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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/09/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott. Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 724 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 79/21 del tribunale di Brindisi, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 17.01.2024
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Francavilla Parte_1 C.F._1
Fontana, alla via S. Francesco n.110, presso lo studio dell'avv. Giovanni Bianco che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Argese Mariella come da mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
Contr FER. (p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Marcello Di Summa ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA
Precisazione delle conclusioni: Le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così sinteticamente riportato nella sentenza impugnata: “Con ricorso
CP_ per decreto ingiuntivo del 6.5.2019 la FER. chiedeva ingiungersi a il CP_1 Parte_2
pagamento della complessiva somma di 21.372,24 euro, oltre interessi dalla domanda e spese processuali, quale credito derivante dalle statuizioni della sentenza n.1241/2018, emessa l'11.12.2018 dalla Corte d'Appello di Lecce, in parziale riforma della Sentenza n.1173/2015 emessa il 15.6.2015 dal Tribunale di Brindisi.
1 In accoglimento del ricorso il Tribunale di Brindisi in data 4.6.2019 emetteva il decreto ingiuntivo n.579/2019, reso provvisoriamente esecutivo, con il quale ingiungeva all'odierno opponente, il pagamento della suddetta somma, oltre interessi e spese legali.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 ridetto decreto ingiuntivo, deducendo l'inammissibilità, nullità e improponibilità del ricorso proposto in via monitoria e lamentando che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in violazione del principio del ne bis in idem.
Più in particolare secondo la prospettazione dell'opponente il decreto ingiuntivo opposto non avrebbe dovuto essere emesso in ragione della preesistenza di un titolo esecutivo rappresentato dalla suindicata sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Lecce con la quale era stata disposta “la restituzione con gli accessori di legge, di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione dell'appellata sentenza, in eccedenza di quanto dovuto in base alla precedente decisione”.
Tanto dedotto, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
La società opposta si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 12.2.2020 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto”.
Con sentenza n.79/2021 il tribunale di Brindisi così provvedeva: “
1. rigetta l'opposizione e per
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto”;
2. condanna l'opponente alla Parte_1
rifusione in favore di delle spese di lite che liquida in 3.235,00 euro per compensi, oltre CP_3 spese generali al 15% , iva e cap come per legge”.
Alla predetta sentenza, con atto datato 13.07.2021, interponeva appello per i Parte_1
motivi che saranno di seguito esaminati.
Resisteva al gravame CP_3
Precisate le conclusioni mediante trattazione scritta all'udienza del 17.1.2024 la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame rubricato testualmente “Illegittimità e nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione – violazione del principio del ne bis in idem – sentenza di riforma idoneo titolo esecutivo per la ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva” l'appellante impugna la sentenza di primo grado per nullità/illegittimità/contraddittorietà deducendo che la sentenza n.1241/2018 della Corte di Appello
2 di Lecce fosse completa di tutti gli elementi sia in ordine all'an che al quantum che consentivano all'odierna appellata di avviare l'azione esecutiva nei confronti del debitore al fine di ottenere la ripetizione delle somme ad essa spettanti. Da ciò conseguirebbe la nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del principio del ne bis in idem perché costituente un secondo e identico titolo esecutivo “volto a tutelare un diritto già garantito e accertato, coperto dal giudicato”
(pag.15 dell'atto di appello) con ingiustificato arricchimento del creditore”.
Il motivo è infondato.
Non sussiste, nella fattispecie, violazione del principio del ne bis in idem atteso che la stessa corte di cassazione pronunciandosi sul punto controverso ha precisato che quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata, può essere richiesto anche mediante il decreto ingiuntivo.
E' infatti principio consolidato quello richiamato dal tribunale di prime cure secondo cui “il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto automaticamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trovando applicazione il principio restituito ante omnia (Cass. n. 19296/2005 e precedenti ivi richiamati)”. (Sul punto anche Cass. n.12773/17 e tra le altre, Cass. n. 28167/2013).
E' stato anche correttamente applicato dal tribunale di prime cure l'altro acclarato principio giurisprudenziale secondo cui se la sentenza di riforma della corte d'appello non contiene un'espressa statuizione di condanna ma dichiara unicamente il diritto alla restituzione delle somme versate, nella fattispecie invero anche in via eventuale, in esecuzione della sentenza di primo grado non può ritenersi titolo esecutivo. In tal senso si è pronunciato il Supremo giudice di legittimità (Cass. n.18062/18)
“Giova premettere, in via generale, che questa Corte ha già affermato - con orientamento che il
Collegio condivide e intende ribadire - che una sentenza d'appello la quale, riformando quella di primo grado, faccia perciò stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso (cfr. Cass. 16/06/2016 n. 12387; Cass.08/06/2012, n. 9287)”.
All'evidenza la sentenza di cui trattasi (n. 1241/18 della Corte d'Appello di Lecce) non contiene una espressa statuizione di condanna essendosi limitata a disporre la ripetizione di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado e pertanto non può ritenersi titolo esecutivo.
Ad abundantiam il giudice di primo grado ha altresì precisato che il credito azionato in via monitoria
è pure comprensivo di spese non pertinenti alla citata sentenza della Corte di Appello di Lecce perché riguardanti la procedura esecutiva mobiliare promossa dal in forza della sentenza di primo Parte_1
grado.
3 In conclusione la Corte condivide l'iter logico seguito dal giudice di primo grado nella sentenza gravata per giungere alla soluzione adottata.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata anche con riferimento alla statuizione sulle spese di lite.
Sostiene che il tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di giudizio ovvero limitarne la quantificazione perché non corrispondente ai parametri ministeriali in ragione “della celerità del procedimento” (pag.15 dell'atto di appello).
Il motivo è palesemente infondato posto che il giudice di primo grado ha condannato l'odierno appellante al pagamento delle spese di giudizio in base al principio della soccombenza essendo stata l'opposizione integralmente rigettata ed ha correttamente applicato i parametri di cui al D.M. 55/14 considerando il valore della causa (22.685,33) e addirittura in misura inferiore ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
In tale contesto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. 155/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, nella composizione di cui al verbale di udienza, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in Parte_1
favore della parte appellata, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% spese generali ed I.V.A. e c.a.p. come per legge.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. 155/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
(avv. Patrizia Ingravallo) (dott. Maurizio Petrelli)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott. Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 724 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 79/21 del tribunale di Brindisi, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 17.01.2024
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Francavilla Parte_1 C.F._1
Fontana, alla via S. Francesco n.110, presso lo studio dell'avv. Giovanni Bianco che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Argese Mariella come da mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
Contr FER. (p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Marcello Di Summa ed elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATA
Precisazione delle conclusioni: Le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così sinteticamente riportato nella sentenza impugnata: “Con ricorso
CP_ per decreto ingiuntivo del 6.5.2019 la FER. chiedeva ingiungersi a il CP_1 Parte_2
pagamento della complessiva somma di 21.372,24 euro, oltre interessi dalla domanda e spese processuali, quale credito derivante dalle statuizioni della sentenza n.1241/2018, emessa l'11.12.2018 dalla Corte d'Appello di Lecce, in parziale riforma della Sentenza n.1173/2015 emessa il 15.6.2015 dal Tribunale di Brindisi.
1 In accoglimento del ricorso il Tribunale di Brindisi in data 4.6.2019 emetteva il decreto ingiuntivo n.579/2019, reso provvisoriamente esecutivo, con il quale ingiungeva all'odierno opponente, il pagamento della suddetta somma, oltre interessi e spese legali.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 ridetto decreto ingiuntivo, deducendo l'inammissibilità, nullità e improponibilità del ricorso proposto in via monitoria e lamentando che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in violazione del principio del ne bis in idem.
Più in particolare secondo la prospettazione dell'opponente il decreto ingiuntivo opposto non avrebbe dovuto essere emesso in ragione della preesistenza di un titolo esecutivo rappresentato dalla suindicata sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Lecce con la quale era stata disposta “la restituzione con gli accessori di legge, di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione dell'appellata sentenza, in eccedenza di quanto dovuto in base alla precedente decisione”.
Tanto dedotto, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
La società opposta si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 12.2.2020 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto”.
Con sentenza n.79/2021 il tribunale di Brindisi così provvedeva: “
1. rigetta l'opposizione e per
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto”;
2. condanna l'opponente alla Parte_1
rifusione in favore di delle spese di lite che liquida in 3.235,00 euro per compensi, oltre CP_3 spese generali al 15% , iva e cap come per legge”.
Alla predetta sentenza, con atto datato 13.07.2021, interponeva appello per i Parte_1
motivi che saranno di seguito esaminati.
Resisteva al gravame CP_3
Precisate le conclusioni mediante trattazione scritta all'udienza del 17.1.2024 la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame rubricato testualmente “Illegittimità e nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione – violazione del principio del ne bis in idem – sentenza di riforma idoneo titolo esecutivo per la ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva” l'appellante impugna la sentenza di primo grado per nullità/illegittimità/contraddittorietà deducendo che la sentenza n.1241/2018 della Corte di Appello
2 di Lecce fosse completa di tutti gli elementi sia in ordine all'an che al quantum che consentivano all'odierna appellata di avviare l'azione esecutiva nei confronti del debitore al fine di ottenere la ripetizione delle somme ad essa spettanti. Da ciò conseguirebbe la nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del principio del ne bis in idem perché costituente un secondo e identico titolo esecutivo “volto a tutelare un diritto già garantito e accertato, coperto dal giudicato”
(pag.15 dell'atto di appello) con ingiustificato arricchimento del creditore”.
Il motivo è infondato.
Non sussiste, nella fattispecie, violazione del principio del ne bis in idem atteso che la stessa corte di cassazione pronunciandosi sul punto controverso ha precisato che quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata, può essere richiesto anche mediante il decreto ingiuntivo.
E' infatti principio consolidato quello richiamato dal tribunale di prime cure secondo cui “il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto automaticamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trovando applicazione il principio restituito ante omnia (Cass. n. 19296/2005 e precedenti ivi richiamati)”. (Sul punto anche Cass. n.12773/17 e tra le altre, Cass. n. 28167/2013).
E' stato anche correttamente applicato dal tribunale di prime cure l'altro acclarato principio giurisprudenziale secondo cui se la sentenza di riforma della corte d'appello non contiene un'espressa statuizione di condanna ma dichiara unicamente il diritto alla restituzione delle somme versate, nella fattispecie invero anche in via eventuale, in esecuzione della sentenza di primo grado non può ritenersi titolo esecutivo. In tal senso si è pronunciato il Supremo giudice di legittimità (Cass. n.18062/18)
“Giova premettere, in via generale, che questa Corte ha già affermato - con orientamento che il
Collegio condivide e intende ribadire - che una sentenza d'appello la quale, riformando quella di primo grado, faccia perciò stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso (cfr. Cass. 16/06/2016 n. 12387; Cass.08/06/2012, n. 9287)”.
All'evidenza la sentenza di cui trattasi (n. 1241/18 della Corte d'Appello di Lecce) non contiene una espressa statuizione di condanna essendosi limitata a disporre la ripetizione di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado e pertanto non può ritenersi titolo esecutivo.
Ad abundantiam il giudice di primo grado ha altresì precisato che il credito azionato in via monitoria
è pure comprensivo di spese non pertinenti alla citata sentenza della Corte di Appello di Lecce perché riguardanti la procedura esecutiva mobiliare promossa dal in forza della sentenza di primo Parte_1
grado.
3 In conclusione la Corte condivide l'iter logico seguito dal giudice di primo grado nella sentenza gravata per giungere alla soluzione adottata.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'illegittimità della sentenza impugnata anche con riferimento alla statuizione sulle spese di lite.
Sostiene che il tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di giudizio ovvero limitarne la quantificazione perché non corrispondente ai parametri ministeriali in ragione “della celerità del procedimento” (pag.15 dell'atto di appello).
Il motivo è palesemente infondato posto che il giudice di primo grado ha condannato l'odierno appellante al pagamento delle spese di giudizio in base al principio della soccombenza essendo stata l'opposizione integralmente rigettata ed ha correttamente applicato i parametri di cui al D.M. 55/14 considerando il valore della causa (22.685,33) e addirittura in misura inferiore ai parametri medi dello scaglione di riferimento.
In tale contesto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. 155/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, nella composizione di cui al verbale di udienza, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in Parte_1
favore della parte appellata, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% spese generali ed I.V.A. e c.a.p. come per legge.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. 155/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
(avv. Patrizia Ingravallo) (dott. Maurizio Petrelli)
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