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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 03/10/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 823/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EN OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 823/2023 promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv. ANGELOZZI Parte_1 C.F._1
DR giusta procura in atti;
ATTORE contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. BIANCIFORI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA giusta procura in atti;
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la moglie Parte_1 CP_1
– con la quale era in corso il procedimento per separazione personale tra coniugi iscritto al n. 4/2022
[...]
r.g. del Tribunale di Ascoli Piceno - chiedendo lo scioglimento della comunione legale dei beni e l'assegnazione della quota di sua spettanza della casa familiare in comproprietà, sita nel Comune di Castel di Lama, Via G. Leopardi n. 1, distinta al catasto fabbricati del Comune al foglio 11, particella 196, sub.
13 e 14.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, dichiarare lo scioglimento della comunione legale intercorrente tra i coniugi e;
ordinare la divisione Parte_1 CP_1 CP_1 del bene immobile di cui al punto 2) lett. a) e b) della premessa in parti uguali;
in subordine disporre, in caso di indivisibilità, la alienazione del bene ed ogni altro provvedimento, ai fini della distribuzione del ricavato. Con riserva di modificare le conclusioni alla luce della difesa di controparte”.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda Controparte_1 di scioglimento della comunione legale per essersi la stessa già sciolta nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale con l'ordinanza presidenziale del 15.09.2022, che autorizzava le parti a vivere separatamente. Nel merito, spiegando che con il medesimo provvedimento giudiziale la casa familiare veniva assegnata Per_ ad essa attrice per continuare a viverci unitamente a due figli della coppia e maggiorenni Per_2 ma non economicamente autosufficienti, deduceva l'impossibilità della divisione dell'immobile che avrebbe pregiudicato, oltre all'interesse dei figli a vivere in un contesto sereno – persistendo tra le parti un'elevata conflittualità -, anche l'attività lavorativa di essa attrice, la quale svolgeva la professione di commercialista al piano terra del suddetto immobile.
Proponendo la divisione del bene immobile mediante attribuzione dello stesso ad essa convenuta con conguaglio in favore dell'attore – previa stima del valore da parte di un consulente tecnico e tenuto conto della diminuzione del valore del cespite conseguente alla sussistenza sul medesimo del diritto di godimento del coniuge affidatario della prole – concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - in via principale, rigettare la domanda di scioglimento della comunione legale e divisione dell'immobile sito in Castel di Lama alla via Leopardi n.1, distinto al catasto fabbricati del
Comune di Castel di Lama al foglio 11, particella 196, sub. 13 e sub. 14, così come formulata dal sig.
con atto di citazione del 18.05.2023 notificato alla sig.ra in quanto Parte_1 Controparte_1 inammissibile e infondata in fatto ed in diritto;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare
l'impossibilità materiale e giuridica di dividere l'immobile sito in Castel di Lama alla via Leopardi n.1, distinto al catasto fabbricati del Comune di Castel di Lama al foglio 11, particella 196, sub. 13 e sub. 14;
- in via subordinata, accertata l'impossibilità di procedere alla divisione in natura dell'immobile sito in
Castel di Lama alla via Leopardi n.1, previa stima del valore dell'immobile in comunione che tenga conto della diminuzione del valore commerciale del cespite conseguente alla presenza sul medesimo del diritto di godimento del coniuge a cui è stata affidata la prole, disporre la divisione mediante l'attribuzione alla sig.ra della proprietà dell'intero immobile con conguaglio in favore del Controparte_1 comproprietario , solamente nell'ipotesi di formale accettazione da parte della sig.ra Parte_1
del valore dell'immobile stimato dal CTU;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da CP_1 distrarsi in favore dell'avv. Francesca Biancifiori che si dichiara antistataria”.
Il procedimento, a seguito della nomina del c.t.u. dal precedente giudicante in data Persona_3
17.05.2024 – che depositava la propria relazione peritale il 22.11.2024 – veniva medio tempore assegnato all'attuale giudice.
La causa veniva chiamata all'udienza del 26.09.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Occorre premettere che, come eccepito preliminarmente da parte convenuta, lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi non potrà essere dichiarato in questa sede, essendo già intervenuto con il provvedimento presidenziale del 15.09.2022 emesso nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale n. 4/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno, con il quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. A mente dell'art. 191 c.c., infatti, “La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”.
La domanda di parte attrice sul punto è, pertanto, inammissibile.
Come noto, l'intervenuto scioglimento della comunione apre la fase di liquidazione della stessa, potendo ciascuno dei coniugi realizzare la propria quota, pari alla metà dei beni in comunione.
Nel caso che ci occupa, i coniugi sono comproprietari dell'immobile sito nel Comune di Castel di Lama,
Via G. Leopardi n. 1, distinto al catasto fabbricati del Comune al foglio 11, particella 196, sub. 13 (A/7)
e sub. 14 (C/6), adibito a casa familiare ed assegnato, in sede di separazione, alla convenuta, con la quale convivono due figli della coppia maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Al riguardo, secondo la c.t.u. estimativa espletata in corso di causa, il valore dell'immobile nella sua interezza è pari a € 296.000,00 e, procedendo ad una divisione del fabbricato in due unità più piccole in base alle quote di proprietà, si avrebbe una variazione di valore “che si stima per l'unità più grande ai piani S1-1-2 in € 226.700,00 e per l'unità più piccola ai piani S1-T in € 67.000,00 per un valore complessivo in cifra tonda di € 293.700,00, e un minusvalore trascurabile di - € 2.3000,00. Per la divisione, occorre inoltre sostenere costi edilizi (…) per un importo totale di 22.000,00 euro. Il costo di trasformazione/divisione deve essere decurtato dal valore complessivo delle due unità risultanti, con un valore netto di € 271.700,00”, importo ulteriormente ridotto a 264.000,00 euro – e dunque inferiore al valore inziale per una somma di circa 32.000,00 euro - alla luce del “problema commerciale e finanziario legato all'assegnazione”.
Per tale motivo, ritenendo non attuabile la divisione dell'immobile in quanto non economicamente conveniente, del tutto condivisibilmente il c.t.u. ha effettuato una stima del valore onde disporne la vendita o l'assegnazione ad uno dei due comproprietari, con conseguente conguaglio in favore dell'altro.
Si ricordi, infatti, che secondo l'art. 1114 c.c. in materia di divisione in natura dei beni in comunione, “la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti” e che, secondo la pacifica giurisprudenza, per “comoda divisibilità” si intende non tanto la mera possibilità di materiale ripartizione dell'immobile, quanto la sua concreta attitudine a una ripartizione da cui derivi a ciascun proprietario un bene che perda il meno possibile dell'originario valore e non abbia a subire particolari limitazioni funzionali;
del pari, esclude la “comoda divisibilità” la necessità di affrontare spese eccessivamente gravose per rendere autonome le porzioni.
Ritenendo, dunque, di non poter operare la divisione in natura dell'immobile oggetto di causa in quanto non comodamente divisibile, in base alla disciplina generale in tema di scioglimento della comunione immobiliare, ove trattasi di immobile non divisibile (art. 720 c.c.) e si proceda all'attribuzione dell'intero bene a uno dei comproprietari, scatta - quale applicazione della relativa regola generale - il conseguente obbligo di corresponsione a favore dell'altro della quota di conguaglio.
Nel caso di specie, l'immobile in comproprietà tra le parti in giudizio andrà assegnato alla convenuta – con conseguente conguaglio della quota dell'attore - in considerazione di apposita domanda formulata in tal senso dalla stessa.
Nel giudizio avente ad oggetto la domanda di scioglimento della comunione legale deve, infatti, darsi preferenza all'istanza di attribuzione dell'intero bene formulata da una delle parti, costituendo la vendita del bene immobile l'extrema ratio contemplata dall'ordinamento. In presenza di una richiesta di assegnazione del bene indivisibile, dunque, il giudice non può che disporre provvedendo all'assegnazione del compendio e alla liquidazione del relativo conguaglio, in quanto la richiesta di attribuzione costituisce una modalità attuativa della divisione.
Il valore di mercato dell'immobile è, come visto, pari a € 296.000,00, pertanto la quota di spettanza dei comproprietari è di € 148.000,00 ciascuno.
Al riguardo, deve essere disattesa l'eccezione formulata dalla convenuta volta ad ottenere la diminuzione del valore dell'immobile così come stimato dal c.t.u. – e conseguentemente il conguaglio dovuto al coniuge comproprietario - in considerazione dell'assegnazione alla stessa dell'immobile in sede di separazione giudiziale tra coniugi.
Ed infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente affermato che l'attribuzione, in sede di divisione, dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che ne era già assegnatario, comportando la concentrazione, in capo a quest'ultimo, del diritto personale di godimento scaturito dall'assegnazione giudiziale e di quello dominicale sull'intero immobile, che permane privo di vincoli, configura una causa automatica di estinzione del primo, che, pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla valutazione economica del bene in comunione a fini divisori o sulla determinazione del conguaglio dovuto al coniuge comproprietario non assegnatario, dovendosi conferire all'immobile un valore economico pieno, corrispondente a quello venale di mercato;
né, a tal fine, rileva che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori, o non ancora autosufficienti, affidati al coniuge divenutone proprietario esclusivo, rientrando tale aspetto nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole, da regolamentare nella sede propria, anche con la eventuale modificazione dell'assegno di mantenimento (Cassazione civile, sez. un., n. 18641/2022). Ciò in quanto “ove si operasse la decurtazione del valore in considerazione del già riconosciuto diritto di godimento della "casa familiare", il coniuge non assegnatario verrebbe ingiustamente penalizzato con la corresponsione di una somma che non sarebbe rispondente alla metà (nell'ipotesi di antecedente comproprietà al 50%) dell'effettivo valore venale del bene. Ciò trova conforto anche nella considerazione che, qualora intendesse rivenderlo a terzi, l'assegnatario della proprietà esclusiva (che decidesse di trasferire altrove la residenza comune con i figli, così rendendo l'immobile libero) potrebbe ricavare l'intero prezzo del mercato, pari al valore venale del bene, senza alcuna diminuzione” (ibidem).
Nel caso che ci occupa, dunque, l'attribuzione dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva della convenuta – assegnataria dello stesso in forza del provvedimento presidenziale emesso il 15.09.2022 nel giudizio separazione giudiziale dei coniugi - in sede di divisione, configura una causa automatica di estinzione del diritto di godimento con tale destinazione, cui consegue il conferimento allo stesso immobile di un valore economico pieno, corrispondente a quello venale di mercato, ovvero pari, come accertato dal c.t.u., a 296.000,00 euro.
In conclusione, a seguito dell'avvenuto scioglimento della comunione legale tra le parti, in considerazione della maggior difficoltà della divisione del bene immobile, andrà attribuita alla convenuta la proprietà esclusiva dell'immobile sito nel Comune di Castel di Lama, Via G. Leopardi n. 1, distinta al catasto fabbricati del Comune al foglio 11, particella 196, sub. 13 e 14, determinando il conguaglio dovuto dalla stessa in favore dell'attore nell'importo di 148.000,00 euro.
La soccombenza reciproca delle parti determina l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice EN OT, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 823 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'intervenuto scioglimento della comunione tra le parti,così dispone:
- Assegna in proprietà esclusiva alla convenuta l'immobile sito nel Comune di Castel di Lama, Via G.
Leopardi n. 1, distinta al catasto fabbricati del Comune al foglio 11, particella 196, sub. 13 e 14;
- Pone a carico della convenuta il conguaglio in favore dell'attore pari a 148.000,00 euro;
- Compensa tra le parti le spese di giudizio;
- Pone definitivamente a carico di attore e convenuto in solido - e al 50% nei rapporti interni - le spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 3.10.2025
Il Giudice
EN OT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EN OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 823/2023 promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv. ANGELOZZI Parte_1 C.F._1
DR giusta procura in atti;
ATTORE contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. BIANCIFORI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA giusta procura in atti;
CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la moglie Parte_1 CP_1
– con la quale era in corso il procedimento per separazione personale tra coniugi iscritto al n. 4/2022
[...]
r.g. del Tribunale di Ascoli Piceno - chiedendo lo scioglimento della comunione legale dei beni e l'assegnazione della quota di sua spettanza della casa familiare in comproprietà, sita nel Comune di Castel di Lama, Via G. Leopardi n. 1, distinta al catasto fabbricati del Comune al foglio 11, particella 196, sub.
13 e 14.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, dichiarare lo scioglimento della comunione legale intercorrente tra i coniugi e;
ordinare la divisione Parte_1 CP_1 CP_1 del bene immobile di cui al punto 2) lett. a) e b) della premessa in parti uguali;
in subordine disporre, in caso di indivisibilità, la alienazione del bene ed ogni altro provvedimento, ai fini della distribuzione del ricavato. Con riserva di modificare le conclusioni alla luce della difesa di controparte”.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda Controparte_1 di scioglimento della comunione legale per essersi la stessa già sciolta nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale con l'ordinanza presidenziale del 15.09.2022, che autorizzava le parti a vivere separatamente. Nel merito, spiegando che con il medesimo provvedimento giudiziale la casa familiare veniva assegnata Per_ ad essa attrice per continuare a viverci unitamente a due figli della coppia e maggiorenni Per_2 ma non economicamente autosufficienti, deduceva l'impossibilità della divisione dell'immobile che avrebbe pregiudicato, oltre all'interesse dei figli a vivere in un contesto sereno – persistendo tra le parti un'elevata conflittualità -, anche l'attività lavorativa di essa attrice, la quale svolgeva la professione di commercialista al piano terra del suddetto immobile.
Proponendo la divisione del bene immobile mediante attribuzione dello stesso ad essa convenuta con conguaglio in favore dell'attore – previa stima del valore da parte di un consulente tecnico e tenuto conto della diminuzione del valore del cespite conseguente alla sussistenza sul medesimo del diritto di godimento del coniuge affidatario della prole – concludeva chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - in via principale, rigettare la domanda di scioglimento della comunione legale e divisione dell'immobile sito in Castel di Lama alla via Leopardi n.1, distinto al catasto fabbricati del
Comune di Castel di Lama al foglio 11, particella 196, sub. 13 e sub. 14, così come formulata dal sig.
con atto di citazione del 18.05.2023 notificato alla sig.ra in quanto Parte_1 Controparte_1 inammissibile e infondata in fatto ed in diritto;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare
l'impossibilità materiale e giuridica di dividere l'immobile sito in Castel di Lama alla via Leopardi n.1, distinto al catasto fabbricati del Comune di Castel di Lama al foglio 11, particella 196, sub. 13 e sub. 14;
- in via subordinata, accertata l'impossibilità di procedere alla divisione in natura dell'immobile sito in
Castel di Lama alla via Leopardi n.1, previa stima del valore dell'immobile in comunione che tenga conto della diminuzione del valore commerciale del cespite conseguente alla presenza sul medesimo del diritto di godimento del coniuge a cui è stata affidata la prole, disporre la divisione mediante l'attribuzione alla sig.ra della proprietà dell'intero immobile con conguaglio in favore del Controparte_1 comproprietario , solamente nell'ipotesi di formale accettazione da parte della sig.ra Parte_1
del valore dell'immobile stimato dal CTU;
- il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da CP_1 distrarsi in favore dell'avv. Francesca Biancifiori che si dichiara antistataria”.
Il procedimento, a seguito della nomina del c.t.u. dal precedente giudicante in data Persona_3
17.05.2024 – che depositava la propria relazione peritale il 22.11.2024 – veniva medio tempore assegnato all'attuale giudice.
La causa veniva chiamata all'udienza del 26.09.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Occorre premettere che, come eccepito preliminarmente da parte convenuta, lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi non potrà essere dichiarato in questa sede, essendo già intervenuto con il provvedimento presidenziale del 15.09.2022 emesso nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale n. 4/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno, con il quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. A mente dell'art. 191 c.c., infatti, “La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato”.
La domanda di parte attrice sul punto è, pertanto, inammissibile.
Come noto, l'intervenuto scioglimento della comunione apre la fase di liquidazione della stessa, potendo ciascuno dei coniugi realizzare la propria quota, pari alla metà dei beni in comunione.
Nel caso che ci occupa, i coniugi sono comproprietari dell'immobile sito nel Comune di Castel di Lama,
Via G. Leopardi n. 1, distinto al catasto fabbricati del Comune al foglio 11, particella 196, sub. 13 (A/7)
e sub. 14 (C/6), adibito a casa familiare ed assegnato, in sede di separazione, alla convenuta, con la quale convivono due figli della coppia maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Al riguardo, secondo la c.t.u. estimativa espletata in corso di causa, il valore dell'immobile nella sua interezza è pari a € 296.000,00 e, procedendo ad una divisione del fabbricato in due unità più piccole in base alle quote di proprietà, si avrebbe una variazione di valore “che si stima per l'unità più grande ai piani S1-1-2 in € 226.700,00 e per l'unità più piccola ai piani S1-T in € 67.000,00 per un valore complessivo in cifra tonda di € 293.700,00, e un minusvalore trascurabile di - € 2.3000,00. Per la divisione, occorre inoltre sostenere costi edilizi (…) per un importo totale di 22.000,00 euro. Il costo di trasformazione/divisione deve essere decurtato dal valore complessivo delle due unità risultanti, con un valore netto di € 271.700,00”, importo ulteriormente ridotto a 264.000,00 euro – e dunque inferiore al valore inziale per una somma di circa 32.000,00 euro - alla luce del “problema commerciale e finanziario legato all'assegnazione”.
Per tale motivo, ritenendo non attuabile la divisione dell'immobile in quanto non economicamente conveniente, del tutto condivisibilmente il c.t.u. ha effettuato una stima del valore onde disporne la vendita o l'assegnazione ad uno dei due comproprietari, con conseguente conguaglio in favore dell'altro.
Si ricordi, infatti, che secondo l'art. 1114 c.c. in materia di divisione in natura dei beni in comunione, “la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti” e che, secondo la pacifica giurisprudenza, per “comoda divisibilità” si intende non tanto la mera possibilità di materiale ripartizione dell'immobile, quanto la sua concreta attitudine a una ripartizione da cui derivi a ciascun proprietario un bene che perda il meno possibile dell'originario valore e non abbia a subire particolari limitazioni funzionali;
del pari, esclude la “comoda divisibilità” la necessità di affrontare spese eccessivamente gravose per rendere autonome le porzioni.
Ritenendo, dunque, di non poter operare la divisione in natura dell'immobile oggetto di causa in quanto non comodamente divisibile, in base alla disciplina generale in tema di scioglimento della comunione immobiliare, ove trattasi di immobile non divisibile (art. 720 c.c.) e si proceda all'attribuzione dell'intero bene a uno dei comproprietari, scatta - quale applicazione della relativa regola generale - il conseguente obbligo di corresponsione a favore dell'altro della quota di conguaglio.
Nel caso di specie, l'immobile in comproprietà tra le parti in giudizio andrà assegnato alla convenuta – con conseguente conguaglio della quota dell'attore - in considerazione di apposita domanda formulata in tal senso dalla stessa.
Nel giudizio avente ad oggetto la domanda di scioglimento della comunione legale deve, infatti, darsi preferenza all'istanza di attribuzione dell'intero bene formulata da una delle parti, costituendo la vendita del bene immobile l'extrema ratio contemplata dall'ordinamento. In presenza di una richiesta di assegnazione del bene indivisibile, dunque, il giudice non può che disporre provvedendo all'assegnazione del compendio e alla liquidazione del relativo conguaglio, in quanto la richiesta di attribuzione costituisce una modalità attuativa della divisione.
Il valore di mercato dell'immobile è, come visto, pari a € 296.000,00, pertanto la quota di spettanza dei comproprietari è di € 148.000,00 ciascuno.
Al riguardo, deve essere disattesa l'eccezione formulata dalla convenuta volta ad ottenere la diminuzione del valore dell'immobile così come stimato dal c.t.u. – e conseguentemente il conguaglio dovuto al coniuge comproprietario - in considerazione dell'assegnazione alla stessa dell'immobile in sede di separazione giudiziale tra coniugi.
Ed infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente affermato che l'attribuzione, in sede di divisione, dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che ne era già assegnatario, comportando la concentrazione, in capo a quest'ultimo, del diritto personale di godimento scaturito dall'assegnazione giudiziale e di quello dominicale sull'intero immobile, che permane privo di vincoli, configura una causa automatica di estinzione del primo, che, pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla valutazione economica del bene in comunione a fini divisori o sulla determinazione del conguaglio dovuto al coniuge comproprietario non assegnatario, dovendosi conferire all'immobile un valore economico pieno, corrispondente a quello venale di mercato;
né, a tal fine, rileva che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori, o non ancora autosufficienti, affidati al coniuge divenutone proprietario esclusivo, rientrando tale aspetto nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole, da regolamentare nella sede propria, anche con la eventuale modificazione dell'assegno di mantenimento (Cassazione civile, sez. un., n. 18641/2022). Ciò in quanto “ove si operasse la decurtazione del valore in considerazione del già riconosciuto diritto di godimento della "casa familiare", il coniuge non assegnatario verrebbe ingiustamente penalizzato con la corresponsione di una somma che non sarebbe rispondente alla metà (nell'ipotesi di antecedente comproprietà al 50%) dell'effettivo valore venale del bene. Ciò trova conforto anche nella considerazione che, qualora intendesse rivenderlo a terzi, l'assegnatario della proprietà esclusiva (che decidesse di trasferire altrove la residenza comune con i figli, così rendendo l'immobile libero) potrebbe ricavare l'intero prezzo del mercato, pari al valore venale del bene, senza alcuna diminuzione” (ibidem).
Nel caso che ci occupa, dunque, l'attribuzione dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva della convenuta – assegnataria dello stesso in forza del provvedimento presidenziale emesso il 15.09.2022 nel giudizio separazione giudiziale dei coniugi - in sede di divisione, configura una causa automatica di estinzione del diritto di godimento con tale destinazione, cui consegue il conferimento allo stesso immobile di un valore economico pieno, corrispondente a quello venale di mercato, ovvero pari, come accertato dal c.t.u., a 296.000,00 euro.
In conclusione, a seguito dell'avvenuto scioglimento della comunione legale tra le parti, in considerazione della maggior difficoltà della divisione del bene immobile, andrà attribuita alla convenuta la proprietà esclusiva dell'immobile sito nel Comune di Castel di Lama, Via G. Leopardi n. 1, distinta al catasto fabbricati del Comune al foglio 11, particella 196, sub. 13 e 14, determinando il conguaglio dovuto dalla stessa in favore dell'attore nell'importo di 148.000,00 euro.
La soccombenza reciproca delle parti determina l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice EN OT, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 823 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'intervenuto scioglimento della comunione tra le parti,così dispone:
- Assegna in proprietà esclusiva alla convenuta l'immobile sito nel Comune di Castel di Lama, Via G.
Leopardi n. 1, distinta al catasto fabbricati del Comune al foglio 11, particella 196, sub. 13 e 14;
- Pone a carico della convenuta il conguaglio in favore dell'attore pari a 148.000,00 euro;
- Compensa tra le parti le spese di giudizio;
- Pone definitivamente a carico di attore e convenuto in solido - e al 50% nei rapporti interni - le spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 3.10.2025
Il Giudice
EN OT