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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 778/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di ER – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 778/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANSI FABRIZIO Parte_1 C.F._1
MARIA
Appellante contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
Appellato non costituito
Oggetto : Altri istituti e leggi speciali
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 4.3.2011 il Sig. evocava in giudizio innanzi Parte_1 il Tribunale di Spoleto il , proponendo opposizione avverso Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento emessa dall'ente locale per la restituzione del contributo alla ricostruzione relativo al terremoto del 19.9.1979, già erogato dal con delibera della CP_1
Giunta n. 250/1996 e corrisposto solo in ragione del 50% con successiva delibera di Giunta
n. 53/1997, a seguito della decadenza dell'attore dal diritto di percepire il predetto beneficio.
L'attore lamentava, in particolare, la nullità della notificazione dell'ingiunzione opposta e l'illegittimità della decadenza comminatagli.
pagina 1 di 7 Si costituiva il resistendo alla domanda ed invocandone l'inammissibilità e CP_1 comunque il rigetto.
Con sentenza n. 323/2014 del 18 novembre 2014 (Cron. 8774), pronunciata il 18 settembre
2014 e depositata il 18 novembre 2014, il Tribunale di Spoleto respingeva la domanda dell'attore, ritenendo che, in applicazione dell'art. 4 della Legge Regionale Umbra n.
19/1983, il contributo concesso fosse da considerarsi revocato per intero, poiché il beneficiario aveva eseguito variazioni ai lavori ammessi senza previa autorizzazione.
Avverso tale decisione, il Sig. proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Pt_1
ER (RG 178\2015) contestando l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 4 della
L.R. n. 19/1983 e lamentando l'immotivato rigetto delle richieste istruttorie.
Con sentenza n. 228/2016, emessa il 2 maggio 2016 e pubblicata il 20 maggio 2016, la
Corte d'Appello di ER rigettava l'impugnazione, ritenendo che la corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 4 e 14 della L.R. Umbra n. 19/1983, nonché dell'art. 9 della , determinasse la decadenza totale dal contributo e giustificasse Parte_2 la richiesta di restituzione delle somme già erogate, stante l'omessa richiesta di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in variante.
Il Sig. impugnava la sentenza con ricorso in cassazione ( RG 17669\2016) Pt_1 lamentando violazione e falsa applicazione della L.R. Umbria 13 giugno 1983, n. 19, art. 4, perchè la Corte di Appello “ avrebbe, da un lato, fatto riferimento, nella sentenza impugnata, ad un inesistente art. 14 della predetta legge regionale, composta in realtà da soli cinque articoli;
e, dall'altro lato, erroneamente interpretato la disposizione di cui all'art. 4, ritenendo che “essa legittimasse il a disporre la revoca dell'intero contributo, in mancanza di CP_1 autorizzazione alla variazione delle partite di spesa relative alle opere eseguite in variante rispetto al progetto di ricostruzione originariamente approvato”.
Con ordinanza n. 23256/2021, pronunciata all'esito della Camera di Consiglio del 24 marzo
2021 e depositata il 20 agosto 2021, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo.
La Suprema Corte infatti ribadiva il principio secondo cui "La ratio della disposizione di cui alla L.R. Umbria n. 34 del 1981, art. 32, la quale prevede la decadenza dai benefici erogati per danni derivati, a costruzioni, da eventi sismici verificatisi nella regione, in caso di violazione di disposizioni della stessa legge (fra cui -quindi- quella di cui all'art. 14, comma 2, che esige la conformità delle opere al progetto approvato e alla normativa urbanistica ed ambientale), va individuata -da un lato- in esigenze di tutela della pianificazione urbanistica, e
-dall'altro- in quella di non assicurare benefici a chi non rispetti detta pianificazione. Ne
pagina 2 di 7 consegue che, in caso di sopravvento di concessione o di variante in sanatoria, venendo meno le esigenze di tutela della pianificazione urbanistica, e -conseguentemente- ogni fattore di non meritevolezza dei benefici, non vi sia ragione di applicare la sanzione prevista dall'art. 32 cit., sempre che naturalmente- il provvedimento di sanatoria sia intervenuto prima che quello dichiarativo della decadenza sia divenuto inoppugnabile" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11042 del 11/12/1996, Rv. 501237) ed evidenziava conseguentemente che “Nel caso di specie, la
Corte di Appello ha espressamente affermato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) che "... il contributo non è stato revocato per essere stati eseguiti lavori in variante, possibilità consentita dalla L.R. n. 19 del 1983, ma per non esserne stata richiesta e ottenuta la relativa autorizzazione, assolutamente necessaria nell'ambito dell'iter amministrativo riguardante la concessione dei contributi". Infatti -come accertato dalla Corte di merito- "... manca
l'autorizzazione alla variazione di partite, mancanza che non ha permesso al Comune di rilasciare il certificato di regolare esecuzione delle opere che costituisce, invece, il presupposto per poter procedere al pagamento dei contributi" (cfr. ancora pag. 4, in apertura). Il giudice distrettuale ha fatto così discendere, erroneamente, la legittimità della revoca del contributo, disposta dal con l'ingiunzione opposta dal L., dalla mera inosservanza della CP_1 procedura prevista per l'approvazione dei lavori in variazione delle partite indicate nel progetto approvato e ammesso al beneficio, di cui alla L.R. n. 19 del 1983, art. 4, e non invece dal mancato rispetto delle norme di cui alle L.R. n. 34 del 1981 e L.R. n. 50 del 1980, che -sole- sono richiamate dalla L.R. n. 34 del 1981, art. 32, che disciplina, per l'appunto, il recupero della provvidenza illegittimamente erogata.. Occorre invece distinguere la carenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo, alla quale consegue la revoca dello stesso ed il recupero delle somme illegittimamente erogate, dalla mera inosservanza delle norme sulla procedura di cui alla L.R. n. 19 del 1983, art. 4, finalizzata solo ad ammettere al contributo opere in variazione di partite, nei limiti del 20% della somma originariamente ammessa al beneficio di cui alla L.R. n. 34 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni. La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla L.R. n. 19 del 1983, art. 4, dunque, può al massimo implicare la mancata ammissione al contributo delle opere eseguite in variazione delle partite, ma non può comunque legittimare la revoca del contributo riconosciuto in base alla L.R. n. 34 del 1983, nè tantomeno la revoca delle somme già erogate in forza di quanto previsto dall'art. 14 di tale normativa”….. In aggiunta a ciò la Suprema Corte precisa altresì che in relazione ad una controversia avente ad oggetto la liquidazione di un contributo post- terremoto a cagione dell'incompletezza della documentazione amministrativa e contabile acclusa a corredo dell'istanza presentata dall'interessato, ha affermato che "Il principio
pagina 3 di 7 enunciato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, di collaborazione, efficacia ed economicità della P.A., vale anche nei procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento di contributi, sussidi
e finanziamenti pubblici, cosicchè, nell'ipotesi di documentazione incompleta od erronea prodotta dal privato a corredo di un'istanza, la P.A. ha l'obbligo di precisare quali documenti siano eventualmente carenti e di invitare l'interessato ad integrare quelli mancanti, non potendosi limitare a respingere la richiesta rappresentando, genericamente, l'incompletezza della documentazione ricevuta" (Sez. 1, Sentenza n. 2795 del 07/02/2014, Rv. 630033).
Anche sotto questo profilo, dunque, non può essere ritenuta legittima la decadenza del contributo ed il recupero delle somme già erogate, in presenza di una violazione incidente sul solo procedimento finalizzato al riconoscimento di un contributo aggiuntivo, nella misura massima del 20% della somma originariamente prevista, a copertura delle opere realizzate in variazione delle partite indicate nel progetto ammesso al beneficio, ed in assenza di una norma di legge che ricolleghi il potere di revoca alla mera inosservanza del predetto specifico procedimento.
Da quanto precede deriva l'erroneità dell'interpretazione, e della conseguente applicazione, del dettato normativo fatta propria dal giudice di merito.”
Alla luce di quanto dedotto pertanto la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, disponendo il rinvio alla Corte d'Appello di ER in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., ritualmente e tempestivamente notificato il Sig. riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di ER per ivi sentire accogliere Pt_1 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in conformità ai principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, II^ sezione civile, nell'ordinanza n. 23256 del 24.03.2021 ed in totale riforma della sentenza n. 232/2014 emessa dal Tribunale di Spoleto il 18.11.2014, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia del provvedimento Prot. 0002976 dell'8.07.2010 di decadenza dal contributo per la ricostruzione emesso dal responsabile dell'Area urbanistico-edilizia del convenuto CP_1 nei confronti di , accertare e dichiarare che l'atto di ingiunzione di € Parte_1
36.557,00, oltre accessori datato 9.12.2010 del medesimo Ufficio è stato emesso in assenza dei requisiti previsti dalla legge e, per l'effetto, in accoglimento della proposta opposizione, disporne l'annullamento. Con vittoria di spese e compensi professionali dei primi 2 gradi del giudizio di merito ( RG 229\2011 Trib. Spoleto e RG 178\2015 Corte appello di ER) del grado di legittimità ( RG 17669\2016 Cassazione) e del presente grado di giudizio, nonché di
pagina 4 di 7 condanna del convenuto alla refusione della somma pari al contributo unificato, posto a carico dell'attore con la sentenza n. 228\16 della Corte di Appello di ER.”
Alla udienza del 28 aprile 2022, dichiarata la contumacia del Controparte_1
la Corte ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni.
[...]
Dopo vari rinvii, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
motivi della decisione
Alla luce dei principi di diritto espressi dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.
23256\2021 appare evidente l'illegittimità del provvedimento Prot. 0002976 di decadenza dal contributo per la ricostruzione emesso dal Responsabile dell'Area Urbanistica del
, nei confronti di e del conseguente e Controparte_1 Parte_1 successivo atto di ingiunzione del 9.12.2010.
Infatti Accogliendo il primo motivo di gravame, la Corte di Cassazione ha disatteso l'interpretazione conferita all'art. 4 della Legge regionale umbra n. 19/1983 dal Tribunale circondariale e condivisa dalla Corte distrettuale, secondo la quale l'inosservanza della procedura stabilita per l'approvazione dei lavori in variante a quelli originariamente approvati e ammessi al contributo legittimava l'ente territoriale a revocare detto contributo, ancorché già assentito ed eventualmente erogato. La Suprema Corte richiama la distinzione oggettiva e funzionale esistente tra la Legge regionale n. 19/1983, volta a disciplinare il procedimento utile ad estendere il contributo pubblico alle varianti in corso d'opera e la
Legge regionale n. 34/1981, che individua i presupposti e i requisiti di ammissione a contributo dell'intervento ricostruttivo originario precisando che solo il difetto dei presupposti e dei requisiti enunciati dalla Legge n. 34/1981 legittima l'ente territoriale alla revoca e al recupero del contributo assentito. Infatti la ratio sottesa alla decadenza dai benefici erogati per danni post sismici va rinvenuta nell'esigenza di tutela della pianificazione urbanistica e di penalizzazione di coloro che ad essa non si conformano e dunque circoscritta alle ipotesi di trasgressione del beneficiario alle relative prescrizioni, al di fuori di tale esigenza di protezione non vi sono motivi per comminare la sanzione sancita dall'art. 32 della ridetta Legge n. 34/1981. Inoltre l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della
Legge n.19/1983 rileva solo ai fini della non estendibilità del beneficio alle varianti, non potendo essa rimettere in discussione il provvedimento di concessione originariamente assunto, tanto in riferimento al 50% già liquidato, quanto in riferimento al saldo da liquidare. Giustificando il rigetto dell'opposizione all'atto ingiuntivo comunale e la legittimità pagina 5 di 7 del propedeutico provvedimento di revoca del contributo già concesso, con il fatto che il beneficiario aveva realizzato variazioni delle partite di lavoro ammesse senza la preventiva autorizzazione dell'ente, il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi hanno disatteso i principi esplicitamente indicati dalla Suprema Corte, incorrendo nel vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge.
Dall'esame congiunto dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, con la documentazione tecnica trasmessa dal Sig. al (cfr. comunicazione fine lavori Pt_1 CP_1 del 19.02.2010, contabilità finale del 23.02.2010, verbale di collaudo dell'8.03.2010, di cui ai docc. 3, 4, 6 e 7 allegati all'Atto di citazione) e dei riscontri a tali produzioni forniti dall'Ufficio ricevente (cfr. richiesta di documentazione Prot. 0002596 del 14.06.2010 e provvedimento di revoca Prot. 0002976 dell'8.07.2010, di cui ai docc. 8 e 1 allegati all'atto di citazione) e me r g e c o me la decadenza e la revoca del contributo sono state adottate ai sensi dell'art. 32 della L.R. 34/81, in ragione del riscontro di una variazione delle partite di lavoro, con conseguente inammissibilità della richiesta del di Controparte_1 retrocessione del contributo concesso al con delibera di Giunta comunale n. 250 del Pt_1
13.08.1996.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione deve essere accolta con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento Prot. n. 0002976 dell'8.07.2010 di revoca/decadenza del contributo concesso e nullità dell'atto di ingiunzione di € 36.557,00, oltre accessori datato
9.12.2010 del medesimo Ufficio in quanto emesso in assenza dei requisiti previsti dalla legge.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna del convenuto alle spese e ai CP_1 compensi professionali dei primi 2 gradi del giudizio di merito ( RG 229\2011 Trib. Spoleto e
RG 178\2015 Corte appello di ER) del grado di legittimità ( RG 17669\2016
Cassazione) e del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo con esclusione della fase istruttoria per i gradi successivi al primo oltre alla restituzione di quanto eventualmente versato alla controparte in esecuzione delle sentenze emesse oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di condanna del convenuto alla refusione della somma pari al contributo unificato, posto a carico dell'attore con la sentenza n.
228\16 della Corte di Appello di ER, trattandosi di somma versata all'Erario come conseguenza ella pronuncia emessa per la quale, se effettivamente pagata, potrà essere fatta istanza di rimborso a chi di competenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ER, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione pagina 6 di 7 disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'appello proposto e conseguentemente dichiara l'illegittimità del provvedimento
Prot. 0002976 di decadenza dal contributo per la ricostruzione emesso dal Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune convenuto, nei confronti di e del Parte_1 conseguente e successivo atto di ingiunzione del 9.12.2010 per € 36.557,00, oltre accessori datato 9.12.2010 del medesimo Ufficio, in quanto emesso in assenza dei requisiti previsti dalla legge.
Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi CP_1 professionali dei diversi gradi di giudizio che si liquidano in € 3.700,00 oltre rimborso delle spese vive (CU € 518,00 e marca €27,00), spese generali al 15% iva e CPa come per legge per il Giudizio RG 229\2011 Trib. Spoleto, in € 3.900,00 oltre rimborso delle spese vive (CU
€ 777,00 e marca €27,00), spese generali al 15% iva e CPa come per legge per il Giudizio RG
178\2015 Corte appello di ER, € 5.250,00 oltre rimborso delle spese vive (CU €
1.036,00 e € 200,00 e marca €27,00), spese generali al 15% iva e CPa come per legge per il
Giudizio di legittimità RG 17669\2016 Cassazione e € 3.900,00 oltre rimborso delle spese vive (CU € 518,00 e marca €27,00), spese generali al 15% iva e CPa come per legge per il
Giudizio del presente grado di giudizio RG 778/2021 oltre alla restituzione di quanto eventualmente versato alla controparte in esecuzione delle sentenze emesse oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di condanna del convenuto alla refusione della somma pari al contributo unificato, posto a carico dell'attore con la sentenza n.
228\16 della Corte di Appello di ER, trattandosi di somma versata all'Erario come conseguenza ella pronuncia emessa per la quale, se effettivamente pagata, potrà essere fatta istanza di rimborso a chi di competenza.
ER, 19 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudio Baglioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di ER – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 778/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SANSI FABRIZIO Parte_1 C.F._1
MARIA
Appellante contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
Appellato non costituito
Oggetto : Altri istituti e leggi speciali
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 4.3.2011 il Sig. evocava in giudizio innanzi Parte_1 il Tribunale di Spoleto il , proponendo opposizione avverso Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento emessa dall'ente locale per la restituzione del contributo alla ricostruzione relativo al terremoto del 19.9.1979, già erogato dal con delibera della CP_1
Giunta n. 250/1996 e corrisposto solo in ragione del 50% con successiva delibera di Giunta
n. 53/1997, a seguito della decadenza dell'attore dal diritto di percepire il predetto beneficio.
L'attore lamentava, in particolare, la nullità della notificazione dell'ingiunzione opposta e l'illegittimità della decadenza comminatagli.
pagina 1 di 7 Si costituiva il resistendo alla domanda ed invocandone l'inammissibilità e CP_1 comunque il rigetto.
Con sentenza n. 323/2014 del 18 novembre 2014 (Cron. 8774), pronunciata il 18 settembre
2014 e depositata il 18 novembre 2014, il Tribunale di Spoleto respingeva la domanda dell'attore, ritenendo che, in applicazione dell'art. 4 della Legge Regionale Umbra n.
19/1983, il contributo concesso fosse da considerarsi revocato per intero, poiché il beneficiario aveva eseguito variazioni ai lavori ammessi senza previa autorizzazione.
Avverso tale decisione, il Sig. proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Pt_1
ER (RG 178\2015) contestando l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 4 della
L.R. n. 19/1983 e lamentando l'immotivato rigetto delle richieste istruttorie.
Con sentenza n. 228/2016, emessa il 2 maggio 2016 e pubblicata il 20 maggio 2016, la
Corte d'Appello di ER rigettava l'impugnazione, ritenendo che la corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 4 e 14 della L.R. Umbra n. 19/1983, nonché dell'art. 9 della , determinasse la decadenza totale dal contributo e giustificasse Parte_2 la richiesta di restituzione delle somme già erogate, stante l'omessa richiesta di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in variante.
Il Sig. impugnava la sentenza con ricorso in cassazione ( RG 17669\2016) Pt_1 lamentando violazione e falsa applicazione della L.R. Umbria 13 giugno 1983, n. 19, art. 4, perchè la Corte di Appello “ avrebbe, da un lato, fatto riferimento, nella sentenza impugnata, ad un inesistente art. 14 della predetta legge regionale, composta in realtà da soli cinque articoli;
e, dall'altro lato, erroneamente interpretato la disposizione di cui all'art. 4, ritenendo che “essa legittimasse il a disporre la revoca dell'intero contributo, in mancanza di CP_1 autorizzazione alla variazione delle partite di spesa relative alle opere eseguite in variante rispetto al progetto di ricostruzione originariamente approvato”.
Con ordinanza n. 23256/2021, pronunciata all'esito della Camera di Consiglio del 24 marzo
2021 e depositata il 20 agosto 2021, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo.
La Suprema Corte infatti ribadiva il principio secondo cui "La ratio della disposizione di cui alla L.R. Umbria n. 34 del 1981, art. 32, la quale prevede la decadenza dai benefici erogati per danni derivati, a costruzioni, da eventi sismici verificatisi nella regione, in caso di violazione di disposizioni della stessa legge (fra cui -quindi- quella di cui all'art. 14, comma 2, che esige la conformità delle opere al progetto approvato e alla normativa urbanistica ed ambientale), va individuata -da un lato- in esigenze di tutela della pianificazione urbanistica, e
-dall'altro- in quella di non assicurare benefici a chi non rispetti detta pianificazione. Ne
pagina 2 di 7 consegue che, in caso di sopravvento di concessione o di variante in sanatoria, venendo meno le esigenze di tutela della pianificazione urbanistica, e -conseguentemente- ogni fattore di non meritevolezza dei benefici, non vi sia ragione di applicare la sanzione prevista dall'art. 32 cit., sempre che naturalmente- il provvedimento di sanatoria sia intervenuto prima che quello dichiarativo della decadenza sia divenuto inoppugnabile" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11042 del 11/12/1996, Rv. 501237) ed evidenziava conseguentemente che “Nel caso di specie, la
Corte di Appello ha espressamente affermato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) che "... il contributo non è stato revocato per essere stati eseguiti lavori in variante, possibilità consentita dalla L.R. n. 19 del 1983, ma per non esserne stata richiesta e ottenuta la relativa autorizzazione, assolutamente necessaria nell'ambito dell'iter amministrativo riguardante la concessione dei contributi". Infatti -come accertato dalla Corte di merito- "... manca
l'autorizzazione alla variazione di partite, mancanza che non ha permesso al Comune di rilasciare il certificato di regolare esecuzione delle opere che costituisce, invece, il presupposto per poter procedere al pagamento dei contributi" (cfr. ancora pag. 4, in apertura). Il giudice distrettuale ha fatto così discendere, erroneamente, la legittimità della revoca del contributo, disposta dal con l'ingiunzione opposta dal L., dalla mera inosservanza della CP_1 procedura prevista per l'approvazione dei lavori in variazione delle partite indicate nel progetto approvato e ammesso al beneficio, di cui alla L.R. n. 19 del 1983, art. 4, e non invece dal mancato rispetto delle norme di cui alle L.R. n. 34 del 1981 e L.R. n. 50 del 1980, che -sole- sono richiamate dalla L.R. n. 34 del 1981, art. 32, che disciplina, per l'appunto, il recupero della provvidenza illegittimamente erogata.. Occorre invece distinguere la carenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo, alla quale consegue la revoca dello stesso ed il recupero delle somme illegittimamente erogate, dalla mera inosservanza delle norme sulla procedura di cui alla L.R. n. 19 del 1983, art. 4, finalizzata solo ad ammettere al contributo opere in variazione di partite, nei limiti del 20% della somma originariamente ammessa al beneficio di cui alla L.R. n. 34 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni. La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla L.R. n. 19 del 1983, art. 4, dunque, può al massimo implicare la mancata ammissione al contributo delle opere eseguite in variazione delle partite, ma non può comunque legittimare la revoca del contributo riconosciuto in base alla L.R. n. 34 del 1983, nè tantomeno la revoca delle somme già erogate in forza di quanto previsto dall'art. 14 di tale normativa”….. In aggiunta a ciò la Suprema Corte precisa altresì che in relazione ad una controversia avente ad oggetto la liquidazione di un contributo post- terremoto a cagione dell'incompletezza della documentazione amministrativa e contabile acclusa a corredo dell'istanza presentata dall'interessato, ha affermato che "Il principio
pagina 3 di 7 enunciato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, di collaborazione, efficacia ed economicità della P.A., vale anche nei procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento di contributi, sussidi
e finanziamenti pubblici, cosicchè, nell'ipotesi di documentazione incompleta od erronea prodotta dal privato a corredo di un'istanza, la P.A. ha l'obbligo di precisare quali documenti siano eventualmente carenti e di invitare l'interessato ad integrare quelli mancanti, non potendosi limitare a respingere la richiesta rappresentando, genericamente, l'incompletezza della documentazione ricevuta" (Sez. 1, Sentenza n. 2795 del 07/02/2014, Rv. 630033).
Anche sotto questo profilo, dunque, non può essere ritenuta legittima la decadenza del contributo ed il recupero delle somme già erogate, in presenza di una violazione incidente sul solo procedimento finalizzato al riconoscimento di un contributo aggiuntivo, nella misura massima del 20% della somma originariamente prevista, a copertura delle opere realizzate in variazione delle partite indicate nel progetto ammesso al beneficio, ed in assenza di una norma di legge che ricolleghi il potere di revoca alla mera inosservanza del predetto specifico procedimento.
Da quanto precede deriva l'erroneità dell'interpretazione, e della conseguente applicazione, del dettato normativo fatta propria dal giudice di merito.”
Alla luce di quanto dedotto pertanto la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, disponendo il rinvio alla Corte d'Appello di ER in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., ritualmente e tempestivamente notificato il Sig. riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di ER per ivi sentire accogliere Pt_1 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in conformità ai principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, II^ sezione civile, nell'ordinanza n. 23256 del 24.03.2021 ed in totale riforma della sentenza n. 232/2014 emessa dal Tribunale di Spoleto il 18.11.2014, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia del provvedimento Prot. 0002976 dell'8.07.2010 di decadenza dal contributo per la ricostruzione emesso dal responsabile dell'Area urbanistico-edilizia del convenuto CP_1 nei confronti di , accertare e dichiarare che l'atto di ingiunzione di € Parte_1
36.557,00, oltre accessori datato 9.12.2010 del medesimo Ufficio è stato emesso in assenza dei requisiti previsti dalla legge e, per l'effetto, in accoglimento della proposta opposizione, disporne l'annullamento. Con vittoria di spese e compensi professionali dei primi 2 gradi del giudizio di merito ( RG 229\2011 Trib. Spoleto e RG 178\2015 Corte appello di ER) del grado di legittimità ( RG 17669\2016 Cassazione) e del presente grado di giudizio, nonché di
pagina 4 di 7 condanna del convenuto alla refusione della somma pari al contributo unificato, posto a carico dell'attore con la sentenza n. 228\16 della Corte di Appello di ER.”
Alla udienza del 28 aprile 2022, dichiarata la contumacia del Controparte_1
la Corte ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni.
[...]
Dopo vari rinvii, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
motivi della decisione
Alla luce dei principi di diritto espressi dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.
23256\2021 appare evidente l'illegittimità del provvedimento Prot. 0002976 di decadenza dal contributo per la ricostruzione emesso dal Responsabile dell'Area Urbanistica del
, nei confronti di e del conseguente e Controparte_1 Parte_1 successivo atto di ingiunzione del 9.12.2010.
Infatti Accogliendo il primo motivo di gravame, la Corte di Cassazione ha disatteso l'interpretazione conferita all'art. 4 della Legge regionale umbra n. 19/1983 dal Tribunale circondariale e condivisa dalla Corte distrettuale, secondo la quale l'inosservanza della procedura stabilita per l'approvazione dei lavori in variante a quelli originariamente approvati e ammessi al contributo legittimava l'ente territoriale a revocare detto contributo, ancorché già assentito ed eventualmente erogato. La Suprema Corte richiama la distinzione oggettiva e funzionale esistente tra la Legge regionale n. 19/1983, volta a disciplinare il procedimento utile ad estendere il contributo pubblico alle varianti in corso d'opera e la
Legge regionale n. 34/1981, che individua i presupposti e i requisiti di ammissione a contributo dell'intervento ricostruttivo originario precisando che solo il difetto dei presupposti e dei requisiti enunciati dalla Legge n. 34/1981 legittima l'ente territoriale alla revoca e al recupero del contributo assentito. Infatti la ratio sottesa alla decadenza dai benefici erogati per danni post sismici va rinvenuta nell'esigenza di tutela della pianificazione urbanistica e di penalizzazione di coloro che ad essa non si conformano e dunque circoscritta alle ipotesi di trasgressione del beneficiario alle relative prescrizioni, al di fuori di tale esigenza di protezione non vi sono motivi per comminare la sanzione sancita dall'art. 32 della ridetta Legge n. 34/1981. Inoltre l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della
Legge n.19/1983 rileva solo ai fini della non estendibilità del beneficio alle varianti, non potendo essa rimettere in discussione il provvedimento di concessione originariamente assunto, tanto in riferimento al 50% già liquidato, quanto in riferimento al saldo da liquidare. Giustificando il rigetto dell'opposizione all'atto ingiuntivo comunale e la legittimità pagina 5 di 7 del propedeutico provvedimento di revoca del contributo già concesso, con il fatto che il beneficiario aveva realizzato variazioni delle partite di lavoro ammesse senza la preventiva autorizzazione dell'ente, il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi hanno disatteso i principi esplicitamente indicati dalla Suprema Corte, incorrendo nel vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge.
Dall'esame congiunto dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, con la documentazione tecnica trasmessa dal Sig. al (cfr. comunicazione fine lavori Pt_1 CP_1 del 19.02.2010, contabilità finale del 23.02.2010, verbale di collaudo dell'8.03.2010, di cui ai docc. 3, 4, 6 e 7 allegati all'Atto di citazione) e dei riscontri a tali produzioni forniti dall'Ufficio ricevente (cfr. richiesta di documentazione Prot. 0002596 del 14.06.2010 e provvedimento di revoca Prot. 0002976 dell'8.07.2010, di cui ai docc. 8 e 1 allegati all'atto di citazione) e me r g e c o me la decadenza e la revoca del contributo sono state adottate ai sensi dell'art. 32 della L.R. 34/81, in ragione del riscontro di una variazione delle partite di lavoro, con conseguente inammissibilità della richiesta del di Controparte_1 retrocessione del contributo concesso al con delibera di Giunta comunale n. 250 del Pt_1
13.08.1996.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione deve essere accolta con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento Prot. n. 0002976 dell'8.07.2010 di revoca/decadenza del contributo concesso e nullità dell'atto di ingiunzione di € 36.557,00, oltre accessori datato
9.12.2010 del medesimo Ufficio in quanto emesso in assenza dei requisiti previsti dalla legge.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna del convenuto alle spese e ai CP_1 compensi professionali dei primi 2 gradi del giudizio di merito ( RG 229\2011 Trib. Spoleto e
RG 178\2015 Corte appello di ER) del grado di legittimità ( RG 17669\2016
Cassazione) e del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo con esclusione della fase istruttoria per i gradi successivi al primo oltre alla restituzione di quanto eventualmente versato alla controparte in esecuzione delle sentenze emesse oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di condanna del convenuto alla refusione della somma pari al contributo unificato, posto a carico dell'attore con la sentenza n.
228\16 della Corte di Appello di ER, trattandosi di somma versata all'Erario come conseguenza ella pronuncia emessa per la quale, se effettivamente pagata, potrà essere fatta istanza di rimborso a chi di competenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ER, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione pagina 6 di 7 disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'appello proposto e conseguentemente dichiara l'illegittimità del provvedimento
Prot. 0002976 di decadenza dal contributo per la ricostruzione emesso dal Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune convenuto, nei confronti di e del Parte_1 conseguente e successivo atto di ingiunzione del 9.12.2010 per € 36.557,00, oltre accessori datato 9.12.2010 del medesimo Ufficio, in quanto emesso in assenza dei requisiti previsti dalla legge.
Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi CP_1 professionali dei diversi gradi di giudizio che si liquidano in € 3.700,00 oltre rimborso delle spese vive (CU € 518,00 e marca €27,00), spese generali al 15% iva e CPa come per legge per il Giudizio RG 229\2011 Trib. Spoleto, in € 3.900,00 oltre rimborso delle spese vive (CU
€ 777,00 e marca €27,00), spese generali al 15% iva e CPa come per legge per il Giudizio RG
178\2015 Corte appello di ER, € 5.250,00 oltre rimborso delle spese vive (CU €
1.036,00 e € 200,00 e marca €27,00), spese generali al 15% iva e CPa come per legge per il
Giudizio di legittimità RG 17669\2016 Cassazione e € 3.900,00 oltre rimborso delle spese vive (CU € 518,00 e marca €27,00), spese generali al 15% iva e CPa come per legge per il
Giudizio del presente grado di giudizio RG 778/2021 oltre alla restituzione di quanto eventualmente versato alla controparte in esecuzione delle sentenze emesse oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di condanna del convenuto alla refusione della somma pari al contributo unificato, posto a carico dell'attore con la sentenza n.
228\16 della Corte di Appello di ER, trattandosi di somma versata all'Erario come conseguenza ella pronuncia emessa per la quale, se effettivamente pagata, potrà essere fatta istanza di rimborso a chi di competenza.
ER, 19 marzo 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudio Baglioni
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