TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2221
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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il diniego si fonda su informazioni acquisite da organi di polizia e sicurezza in relazione alla posizione del ricorrente, coinvolto nominalmente in una segnalazione risalente a un periodo precedente, concernente soggetti emersi in attività suscettibili di implicazioni per l'ordine pubblico. L'Amministrazione ha confermato la piena corrispondenza del nominativo segnalato con quello del ricorrente, ribadendo la sussistenza e l'attualità di elementi informativi ostativi, ritenuti incompatibili con il conferimento dello status civitatis. La sicurezza dello Stato, come interesse pubblico primario, impone che la cittadinanza non venga concessa a chiunque sia esposto a dubbi in merito alla sua affidabilità istituzionale o alla sua adesione ai principi fondativi dell'ordinamento democratico. La giurisprudenza ha riconosciuto che, in presenza di informative riservate o classificate, l'Amministrazione può limitarsi ad un richiamo sintetico a tali fonti, senza che ciò determini una violazione dell'obbligo motivazionale, purché resti comunque intelligibile la ratio del provvedimento e l'esistenza di un giudizio di sintesi non apodittico. In un ambito così sensibile, la tutela della sicurezza collettiva e la protezione delle fonti informative legittimano una motivazione che non entri nel dettaglio dei dati posseduti dall'amministrazione, ma che sia coerente con la natura del provvedimento adottato. Il fatto che tali elementi non abbiano dato luogo a procedimenti penali o a misure di prevenzione non inficia la legittimità della valutazione effettuata, in quanto la verifica della compatibilità del richiedente con l'interesse della Repubblica può fondarsi anche su circostanze di contesto, su dati indiziari, su frequentazioni o su valutazioni di carattere prognostico, senza che ciò richieda l'accertamento di una pericolosità giuridicamente tipizzata. Non rileva, dunque, la mancanza di condanne o di pendenze giudiziarie, così come non è sufficiente, di per sé, la stabile integrazione sociale e lavorativa del richiedente, né il possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione del preavviso di rigetto

    La giurisprudenza ha chiarito che, nei procedimenti aventi ad oggetto valutazioni fondate su informazioni classificate o riservate, l'obbligo di partecipazione procedimentale può essere derogato, in quanto incompatibile con l'esigenza di tutela del segreto e della riservatezza delle fonti. In questi casi, l'interesse pubblico alla sicurezza e alla protezione dell'attività informativa prevale sul principio di trasparenza procedimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2221
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2221
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo