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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 522/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTILI SIMONETTA, Presidente e Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4426/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - P.IVA Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 090109062025 IMU 2021
contro
Resistente_2 - P.IVA Resistente_2 elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO ES n. 1606 IMU 2018
- ACCERTAMENTO ES n. 2935 IMU 2019
- ACCERTAMENTO ES n. 10840 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, Ricorrente_1 ha parzialmente impugnato la intimazione di pagamento/sollecito di pre-esecuzione n. 090/10906/2025 , notificata in data 18.09.2025, relativa agli accertamenti esecutivi notificati, rispettivamente, in data 04.11.2023 per presunto omesso pagamento dell'IMU per l'annualità 2018, emesso per € 13920,00 oltre sanzioni, in data 04.11.2023 per presunto mancato pagamento dell'IMU per l'annualità 2019, emesso per € 9500,00 oltre sanzioni e in data 24.01.2024 per presunto mancato pagamento dell'IMU per l'annualità 2020 oltre sanzioni , emesso per € 9541,00 .
Parte ricorrente ha eccepito la nullità dell' intimazione per mancata notifica degli atti prodromici e, quindi, la prescrizione e/o decadenza del diritto dell'ente di recupero del credito tributario estinto.
Tanto premesso , l'istante ha chiesto l'annullamento dell' atto impugnato .
Il comune di Aversa e la società di riscossione Resistente_2
non si sono costituiti in giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi fondato in quanto gli enti convenuti , non essendosi costituiti in giudizio benchè ritualmente citati , non hanno fornito prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici .
Pertanto il debito tributario si è estinto per decorrenza del termine quinquennale entro cui l'ente poteva attivarsi per il recupero delle somme dovute a titolo di IMU per gli anni in contestazione di cui sopra.
Il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali da quantificarsi in E.
2000,00 per ciascuna delle parti resistenti oltre accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTILI SIMONETTA, Presidente e Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4426/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - P.IVA Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 090109062025 IMU 2021
contro
Resistente_2 - P.IVA Resistente_2 elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ACCERTAMENTO ES n. 1606 IMU 2018
- ACCERTAMENTO ES n. 2935 IMU 2019
- ACCERTAMENTO ES n. 10840 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso, Ricorrente_1 ha parzialmente impugnato la intimazione di pagamento/sollecito di pre-esecuzione n. 090/10906/2025 , notificata in data 18.09.2025, relativa agli accertamenti esecutivi notificati, rispettivamente, in data 04.11.2023 per presunto omesso pagamento dell'IMU per l'annualità 2018, emesso per € 13920,00 oltre sanzioni, in data 04.11.2023 per presunto mancato pagamento dell'IMU per l'annualità 2019, emesso per € 9500,00 oltre sanzioni e in data 24.01.2024 per presunto mancato pagamento dell'IMU per l'annualità 2020 oltre sanzioni , emesso per € 9541,00 .
Parte ricorrente ha eccepito la nullità dell' intimazione per mancata notifica degli atti prodromici e, quindi, la prescrizione e/o decadenza del diritto dell'ente di recupero del credito tributario estinto.
Tanto premesso , l'istante ha chiesto l'annullamento dell' atto impugnato .
Il comune di Aversa e la società di riscossione Resistente_2
non si sono costituiti in giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi fondato in quanto gli enti convenuti , non essendosi costituiti in giudizio benchè ritualmente citati , non hanno fornito prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici .
Pertanto il debito tributario si è estinto per decorrenza del termine quinquennale entro cui l'ente poteva attivarsi per il recupero delle somme dovute a titolo di IMU per gli anni in contestazione di cui sopra.
Il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali da quantificarsi in E.
2000,00 per ciascuna delle parti resistenti oltre accessori se dovuti con attribuzione al procuratore antistatario.