Sentenza 16 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 10455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10455 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10455/2025REG.PROV.COLL.
N. 08038/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8038 del 2024, proposto dal dott. RA NE, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella De Nardo e Stefania Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7470/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. AN LU e vista l’istanza di passaggio in decisione senza preventiva discussione depositata dai difensori di entrambe le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante ha proposto domanda risarcitoria per avere ottenuto con ritardo il titolo di odontoiatria conseguito in altro paese dell'Unione europea.
La domanda è stata respinta dal T.A.R. del Lazio con la sentenza indicata in epigrafe, per difetto dell’elemento soggettivo.
Questa è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero della Salute.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 novembre 2025.
2. Il dott. NE espone di avere chiesto il riconoscimento del titolo nel 2013, e di averlo ottenuto solo nel 2021 (a seguito dell’annullamento da parte di questo Consiglio di Stato, con sentenza n. 2104/2021 - che ha riformato la sentenza di rigetto del T.A.R. del Lazio n. 9057/2018 - dell’originario diniego reso nel 2014).
Il ricorrente ha avuto quindi riconosciuto il titolo con notevole ritardo rispetto alla domanda.
Ciò è dipeso sia da una iniziale inerzia dell’amministrazione, avverso la quale l’interessato proponeva un ricorso contro il silenzio, sia dal fatto che – come nel presente giudizio ha dedotto in memoria la difesa erariale – il provvedimento di diniego è intervenuto in una fase in cui l’orientamento giurisprudenziale era nel senso del mancato (o comunque non automatico) riconoscimento, mentre la giurisprudenza è successivamente cambiata e nel giudizio di appello la pretesa del ricorrente è stata riconosciuta fondata.
3. La domanda risarcitoria ha un duplice oggetto: l’iniziale inerzia, e il successivo (illegittimo) diniego (in questo senso il ricorso di primo grado specifica di avere ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30, quarto e quinto comma, c.p.a.).
Nel ricorso in appello si ribadisce che la domanda risarcitoria riguarda “ il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, determinati dalla prolungata inerzia dell’Amministrazione, dall’illegittimo e tardivo provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo di studio e dalla conseguente impossibilità di esercitare la professione fino al 20.05.2021 ”.
4. Ad avviso del Collegio in relazione alla componente relativa al danno da illegittimo diniego deve essere condivisa la valutazione del T.A.R. circa il fatto che l’accertata illegittimità di tale provvedimento costituisce elemento oggettivo della fattispecie di responsabilità, tuttavia di per sé insufficiente a perfezionare detta fattispecie, in assenza dell’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione, che va esclusa anche in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
Per costante e pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “ ai fini della configurabilità di un danno risarcibile deve sussistere l'elemento del dolo o della colpa, per la configurabilità dei quali non è evidentemente sufficiente la semplice contrarietà del provvedimento adottato al relativo paradigma normativo. Pertanto, l’elemento dell'illegittimità del provvedimento amministrativo è solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza della P.A., dovendosi valutare l’azione dell’Amministrazione anche sotto altri profili, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere più o meno vincolato del potere amministrativo esercitato; nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili (Cfr. ex plurimis Cons. St., Sez. V, 16/05/2024, n.4343; Cons. St., Sez. III, 05/04/2024, n.3136) ” (in tal senso, ex multis , Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 9265/2024),
5. Nel caso di specie effettivamente la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 2107/2021, che ha accolto il ricorso proposto dal dott. NE ritenendo fondata la sua pretesa al riconoscimento del titolo, ha dato atto di tale cambio di orientamento, maturato con la sentenza 2495/2020 (successiva all’adozione del provvedimento di diniego impugnato in primo grado).
All’atto dell’adozione di quest’ultimo il panorama giurisprudenziale non consentiva di ritenere fondata la relativa pretesa: o comunque non consentiva di ritenere automatico il riconoscimento (secondo il presupposto posto a fondamento della prospettazione attorea).
L’appellante ancora in memoria di replica contesta tale dato, sostenendo che la sentenza n. 2107/2021 “ si limita ad affermare quanto appare chiaro già dalla formulazione letterale della stessa direttiva europea, che all’art. 21, rubricato proprio “riconoscimento automatico”, attraverso la scelta dell’espressione “riconosce” esclude qualsiasi discrezionalità per lo Stato membro. Un’interpretazione diversa vanificherebbe la ratio della normativa (….) ”.
L’affermazione non coglie nel segno.
Il punto che qui viene in considerazione non è se l’interpretazione che alla fine ha condotto al riconoscimento favorevole della pretesa fosse corretta in base alla normativa europea: ma piuttosto se ed in che modo si sia formata quell’interpretazione, e in particolare se all’atto del provvedimento di diniego essa fosse controversa o meno.
La sentenza n. 2107/2021 ha accolto l’appello del dott. NE in quanto “ La giurisprudenza più recente, successiva alla decisione di questa Sezione richiamata dall’Amministrazione e dal TAR (C.d.S., Sez. III, n. 1701/2018) ha affermato il principio secondo cui “le norme di cui alla direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti.” (Consiglio di Stato sez. VI, 20/04/2020, n.2495) ”.
È pertanto evidente che la richiamata affermazione della memoria di replica dell’appellante non ha un supporto oggettivo, essendo dimostrato per tabulas dal passo che si è appena riportato piuttosto il contrario: vale a dire che fino al 20 aprile 2020 (data di pubblicazione della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 2495) - e, dunque, solo successivamente all’adozione del provvedimento di diniego che si assume lesivo - la giurisprudenza era di segno contrario, o quanto meno oscillante.
Sempre in memoria di replica la difesa della parte appellante cita come esempio di giurisprudenza favorevole alla tesi del ricorrente l’ordinanza di questo Consiglio di Stato n. 5249/2017: ma anch’essa è, all’evidenza, successiva all’adozione del provvedimento di diniego.
Sfugge all’impostazione della replica (e dello stesso ricorso in appello) il fatto che l’elemento soggettivo non può che essere valutato avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto sussistente al momento dell’adozione del provvedimento che si assume essere veicolo di lesione, e non anche alle sopravvenienze.
La circostanza, su cui si insiste in memoria di replica, che l’ordinanza da ultimo citata sia anteriore a al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado resa nel giudizio impugnatorio relativo a tale provvedimento (avvenuta nel 2018), è pertanto del tutto indifferente in relazione alla valutazione di una possibile colpa dell’amministrazione nell’adozione del diniego (che invece rimonta al 2014).
6. Va poi ulteriormente considerato che la specifica fattispecie relativa al riconoscimento della pretesa del ricorrente aveva un oggetto peculiare.
Come riporta la citata sentenza di questo Consiglio di Stato n. 2107/2021, che ha infine accolto il ricorso dell’odierno appellante, la laurea spagnola, oggetto di istanza di riconoscimento, era “ stata conseguita a fronte della convalida di 22 esami, sostenuti in Ecuador, sui 35 previsti ”.
Sempre tale sentenza precisa che in primo grado “ il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non applicabile la direttiva europea 36/2005/CE perché: “il percorso di studi universitari del ricorrente non si è svolto solo ed esclusivamente in Paesi dell’Unione europea, ma è la risultante di un articolato iter formativo che per una parte significativa si è svolto presso l’Ateneo di un Paese estraneo all’Unione europea (Università dell’Ecuador). Inoltre, il primo giudice motiva la reiezione del ricorso anche sulla scorta di quanto riportato nel provvedimento gravato riguardo alle indagini avviate dal Comando Carabinieri – N.A.S. sui titoli di studio rilasciati a cittadini italiani - tra cui l’odierno ricorrente - dall’Università ecuadoregna, per il tramite dell’Accademia europea degli studi a distanza,… “che sarebbero stati conseguiti senza sostenere alcun esame ”.
All’atto dell’adozione del provvedimento che si assume lesivo sussistevano pertanto plurime ragioni, in fatto e in diritto, tali da escludere che fosse dovuto un “riconoscimento automatico” del titolo (come sostiene anche in replica la difesa di parte appellante); e in ogni caso tali da escludere un possibile profilo di colpa dell’amministrazione nel denegare il riconoscimento del titolo, poi riconosciuto spettante all’esito di un percorso giurisdizionale che ha comunque evidenziato la peculiarità e complessità della fattispecie.
7. Venendo all’esame della componente della domanda concernente il c.d. danno da ritardo, questo ha riguardo al periodo che va dal 21 marzo 2013, data di presentazione dell’istanza, al 27 ottobre 2014, data di adozione del provvedimento di diniego solo a seguito dell’attivazione (e nelle more) del giudizio avverso il silenzio (l’arco temporale successivo essendo invece imputabile al diniego espresso, poi giudicato illegittimo, e al doppio grado del giudizio concernente l’impugnazione di tale provvedimento).
Per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (da ultimo, sentenza n. 6437/2025), “ L’azione risarcitoria per danno da ritardo soggiace (….) al consueto regime che impone la dimostrazione – a cura dell’attore – oltre che del danno prodotto, anche del nesso di causalità fra condotta ed evento lesivo, e dell’elemento psicologico della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7726 del 23 settembre 2024) ”.
L’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, in particolare, nella sentenza n. 5 del 2018 ha chiarito che nella fattispecie di risarcimento del danno da ritardo “ Non si tratta, a differenza, dell’indennizzo forfettario introdotto in via sperimentale dal comma 1-bis dello stesso articolo 2-bis (inserito dall’art. 28, comma 9, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 213, n. 98), di un ristoro automatico (collegato alla mera violazione del termine): è, infatti, onere del privato fornire la prova, oltre che del ritardo e dell’elemento soggettivo, del rapporto di causalità esistente tra la violazione del termine del procedimento e il compimento di scelte negoziali pregiudizievoli che non avrebbe altrimenti posto in essere ”.
8. Nel caso di specie l’amministrazione ha effettivamente provveduto solo successivamente alla presentazione del ricorso avverso il silenzio.
Sul piano eziologico è innegabile che il ritardo ha causato la ritardata adozione del provvedimento negativo, la ritardata impugnazione di questo, il ritardato accoglimento del ricorso ed il ritardato rilascio del titolo.
Nondimeno, va anzitutto osservato che le peculiarità della fattispecie, sopra evidenziate, che hanno escluso l’elemento soggettivo dell’illecito commissivo hanno avuto certamente refluenza – per le medesime ragioni sopra richiamate - sulle cause della ritardata adozione del provvedimento, e dunque sulla sussistenza dell’illecito omissivo.
In fattispecie analoga questo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8878/2025, ha chiarito che “ La fattispecie dedotta si caratterizza per una durata del procedimento effettivamente anomala, ma che è risultato essere stata condizionata dalla necessità di acquisire documentati chiarimenti in merito, tra l’altro, alla idoneità dei nuovi locali nei quali la ricorrente intendeva trasferire la sede. Tale elemento per un verso – sul piano oggettivo – trasferisce (almeno in parte) sulla parte privata l’imputazione del fattore eziologico che ha prodotto il lamentato effetto diacronico; e, per altro verso, esclude comunque – sul piano soggettivo – che la condotta dell’amministrazione possa essere qualificata in termini di colpa. (….) Ancorché debba prendersi atto dei plurimi impulsi rivolti all’amministrazione dalla parte interessata (che avrebbe in tesi potuto procedere d’iniziativa in tempi maggiormente solleciti), tuttavia nel caso di specie le rilevate peculiarità inducono a concludere nel senso del difetto della prova che la “condotta sia oggettivamente scorretta e imputabile all’Amministrazione a titolo di colpa o dolo” (C.G.A.R.S. sentenza n. 19/2025) ”.
Anche in questo caso l’amministrazione ha dovuto valutare elementi complessi e non pacifici.
9. Pur essendo le superiori considerazioni dirimenti nel senso della insussistenza di un illecito omissivo risarcibile, va ulteriormente rilevata la mancanza di prova del danno lamentato.
Nel presente giudizio l’appellante ha indicato la sussistenza di un danno risarcibile nei termini seguenti: “ l’inerzia dell’amministrazione e il successivo provvedimento di diniego hanno comportato un danno ingiusto, consistente nell’abnorme ritardo di ben 8 anni, dal 2013 al 2021, nell’accesso alla professione da parte del dott. NE, determinato dall’illegittima scelta dell’amministrazione di non adottare un atto dovuto quale il riconoscimento del titolo rilasciato dall’Università di Madrid. Tale ritardo ha determinato – quale ulteriore nefasta conseguenza – l’impossibilità per il dott. RA NE a collaborare con il fratello CO nella gestione dello studio paterno, come emerge dalla dichiarazione resa da quest’ultimo (doc. 27). (….) Con riferimento alla quantificazione del danno subìto, il dott. RA NE nel ricorso introduttivo di primo grado aveva definito puntualmente il danno patrimoniale (lucro cessante), in considerazione della possibilità di subentrare nella gestione dello studio paterno e sulla base delle indagini di mercato disponibili circa il reddito medio di un odontoiatra a metà carriera, e il danno non patrimoniale (danno esistenziale), per complessivi euro 570.400,00. In particolare dalle indagini di mercato e dalle statistiche sviluppate dall’Agenzia delle Entrate risulta che il fatturato medio degli odontoiatri nel 2018 (ultimo dato disponibile all’epoca della redazione del ricorso) era pari ad € 174.300,00 e che nello stesso anno il reddito medio netto di detta categoria professionale ammontava a circa € 56.300,00 ”.
10. Tale prospettazione è del tutto inidonea – perché generica e priva del pur minimo supporto probatorio – ad assolvere l’onere incombente sul preteso danneggiato secondo i consolidati princìpi da ultimo richiamati dalla sentenza n. 705/2025 di questo Consiglio di Stato in materia di risarcimento del danno (che il Collegio condivide e alla quale - anche per esigenze di sintesi: art. 3, comma 2, c.p.a. – rinvia).
Anzitutto la domanda, per come formulata, comprende sia il danno da ritardato provvedimento, che quello da illegittimo provvedimento, non consentendo di distinguere i relativi periodi di riferimento.
In secondo luogo, ciò che appare dirimente è che tale prospettazione si fonda su un’ipotesi del tutto soggettiva, il cui unico supporto probatorio è il documento indicato come n. 27 (in realtà prodotto non nel presente giudizio, ma nel giudizio di primo grado), consistente in una dichiarazione del dott. CO NE, fratello del ricorrente.
11. Tale dichiarazione, per come formulata, ha riguardo ad un possibile danno (da mancata collaborazione dell’odierno appellante) che avrebbe subìto il ridetto dott. CO NE, e non il fratello, odierno ricorrente, come peraltro conferma il ricorso in appello: “ Il dott. CO NE, visto il prolungarsi dell’impossibilità di fare affidamento sulla professionalità del fratello RA per lo svolgimento dell’attività di odontoiatra nell’ambito dello studio che fu del padre, si vedeva costretto ad organizzare autonomamente la propria attività professionale escludendone l’odierno ricorrente ”.
Inoltre, tale dichiarazione è priva dell’indicazione di elementi oggettivi e rifermenti temporali, e di elementi di riscontro alla generica affermazione per cui il ritardo prima ed il diniego poi avrebbero impedito l’attuazione del disegno paterno di contitolarità dello studio dentistico di famiglia fra i due fratelli.
Il dott. CO NE, in tale dichiarazione, afferma che il ritardo prima ed il diniego poi del riconoscimento del titolo abilitante del fratello gli avrebbero “ imposto di organizzare autonomamente la mia attività lavorativa senza poter fare affidamento sulla collaborazione di mio fratello RA. Di conseguenza, stante il tempo trascorso, non mi è ora possibile dar seguito all’originario progetto che nostro padre CO aveva ipotizzato e che prevedeva la contitolarità o, in ogni caso, la collaborazione di RA nell’ambito dell’attività dello studio odontoiatrico ”.
Tale affermazione – comunque inerente un pregiudizio in tesi patito direttamente dallo stesso dott. CO NE - non è documentata in alcun modo (in relazione alla “organizzazione autonoma” dell’attività lavorativa, e alle misure conseguenti).
In ogni caso quand’anche tale dichiarazione avesse un qualche rilievo probatorio, essa dimostrerebbe unicamente che il dott. RA NE non ha lavorato come dentista nello studio del fratello (e non che, in assoluto, non ha svolto in tale periodo attività lavorativa).
12. La difesa di parte appellante giustifica una simile impostazione con la precisazione, in memoria di replica, che il ritardo prima ed il diniego poi avrebbero impedito al ricorrente “ di rilevare insieme al fratello lo studio medico del padre, che rappresentava un’attività già avviata ”.
Una simile allegazione, tuttavia, non costituisce in alcun modo un minimo assolvimento del relativo onere, secondo le regole della proposizione dell’azione risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione.
Come chiarito dalla sentenza di questo Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5643/2020: “ In materia di onere della prova incombente sul danneggiato va rammentato, come recentemente riaffermato dalla Sezione nella sentenza n. 4336/2020, il pacifico orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo il quale “nel processo amministrativo l’azione risarcitoria, sebbene connotata da alcune peculiarità, rientra nel genus della responsabilità aquiliana, sicché ai sensi del principio generale contenuto nell’art. 2967 c.c., il danneggiato deve offrire la prova in ordine a tutti gli elementi costitutivi della domanda” (Sez. VI, sentenza n. 5387/2020)”; la già citata sentenza n. 3269/2020 della II Sezione ha poi in proposito specificato che “Per ogni ipotesi di responsabilità della p.a. per i danni causati per l'illegittimo esercizio (….) dell'attività amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell'esistenza del danno, non potendosi invocare il c.d. principio acquisitivo perché tale principio attiene allo svolgimento dell'istruttoria e non all'allegazione dei fatti; se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subito e della sua entità, è comunque ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise e quando il soggetto onerato della allegazione e della prova dei fatti non vi adempie non può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., perché tale norma presuppone l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del pregiudizio subito (Cons. Stato Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271) ” (in argomento, e nello stesso senso, più di recente, VII Sezione, sentenze n. 3094/2023 e n. 8003/2023, n. 9796/2023, e VI Sezione, sentenza n. 5172/2024).
Alla luce dei superiori princìpi la prospettazione attorea risulta riferita ad una mera intenzione comunque non supportata da alcun valido elemento documentale (ad eccezione della generica dichiarazione del fratello del ricorrente priva però, come detto, di precisi riferimenti temporali, tali da consentire una perimetrazione del danno da ritardo, ma soprattutto di pur minimi elementi obiettivi di riscontro di quanto dichiarato).
13. L’appellante censura la sentenza gravata anche nella parte in cui ha negato l’esistenza di un danno esistenziale risarcibile, quantificato in euro 15.000,00 per ciascuno degli otto anni considerati: dovuto sia al mancato svolgimento dell’attività professionale, sia alla “ grave incertezza in cui si è dibattuto il dott. RA NE per otto lunghi anni ”, che sarebbe testimoniata dalle “ reiterate istanze di prelievo avanzate .
Anche in questo caso viene indicato un importo, determinato dalla difesa di parte appellante “in via equitativa”, senza peraltro l’allegazione del minimo supporto probatorio di tale capo di domanda (tale non potendo essere, evidentemente, il richiamo alle istanze di prelievo: che al più può indicare una lungaggine processuale e non amministrativa.
Per costante e pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato deve richiamarsi anche nel processo amministrativo “ il consolidato orientamento della giurisprudenza civile che nega la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa (ex multis, la cristallina Cass. 6/12/2018, n. 31537: che richiama “il consolidato orientamento della giurisprudenza che nega, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa: superata infatti la teorica del c.d. “danno evento” (elaborata dalla sentenza n. 184/1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico, ma oggetto di revirement, da parte dello stesso giudice delle leggi, con la sentenza n. 372/1994), il danno risarcibile, “nella sua attuale ontologia giuridica... non si identifica con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione” (così Cass. 15/7/2014, n. 16133). Il danno non patrimoniale non è dunque risarcibile in re ipsa né se deriva da reato (Cass. 12/4/2011, n. 8421); né se è tipizzato dal legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass. 26/9/2013, n. 22100; Cass. 15/7/2014, n. 16133; in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo: Cass. 26/5/2009, n. 12242); né se, come nel caso che ci occupa, trova fonte in un’asserita lesione di diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto alla libertà di iniziativa economica o alla reputazione professionale: sul punto, in termini chiarissimi, si veda, tra le tante, la recente Cass. 6/12/2018, n. 31537, secondo la quale “In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all’onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è “in re ipsa” e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato”. Né la circostanza per cui il danno non patrimoniale sia liquidato in via equitativa dal giudice può supplire al difetto di prova, atteso che l’art. 1226 c.c. si riferisce al solo quantum debeatur, aprendo alla valutazione equitativa “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare”; non certo all’an debeatur, ovverosia alla prova della sussistenza del danno, che resta ovviamente a carico del ricorrente, ma che nel presente giudizio non è stata offerta, né prospettata in concreto” (Consiglio di Stato, sez. III, sentenze n. 4336/2020 e n. 6546/2020) ” (Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 2972/2023).
Alla luce dei richiamati princìpi, che il Collegio condivide e ai quali si riporta, il capo di domanda in esame deve essere respinto perché privo di una soglia minima di allegazione probatoria circa l’effettiva esistenza di un danno esistenziale che vada oltre la soglia della mera affermazione di un pregiudizio in re ipsa .
14. Dalle considerazioni che precedono discende che l’appello è infondato e che va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado qui gravata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN De NI, Presidente
AN Pescatore, Consigliere
AN LU, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LU | AN De NI |
IL SEGRETARIO