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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4152/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4152/2020 R.G.
TRA
Avv. , c.f. , elettivamente domiciliato in Lioni (AV), alla piazza Parte_1 C.F._1
A. Moro, n. 14, presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Vuolo, c.f. , e Marco Angelone, C.F._2
c.f. , che lo rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di appello C.F._3
APPELLANTE PRINCIPALE
E
, c.f. , , c.f. , Controparte_1 C.F._4 CP_2 C.F._5
c.f. , e c.f. Controparte_3 C.F._6 Controparte_4
, quali eredi di ,c.f. deceduto il 23.3.2020, C.F._7 RS C.F._8 rappresentati e difesi dall'avv.to Luigi Aldo Cucinella, c.f. , e dall'avv.to Francesco C.F._9
Cucinella, c.f. , presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via C.F._10
G. Ribera n. 1, come da procura per Notaio , allegata alla comparsa di costituzione Persona_2
APPELLATI/APPELANTI INCIDENTALI
NONCHE'
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.to Renato Magaldi, c.f. Controparte_5 P.IVA_1
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza Carità, n. 32, come C.F._11 da procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLATA
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1636/2020, pubblicata il 5.11.2020
Conclusioni per l'appellante principale, avv.to : “1) Nel merito accertare e dichiarare il Parte_1 vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e per l'effetto condannare il sig. RS
a rimborsare al terzo chiamato ( le spese di lite disposte dal Giudice di prime cure. 2) Controparte_5
Rigettare l'appello incidentale perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di prime cure che ha visto totalmente vittorioso l'Avv. . 3) Nel caso di accoglimento, anche Parte_1 parziale, della domanda incidentale, in applicazione della polizza assicurativa n. 262668898, tenere indenne
e manlevare l'Avv. , e per l'effetto condannare la compagnia a risarcire Pt_1 ON tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali eventualmente riconosciuti all'attore.”.
Conclusioni per gli appellati/appellanti incidentali, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e quali eredi di “A) Accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_4 RS professionale dell'Avv. ex art. 1176 II comma c.c. per i fatti di cui in narrativa;
B) Parte_1
Conseguentemente, condannare l'Avv. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal Sig. Pt_1
pari ad euro 34.374,99 ovvero 26.440,00 ovvero quell'altra somma da determinarsi anche RS in via equitativa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso 14.02.2012
(deposito della sentenza n. 265/2012) e sino all'effettivo soddisfo;
condannare il terzo chiamato in causa
- in solido con l'Avvocato - al pagamento di quanto sarà liquidato ON Parte_1 da Codesta Corte. Rigettare la domanda riconvenzionale avversa. Rigettare l'Appello proposto dal ”. Pt_1
Conclusioni per l'appellata rigettare l'appello principale;
nell'ipotesi di riforma della Controparte_5 sentenza gravata, rigettare ogni pretesa nei confronti di in via gradata, limitare l'obbligo Controparte_5 di garanzia nei limiti del massimale di polizza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione notificato il 25.11.2014 - premettendo che con decreto n.52/08 RS del Tribunale di Avellino gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 25.820,63, oltre interessi, a favore dell'avv.to , a titolo di compensi per l'attività difensiva espletata, a suo favore, nel Controparte_7 giudizio di divisione ereditaria (R.G. n. 402/1987) svoltosi dinanzi all'ex Tribunale di Sant'Angelo dei
Lombardi - convenne l'avv.to dinanzi al Tribunale di Avellino, lamentando che quest'ultimo Parte_1 aveva violato i doveri di diligenza di cui all'art. 1176 c.c. nell'espletamento dell'incarico difensivo, affidatogli, di proporre opposizione avverso il sopracitato decreto ingiuntivo n. 52/08, opposizione rigettata dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 265/2012 dell'8.02.2012.
La difesa dell'attore lamentò, in particolare, che l'avv. nel giudizio di opposizione: a) aveva omesso Pt_1 di contestare le voci riportate nella parcella professionale dell'avv.to , posta a fondamento Controparte_7 del ricorso per decreto ingiuntivo;
b) aveva omesso di rappresentare che l'avv.to non aveva portato CP_7
a termine l'incarico difensivo nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria introdotto dinanzi all'ex
Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi;
c) aveva omesso di informare dell'avvenuto RS
2 deposito, da parte dell'avv.to , della scrittura privata del 5.11.2004, dalla quale risultava che il CP_7
si riconosceva debitore dell'avv.to per i compensi relativi all'attività difensiva ER Controparte_7 espletata da quest'ultimo nel citato giudizio di divisione ereditaria, non consentendo al di avvalersi ER del diritto di disconoscere la sua sottoscrizione;
d) non aveva chiamato in causa l'avv.to , a Controparte_8 cui favore erano stati effettuati numerosi versamenti di somme di danaro, a saldo del pagamento dei compensi per l'attività espletata dal fratello, avv.to ; e) non aveva chiesto di provare i pagamenti Controparte_7 effettuati a favore dell'avv.to , articolando la prova testimoniale ed indicando come testi, Controparte_7
, e . Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
Ciò posto dedusse che se l'avv.to avesse espletato l'incarico secondo le regole della RS Pt_1 dovuta diligenza, sarebbe stato altamente probabile un esito favorevole del giudizio di opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo.
Rappresentò, quindi, che aveva subito un danno di natura patrimoniale quantificabile in euro 34.374,99 - di cui euro 25.820,63, per sorta capitale ed euro 2.624,93 per spese del procedimento monitorio e dell'atto di precetto, oltre ad euro 5.929,43 per spese liquidate con la sentenza del Tribunale di Avellino n. 265/12 - e in euro 4.000,00, importo corrisposto all'avv.to per compensi professionali. Pt_1
L'attore concluse chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di euro 34.374,99, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i danni patrimoniali, al pagamento di una somma da liquidare in via equitativa, per i danni non patrimoniali, e al pagamento di un altro importo da liquidare in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno da perdita di “chance”.
§ 1.1 Con comparsa depositata il 6.02.2015 si costituì l'avv. contestando la domanda attorea Parte_1
e deducendo di aver svolto l'incarico difensivo conformemente alle direttive impartite dal , come ER evincibile dalla nota di accompagnamento al mandato difensivo conferitogli da quest'ultimo e dall'elenco dei pagamenti effettuati in contanti e con titoli di credito, in favore dello studio , elenco inoltratogli dal CP_7 cliente . ER
Il convenuto espose che le indicazioni di non erano nel senso di contestare le prestazioni RS eseguite dall'avv.to indicate nella parcella, ma nel senso di eccepire l'avvenuta Controparte_7 estinzione del debito, sul rilievo che era stato già versato a quest'ultimo un importo maggiore di quello indicato nella parcella;
che, in ogni caso, le prestazioni elencate nella parcella erano quelle effettivamente eseguite dall'avv.to nel giudizio di divisione ereditaria e, quindi, non sarebbe stato utile contestare Controparte_7 la spettanza dei relativi compensi.
Precisò che aveva informato il del deposito della scrittura privata di ricognizione di debito del ER
5.11.2004 e della facoltà di disconoscerne la sottoscrizione, rappresentando che il non aveva voluto ER contestare l'autenticità della firma apposta sulla suddetta scrittura e, anzi, aveva sollecitato una definizione transattiva della controversia, che fu tentata, senza esito positivo, in un incontro avvenuto presso lo studio dell'avv.to , alla presenza del fratello, avv.to , incontro durante il quale Controparte_7 Controparte_8 il ammise di aver firmato la scrittura privata e offrì all'avv.to l'importo di euro ER Controparte_7
10.000,00, a saldo e stralcio di ogni pretesa creditoria di quest'ultimo.
3 Il convenuto, avv.to dedusse, infine, che la chiamata dell'avv.to in Parte_1 Controparte_8 giudizio, sarebbe stata inammissibile ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e, con riguardo alla richiesta di prova testimoniale, rappresentò che era stata indicata come teste e che non Testimone_2 Testimone_3 avrebbe potuto essere indicato come teste, in quanto era deceduto prima dell'introduzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Spiegò, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti del per ottenere il pagamento della somma ER di euro 4.627,00, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta a favore di quest'ultimo, e chiamò in causa per essere manlevato, in caso di condanna, invocando l'operatività della ON polizza assicurativa recante il numero 262668898.
§ 1.2. Si costituì ed eccepì che la garanzia assicurativa operava esclusivamente ON per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di assicurazione e originate da fatti posti in essere nel medesimo periodo. Concluse chiedendo il rigetto della domanda di manleva proposta dal convenuto.
§ 1.3. Svolta l'attività istruttoria, con sentenza n. 1636/2020 il Tribunale di Avellino rigettò la domanda attorea, non ravvisando alcuna inadempienza da parte dell'avv.to e accolse la domanda riconvenzionale, Pt_1 condannando al pagamento, in favore dell'avv.to della somma di euro 3.800,00, RS Pt_1 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 12,5%. Il primo giudice condannò al RS pagamento delle spese di lite a favore dell'avv.to e quest'ultimo al pagamento delle spese di lite a Pt_1 favore di terza chiamata in causa. ON
§ 1.4. La decisione del primo giudice – per quel che rileva ancora nella presente sede di gravame – si fonda sui motivi che di seguito si sintetizzano.
1) Con riferimento alla lamentata omessa contestazione delle voci della parcella, l'avv.to ha Pt_1 documentato che il gli aveva chiesto di eccepire, nel giudizio di opposizione, soltanto l'avvenuto ER pagamento del debito nei confronti dell'avv.to (segnatamente dalla missiva Controparte_7 dell'11.03.2020 si evince che il lamentava di aver già corrisposto all'avv. la somma di ER CP_7 euro 49.706,00 e voleva che gli fosse restituita “la somma pagata in più”. 2) Quanto alla dedotta mancata allegazione, nel giudizio di divisione ereditaria, della cessazione dell'espletamento dell'incarico difensivo da parte dell'avv.to , prima della definizione del giudizio, non si ravvisa alcuna omissione nella CP_7 condotta dell'avv.to atteso che era stato proprio l'avv.to ad esporre tale circostanza nel Pt_1 CP_7 ricorso monitorio.
3) Non emerge alcuna negligenza dell'avv.to per la mancata chiamata in causa dell'avv.to Pt_1 [...]
, quale destinatario di parte dei pagamenti, “atteso che tale scelta difensiva, se pur possibile, non è CP_8 preclusa alla parte che se ne voglia avvalere, essendo invece parte necessaria del decreto ingiuntivo la parte ingiunta ed il creditore ingiungente.
4) “Peraltro, […], escusso come teste, ha confermato che dopo l'emissione del decreto Controparte_8 ingiuntivo l'avv. ed il si erano recati presso il suo studio per transigere la controversia Pt_1 ER relativa all'opposizione a d.i. con il proprio germano;
il teste ha altresì chiarito, pur non sapendo ben
4 collocare temporalmente la circostanza, che in tale occasione il riconobbe l'autenticità della ER scrittura privata depositata nel corso del giudizio”.
Il documento rappresentato dal passaporto di , residente negli Stati Uniti - sul quale non è RS annotato l'ingresso in Italia nel periodo successivo all'emissione del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione
- non smentisce che si sia verificato l'incontro suddetto per una possibile transazione della controversia
(incontro nel quale il prese visione della scrittura di riconoscimento del debito 5.11.2004, non ER CP_ contestando l'autenticità della sua sottoscrizione), non escludendo che il fosse giunto in nel ER periodo in cui era in corso il procedimento di opposizione, atteso che sul passaporto risulta annotato che si tratta di una riproduzione del precedente passaporto andato smarrito, riproduzione che poteva non riportare la CP_ stampigliature relativa all'ingresso in . Inoltre priva di rilievo è la testimonianza di , Testimone_4 coniuge del , che ha escluso che quest'ultimo di trovasse in Italia nel periodo compreso tra il ER
28.04.2008 e il 15.05.2010, tenuto conto della circostanza che il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo si è concluso nel 2012 e, quindi, l'incontro poteva essere avvenuto in data successiva al 15.05.2010.
5) Con riguardo all'omessa citazione dei testi che l'attore ritiene essere a conoscenza di fatti rilevanti ai fini della decisione, emerge, all'evidenza, che non poteva essere indicato come teste in quanto Testimone_3 era deceduto alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo. Inoltre la natura documentale delle circostanze oggetto della richiesta prova testimoniale ne avrebbe impedito l'accoglimento.
6) La domanda principale va, pertanto, rigettata, rimanendo assorbito l'esame della domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia di assicurazione, chiamata in garanzia.
7) E' invece fondata la domandata riconvenzionale proposta dall'avv.to E invero l'attività Parte_1 professionale svolta da quest'ultimo per conto dell'opponente non è in alcun modo contestata nella sua materialità (la nota delle spese e delle competenze prodotta in atti e inviata al non è stata oggetto di ER contestazione con riguardo a nessuna voce). Inoltre in atti è documentata tutta l'attività giudiziale svolta (cfr. atto di citazione in opposizione a d.i., memorie ex art. 183 c.p.c., verbali di causa e sentenza del Tribunale di
Avellino n. 265/2012) per la quale è stato chiesto il compenso. va condannato al pagamento RS
a favore dell'avv.to dei compensi professionali, quantificati in euro 1.300,00 per diritti, e in euro Pt_1
2.500,00 per onorari, per complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado l'avv. ha proposto appello, a cui hanno resistito, Parte_1 costituendosi e proponendo appello in via incidentale, , e Testimone_4 CP_2 Controparte_3
, quali eredi di (deceduto il 23.3.2020). Controparte_4 RS
Si è costituita (già , resistendo all'impugnazione. Controparte_5 ON
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 29.12.2023, assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositati gli scritti conclusivi, con provvedimento del 26.02.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per impedimento del relatore e, all'udienza dell'11.03.2025, è stata riservata in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5 § 2.1. Per motivi di ordine logico-sistematico va esaminato preliminarmente l'appello incidentale con il quale gli eredi del impugnano la sentenza di primo grado, insistendo nella invocata sussistenza della ER responsabilità professionale dell'avv.to e nella richiesta di condanna di quest'ultimo al risarcimento Pt_1 dei danni.
§ 2.1.1. Il primo motivo di gravame incidentale è rubricato: “VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ONERE
DELLA PROVA – ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GIURIDICI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'
PROFESSIONALE CON RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE CONCRETA”.
Gli appellanti incidentali lamentano che il Tribunale non ha tenuto conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla responsabilità dell'avvocato nell'espletamento del mandato difensivo, con particolare riferimento al dovere di diligenza di cui all'art. 1176 c.c..
che “in sede di attività giudiziaria compito precipuo dell'Avvocato è quello di difendere le Parte_2 posizioni del proprio cliente, mettendo in atto tutte le attività possibili e, con riferimento al caso di specie, nella sua qualità di convenuto sostanziale, contestare le avverse pretese, così da “costringere” parte attrice
a provare la domanda (nel caso di specie provare tutta l'attività svolta e la somma effettivamente dovuta)”.
§ 2.1.2. Con il secondo motivo di gravame - rubricato: “ Parte_3
RELATIVAMENTE ALLA SCRITTURA PRIVATA DEL 05.11.2004
[...] Parte_4
VV. ”- il difensore degli appellanti incidentali reitera la doglianza
[...] Controparte_7 formulata in primo grado con riguardo alla circostanza che l'avv.to non aveva informato il suo cliente, Pt_1
, dell'avvenuto deposito, nel giudizio di opposizione, della scrittura privata del 5.11.2004, RS dalla quale risultava che quest'ultimo si riconosceva debitore dell'avv.to per il pagamento dei Pt_1 compensi relativi all'attività difensiva espletata nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria dinanzi all'ex
Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.
Il difensore degli appellanti incidentali sostiene - diversamente da quanto affermato dal primo giudice - che non sia stato provato che l'avv.to avesse informato il del deposito della suddetta scrittura, Pt_1 ER evidenziando che il teste, , aveva escluso la presenza di quest'ultimo in Italia nel periodo Testimone_4 compreso tra il 28.04.2008 e il 15.05.2010, precisando che la scrittura privata è stata prodotta in data 1.12.2008
e che l'udienza di rinvio (termine ultimo per il disconoscimento) era quella del 6.3.2009, per cui entro tale arco temporale l'avv.to avrebbe dovuto informare il del deposito del documento, per consentirgli Pt_1 ER
l'eventuale tempestivo disconoscimento della sottoscrizione dello stesso. Precisa che nel suddetto periodo il CP_
non era in e, quindi, non avrebbe potuto incontrare l'avv.to visionare il documento e ER Pt_1 riconoscere l'autenticità della sottoscrizione, come sostenuto dall'avv.to Il difensore degli appellanti Pt_1 incidentali, al riguardo, riporta testualmente la dichiarazione del teste “Si è vero il sig. Testimone_4 in quel periodo era negli USA. Preciso che in quel periodo è stato malato dal 2008 al RS CP_ 2010…”. “ Si è vero generalmente quando io e veniamo in alloggiamo presso la RS sig.ra . Si è vero non si è recato dall'Avv. perché era in USA. Il Testimone_2 RS Pt_1 sig. per quanto in mia conoscenza non ha contattato l'Avv. né telefonicamente, né RS Pt_1 per lettera”. Evidenzia, poi, che il teste non ha saputo collocare temporalmente l'incontro Controparte_8
6 in cui avrebbe riconosciuto l'autenticità della sua sottoscrizione in calce alla citata scrittura RS
e ne riporta la deposizione (“Ricordo di un incontro, tra me, il collega , quale difensore di Pt_1 ER
e quest'ultimo, presso il mio studio per la definizione delle controversie tra me e il su
[...] ER compensi professionali spettanti a mio fratello e di cui ad un procedimento monitorio attuato allo scopo di ricevere il pagamento di tale compenso. Non ricordo il periodo e non ricordo se l'incontro c'è stato prima della proposizione dell'opposizione. Non ricordo se nell'occasione descritta, il ha riconosciuto ER
l'autenticità della scrittura privata e della propria sottoscrizione, relativa al debito del nei confronti ER di mio fratello, ma ricordo che nulla eccepì in ordine a tale scrittura. L'incontro narrato è successivo all'emissione del decreto ingiuntivo”).
In sintesi, la difesa degli appellanti incidentali sostiene che dalle risultanze delle dichiarazioni testimoniali non si evince che il riconobbe l'autenticità della sottoscrizione in calce alla scrittura privata del 5.11.2004; ER che per escludere la responsabilità dell'avv.to doveva risultare provato che nell'arco temporale Pt_1 compreso tra il 1°.12.2008 (data in cui era stato prodotto in giudizio il documento) e il 6.3.2009 (primo atto difensivo nel quale era possibile disconoscere la sottoscrizione del documento), l'avv.to avesse Pt_1 sottoposto al il predetto documento e che quest'ultimo non lo avesse disconosciuto;
che, pertanto, del ER tutto irrilevante è la circostanza che, successivamente alla data del 06.03.2009, il avesse avuto ER conoscenza della scrittura privata, perché la stessa non avrebbe potuto essere più disconosciuta ed anzi si sarebbe dovuta intendere come riconosciuta.
Con riguardo al passaporto, il difensore degli appellanti censura la statuizione del primo giudice deducendo:
“Sul punto il Tribunale, con un ragionamento davvero singolare, afferma che la produzione documentale del CP_ passaporto dell'attore non esclude che questi fosse in dopo la proposizione del giudizio, atteso che nello stesso è riportata la dicitura in base alla quale il passaporto è la riproduzione del precedente smarrito. In primo luogo se il passaporto riproduce il precedente smarrito, si presume che la copia sia conforme all'originale, circostanza mai contestata.”.
Pertanto, secondo il difensore degli appellanti incidentali, la deposizione del teste - Controparte_8 valorizzata dal primo giudice - è irrilevante ai fini della decisione, non avendo egli affermato che la scrittura era stata sottoposta al nel periodo compreso tra il 1°.12.2008 e il 6.03.2009, a fronte della ER dichiarazione della teste , che prova che nel periodo tra il 1°.12.2008 e il 6.03.2009 il Testimone_4 ER non era in Italia, come dimostrato anche dalla produzione del passaporto, che non reca alcuna stampigliatura attestante l'ingresso del in Italia. ER
§ 2.3. Con il terzo motivo di gravame - rubricato “IN MERITO ALLA OMESSA CONTESTAZIONE DELLE VOCI
IN PARCELLA” - il difensore degli appellanti incidentali premette che la parcella professionale non costituisce nient'altro che una dichiarazione unilaterale della parte che la sottoscrive e la esibisce, assistita da una mera presunzione di veridicità laddove alla stessa sia apposto il “visto” del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista, come avvenuto nel caso di specie.
Deduce che l'Avv. nel difendere e rappresentare il nel giudizio di opposizione al decreto Pt_1 ER ingiuntivo, non ha contestato, “ nè le poste, nè le voci” della parcella professionale posta a fondamento del
7 ricorso per decreto ingiuntivo, di cui l'avv. chiedeva il pagamento;
che l'avv.to Controparte_7 Pt_1 avrebbe dovuto contestare la parcella professionale a firma dell'avv. in modo specifico Controparte_7
e dettagliato.
§ 2.4. Il quarto motivo di gravame incidentale è rubricato: “INTERRUZIONE DEL MANDATO IN CORSO DI
CAUSA DELL'AVV. ”. CP_7
Gli eredi di lamentano che l'avv.to in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, RS Pt_1 avrebbe dovuto, secondo un canone di diligenza media, evidenziare al giudicante che “l'incarico professionale di cui l'Avv. chiedeva il pagamento non era stato dallo stesso portato a termine e (su tali basi) CP_7 chiedere al Tribunale una notevole riduzione delle somme richieste dal predetto, incongrue rispetto all'attività professionale profusa”.
§ 2.5. Il quinto motivo di gravame è rubricato “MANCATA CHIAMATA IN CAUSA DELL'AVV:
[...]
ED IN OGNI CASO OMESSA ATTIVITA' DIFENSIVA PER PROVARE IL PAGAMENTO DELLE Email_1
PRESTAZIONI PROFESSIONALI”.
Gli appellanti incidentali lamentano che “ malgrado il fatto che molti titoli di credito risultavano emessi in favore di detto professionista (Avv. ), l'Avv. non ha ritenuto di chiamare in causa Controparte_8 Pt_1 il predetto, onde verificare le ragioni della ricezione di dette somme o, quantomeno, per chiedere la restituzione di quanto indebitamente ricevuto dall'attore o dai suoi familiari”; che l'Avv. non ha Pt_1 prodotto in giudizio le prove relative all'incasso di numerosi titoli di credito, articolando prova per testi.
Sostengono che l'avv.to avrebbe dovuto chiamare in causa l'avv.to , “ai fini di una Pt_1 Controparte_8 difesa che consentisse di contrastare le pretese dell'Avv. , quanto meno decontando le Controparte_7 somme versate all'avv.to dagli importi richiesti dall'avv.to ”. Controparte_8 Controparte_7
§ 2.6. Con il sesto motivo di gravame incidentale gli eredi di si dolgono del fatto che il primo Persona_3 giudice non ha valutato la condotta omissiva dell'avv.to che non avrebbe citato i testi edotti di fatti Pt_1 rilevanti ai fini della decisione, riportandosi a quanto dedotto sul punto nell'atto di opposizione in primo grado.
§ 2.7. Con il settimo motivo di gravame incidentale il difensore degli appellanti reitera le ragioni che già in primo grado ha posto a sostegno della quantificazione dei danni patiti.
§ 2.8. L'ottavo motivo di gravame incidentale è intitolato “DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'AVV.
”. Pt_1
Il difensore degli eredi del deduce che la richiesta di euro 4.627,00 dell'avv.to a titolo di ER Pt_1 compenso per l'attività difensiva espletata, è del tutto apodittica, immotivata e priva di un supporto probatorio, con la conseguenza che il primo giudice non avrebbe dovuto accogliere la domanda riconvenzionale dell'avv.to
Pt_1
§ 3. Il primo motivo di gravame incidentale, relativo alla lamentata erronea applicazione dei principi giuridici in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, è inammissibile ai sensi dell'art. 342, n. 2) c.p.c., trattandosi di doglianza generica, non risultando allegate quali siano le attività - indicate, invece, nei successivi motivi di impugnazione incidentale - che l'avv.to avrebbe dovuto svolgere e che avrebbero condotto, Pt_1
8 con un elevato grado di probabilità, all'accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 52/08 del Tribunale di Avellino.
§ 3.1. Il secondo motivo di gravame incidentale, riguardante la mancata sottoposizione al della ER scrittura privata di riconoscimento del debito del 5.11.2004 - per consentirgli la contestazione dell'autenticità della sottoscrizione - è irrilevante ai fini della decisione, atteso che il giudice dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 52/2008 ha fondato la decisione di rigetto dell'opposizione non solo sulla suddetta scrittura privata, ma anche sul presupposto che , per provare il pagamento dei compensi RS all'avv.to Ermelino Gialanella, “ha prodotto in atti titoli di credito, alcuni dei quali intestati a persone estranee al presente giudizio, che, anche per la loro astrattezza, sono inidonei a dimostrare l'avvenuto pagamento degli onorari all'avv. per l'opera prestata davanti al Tribunale di S. Angelo dei CP_7
Lombardi nel giudizio di divisione ereditaria”. Pertanto, quand'anche , reso edotto RS dall'avv.to del deposito in giudizio della scrittura privata di riconoscimento di debito, ne avesse Pt_1 disconosciuto la sottoscrizione - impedendone l'utilizzo come elemento di prova - con un elevato grado di probabilità il Tribunale di Avellino, comunque, avrebbe rigettato l'opposizione, non ritenendo provato il pagamento delle competenze professionali relative all' attività difensiva incontestatamente espletata dall'avv.to a favore del . Ne consegue che tale motivo di gravame è Controparte_7 ER inammissibile.
§ 3.2. Anche il terzo motivo di gravame incidentale - relativo alla omessa contestazione delle voci indicate nella parcella professionale dell'avv.to - è inammissibile ai sensi dell'art. 342, n. 2) c.p.c., atteso CP_7 che non si confronta, con valide controargomentazioni, con le ragioni che il primo giudice, condivisibilmente, ha posto a fondamento della decisione, affermando che l'avv.to ha documentato che il gli Pt_1 ER aveva chiesto di eccepire, nel giudizio di opposizione, soltanto l'avvenuto pagamento del debito nei confronti dell'avv.to (segnatamente dalla missiva dell'11.03.2020 si evince che il Controparte_7 ER lamentava di aver già corrisposto all'avv. la somma di euro 49.706,00); né, peraltro, CP_7 ER
indica quali prestazioni il Tribunale di Avellino, in sede di opposizione, avrebbe escluso dalla
[...] quantificazione complessiva del compenso spettante all'avv.to , qualora l'avv.to avesse CP_7 Pt_1 contestato le voci indicate nella parcella.
§ 3.3. La doglianza di cui al quarto motivo di gravame incidentale è infondata.
E invero - come ritenuto dal primo giudice - nel ricorso per decreto ingiuntivo l'avv.to aveva chiesto CP_7 la liquidazione dei compensi non già con riguardo all'intero di giudizio di divisione ma per l'attività espletata fino al 4.07.2007, dando atto che il giudizio di divisione ereditaria nel quale aveva prestato il suo patrocinio, non si era concluso.
Peraltro gli appellanti incidentali non allegano di quale attività difensiva, successiva al 4.07.2007, l'avv.to avrebbe chiesto il compenso, pur non avendola espletata, circostanza che avrebbe dovuto CP_7 comportare da parte dell'avv.to un onere di contestazione in sede di giudizio di opposizione. Pt_1
§ 3.4. Il quinto motivo di gravame incidentale, relativo alla omessa chiamata in causa dell'avv.to
[...]
, è inammissibile ai sensi dell'art. 342, n.2) c.p.c., atteso che non si confronta con il percorso CP_8
9 motivazionale del primo giudice, secondo cui la chiamata in causa dell'avv.to era una libera Controparte_8 scelta del difensore, avv.to In ogni caso il difensore degli odierni appellanti incidentali - al fine di Pt_1 evidenziare che una diversa condotta del difensore avrebbe potuto condurre ad una riduzione dell'importo liquidato a favore dell'avv.to - non allega quali ragioni ed elementi di prova l'avv.to Controparte_7 avrebbe potuto indicare a sostegno del fatto che, nonostante le prestazioni professionali difensive Pt_1 fossero state svolte dall'avv.to , i pagamenti erano stati fatti a favore del fratello di Controparte_7 quest'ultimo, avv.to . Controparte_8
§ 3.5. Il sesto motivo di gravame incidentale - con il quale gli eredi del lamentano che l'avv.to ER non avrebbe citato i testi , e - è infondato, tenuto Pt_1 Testimone_4 Testimone_2 Testimone_3 conto dell'avvenuta escussione del teste ( le dichiarazioni del teste sono state testualmente Testimone_4 riportate dal medesimo difensore degli appellanti incidentali nel secondo motivo di gravame), dell'impossibilità di escutere, come teste, , in quanto deceduto prima dell'emissione del Testimone_3 decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, e del fatto che non sono state allegate le circostanze e la rilevanza delle stesse, ai fini della decisione, circostanze sulle quali avrebbe potuto utilmente deporre il teste Tes_2
[...]
In ogni caso resta ferma la statuizione contenuta nella sentenza gravata, secondo cui la natura documentale della prova degli avvenuti pagamenti a favore dell'avv.to avrebbe impedito Controparte_7
l'accoglimento della richiesta di prova testimoniale.
§ 3.6. L'infondatezza ed inammissibilità dei motivi di gravame incidentale già esaminati, rende superfluo l'esame del settimo motivo di gravame, relativo alla quantificazione dei danni conseguenti alla lamentata condotta negligente dell'avv.to Pt_1
§ 3.7. Infine, anche l'ottavo motivo di gravame incidentale - che si sostanzia nella censura della sentenza impugnata nella parte in cui viene accolta la domanda riconvenzionale dell'avv.to di pagamento del Pt_1 compenso per l'attività professionale espletata - è infondato.
Diversamente da quanto sostenuto dagli eredi del , il giudice di primo grado ha motivato in modo ER esaustivo l'accoglimento della suddetta domanda riconvenzionale, evidenziando gli elementi probatori a sostegno della stessa. E invero il primo giudice ha affermato che l'attività professionale svolta dall'avv.to nell'interesse di “non è in alcun modo contestata nella sua materialità ( la specifica Pt_1 RS nota spese e competenze prodotta in atti e inviata agli opponenti non è stata oggetto di contestazione in riferimento ad alcuna voce) anzi la stessa è documentata anche agli atti della difesa del e poiché in ER atti è documentata tutta l'attività giudiziale svolta (atto di citazione in opposizione a d.i., memoria 183, verbali
e sentenza n. 265/2012) in relazione alla quale inequivocamente è stato richiesto il compenso, la stessa può essere accolta”. Il difensore degli appellanti incidentali non ha efficacemente censurato tale percorso motivazionale.
Per quanto esposto, l'appello incidentale va rigettato.
10 § 4. Con l'unico motivo di appello principale l'avv.to censura la sentenza del primo giudice Parte_1 nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese di lite a favore di ON
(poi . Controparte_5
Il difensore dell'appellante sostiene che il primo giudice - dopo aver dichiarato assorbita la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia di assicurazione, stante il rigetto della domanda del ER nei confronti dell'avv.to - avrebbe dovuto, in base al principio di causalità, condannare Pt_1 ER
, attore soccombente, e non l'avv.to parte convenuta, al pagamento delle spese di lite a favore
[...] Pt_1 di terza chiamata in causa dall'avv.to per essere manlevato, in caso di ON Pt_1 condanna.
Il difensore dell'appellante evidenzia che la compagnia di assicurazione non ha mai negato l'esistenza della polizza assicurativa per responsabilità professionale stipulata con l'avv.to decorrente dal 12.09.2006 Pt_1
e vigente nel periodo in cui quest'ultimo ha svolto l'attività difensiva a favore di . Aggiunge Controparte_9 che la compagnia di assicurazione nulla ha replicato a seguito della denuncia del sinistro, comunicatole con raccomandata del 26.11.2014.
Il motivo di gravame è fondato.
Va dato seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste
a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.” ( cfr. Cass. n. 23123/2019).
Nel caso di specie, non emergendo l'arbitrarietà della chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione - che non ha contestato la documentata sussistenza del rapporto assicurativo, limitandosi ad eccepire, in grado di appello, che l'operatività della polizza resta subordinata all'esistenza delle condizioni previste in contratto, e al fatto che il contratto assicurativo opera in regime di claims made - le ragioni dell'appellante principale sono fondate e le spese processuali sostenute dalla compagnia di assicurazione vanno poste a carico di TE
, e , nella qualità di eredi di parte
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 RS soccombente, che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia di ON
Per quanto sopra esposto l'appello principale va accolto, e - in luogo dell'avv.to - Pt_1 Testimone_4
, e , quali eredi di vanno condannati al CP_2 Controparte_3 Controparte_4 RS pagamento delle spese processuali, così come liquidate in primo grado, a favore di ON
, ora
[...] Controparte_5
§ 5. Le spese del presente grado di giudizio con riguardo al rapporto processuale tra Testimone_4 CP_2
, e , da un lato, e , dall'altro, vanno poste a carico dei
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 primi e a favore del secondo.
11 Con riguardo al rapporto processuale tra e le spese vanno poste a carico Parte_1 Controparte_5 della seconda e a favore del primo, stante la resistenza di all'appello principale proposto Controparte_5 da , risultato fondato. Parte_1
Quanto al rapporto processuale tra , e , da Testimone_4 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 un lato, e dall'altro, le spese processuali vanno poste, in via solidale, a carico dei primi, Controparte_5 parti soccombenti, che hanno infondatamente chiesto l'estensione alla compagnia di assicurazione della domanda proposta contro l'avv.to Parte_1
Le spese si liquidano come da dispositivo, in base al DM 147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 e, soltanto con riguardo al rapporto processuale tra e Parte_1
lo scaglione di riferimento è quello compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) e i Controparte_5 compensi vanno quantificati nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase di trattazione/istruttoria, atteso che nella presente sede di gravame non si è svolta attività istruttoria, e in misura prossima ai minimi di tariffa con riguardo alle altre fasi processuali, stante la contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
Sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5- 2012, n. 115, per il versamento, con riferimento alla parte appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata di cui in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello incidentale;
- accoglie l'appello principale e condanna , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, quali eredi di al pagamento delle spese processuali del giudizio Controparte_4 RS di primo grado a favore di ora spese che si ON Controparte_5 liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa;
- resta confermata la sentenza di primo grado con riguardo ai capi relativi al rigetto della domanda di all'accoglimento della domanda riconvenzionale di e alla RS Parte_1 condanna di al pagamento delle spese processuali a favore di;
RS Parte_1
- condanna , e , in via solidale, al Testimone_4 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 pagamento delle spese del presente grado di giudizio a favore di , spese che si Parte_1 liquidano in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione ai difensori anticipatari;
- condanna , e al pagamento delle Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 spese di lite del presente grado di giudizio a favore di spese che si liquidano in Controparte_5 euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.;
12 - condanna al pagamento delle spese di lite a favore di , spese Controparte_5 Parte_1
che si liquidano in euro 1.800,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del
15%, iva e cpa., con attribuzione ai difensori anticipatari;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR 30-5- 2012, n. 115, per il versamento, con riferimento alla parte appellata/appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 18 marzo 2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
Dott. Eugenio Forgillo
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