Articolo 8 della Legge 13 marzo 1980, n. 70
Articolo 7Articolo 9
Versione
21 marzo 1980
Art. 8.
I commi secondo e terzo dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:
"Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno stabilisce, altresi' con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico".
Entrata in vigore il 21 marzo 1980