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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2024, n. 43715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43715 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE - Presidente - GN AR ZI UT UR R.G.N. 26592/2024 RO IZ SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN AN nata a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
avverso l'ordinanza del 13/06/2024 della Corte d'appello di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere ZI UT UR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. MICHELE SANTONASTASO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, in data 13/06/2024, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza del Gip presso il Tribunale di Napoli del 27/12/2012 proposta da AN AN, confermata dalla Corte di appello ed irrevocabile in data 06/07/2022. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, AN AN, che ha dedotto un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc. pen. 3. La difesa - dopo avere richiamato la posizione della ricorrente in ordine al capo T2 (alla stessa originariamente contestato in via provvisoria, ma per il quale non era stato disposto il rinvio a giudizio essendo intervenuta archiviazione) ed aver elencato le diverse azioni intraprese, anche in sede esecutiva, per giungere alla revoca della confisca dei beni disposta ex art. 416-bis, comma settimo, cod.pen. nei confronti del marito, che involgeva anche ai beni di cui al capo T2 - ha dedotto Penale Sent. Sez. 2 Num. 43715 Anno 2024 Presidente: ET AN Relatore: UT UR ZI Data Udienza: 20/11/2024 la ricorrenza di violazione di legge e la violazione di norme processuali in relazione all’art. 111 e art. 6 Conv. EDU per non avere la Corte di appello preso in considerazione il decreto di archiviazione relativo al capo T2 (in relazione al quale era stato originariamente disposto il sequestro di beni alla stessa riferibili) di cui era venuta a conoscenza solo in data 20/07/2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico, oltre che manifestamente infondato. La ricorrente non si confronta con la chiara motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato come, in relazione al caso in esame, non ricorrano i requisiti per giungere ad una valutazione della istanza di revisione, atteso che la AN si presenta come terza estranea al giudizio del quale chiede la revisione. E, dunque, non potrebbe ottenere quello che è l’effetto tipico del giudizio di revisione sulla base della effettiva presenza di prove nuove, ovvero il proscioglimento dell'istante. La AN, sulla base di generiche allegazioni riportate in ricorso, rivestirebbe difatti la posizione di terza interessata alla revoca di confisca disposta in altro procedimento. La Corte di appello ha ricostruito analiticamente le doglianze della ricorrente ed il suo percorso processuale, così come i diversi rimedi esperiti, quanto alla disposta confisca, nel giudizio a carico del OS AN e del marito, evidenziando l’assenza dei presupposti per accedere al giudizio di revisione, proprio con riferimento alla mancanza di legittimazione a proporre l’istanza in questione. In conclusione, occorre richiamare il disposto dell’art. 631 cod.proc.pen., che, con una chiarezza che potrebbe di per sé sola risolvere la dedotta questione, stabilisce che "Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530, 531". In tal senso, questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che è inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma solo alla revoca della confisca disposta ai sensi dell'art. 240- bis cod. pen. (già art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) (Sez. 2, n. 3853 del 30/11/2021, Lampada, Rv. 282522-01), principio certamente applicabile anche al caso in esame quanto alla disposta confisca ai sensi dell’art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. Si è in tal senso precisato che: “nel rispetto di tale previsione testuale invero inequivocabile, questa Corte ha da sempre ritenuto che l'istanza di revisione deve investire in modo esaustivo la condanna riportata, tanto cioè da comportare, rispetto al relativo capo, il proscioglimento (Sez. 6, n. 2626 del 31/05/1994, Nastasia, Rv. 199442 -01, che ha ritenuto inammissibile una istanza di revisione "parziale", ovvero riguardante uno soltanto di plurimi reati oggetto di condanna, ed avente ad oggetto elementi o circostanze comportanti un'attenuazione del reato per il quale era stata riportata condanna;
Sez. 1, n. 23927 del 23/05/2007, Pietroiusti, Rv. 236844-01, che ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione proposta in base ad elementi idonei, ove accertati, a determinare non il proscioglimento del condannato, ma il riconoscimento a suo favore del vizio parziale di mente)”. In applicazione del medesimo principio si è affermato che dal disposto degli artt. 631 e 637, comma 2, cod. proc. pen. emerge chiaramente come dall'accoglimento della richiesta di revisione non possa che derivare il proscioglimento del condannato, e, conseguentemente, che deve escludersi che detta richiesta possa essere fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma ad una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato (Sez. 6, n. 4114 del 24/10/1997, Gentilini, Rv. 208834-01). Ancora nel medesimo senso, si è ritenuta l'inammissibilità della richiesta 2 di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato (Sez. 1, n. 4464 del 28/02/2000, Ilacqua, Rv. 215810 - 01; Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Racco, Rv. 239328 - 01; Sez. 1, n. 19342 del 22/04/2009, P.G. in proc. Nicodemi, Rv. 243778 – 01). Infine, occorre ricordare che è stata ritenuta l'inammissibilità della richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, alla sola esclusione di una circostanza aggravante (Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Rv. 239328 - 01 cit.; Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592 - 01; Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194 - 01). 2. La Corte di appello ha motivato rispettando tali principi, con argomentazioni prive di illogicità ed in assenza di qualsiasi violazione di legge. Con tale motivazione la ricorrente non si confronta e si limita a richiamare in modo del tutto generico la asserita risolutività della scoperta (non meglio precisata) di decreto di archiviazione pronunciato nel 2016, senza tra l’altro tener conto del principio già affermato da questa Corte e che qui si intende ribadire secondo il quale in tema di revisione, non costituisce prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il decreto di archiviazione, in quanto decisione allo stato degli atti, di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini (Sez. 2, n. 2933 del 15/12/2021, Furnò, Rv. 282591-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente ZI UT UR AN ET 3
avverso l'ordinanza del 13/06/2024 della Corte d'appello di Roma;
udita la relazione svolta dal Consigliere ZI UT UR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. MICHELE SANTONASTASO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, in data 13/06/2024, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza del Gip presso il Tribunale di Napoli del 27/12/2012 proposta da AN AN, confermata dalla Corte di appello ed irrevocabile in data 06/07/2022. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, AN AN, che ha dedotto un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc. pen. 3. La difesa - dopo avere richiamato la posizione della ricorrente in ordine al capo T2 (alla stessa originariamente contestato in via provvisoria, ma per il quale non era stato disposto il rinvio a giudizio essendo intervenuta archiviazione) ed aver elencato le diverse azioni intraprese, anche in sede esecutiva, per giungere alla revoca della confisca dei beni disposta ex art. 416-bis, comma settimo, cod.pen. nei confronti del marito, che involgeva anche ai beni di cui al capo T2 - ha dedotto Penale Sent. Sez. 2 Num. 43715 Anno 2024 Presidente: ET AN Relatore: UT UR ZI Data Udienza: 20/11/2024 la ricorrenza di violazione di legge e la violazione di norme processuali in relazione all’art. 111 e art. 6 Conv. EDU per non avere la Corte di appello preso in considerazione il decreto di archiviazione relativo al capo T2 (in relazione al quale era stato originariamente disposto il sequestro di beni alla stessa riferibili) di cui era venuta a conoscenza solo in data 20/07/2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico, oltre che manifestamente infondato. La ricorrente non si confronta con la chiara motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato come, in relazione al caso in esame, non ricorrano i requisiti per giungere ad una valutazione della istanza di revisione, atteso che la AN si presenta come terza estranea al giudizio del quale chiede la revisione. E, dunque, non potrebbe ottenere quello che è l’effetto tipico del giudizio di revisione sulla base della effettiva presenza di prove nuove, ovvero il proscioglimento dell'istante. La AN, sulla base di generiche allegazioni riportate in ricorso, rivestirebbe difatti la posizione di terza interessata alla revoca di confisca disposta in altro procedimento. La Corte di appello ha ricostruito analiticamente le doglianze della ricorrente ed il suo percorso processuale, così come i diversi rimedi esperiti, quanto alla disposta confisca, nel giudizio a carico del OS AN e del marito, evidenziando l’assenza dei presupposti per accedere al giudizio di revisione, proprio con riferimento alla mancanza di legittimazione a proporre l’istanza in questione. In conclusione, occorre richiamare il disposto dell’art. 631 cod.proc.pen., che, con una chiarezza che potrebbe di per sé sola risolvere la dedotta questione, stabilisce che "Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530, 531". In tal senso, questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che è inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma solo alla revoca della confisca disposta ai sensi dell'art. 240- bis cod. pen. (già art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) (Sez. 2, n. 3853 del 30/11/2021, Lampada, Rv. 282522-01), principio certamente applicabile anche al caso in esame quanto alla disposta confisca ai sensi dell’art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. Si è in tal senso precisato che: “nel rispetto di tale previsione testuale invero inequivocabile, questa Corte ha da sempre ritenuto che l'istanza di revisione deve investire in modo esaustivo la condanna riportata, tanto cioè da comportare, rispetto al relativo capo, il proscioglimento (Sez. 6, n. 2626 del 31/05/1994, Nastasia, Rv. 199442 -01, che ha ritenuto inammissibile una istanza di revisione "parziale", ovvero riguardante uno soltanto di plurimi reati oggetto di condanna, ed avente ad oggetto elementi o circostanze comportanti un'attenuazione del reato per il quale era stata riportata condanna;
Sez. 1, n. 23927 del 23/05/2007, Pietroiusti, Rv. 236844-01, che ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione proposta in base ad elementi idonei, ove accertati, a determinare non il proscioglimento del condannato, ma il riconoscimento a suo favore del vizio parziale di mente)”. In applicazione del medesimo principio si è affermato che dal disposto degli artt. 631 e 637, comma 2, cod. proc. pen. emerge chiaramente come dall'accoglimento della richiesta di revisione non possa che derivare il proscioglimento del condannato, e, conseguentemente, che deve escludersi che detta richiesta possa essere fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma ad una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato (Sez. 6, n. 4114 del 24/10/1997, Gentilini, Rv. 208834-01). Ancora nel medesimo senso, si è ritenuta l'inammissibilità della richiesta 2 di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato (Sez. 1, n. 4464 del 28/02/2000, Ilacqua, Rv. 215810 - 01; Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Racco, Rv. 239328 - 01; Sez. 1, n. 19342 del 22/04/2009, P.G. in proc. Nicodemi, Rv. 243778 – 01). Infine, occorre ricordare che è stata ritenuta l'inammissibilità della richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, alla sola esclusione di una circostanza aggravante (Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Rv. 239328 - 01 cit.; Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592 - 01; Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194 - 01). 2. La Corte di appello ha motivato rispettando tali principi, con argomentazioni prive di illogicità ed in assenza di qualsiasi violazione di legge. Con tale motivazione la ricorrente non si confronta e si limita a richiamare in modo del tutto generico la asserita risolutività della scoperta (non meglio precisata) di decreto di archiviazione pronunciato nel 2016, senza tra l’altro tener conto del principio già affermato da questa Corte e che qui si intende ribadire secondo il quale in tema di revisione, non costituisce prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il decreto di archiviazione, in quanto decisione allo stato degli atti, di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini (Sez. 2, n. 2933 del 15/12/2021, Furnò, Rv. 282591-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente ZI UT UR AN ET 3