rinvenibili nella compresenza (i) di un impiego di capitale, (ii) di un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria e (iii) dell'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale.
Con particolare riferimento all'investimento in valori reali, la medesima Consob, applicando i principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 10598/2005), ha escluso che possano rientrare nella nozione di investimento finanziario “le operazioni di investimento in attività reali o di consumo, cioè le operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi che, anche se concluse con l'intento di investire il proprio patrimonio, sono essenzialmente dirette a procurare all'investitore il godimento del bene, a trasformare le proprie disponibilità in beni reali idonei a soddisfare in via diretta i bisogni non finanziari del risparmiatore stesso”. In particolare, non configura “rendimento di natura finanziaria” quello connesso ad un acquisto effettuato nella semplice “speranza” di smobilizzo del bene a condizioni più favorevoli, essendo necessario che l'atteso incremento di valore del capitale impiegato
(e il rischio a esso correlato) sia fattore intrinseco all'operazione, collegato a elementi quali promesse di rendimento, obbligo di riacquisto, realizzazione, per l'ipotesi di dismissione, di profitti e/o forme di rendimento ulteriori rispetto al mero valore del bene acquistato.
Nel caso in esame, la causa finanziaria dei negozi conclusi dagli attori va esclusa sul rilievo che con la sottoscrizione di tali contratti si è determinato il semplice trasferimento del diritto di proprietà in capo agli acquirenti, senza vincoli o limitazioni al godimento dei beni, senza emissione di certificati rappresentativi dei diritti dei titolari destinati eventualmente a circolare in mercato regolamentato - quelli abbinati ai diamanti consistendo in meri certificati di garanzia, attestanti autenticità e Con caratteristiche delle pietre -, senza patti di riacquisto - essendosi impegnata unicamente a far sì che, nel caso di volontà dell'acquirente di rivendere i diamanti, un terzo (per la precisione, una società Con controllata da ) avrebbe assunto l'incarico di rivenderli entro una certa data, al prezzo di mercato pagina 6 di 14 […] -, senza, infine, la prospettazione, in favore del medesimo acquirente intenzionato a dismettere la res, di una specifica forma di rendimento, ulteriore rispetto al valore del bene acquistato. Con Ne consegue che i contratti conclusi tra gli attori e con l'intermediazione del non CP_1 sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 58/1998, con l'ulteriore conseguenza che vanno respinte tutte le doglianze e domande attoree che trovano in tale normativa il proprio fondamento, in particolare, la domanda di accertamento della nullità del contratto quadro di negoziazione e dei collegati acquisti di diamanti, nonché la conseguente domanda di condanna del alla restituzione in favore CP_1 degli attori del prezzo complessivamente versato […]”.
Ribadita pertanto la natura non finanziaria del contratto di acquisto di diamanti per cui è causa, non trovano applicazione, anche nel caso in esame, le norme previste dal T.U.F. e dalla relativa disciplina regolamentare, col conseguente rigetto della domanda attrice di nullità del contratto quadro di negoziazione e “dell'acquisto dei diamanti effettuato da parte attrice”.
3.3. Responsabilità da contatto sociale qualificato.
Il ha prospettato in subordine la responsabilità della banca per violazione dei c.d. obblighi di Parte_1 protezione e informazione al fine di salvaguardare l'affidamento legittimamente ingenerato nel risparmiatore dal carattere “protetto” dell'attività di intermediazione prestata dall'istituto, da valutarsi ex art. 1176, co. 2, c.c. sulla base della specifica attività professionale esercitata.
Parte attrice ha, in tal modo, fatto riferimento al peculiare rapporto giuridico che per c.d. “contatto sociale” si instaura tra intermediario e cliente, nell'ambito del quale l'intermediario assume anche una specifica obbligazione di informazione e vigilanza nell'interesse del cliente e a tutela del suo legittimo affidamento.
Si richiama, anche su tale punto, la sentenza n. 3348/2023 citata là dove osserva che: “Il contatto sociale qualificato è, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c.; esso opera anche nella materia contrattuale, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato (in tal senso, Cass. n. 24071/2017). pagina 7 di 14 La teoria del “contatto sociale qualificato” viene in rilievo “ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto” (Cass. S.U. n. 12477/2018). Essa trova il proprio referente in quelle situazioni in cui, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, la natura qualificata dell'attività professionale svolta dal primo, sottoposta a specifici requisiti formali e abilitativi, fonda nel secondo il legittimo affidamento circa il rispetto delle regole di condotta che informano la suddetta attività, comportando l'assunzione in capo all'operatore di uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'utente subisca nell'ambito di tale rapporto un danno.
La fattispecie, accolta per la prima volta dalla giurisprudenza italiana per delineare la responsabilità del medico ospedaliero nei riguardi del paziente (Cass. S.U. n. 589/1989), è stata - tra le altre ipotesi riconosciuta dalla S.C. in caso di pagamento da parte della banca negoziatrice di assegno munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dal beneficiario (Cass. S.U. n. 14712/2007, conf. da
Cass. S.U. n. 12477/2018).
Il contatto sociale qualificato è annoverato dalla giurisprudenza tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico a norma dell'art. 1173 c.c.; in virtù del principio di atipicità delle fonti delle obbligazioni ivi consacrato, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte non in un contratto ma - ex lege - nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale.
Pur compiendo un'attività giuridica in senso stretto - e non formalmente negoziale - l'operatore qualificato è, in particolare, tenuto all'obbligo di comportarsi in buona fede, in virtù della clausola generale di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. (circa l'estensione della regola della buona fede in senso oggettivo a tutte le fonti delle obbligazioni ex art. 1173 c.c., ivi compreso l'atto giuridico non negoziale, cfr. Cass. n. 5140/2005), estrinsecantesi, in specie, nell'obbligo di una corretta informazione, tra cui la comunicazione di tutte le circostanze a lui note o conoscibili sulla base della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2.
In tali fattispecie si applica, pertanto, il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sul convenuto incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non pagina 8 di 14 imputabile […]”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, l'attività bancaria si caratterizza per la peculiare professionalità dei soggetti che vi operano, che si riflette necessariamente su tutte le attività svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria e, quindi, sui rapporti che in quelle attività sono radicati, per la cui corretta attuazione gli operatori bancari dispongono di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti non hanno: da ciò discende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, non osservi le regole prescritte dalla legge”. Con Nel caso in esame la banca, pur estranea al contratto di compravendita concluso dal con , Parte_1 ha proposto – in veste di intermediaria – al cliente l'acquisto di quattro diamanti, rassicurandolo sulla bontà dell'investimento, fornendogli ulteriori informazioni positive, raccogliendo l'ordine e dando esecuzione al pagamento del prezzo mediante bonifico con addebito sul conto corrente intrattenuto dal cliente con la stessa banca.
Sul punto convergono la deposizione della teste nonché la brochure e il leaflet delle Persona_1
Con operazioni di acquisto dei diamanti di prodotti quali docc. 2 e 3 allegati alla citazione.
Dalla deposizione resa dalla teste emerge infatti che la banca non si è limitata a una mera Per_1
“segnalazione” dell'investimento, “ponendo in contatto” il cliente – già interessato all'operazione – con la società venditrice, ma ha promosso l'acquisto dei diamanti e offerto, come detto, informazioni positive sulla convenienza dell'investimento, ingenerando in tal modo un incolpevole affidamento del cliente, ragionevolmente privo di specifiche competenze in materia, e ciò nel contesto di una politica aziendale consolidata.
Il ruolo professionale svolto dalla banca quale intermediaria è del resto comprovato dalla pacifica Con circostanza che, per l'attività svolta, riconoscesse alla banca “una commissione percentuale proporzionale all'investimento sostenuto dal cliente” non indifferente, pari al 18% al lordo dell'iva
(doc. 4 allegato alla citazione).
Come già chiarito dalla sentenza citata: “In virtù della specifica posizione in tal modo assunta dalla la stessa era indubbiamente tenuta a obblighi di informazione che non possono ritenersi nella CP_4 specie correttamente adempiuti.
La nota asimmetria informativa esistente tra professionista e cliente avrebbe dovuto essere colmata pagina 9 di 14 con l'osservanza da parte dell'istituto di credito di pregnanti doveri di trasparenza, chiarezza, lealtà e correttezza, viepiù in ragione del consolidato rapporto di fiducia in essere con gli utenti, tale da ingenerare più facilmente l'affidamento circa la trasparenza e bontà dell'operazione.
Ruolo e obblighi degli istituti di credito nella commercializzazione dei diamanti sono stati riconosciuti anche dalla Banca d'Italia che in data 14.3.2018, ha emesso un comunicato con cui ha raccomandato che a fronte di tale attività, “le banche, oltre a considerare le caratteristiche finanziarie dei clienti cui
è rivolta la proposta di acquisto, devono assicurare adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e la possibilità di rivendita delle pietre stesse” (cfr. doc. 10 allegato alla citazione).
Per quanto successiva agli acquisti oggetto di causa, tale raccomandazione indica regole di condotta che sono espressione di principi generali (ricavabili, come visto, dagli artt. 1173, 1175 e 1375 c.c.) applicabili anche ai negozi precedenti”.
La richiesta dovuta diligenza non risulta essere stata osservata dalla banca nei confronti del Parte_1 al quale è stato prospettato un investimento sicuro in un bene “rifugio”, con buona e costante redditività nel tempo (deposizione della di cui al verbale 6.6.2022: “l'investimento in diamanti si Per_1 presentava, come io gli ho illustrato, interessante dal punto di vista delle prospettive di rendimento ma, soprattutto, di stabilità nel lungo periodo, come tipico per i c.d. beni-rifugio”) e facile liquidabilità, né risulta che fosse stato segnalato al cliente che il prezzo di acquisto delle pietre fosse il risultato di una Con valutazione discrezionale di non aderente ai reali valori di mercato perché comprensiva di oneri aggiuntivi, tra i quali la stessa provvigione dovuta alla banca intermediaria.
Infatti, nel già menzionato leaflet prodotto in atti (doc. 3 allegato alla citazione), “pur facendosi riferimento a “quotazioni di mercato” e “dati sull'andamento dei mercati” pubblicati “regolarmente” dall'azienda “sulle maggiori testate economiche” e inviati semestralmente “su richiesta dell'investitore”, non viene chiarito che tali quotazioni erano in realtà indicazioni di valori fissati in maniera autonoma dalla stessa venditrice, comprensivi di oneri e margini aggiuntivi.
Al contrario, i riferimenti contenuti nella brochure a “quotazioni” semestrali, alla loro “stabilità”, a un “rendimento sicuro nel tempo” e all'“andamento dei mercati” inducevano a confidare in una obiettiva quotazione di mercato, ottenuta tramite indici ufficiali e confronto tra titoli scambiati in piazze regolamentate. pagina 10 di 14 Come osservato dal TAR Lazio nella sentenza di rigetto del ricorso per annullamento del provvedimento dell'AGCM presentato dal ” (cfr. doc. 9 allegato alla citazione) “non può CP_1 negarsi che il primo e più diffuso significato del termine “quotazione”, specie se riferito a un prodotto di investimento, è quello di rilevazione oggettiva di un valore di mercato e non di autoreferenziale valutazione economica da parte dello stesso venditore. Né la possibile polisemanticità del termine fa venir meno l'effetto decettivo ravvisato nella predetta informativa, essendo comunque la parola
“quotazione” idonea a indurre la clientela in fraintendimento circa la natura e l'oggettività dei valori, ragionevolmente interpretabili dal contesto dell'informativa come espressione dell'andamento dei prezzi.
La natura autonoma e meramente pubblicitaria dei dati non risulta, del resto, chiaramente esplicitata e non si evince in modo univoco dall'utilizzo dei menzionati segni grafici e testuali” (così sentenza
3348/2023).
Si aggiunga che la stessa banca ha confermato sin dalla costituzione in giudizio che “i diamanti, a differenza di altre commodities come l'oro, non sono negoziati su piattaforme ufficiali e non esiste un prezzo di riferimento comunemente accettato […]”, ma “esistono […] delle stime di valore generali effettuate su ipotetiche pietre standard effettuate da società private, la più nota delle quali è l'indice
Rapaport, o prezzi rilevati in base ad analisi statistiche dei volumi di vendita, come l'IDEX (Idex
Diamond Price Report)”, che non giustificherebbero, tuttavia, “il prezzo della singola pietra ma al più” rappresenterebbero “un punto di partenza, perché non tengono conto di altre caratteristiche delle gemme […]” oltre che “della filiera di intermediazione, che ovviamente va remunerata, e dei servizi aggiuntivi che il venditore al dettaglio può prestare nei confronti del cliente finale” (cfr. comparsa di risposta, pagg. 18-19), servizi che, tuttavia, nel materiale pubblicitario esaminato non vengono affatto esplicitati come tali e come produttivi di oneri aggiuntivi.
Come ampiamente chiarito dal Consiglio di Stato che ha provveduto a esaminare il medesimo materiale Con ON informativo, nelle informazioni rese da per il tramite di il consumatore non era avvertito della differenza tra il prezzo praticato dalla venditrice e il valore effettivo delle pietre acquistate.
Anche le prospettive di rivendita successiva del bene erano rappresentate in maniera ingannevole, essendo prospettata la possibilità di un “ricollocamento” sul mercato “in qualsiasi momento”, quando l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati era rappresentato – essenzialmente – dagli stessi professionisti (cfr. doc. 8 allegato alla citazione). pagina 11 di 14 Ne deriva che, come anticipato, deve essere affermata la responsabilità risarcitoria della banca per contatto sociale qualificato.
3.4. Risultanze della c.t.u e parametro di stima.
Il c.t.u. ha individuato il valore di mercato delle pietre preziose attraverso l'utilizzo del listino prezzi
“Rapaport Diamond Report” (usato dai commercianti all'ingrosso e riconosciuto a livello internazionale) e, operato un ricarico del 18% onde ottenere il valore delle pietre al dettaglio, ha stimato in complessivi € 14.442,72= (iva inclusa) il valore “di mercato” dei preziosi all'epoca dell'acquisto da parte del (come da tab. 2 a pag. 2 della c.t.u.), a fronte di un complessivo Parte_1 prezzo pagato di € 35.134,52= (iva inclusa).
La suddetta valutazione è stata formulata nel contraddittorio con i tecnici di parte;
da essa non si ha motivo di discostarsi, in quanto basata su ampia e convincente motivazione.
In particolare, il c.t.u. ha escluso l'attendibilità della “indagine di mercato” proposta dal c.t. di parte convenuta, in ragione della scarsità del campione di riferimento, evidenziando come “un'indagine di mercato idonea a dare un risultato apprezzabile dovrebbe aver ad oggetto, se non tutte, buona parte delle circa 17.372 oreficerie d'Italia (come da notizie di Federpreziosi)” (pag. 6 c.t.u.).
Non può essere nemmeno accolta la richiesta di parte attrice di ridurre l'effettivo valore dei diamanti di una percentuale minima del 25% al fine di tener conto della “scontistica” applicata ai rivenditori da parte dei fornitori (sconto che, secondo quanto precisato dal c.t.u. su richiesta del c.t. di parte attrice,
“varia dal 25% al 30%”, essendo “logico che su quantità d'acquisto elevate la scontistica possa aumentare anche di 2-3 % per pietre come quelle oggetto di relazione”).
Riprendendo la sentenza n. 3348/2023, difatti, “[…] il confronto va operato tra grandezze omogenee, tali essendo il prezzo pagato dal […] e quello di mercato come calcolato dal c.t.u., rispetto al quale, Con l'ipotetico sconto che avrebbe ottenuto dal proprio fornitore non appare rilevante, dipendendo, peraltro, da variabili in certa misura ignote e non inerenti il rapporto oggetto di causa (quantità e qualità acquistate, condizioni dei pagamenti, peculiare rapporto con il fornitore, etc)”.
3.5. Concorso del fatto colposo del danneggiato.
Resta infine escluso l'asserito concorso di colpa del invocato dalla banca. Parte_1
Invero, il privo di competenze in materia di commercio di preziosi, risulta aver agito in piena Parte_1 buona fede, in quanto indotto all'acquisto dalle indicazioni fornitegli dalla dipendente bancaria, sulla cui professionalità ha riposto legittimo affidamento anche in ragione del rapporto di lunga data in pagina 12 di 14 ON essere con;
in capo a parte attrice non è, di conseguenza, ravvisabile alcun profilo di concorso colposo idoneo a ridurre il danno cagionato dalla banca.
Sulla scorta di tale premessa, il danno patito dal risulta pari alla differenza tra prezzo pagato Parte_1
(€ 35.134,52=) ed effettivo valore di mercato alla data dell'acquisto stesso (€ 14.442,72=), determinandosi pertanto in € 20.691,80=.
La sentenza 3348/2023 citata merita poi conferma anche nella parte in cui afferma la natura “di valore” dell'obbligazione risarcitoria anche di fonte contrattuale (in tal senso: Cass. 26202/2022, secondo cui
“in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” e Cass. n. 1627/2022: “l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa”).
L'importo di € 20.691,80= deve essere quindi assoggettato a rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dalla data della compravendita
(8.7.2016) alla data di ultimo aggiornamento dell'indice medesimo (giugno 2025).
Spettano poi sulla somma indicata, rivalutata di anno in anno, gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., dall'8.7.2016 al 7.3.2021 e nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma,
c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale (8.3.2021) al saldo.
6. Spese. ON Le spese seguono la soccombenza;
va perciò condannata alla rifusione delle spese sostenute dal per il presente giudizio, che si liquidano, tenuto conto dell'importo effettivo per cui è Parte_1 condanna, in € 264,00= per spese ed € 5.518,00= per compensi (riconosciuti i valori medi per le cause di valore da € 5.200,01= a € 26.000,00=, per la sola fase introduttiva quanto alla mediazione, e per tutte le fasi, quanto al giudizio di merito), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel corso dell'istruzione, vengono poste definitivamente a carico di ON entrambe le parti in solido e della sola nei rapporti interni.
Le ragioni della decisione impongono di escludere la sussistenza dei presupposti di mala fede o colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c., col conseguente rigetto della relativa domanda attrice. pagina 13 di 14
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della ONroparte_1 Parte_1 somma di € 20.691,80=, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno;
- rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 264,00= per ONroparte_1 Parte_1 spese ed € 5.518,00= per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge;
pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido e della sola nei rapporti interni, ONroparte_1
Così deciso in Brescia il 5.8.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3019 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1 attore, con l'avv. Angelo Riva
e
C.F. ) ONroparte_1 P.IVA_1 convenuta, con l'avv. Francesco Mocci
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13.2.2025 e, perciò, per entrambe le parti come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 8.3.2021, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
ON ON (da ora, per brevità, ) esponendo, in sintesi, che: a) presso i locali di , nella filiale di
[...]
Con Erbusco, aveva acquistato da (poi fallita, da ora solo ) quattro Parte_2 diamanti al prezzo complessivo di € 35.134,52=; b) l'operazione gli era stata illustrata e consigliata da pagina 1 di 14 ON una dipendente di , tale come un “investimento più sicuro rispetto ad altri ma Persona_1 anche molto più remunerativo nel tempo ed esente da tasse […] in prospettiva di una durata dell'investimento pari a ca. 4/6 anni”; c) la aveva tuttavia omesso di illustrargli CP_3 Per_1
“una serie di circostanze fondamentali”; d) “ad oggi i diamanti acquistati sono privi di ogni valore perché invendibili a causa dell'assenza di un mercato di riferimento”; e) le banche che avevano commercializzato diamanti erano state oggetto di pesanti sanzioni irrogate dall'Autorità Antitrust;
f) i tentativi di negoziazione assistita e mediazione intrapresi da esso attore erano rimasti senza esito per la ON mancata partecipazione di .
Ciò premesso, il ha concluso perché il tribunale volesse: i) in via principale, accertata la Parte_1 natura finanziaria dell'investimento in diamanti, dichiarare la nullità del contratto quadro di negoziazione “e conseguentemente dell'acquisto dei diamanti effettuato da parte attrice”, con condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di € 35.134,52= (o della diversa somma di ON giustizia), oltre interessi;
ii) in subordine, accertare il grave inadempimento di , con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno contrattuale, quantificato nella misura di €
35.134,52= (o della diversa somma di giustizia), oltre interessi;
iii) in via ulteriormente subordinata, accertare la nullità del contratto di acquisto dei diamanti “in quanto frutto di pratiche commerciali ON scorrette” da parte di , con conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione della somma di ON
€ 35.134,52=; iv) in via ulteriormente subordinata, condannare al risarcimento del danno –
“contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale” – quantificato nella misura di € 35.134,52= (o della diversa somma di giustizia), oltre interessi;
in ogni caso, con vittoria di spese e condanna di parte convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c. per la mancata partecipazione alla negoziazione assistita e al procedimento di mediazione. ON
si è costituita in giudizio lamentando in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e la “improcedibilità della domanda di risarcimento del danno potenziale derivante dall'acquisto dei diamanti”; nel merito, ha contestato sotto vari profili la fondatezza della domanda proposta dal e concluso per il suo rigetto;
in subordine, ha concluso per l'accertamento di un “concorso di Parte_1 colpa in capo al signor ai sensi dell'art. 1227 c.c.”, con conseguente riduzione dell'importo Parte_1 di condanna;
con vittoria di spese.
pagina 2 di 14 La causa, istruita mediante produzione di documenti, assunzione di prova orale ed espletamento di c.t.u., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. In fatto – Acquisto dei diamanti.
Le risultanze istruttorie confermano che: i) il contratto di acquisto dei diamanti è stato concluso dal Con ON ON direttamente con (come da contratto prodotto da sub doc. 3); ii) ha tuttavia Parte_1 avuto un ruolo attivo nella promozione e collocazione delle pietre preziose (come emerge dalle risultanze della prova orale e della documentazione prodotta). ON La teste funzionaria addetta alla filiale di Erbusco di , ha difatti confermato le Persona_1 seguenti circostanze:
a) di aver illustrato al “la possibilità di investire in diamanti, anche al fine di diversificare gli Parte_1 investimenti” e di avergli prospettato che tale investimento si presentava “interessante dal punto di vista delle prospettive di rendimento ma, soprattutto, di stabilità nel lungo periodo, come tipico per i c.d. beni-rifugio”;
b) di aver consegnato al “il materiale illustrativo predisposto dalla società venditrice che Parte_1 descriveva i dettagli dell'investimento”; ON c) che i diamanti rientravano fra i prodotti che proponeva alla propria clientela “come opportuna forma di investimento, diversificato rispetto ai normali impieghi di portafoglio”. ON Emerge inoltre che , in relazione all'attività di promozione di tali investimenti, percepiva Con (direttamente) da una commissione (cfr. doc. 4 allegato alla citazione). ON Ne deriva il ruolo attivo – e non di mero “segnalatore” – di nella conclusione di contratti di Con compravendita di diamanti fra i propri clienti e .
3. In diritto.
ONroversie di tenore analogo a quello in esame (che vedono come parte convenuta la medesima ON
) sono state già decise da questo tribunale;
si richiama, in particolare, la sentenza n. 3348/2023 alla quale il tribunale presta adesione.
3.1. Eccezioni preliminari.
3.1.1. Difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Banca.
L'eccezione sollevata da parte convenuta è infondata e va perciò rigettata.
pagina 3 di 14 Per giurisprudenza costante “la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso […]” (fra le altre, Cass.
14468/2008, da cui è tratta la massima).
Nel caso in esame, l'attore ha affermato, in via principale, che gli acquisti di diamanti costituissero
“investimenti finanziari” e, qualificando – di conseguenza – le prestazioni rese dalla banca alla stregua di un servizio di investimento, ha domandato l'accertamento della invalidità dei contratti quadro e dei collegati ordini di acquisto, mediante richiamo alla disciplina propria degli investimenti finanziari
(T.U.F. e regolamento Consob); in subordine, ha proposto ulteriori domande d'accertamento della responsabilità della banca per inadempimento degli obblighi di diligenza e buona fede contrattuale o responsabilità extracontrattuale.
Alla stregua della prospettazione offerta dall'attore, sussiste pertanto la correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato) in relazione al diritto per cui si agisce, con la conseguenza che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è infondata.
Risulta difatti irrilevante il fatto che la compravendita sia stata pacificamente conclusa con un soggetto ON diverso da , poiché le azioni restitutorie e risarcitorie esercitate dall'attore non dipendono da quel titolo contrattuale, trovando la propria fonte nel peculiare rapporto intercorso con l'istituto di credito
(di natura contrattuale o, in subordine, extracontrattuale), esclusivo destinatario della domanda di condanna (su cui vedi infra). pagina 4 di 14 3.1.2. “Inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità” della domanda risarcitoria.
Analogamente è infondata l'eccezione pregiudiziale di “inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità” della domanda risarcitoria, in ragione della natura meramente “potenziale” del danno lamentato, non essendosi ancora realizzata la perdita economica paventata.
L'attore non ha difatti individuato il pregiudizio patito nella sopravvenuta diminuzione di valore dell'investimento effettuato, ma piuttosto lamentato di aver acquistato i diamanti a un prezzo notevolmente superiore al loro valore effettivo;
e ciò in conseguenza della condotta omissiva della convenuta: ne deriva che il danno può ritenersi astrattamente concretizzato già al momento dell'acquisto dei diamanti (che, altrimenti, non sarebbe stato effettuato o sarebbe stato effettuato a condizioni diverse e più favorevoli).
3.2. Natura finanziaria dell'investimento.
Vanno poi condivisi i principi di diritto espressi dalla sentenza n. 3348/2023 citata anche in merito all'esclusione della natura finanziaria del contratto di acquisto di diamanti, alla cui motivazione ci si riporta.
La sentenza afferma, in particolare, che: “Si ritiene, in primo luogo, di dover escludere che gli acquisti dei diamanti oggetto di causa integrino investimenti di natura finanziaria, secondo la nozione ricavabile dalle norme del t.u.f., come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
In base all'insegnamento della Suprema Corte, il contratto di investimento disciplinato dal t.u.f. costituisce uno schema atipico, che comprende ogni forma di investimento finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, riflettendo la natura aperta e atecnica di
“prodotto finanziario”, la quale rappresenta la risposta legislativa alla creatività del mercato e alla molteplicità degli strumenti offerti al pubblico, nonché all'esigenza di tutela degli investitori, in maniera da permettere la riconduzione nell'ambito della disciplina di protezione pure delle operazioni innominate (Cass. n. 2736/2013, conf. Cass. n. 10598/2005 relativa alla disciplina previgente: l. n.
1/1991, art. 1). Nell'investimento finanziario è compreso “ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale, e con un rischio” (ibidem).
Ciò che distingue i prodotti finanziari dalle altre forme di investimento è, appunto, la causa
“finanziaria” che, insegna ancora la S.C., non coincidendo con il “semplice motivo interno, privo di pagina 5 di 14 rilevanza qualificante, consiste proprio nell'investimento del capitale (il "blocco" dei risparmi) con la prospettiva dell'accrescimento delle disponibilità investite, senza l'apporto di prestazioni da parte dell'investitore diverse da quella di dare una somma di denaro”.
In linea con quanto condivisibilmente chiarito in merito dalla Consob, gli elementi qualificanti l'investimento di natura finanziaria - da ricercarsi, come visto, nelle oggettive pattuizioni/meccanismi contrattuali (ossia negli elementi intrinseci all'operazione) e non nella intenzione/motivo soggettivo che spinge l'acquirente a impiegare il proprio denaro in una operazione di siffatta natura - sono rinvenibili nella compresenza (i) di un impiego di capitale, (ii) di un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria e (iii) dell'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale.
Con particolare riferimento all'investimento in valori reali, la medesima Consob, applicando i principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 10598/2005), ha escluso che possano rientrare nella nozione di investimento finanziario “le operazioni di investimento in attività reali o di consumo, cioè le operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi che, anche se concluse con l'intento di investire il proprio patrimonio, sono essenzialmente dirette a procurare all'investitore il godimento del bene, a trasformare le proprie disponibilità in beni reali idonei a soddisfare in via diretta i bisogni non finanziari del risparmiatore stesso”. In particolare, non configura “rendimento di natura finanziaria” quello connesso ad un acquisto effettuato nella semplice “speranza” di smobilizzo del bene a condizioni più favorevoli, essendo necessario che l'atteso incremento di valore del capitale impiegato
(e il rischio a esso correlato) sia fattore intrinseco all'operazione, collegato a elementi quali promesse di rendimento, obbligo di riacquisto, realizzazione, per l'ipotesi di dismissione, di profitti e/o forme di rendimento ulteriori rispetto al mero valore del bene acquistato.
Nel caso in esame, la causa finanziaria dei negozi conclusi dagli attori va esclusa sul rilievo che con la sottoscrizione di tali contratti si è determinato il semplice trasferimento del diritto di proprietà in capo agli acquirenti, senza vincoli o limitazioni al godimento dei beni, senza emissione di certificati rappresentativi dei diritti dei titolari destinati eventualmente a circolare in mercato regolamentato - quelli abbinati ai diamanti consistendo in meri certificati di garanzia, attestanti autenticità e Con caratteristiche delle pietre -, senza patti di riacquisto - essendosi impegnata unicamente a far sì che, nel caso di volontà dell'acquirente di rivendere i diamanti, un terzo (per la precisione, una società Con controllata da ) avrebbe assunto l'incarico di rivenderli entro una certa data, al prezzo di mercato pagina 6 di 14 […] -, senza, infine, la prospettazione, in favore del medesimo acquirente intenzionato a dismettere la res, di una specifica forma di rendimento, ulteriore rispetto al valore del bene acquistato. Con Ne consegue che i contratti conclusi tra gli attori e con l'intermediazione del non CP_1 sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 58/1998, con l'ulteriore conseguenza che vanno respinte tutte le doglianze e domande attoree che trovano in tale normativa il proprio fondamento, in particolare, la domanda di accertamento della nullità del contratto quadro di negoziazione e dei collegati acquisti di diamanti, nonché la conseguente domanda di condanna del alla restituzione in favore CP_1 degli attori del prezzo complessivamente versato […]”.
Ribadita pertanto la natura non finanziaria del contratto di acquisto di diamanti per cui è causa, non trovano applicazione, anche nel caso in esame, le norme previste dal T.U.F. e dalla relativa disciplina regolamentare, col conseguente rigetto della domanda attrice di nullità del contratto quadro di negoziazione e “dell'acquisto dei diamanti effettuato da parte attrice”.
3.3. Responsabilità da contatto sociale qualificato.
Il ha prospettato in subordine la responsabilità della banca per violazione dei c.d. obblighi di Parte_1 protezione e informazione al fine di salvaguardare l'affidamento legittimamente ingenerato nel risparmiatore dal carattere “protetto” dell'attività di intermediazione prestata dall'istituto, da valutarsi ex art. 1176, co. 2, c.c. sulla base della specifica attività professionale esercitata.
Parte attrice ha, in tal modo, fatto riferimento al peculiare rapporto giuridico che per c.d. “contatto sociale” si instaura tra intermediario e cliente, nell'ambito del quale l'intermediario assume anche una specifica obbligazione di informazione e vigilanza nell'interesse del cliente e a tutela del suo legittimo affidamento.
Si richiama, anche su tale punto, la sentenza n. 3348/2023 citata là dove osserva che: “Il contatto sociale qualificato è, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi art. 1174 c.c., bensì obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c.; esso opera anche nella materia contrattuale, prescrivendo un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato (in tal senso, Cass. n. 24071/2017). pagina 7 di 14 La teoria del “contatto sociale qualificato” viene in rilievo “ogni qualvolta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l'affidamento riposto da altri soggetti sul corretto espletamento da parte sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia volontariamente assunto” (Cass. S.U. n. 12477/2018). Essa trova il proprio referente in quelle situazioni in cui, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, la natura qualificata dell'attività professionale svolta dal primo, sottoposta a specifici requisiti formali e abilitativi, fonda nel secondo il legittimo affidamento circa il rispetto delle regole di condotta che informano la suddetta attività, comportando l'assunzione in capo all'operatore di uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'utente subisca nell'ambito di tale rapporto un danno.
La fattispecie, accolta per la prima volta dalla giurisprudenza italiana per delineare la responsabilità del medico ospedaliero nei riguardi del paziente (Cass. S.U. n. 589/1989), è stata - tra le altre ipotesi riconosciuta dalla S.C. in caso di pagamento da parte della banca negoziatrice di assegno munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dal beneficiario (Cass. S.U. n. 14712/2007, conf. da
Cass. S.U. n. 12477/2018).
Il contatto sociale qualificato è annoverato dalla giurisprudenza tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico a norma dell'art. 1173 c.c.; in virtù del principio di atipicità delle fonti delle obbligazioni ivi consacrato, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte non in un contratto ma - ex lege - nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale.
Pur compiendo un'attività giuridica in senso stretto - e non formalmente negoziale - l'operatore qualificato è, in particolare, tenuto all'obbligo di comportarsi in buona fede, in virtù della clausola generale di correttezza di cui all'art. 1175 c.c. (circa l'estensione della regola della buona fede in senso oggettivo a tutte le fonti delle obbligazioni ex art. 1173 c.c., ivi compreso l'atto giuridico non negoziale, cfr. Cass. n. 5140/2005), estrinsecantesi, in specie, nell'obbligo di una corretta informazione, tra cui la comunicazione di tutte le circostanze a lui note o conoscibili sulla base della diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., comma 2.
In tali fattispecie si applica, pertanto, il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sul convenuto incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a sé non pagina 8 di 14 imputabile […]”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, l'attività bancaria si caratterizza per la peculiare professionalità dei soggetti che vi operano, che si riflette necessariamente su tutte le attività svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria e, quindi, sui rapporti che in quelle attività sono radicati, per la cui corretta attuazione gli operatori bancari dispongono di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti non hanno: da ciò discende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, non osservi le regole prescritte dalla legge”. Con Nel caso in esame la banca, pur estranea al contratto di compravendita concluso dal con , Parte_1 ha proposto – in veste di intermediaria – al cliente l'acquisto di quattro diamanti, rassicurandolo sulla bontà dell'investimento, fornendogli ulteriori informazioni positive, raccogliendo l'ordine e dando esecuzione al pagamento del prezzo mediante bonifico con addebito sul conto corrente intrattenuto dal cliente con la stessa banca.
Sul punto convergono la deposizione della teste nonché la brochure e il leaflet delle Persona_1
Con operazioni di acquisto dei diamanti di prodotti quali docc. 2 e 3 allegati alla citazione.
Dalla deposizione resa dalla teste emerge infatti che la banca non si è limitata a una mera Per_1
“segnalazione” dell'investimento, “ponendo in contatto” il cliente – già interessato all'operazione – con la società venditrice, ma ha promosso l'acquisto dei diamanti e offerto, come detto, informazioni positive sulla convenienza dell'investimento, ingenerando in tal modo un incolpevole affidamento del cliente, ragionevolmente privo di specifiche competenze in materia, e ciò nel contesto di una politica aziendale consolidata.
Il ruolo professionale svolto dalla banca quale intermediaria è del resto comprovato dalla pacifica Con circostanza che, per l'attività svolta, riconoscesse alla banca “una commissione percentuale proporzionale all'investimento sostenuto dal cliente” non indifferente, pari al 18% al lordo dell'iva
(doc. 4 allegato alla citazione).
Come già chiarito dalla sentenza citata: “In virtù della specifica posizione in tal modo assunta dalla la stessa era indubbiamente tenuta a obblighi di informazione che non possono ritenersi nella CP_4 specie correttamente adempiuti.
La nota asimmetria informativa esistente tra professionista e cliente avrebbe dovuto essere colmata pagina 9 di 14 con l'osservanza da parte dell'istituto di credito di pregnanti doveri di trasparenza, chiarezza, lealtà e correttezza, viepiù in ragione del consolidato rapporto di fiducia in essere con gli utenti, tale da ingenerare più facilmente l'affidamento circa la trasparenza e bontà dell'operazione.
Ruolo e obblighi degli istituti di credito nella commercializzazione dei diamanti sono stati riconosciuti anche dalla Banca d'Italia che in data 14.3.2018, ha emesso un comunicato con cui ha raccomandato che a fronte di tale attività, “le banche, oltre a considerare le caratteristiche finanziarie dei clienti cui
è rivolta la proposta di acquisto, devono assicurare adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e la possibilità di rivendita delle pietre stesse” (cfr. doc. 10 allegato alla citazione).
Per quanto successiva agli acquisti oggetto di causa, tale raccomandazione indica regole di condotta che sono espressione di principi generali (ricavabili, come visto, dagli artt. 1173, 1175 e 1375 c.c.) applicabili anche ai negozi precedenti”.
La richiesta dovuta diligenza non risulta essere stata osservata dalla banca nei confronti del Parte_1 al quale è stato prospettato un investimento sicuro in un bene “rifugio”, con buona e costante redditività nel tempo (deposizione della di cui al verbale 6.6.2022: “l'investimento in diamanti si Per_1 presentava, come io gli ho illustrato, interessante dal punto di vista delle prospettive di rendimento ma, soprattutto, di stabilità nel lungo periodo, come tipico per i c.d. beni-rifugio”) e facile liquidabilità, né risulta che fosse stato segnalato al cliente che il prezzo di acquisto delle pietre fosse il risultato di una Con valutazione discrezionale di non aderente ai reali valori di mercato perché comprensiva di oneri aggiuntivi, tra i quali la stessa provvigione dovuta alla banca intermediaria.
Infatti, nel già menzionato leaflet prodotto in atti (doc. 3 allegato alla citazione), “pur facendosi riferimento a “quotazioni di mercato” e “dati sull'andamento dei mercati” pubblicati “regolarmente” dall'azienda “sulle maggiori testate economiche” e inviati semestralmente “su richiesta dell'investitore”, non viene chiarito che tali quotazioni erano in realtà indicazioni di valori fissati in maniera autonoma dalla stessa venditrice, comprensivi di oneri e margini aggiuntivi.
Al contrario, i riferimenti contenuti nella brochure a “quotazioni” semestrali, alla loro “stabilità”, a un “rendimento sicuro nel tempo” e all'“andamento dei mercati” inducevano a confidare in una obiettiva quotazione di mercato, ottenuta tramite indici ufficiali e confronto tra titoli scambiati in piazze regolamentate. pagina 10 di 14 Come osservato dal TAR Lazio nella sentenza di rigetto del ricorso per annullamento del provvedimento dell'AGCM presentato dal ” (cfr. doc. 9 allegato alla citazione) “non può CP_1 negarsi che il primo e più diffuso significato del termine “quotazione”, specie se riferito a un prodotto di investimento, è quello di rilevazione oggettiva di un valore di mercato e non di autoreferenziale valutazione economica da parte dello stesso venditore. Né la possibile polisemanticità del termine fa venir meno l'effetto decettivo ravvisato nella predetta informativa, essendo comunque la parola
“quotazione” idonea a indurre la clientela in fraintendimento circa la natura e l'oggettività dei valori, ragionevolmente interpretabili dal contesto dell'informativa come espressione dell'andamento dei prezzi.
La natura autonoma e meramente pubblicitaria dei dati non risulta, del resto, chiaramente esplicitata e non si evince in modo univoco dall'utilizzo dei menzionati segni grafici e testuali” (così sentenza
3348/2023).
Si aggiunga che la stessa banca ha confermato sin dalla costituzione in giudizio che “i diamanti, a differenza di altre commodities come l'oro, non sono negoziati su piattaforme ufficiali e non esiste un prezzo di riferimento comunemente accettato […]”, ma “esistono […] delle stime di valore generali effettuate su ipotetiche pietre standard effettuate da società private, la più nota delle quali è l'indice
Rapaport, o prezzi rilevati in base ad analisi statistiche dei volumi di vendita, come l'IDEX (Idex
Diamond Price Report)”, che non giustificherebbero, tuttavia, “il prezzo della singola pietra ma al più” rappresenterebbero “un punto di partenza, perché non tengono conto di altre caratteristiche delle gemme […]” oltre che “della filiera di intermediazione, che ovviamente va remunerata, e dei servizi aggiuntivi che il venditore al dettaglio può prestare nei confronti del cliente finale” (cfr. comparsa di risposta, pagg. 18-19), servizi che, tuttavia, nel materiale pubblicitario esaminato non vengono affatto esplicitati come tali e come produttivi di oneri aggiuntivi.
Come ampiamente chiarito dal Consiglio di Stato che ha provveduto a esaminare il medesimo materiale Con ON informativo, nelle informazioni rese da per il tramite di il consumatore non era avvertito della differenza tra il prezzo praticato dalla venditrice e il valore effettivo delle pietre acquistate.
Anche le prospettive di rivendita successiva del bene erano rappresentate in maniera ingannevole, essendo prospettata la possibilità di un “ricollocamento” sul mercato “in qualsiasi momento”, quando l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati era rappresentato – essenzialmente – dagli stessi professionisti (cfr. doc. 8 allegato alla citazione). pagina 11 di 14 Ne deriva che, come anticipato, deve essere affermata la responsabilità risarcitoria della banca per contatto sociale qualificato.
3.4. Risultanze della c.t.u e parametro di stima.
Il c.t.u. ha individuato il valore di mercato delle pietre preziose attraverso l'utilizzo del listino prezzi
“Rapaport Diamond Report” (usato dai commercianti all'ingrosso e riconosciuto a livello internazionale) e, operato un ricarico del 18% onde ottenere il valore delle pietre al dettaglio, ha stimato in complessivi € 14.442,72= (iva inclusa) il valore “di mercato” dei preziosi all'epoca dell'acquisto da parte del (come da tab. 2 a pag. 2 della c.t.u.), a fronte di un complessivo Parte_1 prezzo pagato di € 35.134,52= (iva inclusa).
La suddetta valutazione è stata formulata nel contraddittorio con i tecnici di parte;
da essa non si ha motivo di discostarsi, in quanto basata su ampia e convincente motivazione.
In particolare, il c.t.u. ha escluso l'attendibilità della “indagine di mercato” proposta dal c.t. di parte convenuta, in ragione della scarsità del campione di riferimento, evidenziando come “un'indagine di mercato idonea a dare un risultato apprezzabile dovrebbe aver ad oggetto, se non tutte, buona parte delle circa 17.372 oreficerie d'Italia (come da notizie di Federpreziosi)” (pag. 6 c.t.u.).
Non può essere nemmeno accolta la richiesta di parte attrice di ridurre l'effettivo valore dei diamanti di una percentuale minima del 25% al fine di tener conto della “scontistica” applicata ai rivenditori da parte dei fornitori (sconto che, secondo quanto precisato dal c.t.u. su richiesta del c.t. di parte attrice,
“varia dal 25% al 30%”, essendo “logico che su quantità d'acquisto elevate la scontistica possa aumentare anche di 2-3 % per pietre come quelle oggetto di relazione”).
Riprendendo la sentenza n. 3348/2023, difatti, “[…] il confronto va operato tra grandezze omogenee, tali essendo il prezzo pagato dal […] e quello di mercato come calcolato dal c.t.u., rispetto al quale, Con l'ipotetico sconto che avrebbe ottenuto dal proprio fornitore non appare rilevante, dipendendo, peraltro, da variabili in certa misura ignote e non inerenti il rapporto oggetto di causa (quantità e qualità acquistate, condizioni dei pagamenti, peculiare rapporto con il fornitore, etc)”.
3.5. Concorso del fatto colposo del danneggiato.
Resta infine escluso l'asserito concorso di colpa del invocato dalla banca. Parte_1
Invero, il privo di competenze in materia di commercio di preziosi, risulta aver agito in piena Parte_1 buona fede, in quanto indotto all'acquisto dalle indicazioni fornitegli dalla dipendente bancaria, sulla cui professionalità ha riposto legittimo affidamento anche in ragione del rapporto di lunga data in pagina 12 di 14 ON essere con;
in capo a parte attrice non è, di conseguenza, ravvisabile alcun profilo di concorso colposo idoneo a ridurre il danno cagionato dalla banca.
Sulla scorta di tale premessa, il danno patito dal risulta pari alla differenza tra prezzo pagato Parte_1
(€ 35.134,52=) ed effettivo valore di mercato alla data dell'acquisto stesso (€ 14.442,72=), determinandosi pertanto in € 20.691,80=.
La sentenza 3348/2023 citata merita poi conferma anche nella parte in cui afferma la natura “di valore” dell'obbligazione risarcitoria anche di fonte contrattuale (in tal senso: Cass. 26202/2022, secondo cui
“in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” e Cass. n. 1627/2022: “l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa”).
L'importo di € 20.691,80= deve essere quindi assoggettato a rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dalla data della compravendita
(8.7.2016) alla data di ultimo aggiornamento dell'indice medesimo (giugno 2025).
Spettano poi sulla somma indicata, rivalutata di anno in anno, gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., dall'8.7.2016 al 7.3.2021 e nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma,
c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale (8.3.2021) al saldo.
6. Spese. ON Le spese seguono la soccombenza;
va perciò condannata alla rifusione delle spese sostenute dal per il presente giudizio, che si liquidano, tenuto conto dell'importo effettivo per cui è Parte_1 condanna, in € 264,00= per spese ed € 5.518,00= per compensi (riconosciuti i valori medi per le cause di valore da € 5.200,01= a € 26.000,00=, per la sola fase introduttiva quanto alla mediazione, e per tutte le fasi, quanto al giudizio di merito), oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel corso dell'istruzione, vengono poste definitivamente a carico di ON entrambe le parti in solido e della sola nei rapporti interni.
Le ragioni della decisione impongono di escludere la sussistenza dei presupposti di mala fede o colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c., col conseguente rigetto della relativa domanda attrice. pagina 13 di 14
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della ONroparte_1 Parte_1 somma di € 20.691,80=, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno;
- rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 264,00= per ONroparte_1 Parte_1 spese ed € 5.518,00= per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge;
pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di entrambe le parti in solido e della sola nei rapporti interni, ONroparte_1
Così deciso in Brescia il 5.8.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 14 di 14