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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/10/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5002/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, , con l'Avv. DEBORA GILARDONI Parte_1
e RI AB, , con l'Avv. ANDREA ANTOLINI
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. RI AB, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario, in LO (TN), il 19.09.193 (atto n.2, Parte II, Serie A, Anno 1993- Comune di LO) in costanza del quale è nato, in data 20.11.2020, il figlio con ricorso depositato il Per_1
06.11.2024, esponevano l'irreparabile crisi del rapporto coniugale e chiedevano, ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c. che il Tribunale di Trento, pronunziasse la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge.
2. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
3. Le questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio verranno assunte autonomamente dal genitore che l'avrà con sé nel momento in cui la decisione andrà assunta. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
4. La casa coniugale, sita in Pieve di Bono-Prezzo (Tn), Via Levido n. 40, tavolarmente C.C. Creto PT 189 p.ed. 45 pp.mm. 1 e 2, PT 429 P.ED. 47/1 PP.MM. 2 e 3, acquistata in comproprietà dai coniugi in regime di comunione legale, viene assegnata alla Sig.ra che ivi vivrà con il figlio Parte_1 Per_1 che presso la madre avrà la sua collocazione prevalente;
5. Il sig. ER AB ha provveduto ad asportare i beni strettamente personali dalla casa coniugale, i mobili e suppellettili contenuti nella casa coniugale sono già stati divisi tra i coniugi;
6. Visti i pressanti impegni lavorativi del sig. ER AB, che lo occupano infrasettimanalmente fino alle 19.00 e talvolta anche nei finesettimana, con difficoltà di programmazione preventiva, visti i numerosi imprevisti ed il suo ruolo nella società, considerata altresì l'età di i genitori concorderanno Per_1 in modo flessibile e libero, in considerazione degli impegni extrascolastici del figlio consultandosi direttamente anche con lo stesso, le modalità di visita, i periodi di vacanza e le festività che trascorreranno insieme. Vi è impegno reciproco dei ricorrenti di favorire in ogni modo il rapporto genitori-figlio. inoltre ha iniziato quest'anno la prima classe del Liceo Per_1 CP_1
Applicate presso l'Istituto “Don Guetti” di Tione di Trento, è impegnato inoltre come allievo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pieve di Bono-Prezzo, stante la sua età, la novità dell'impegno scolastico e di fatto la prassi istituitasi nel corso dei mesi passati in cui i tempi di frequentazione padre-figlio sono stati gestiti in autonomia e pieno accordo di tutte le parti coinvolte, non si ritiene agevole e utile predisporre il cd. Piano Genitoriale.
7. Il sig. ER AB verserà alla sig.ra , a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 600,00 (euro Per_1 seicento/00) mensili, sul conto corrente intestato alla sig.ra AN Pt_1
[...]. Il pagamento dell'assegno avverrà entro il 10 di ciascun mese di competenza, a decorrere dal mese di settembre 2023. Per il mese di agosto 2023, il sig. ER AB a tale titolo ha corrisposto alla sig.ra la minor somma di € 300,00. Il sig. ER AB ha Parte_1 iniziato a versare e sta regolarmente versando la somma di € 600,00 mensili. La somma dovrà essere annualmente aggiornata in base agli indici ISTAT e la variazione verrà calcolata da agosto 2025 L'assegno familiare nazionale verrà richiesto e riscosso dalla madre e si è tenuto conto di ciò nel determinare l'importo del mantenimentoi a carico del padre.
Pag. 2 di 10 8. I genitori affronteranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie. Per spese straordinarie intendendo: spese mediche non coperte dal S.S.N., comprese quelle da sostenere a titolo di ticket;
spese sportive e per il tempo libero (quali: iscrizione a corsi, attrezzatura ed abbigliamento sportivo, viaggi relativi a dette attività se praticate a livello agonistico e/o organizzate dal gruppo sportivo di appartenenza,), spese scolastiche (quali: libri, materiale didattico di inizio anno, trasporti, buoni mensa, gite, viaggi di studio etc.) ed eventuali campi scuola estivi. Le spese straordinarie dovranno venire previamente concordate se superano ciascuna la somma di € 100,00, fatta eccezione per quelle aventi oggettivo carattere di indifferibilità ed urgenza. Il genitore che affronta le spese straordinarie sarà rimborsato dall'altro per la metà di sua competenza e previa presentazione della relativa documentazione di pagamento entro 15 giorni dalla richiesta.
9. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie in favore dei figli spetteranno al 100% al padre.
10. I coniugi autorizzano il reciproco separato espatrio ed acconsentono al rilascio del passaporto per il figlio minore.
11. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
12. Ciascuno dei coniugi provvederà a pagare il proprio legale in merito alle competenze professionali e le spese per la presente procedura.
* * * Tanto premesso, i coniugi, con il presente atto, intendono sciogliere la comunione legale tra loro in essere e definire i rispettivi rapporti di natura economico-patrimoniale alle sotto indicate condizioni, da intendersi anche quale definizione solutoria compensativa e transazione di ogni questione economico patrimoniale tra loro in essere, rinunciando gli stessi ad ogni pretesa reciproca anche volta a far dichiarare la comproprietà dei beni, così disponendo tra loro:
A. La sig.ra oltre agli immobili già di sua proprietà esclusiva Parte_1
o pervenuti per successione e/o donazione, trattiene in proprietà esclusiva gli immobili alla stessa intestati benchè acquistati e/o ristrutturati in costanza di matrimonio. In particolare, trattiene in proprietà esclusiva la casa, Parte_1 di fatto ora un rudere, con annessi prati e boschi sita nel Comune di Valdaone (Tn), tavolarmente in C.C. Daone: P.T. 982 pp.ff. 2349/1; P.T. 993 p.f. 2349/4; P.T. 994 PP.MM. 1 e 2 P.ED. 435, presso il Catasto Fabbricati di Tione di Trento, regolarmente censita al Foglio 63 come di seguito: CC 125, particella edificiale 435, p.m. 1, zona censuaria 2, cat. C/6, cl. 1, consistenza 90 mq, superficie 126 mq. e p.m.. 2, zona censuaria 2, cat. C/2, cl. 1, consistenza 36 mq, superficie 40 mq Questo immobile risulta già intestato a e pertanto Parte_1 non è necessario alcun trasferimento immobiliare. Lo stesso viene comunque assegnato alla moglie in sede di scioglimento della comunione senza che il
Pag. 3 di 10 marito possa pretendere alcunchè anche in ordine alle somme per l'acquisto ed alle spese di manutenzione affrontate in costanza di matrimonio.
B. Alla sig.ra è attribuita in questa sede l'intera proprietà di Parte_1 parte della casa coniugale sita in Pieve di Bono-Prezzo (Tn) Via Levido n. 40, e all'uopo ER AB trasferisce, anche ai sensi dell'art. 1376 C.C., la sua metà indivisa a , che accetta in piena proprietà l'immobile così Parte_1 identificato:
✓ dati tavolari: in C.C. Creto PT 189 p.ed. 45 p.m. 1 e PT 429 p.ed. 47/1 p.m. 2;
✓ dati catastali: presso il Catasto Fabbricati di Tione di Trento l'immobile risulta intestato a e ER AB proprietari ciascuno Parte_1 per 2/4 in comunione dei beni e regolarmente censito al Foglio 2 come di seguito:
o CC 120, particella edificiale 45, sub 1, p.m. 1 e particella edificiale 47/1 sub 4, p.m. 2, Via Levido n. 19; Piani: T-1-2; Cat. A/3, Classe 2, consistenza 6,5 vani, superficie 151 mq, rendita c. 419,62;
C. Alla sig.ra è inoltre attribuito in questa sede l'usufrutto Parte_1 sulla restante parte della casa coniugale di proprietà del sig. ER AB, sita in Pieve di Bono-Prezzo (Tn) Via Levido n. 40, e all'uopo ER AB riserva per sé la nuda proprietà e, anche ai sensi dell'art. 1376 C.C., costituisce diritto di usufrutto in favore di , che accetta, sulla sua metà indivisa Parte_1 dell'immobile così identificato:
✓ dati tavolari: in C.C. Creto PT 189 p.ed. 45 p.m. 2 e PT 429 p.ed. 47/1 p.m. 3;
✓ dati catastali: presso il Catasto Fabbricati di Tione di Trento l'immobile risulta intestato a e ER AB proprietari ciascuno Parte_1 per 2/4 in comunione dei beni e regolarmente censito al Foglio 2 come di seguito:
o CC 120, particella edificiale 45, sub 2, p.m. 2 e particella edificiale 47/1 sub 5, p.m. 3, Via Levido n. 19; Piani: T-3; Cat. C/2, Classe 1, consistenza 77 mq, superficie 94 mq, rendita c. 143,16.
I sigg.ri ER AB e , al fine di garantire il godimento Parte_1
e la permanenza di nella ex casa coniugale fino a quando non si avrà Per_1 maggior certezza delle sue scelte per il futuro, si impegnano a non vendere l'immobile costituente la ex casa coniugale, come meglio indicata ai punti B. e C. del presente atto, sino a quando non avrà compiuto 20 anni. Per_1
Per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile sopra descritto ai punti B. e C., il sig. ER AB contraeva mutuo ipotecario con l'allora Cassa Rurale di Saone, oggi La Cassa Rurale, e la relativa ipoteca risultava tavolarmente iscritta sub GN 3858/2009.
Mutuo ipotecario per il cui pagamento risultava unico obbligato il sig. ER AB, espressamente dichiarando in questa sede di nulla avere a
Pag. 4 di 10 pretendere dalla sig.ra in merito alle somme corrisposte per il Parte_1 pagamento delle rate scadute e pagate e l'estinzione anticipata di detto mutuo. Nello scioglimento della comunione si è tenuto della corresponsione delle rate del mutuo e del pagamento della somma per l'estinzione anticipata dello stesso, avvenuta in data 06.05.2024 da parte del sig. ER AB (cfr. decreto tavolare sub GN 2079/2024 DOC. 23) ER AB, consapevole delle responsabilità penali (codice e leggi speciali) derivanti da affermazioni mendaci ed ai sensi del D.P.R. N. 443 e 445 del 28 dicembre 2000, art. 46-47-48, dichiara:
o ai sensi del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 art. 19 comma 14, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122: che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata al catasto sub n. 1573.001.2008 del 27.06.2008 in atti dal 25.07.2008;
o che i dati catastali e la planimetria sopra richiamata sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale o che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo delle rendite catastali, e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali o che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario;
- ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e legislazione vigente:
o che l'immobile trasferito costituisce parte di fabbricato edificato anteriormente al 1° settembre 1967; successivamente è stato oggetto di opere eseguite in virtù di: Autorizzazione Edilizia nr. 35/1988 DD. 11/07/1988; Concessione Edilizia nr. 20/2003 dd. 28/03/2003; Concessione Edilizia nr. 70/2003 dd. 29/01/2004; Concessione Edilizia nr. 20/2004 dd. 31/03/2004; Concessione Edilizia nr 14/2005 dd. 15/09/2005; DIA 0 giorni nr. 46/2007 dd. 28/06/2007, DIA variante in corso d'opera nr. 90/2008 dd. 28/10/2008, tutte rilasciate dal Comune di Pieve di Bono ora Pieve di Bono- Prezzo (Tn);
o che l'immobile trasferito è stato dichiarato agibile con certificato di conformità edifici esistenti depositato in data 08.08.2024 prot. N. 5090 Cat. 6 Cl. 6 presso il Comune di Pieve di Bono -Prezzo (Tn) (doc. 22);
o che a tutt'oggi non sono state eseguite opere tali da richiedere provvedimenti autorizzativi comunali o concessioni in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ;
o che l'immobile non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori di cui al II comma dell'art. 41 L. 17.08.1942 n. 1150, modificato dall'art. 13 della L. n.
Pag. 5 di 10 765 dd. 06.08.1967 ed al IX e XI comma dell'art, 15 della legge 28.01.1977 n. 10.
dichiara espressamente di accettare il trasferimento e la costituzione Parte_1 in suo favore dei diritti sopra indicati. Il trasferimento del diritto di proprietà sub. B. e la costituzione del diritto di usufrutto sub C., avvengono senza corresponsione di danaro. La realità immobiliare è considerata a corpo, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù attive e passive, nulla escluso od eccettuato. Il sig. ER AB rinuncia all'ipoteca legale ed esonera il Conservatore del Libro Fondiario da ogni responsabilità al riguardo. Le parti dichiarano di essere edotte della normativa vigente in materia di certificazione di conformità degli impianti e di dotazione obbligatoria dell'attestato di prestazione energetica, qui allegato sub doc. 21, che si chiese a Questo Tribunale di acquisire ed allegare ai fini dell'intavolazione del trasferimento di proprietà anzidetto. Le parti, consapevoli delle responsabilità penali (codice penale e leggi speciali) derivanti da affermazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 443 e 445 del 28 dicembre 2000 (artt. 46, 47 e 48), dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 4 agosto 2006 n. 248, di non essersi avvalse dell'opera di agenzia mediatrice e/o di intermediari. Le parti autorizzano l'intavolazione del presente atto e le operazioni susseguenti ad istanza dell'avv. Debora Gilardoni, con elezione di domicilio presso lo Studio di quest'ultima in Tione di Trento (TN), Viale Dante, 24 presso il quale verranno fatte le notificazioni del decreto tavolare. Le parti si impegnano sin d'ora ad addivenire a tutti quegli eventuali ed ulteriori atti e dichiarazioni, se del caso anche notarili o presso l'Ufficio del Libro Fondiario territorialmente competente, che fossero necessari per la piena esecuzione dell'accordo e la realizzazione di quanto sopra previsto ai punti B. e C. ed in caso reiezione dell'intavolazione del presente atto le parti si impegnano ad attivarsi per acconsentire il buon esito del presente atto e stabiliscono che qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile avvalendosi del presente atto intavolare i diritti di cui ai punti B. e C. del presente atto, nei termini concordati si procederà al trasferimento del diritto di proprietà sub. B. ed alla costituzione del diritto di usufrutto sub C. a rogito di notaio scelto dalla sig.ra Parte_1 entro e non oltre tre mesi dalla definitiva reiezione della domanda di intavolazione. Le spese notarili saranno a carico dei ricorrenti per metà ciascuno. D. le quote societarie intestate a ER AB di “L'Officina Parte_2
[...
restano di proprietà esclusiva del sig. ER AB. La sig.ra
[...] nulla ha a pretendere in merito alle quote societarie anzidette, nonché in Pt_1 merito ai beni destinati al loro esercizio, utili, incrementi o quant'altro in
Pag. 6 di 10 relazione alla predetta società, avendone tenuto conto nello scioglimento della comunione di cui al presente atto (si allega visura della predetta società doc.20). E. I coniugi si danno atto che le somme presenti sui conti correnti personali spettano ai rispettivi titolari dei conti nulla potendo in merito pretendere l'uno dall'altro, avendone tenuto conto nello scioglimento della comunione di cui al presente atto. Con la firma del presente ricorso il sig. ER AB dà atto che la sig.ra ha restituito la carta di credito a lei intestata, Parte_1 appoggiata sul conto corrente del marito e riconosce che le somme utilizzate dal 16.08.2023 dalla moglie sono già state dalla stessa rimborsate sul predetto conto. F. Ciascuno dei coniugi trattiene in proprietà esclusiva le auto ed i veicoli rispettivamente intestati e di fatto a loro già in uso (doc.ti 14 e 15).
e ER AB dichiarano che, con l'esecuzione puntuale CP_2 degli impegni presi ai punti precedenti, null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro per qualsivolgia titolo o ragione discendente dal loro rapporto di coniugio, anche in considerazione del regime patrimoniale tra loro in essere in corso di matrimonio;
H. Ai fini fiscali si richiede l'applicazione al presente atto ed agli atti ad esso collegati, dell'art. 19 L.
6.3.1987 n. 74 e della circolare della Agenzia delle Entrate n. 27/E di data 21.6.2012. La Sig. ra e il Sig. RI AB chiedevano altresì, Parte_1 chiedevano altresì, decorsi i termini di cui all'art. 3 L.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a LO (Tn) in data 19/09/1993 tra i signori e Parte_1
ER AB, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di LO (Tn) al numero 2, parte II, Serie A, Anno 1993, alle condizioni di seguito riportate:
1. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre
2. Le questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio verranno assunte autonomamente dal genitore che l'avrà con sé nel momento in cui la decisione andrà assunta. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
3. La ex casa coniugale, sita in Pieve di Bono-Prezzo (Tn), Via Levido n. 40, tavolarmente C.C. Ceto PT 189 p.ed. 45 pp.mm. 1 e 2, PT 429 P.ED. 47/1 PP.MM. 2 e 3, viene assegnata alla Sig.ra che ivi vivrà con il Parte_1 figlio che presso la madre avrà la sua collocazione prevalente;
Per_1
Pag. 7 di 10 4. Visti i pressanti impegni lavorativi del sig. ER AB, che lo occupano infrasettimanalmente fino alle 19.00 e talvolta anche nei finesettimana, con difficoltà di programmazione preventiva, visti i numerosi imprevisti ed il suo ruolo nella società, considerata altresì l'età di i genitori concorderanno in modo flessibile e libero, in Per_1 considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio consultandosi direttamente anche con lo stesso, le modalità di visita, i periodi di vacanza e le festività che trascorreranno insieme. Vi è impegno reciproco dei ricorrenti di favorire in ogni modo il rapporto genitori- figlio.
5. Il sig. ER AB verserà alla sig.ra , a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio mensilmente la somma Per_1 di € 600,00 (euro seicento/00), debitamente rivalutata da agosto 2025, sul conto corrente intestato alla sig.ra AN Pt_1
[...]. Il pagamento dell'assegno avverrà entro il 10 di ciascun mese di competenza. La somma dovrà essere annualmente aggiornata in base agli indici ISTAT e la variazione verrà calcolata dal mese di agosto 2025. L'assegno familiare nazionale verrà richiesto e riscosso dalla madre e si è tenuto conto di ciò nel determinare l'importo del mantenimento a carico del padre.
6. I genitori affronteranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie. Per spese straordinarie intendendo: spese mediche non coperte dal S.S.N., comprese quelle da sostenere a titolo di ticket;
spese sportive e per il tempo libero (quali: iscrizione a corsi, attrezzatura ed abbigliamento sportivo, viaggi relativi a dette attività se praticate a livello agonistico e/o organizzate dal gruppo sportivo di appartenenza,), spese scolastiche (quali: libri, materiale didattico di inizio anno, trasporti, buoni mensa, gite, viaggi di studio etc.) ed eventuali campi scuola estivi. Le spese straordinarie dovranno venire previamente concordate se superano ciascuna la somma di € 100,00, fatta eccezione per quelle aventi oggettivo carattere di indifferibilità ed urgenza. Il genitore che affronta le spese straordinarie sarà rimborsato dall'altro per la metà di sua competenza e previa presentazione della relativa documentazione di pagamento entro 15 giorni dalla richiesta.
7. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie in favore dei figli spetteranno al 100% al padre.
8. I coniugi autorizzano il reciproco separato espatrio ed acconsentono al rilascio del passaporto per il figlio minore.
9. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento,
Pag. 8 di 10 10. Ciascuno dei coniugi provvederà a pagare il proprio legale in merito alle competenze professionali e le spese per la presente procedura.
-ordinare agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni competenti, a mezzo rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge. Il Presidente del Tribunale con provvedimento del 07.11.2024 fissava l'udienza di comparizione delle parti al 18.12.2024. All'udienza del 18.12.2024, i ricorrenti confermavano la volontà di non riconciliarsi;
alla presenza del Cancelliere Esperto, si procedeva al trasferimento immobiliare mediante le determinazioni e gli accordi stabiliti e contenuti da pagina 7 (sette) a pagina 13 (tredici) del ricorso introduttivo del quale si dava lettura e si sottoscriveva come parte integrante del verbale. La sig.ra dichiarava di accettare il trasferimento della proprietà dei Parte_1 suddetti immobili e si procedeva alla consegna delle chiavi. I procuratori concludevano riportandosi al ricorso introduttivo. Il Presidente tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire in camera di Consiglio. Con sentenza n.63/2025, del 05.02.2025, depositata l'11.02.2025, perfezionata, giusto decreto di correzione da errore materiale del 12-13 febbraio 2025, il Tribunale di Trento omologava per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti ed ordinava l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Con separata ordinanza il Tribunale fissava, per la prosecuzione del giudizio di divorzio, l'udienza del 15.10.2025 ed assegnava alle parti il termine fino a tale data per il deposito di note di trattazione scritta. In data 01.10.2025 si certificava il passaggio in giudicato della sentenza n.63/2025, emessa il 05.02.2025, pubblicata l'11.02.2025, nel procedimento n.5002/2024 V.G. corretta con decreto del 12-13 febbraio 2025. I ricorrenti, con note depositate il 09.10.2025 confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano per l'accoglimento delle condizioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. La domanda è fondata e merita l'accoglimento. Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato della sentenza n. 63/2025, emessa il 05.02.2025, pubblicata l'11.02.2025, corretta con decreto del 12-13 febbraio 2025 e l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/70. È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del procedimento;
che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la
Pag. 9 di 10 ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e RI Parte_1
AB in LO (TN), in data 19.09.1993, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n.2, parte II, Serie A, anno 1993. Il Tribunale preso atto dell'accordo raggiunto provvede in conformità atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione presso la madre del figlio minore non contrasta con l'interesse dello stesso, né vi è motivo di censurare la Per_1 flessibilità del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e RI AB in LO (TN), in data 19.09.1993, Parte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n.2, parte II, Serie A, anno 1993.
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5002/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, , con l'Avv. DEBORA GILARDONI Parte_1
e RI AB, , con l'Avv. ANDREA ANTOLINI
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. RI AB, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario, in LO (TN), il 19.09.193 (atto n.2, Parte II, Serie A, Anno 1993- Comune di LO) in costanza del quale è nato, in data 20.11.2020, il figlio con ricorso depositato il Per_1
06.11.2024, esponevano l'irreparabile crisi del rapporto coniugale e chiedevano, ai sensi dell'art.473 bis 49 c.p.c. che il Tribunale di Trento, pronunziasse la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge.
2. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
3. Le questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio verranno assunte autonomamente dal genitore che l'avrà con sé nel momento in cui la decisione andrà assunta. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
4. La casa coniugale, sita in Pieve di Bono-Prezzo (Tn), Via Levido n. 40, tavolarmente C.C. Creto PT 189 p.ed. 45 pp.mm. 1 e 2, PT 429 P.ED. 47/1 PP.MM. 2 e 3, acquistata in comproprietà dai coniugi in regime di comunione legale, viene assegnata alla Sig.ra che ivi vivrà con il figlio Parte_1 Per_1 che presso la madre avrà la sua collocazione prevalente;
5. Il sig. ER AB ha provveduto ad asportare i beni strettamente personali dalla casa coniugale, i mobili e suppellettili contenuti nella casa coniugale sono già stati divisi tra i coniugi;
6. Visti i pressanti impegni lavorativi del sig. ER AB, che lo occupano infrasettimanalmente fino alle 19.00 e talvolta anche nei finesettimana, con difficoltà di programmazione preventiva, visti i numerosi imprevisti ed il suo ruolo nella società, considerata altresì l'età di i genitori concorderanno Per_1 in modo flessibile e libero, in considerazione degli impegni extrascolastici del figlio consultandosi direttamente anche con lo stesso, le modalità di visita, i periodi di vacanza e le festività che trascorreranno insieme. Vi è impegno reciproco dei ricorrenti di favorire in ogni modo il rapporto genitori-figlio. inoltre ha iniziato quest'anno la prima classe del Liceo Per_1 CP_1
Applicate presso l'Istituto “Don Guetti” di Tione di Trento, è impegnato inoltre come allievo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pieve di Bono-Prezzo, stante la sua età, la novità dell'impegno scolastico e di fatto la prassi istituitasi nel corso dei mesi passati in cui i tempi di frequentazione padre-figlio sono stati gestiti in autonomia e pieno accordo di tutte le parti coinvolte, non si ritiene agevole e utile predisporre il cd. Piano Genitoriale.
7. Il sig. ER AB verserà alla sig.ra , a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio la somma di € 600,00 (euro Per_1 seicento/00) mensili, sul conto corrente intestato alla sig.ra AN Pt_1
[...]. Il pagamento dell'assegno avverrà entro il 10 di ciascun mese di competenza, a decorrere dal mese di settembre 2023. Per il mese di agosto 2023, il sig. ER AB a tale titolo ha corrisposto alla sig.ra la minor somma di € 300,00. Il sig. ER AB ha Parte_1 iniziato a versare e sta regolarmente versando la somma di € 600,00 mensili. La somma dovrà essere annualmente aggiornata in base agli indici ISTAT e la variazione verrà calcolata da agosto 2025 L'assegno familiare nazionale verrà richiesto e riscosso dalla madre e si è tenuto conto di ciò nel determinare l'importo del mantenimentoi a carico del padre.
Pag. 2 di 10 8. I genitori affronteranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie. Per spese straordinarie intendendo: spese mediche non coperte dal S.S.N., comprese quelle da sostenere a titolo di ticket;
spese sportive e per il tempo libero (quali: iscrizione a corsi, attrezzatura ed abbigliamento sportivo, viaggi relativi a dette attività se praticate a livello agonistico e/o organizzate dal gruppo sportivo di appartenenza,), spese scolastiche (quali: libri, materiale didattico di inizio anno, trasporti, buoni mensa, gite, viaggi di studio etc.) ed eventuali campi scuola estivi. Le spese straordinarie dovranno venire previamente concordate se superano ciascuna la somma di € 100,00, fatta eccezione per quelle aventi oggettivo carattere di indifferibilità ed urgenza. Il genitore che affronta le spese straordinarie sarà rimborsato dall'altro per la metà di sua competenza e previa presentazione della relativa documentazione di pagamento entro 15 giorni dalla richiesta.
9. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie in favore dei figli spetteranno al 100% al padre.
10. I coniugi autorizzano il reciproco separato espatrio ed acconsentono al rilascio del passaporto per il figlio minore.
11. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento.
12. Ciascuno dei coniugi provvederà a pagare il proprio legale in merito alle competenze professionali e le spese per la presente procedura.
* * * Tanto premesso, i coniugi, con il presente atto, intendono sciogliere la comunione legale tra loro in essere e definire i rispettivi rapporti di natura economico-patrimoniale alle sotto indicate condizioni, da intendersi anche quale definizione solutoria compensativa e transazione di ogni questione economico patrimoniale tra loro in essere, rinunciando gli stessi ad ogni pretesa reciproca anche volta a far dichiarare la comproprietà dei beni, così disponendo tra loro:
A. La sig.ra oltre agli immobili già di sua proprietà esclusiva Parte_1
o pervenuti per successione e/o donazione, trattiene in proprietà esclusiva gli immobili alla stessa intestati benchè acquistati e/o ristrutturati in costanza di matrimonio. In particolare, trattiene in proprietà esclusiva la casa, Parte_1 di fatto ora un rudere, con annessi prati e boschi sita nel Comune di Valdaone (Tn), tavolarmente in C.C. Daone: P.T. 982 pp.ff. 2349/1; P.T. 993 p.f. 2349/4; P.T. 994 PP.MM. 1 e 2 P.ED. 435, presso il Catasto Fabbricati di Tione di Trento, regolarmente censita al Foglio 63 come di seguito: CC 125, particella edificiale 435, p.m. 1, zona censuaria 2, cat. C/6, cl. 1, consistenza 90 mq, superficie 126 mq. e p.m.. 2, zona censuaria 2, cat. C/2, cl. 1, consistenza 36 mq, superficie 40 mq Questo immobile risulta già intestato a e pertanto Parte_1 non è necessario alcun trasferimento immobiliare. Lo stesso viene comunque assegnato alla moglie in sede di scioglimento della comunione senza che il
Pag. 3 di 10 marito possa pretendere alcunchè anche in ordine alle somme per l'acquisto ed alle spese di manutenzione affrontate in costanza di matrimonio.
B. Alla sig.ra è attribuita in questa sede l'intera proprietà di Parte_1 parte della casa coniugale sita in Pieve di Bono-Prezzo (Tn) Via Levido n. 40, e all'uopo ER AB trasferisce, anche ai sensi dell'art. 1376 C.C., la sua metà indivisa a , che accetta in piena proprietà l'immobile così Parte_1 identificato:
✓ dati tavolari: in C.C. Creto PT 189 p.ed. 45 p.m. 1 e PT 429 p.ed. 47/1 p.m. 2;
✓ dati catastali: presso il Catasto Fabbricati di Tione di Trento l'immobile risulta intestato a e ER AB proprietari ciascuno Parte_1 per 2/4 in comunione dei beni e regolarmente censito al Foglio 2 come di seguito:
o CC 120, particella edificiale 45, sub 1, p.m. 1 e particella edificiale 47/1 sub 4, p.m. 2, Via Levido n. 19; Piani: T-1-2; Cat. A/3, Classe 2, consistenza 6,5 vani, superficie 151 mq, rendita c. 419,62;
C. Alla sig.ra è inoltre attribuito in questa sede l'usufrutto Parte_1 sulla restante parte della casa coniugale di proprietà del sig. ER AB, sita in Pieve di Bono-Prezzo (Tn) Via Levido n. 40, e all'uopo ER AB riserva per sé la nuda proprietà e, anche ai sensi dell'art. 1376 C.C., costituisce diritto di usufrutto in favore di , che accetta, sulla sua metà indivisa Parte_1 dell'immobile così identificato:
✓ dati tavolari: in C.C. Creto PT 189 p.ed. 45 p.m. 2 e PT 429 p.ed. 47/1 p.m. 3;
✓ dati catastali: presso il Catasto Fabbricati di Tione di Trento l'immobile risulta intestato a e ER AB proprietari ciascuno Parte_1 per 2/4 in comunione dei beni e regolarmente censito al Foglio 2 come di seguito:
o CC 120, particella edificiale 45, sub 2, p.m. 2 e particella edificiale 47/1 sub 5, p.m. 3, Via Levido n. 19; Piani: T-3; Cat. C/2, Classe 1, consistenza 77 mq, superficie 94 mq, rendita c. 143,16.
I sigg.ri ER AB e , al fine di garantire il godimento Parte_1
e la permanenza di nella ex casa coniugale fino a quando non si avrà Per_1 maggior certezza delle sue scelte per il futuro, si impegnano a non vendere l'immobile costituente la ex casa coniugale, come meglio indicata ai punti B. e C. del presente atto, sino a quando non avrà compiuto 20 anni. Per_1
Per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile sopra descritto ai punti B. e C., il sig. ER AB contraeva mutuo ipotecario con l'allora Cassa Rurale di Saone, oggi La Cassa Rurale, e la relativa ipoteca risultava tavolarmente iscritta sub GN 3858/2009.
Mutuo ipotecario per il cui pagamento risultava unico obbligato il sig. ER AB, espressamente dichiarando in questa sede di nulla avere a
Pag. 4 di 10 pretendere dalla sig.ra in merito alle somme corrisposte per il Parte_1 pagamento delle rate scadute e pagate e l'estinzione anticipata di detto mutuo. Nello scioglimento della comunione si è tenuto della corresponsione delle rate del mutuo e del pagamento della somma per l'estinzione anticipata dello stesso, avvenuta in data 06.05.2024 da parte del sig. ER AB (cfr. decreto tavolare sub GN 2079/2024 DOC. 23) ER AB, consapevole delle responsabilità penali (codice e leggi speciali) derivanti da affermazioni mendaci ed ai sensi del D.P.R. N. 443 e 445 del 28 dicembre 2000, art. 46-47-48, dichiara:
o ai sensi del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 art. 19 comma 14, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122: che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata al catasto sub n. 1573.001.2008 del 27.06.2008 in atti dal 25.07.2008;
o che i dati catastali e la planimetria sopra richiamata sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale o che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo delle rendite catastali, e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali o che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario;
- ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e legislazione vigente:
o che l'immobile trasferito costituisce parte di fabbricato edificato anteriormente al 1° settembre 1967; successivamente è stato oggetto di opere eseguite in virtù di: Autorizzazione Edilizia nr. 35/1988 DD. 11/07/1988; Concessione Edilizia nr. 20/2003 dd. 28/03/2003; Concessione Edilizia nr. 70/2003 dd. 29/01/2004; Concessione Edilizia nr. 20/2004 dd. 31/03/2004; Concessione Edilizia nr 14/2005 dd. 15/09/2005; DIA 0 giorni nr. 46/2007 dd. 28/06/2007, DIA variante in corso d'opera nr. 90/2008 dd. 28/10/2008, tutte rilasciate dal Comune di Pieve di Bono ora Pieve di Bono- Prezzo (Tn);
o che l'immobile trasferito è stato dichiarato agibile con certificato di conformità edifici esistenti depositato in data 08.08.2024 prot. N. 5090 Cat. 6 Cl. 6 presso il Comune di Pieve di Bono -Prezzo (Tn) (doc. 22);
o che a tutt'oggi non sono state eseguite opere tali da richiedere provvedimenti autorizzativi comunali o concessioni in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ;
o che l'immobile non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori di cui al II comma dell'art. 41 L. 17.08.1942 n. 1150, modificato dall'art. 13 della L. n.
Pag. 5 di 10 765 dd. 06.08.1967 ed al IX e XI comma dell'art, 15 della legge 28.01.1977 n. 10.
dichiara espressamente di accettare il trasferimento e la costituzione Parte_1 in suo favore dei diritti sopra indicati. Il trasferimento del diritto di proprietà sub. B. e la costituzione del diritto di usufrutto sub C., avvengono senza corresponsione di danaro. La realità immobiliare è considerata a corpo, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù attive e passive, nulla escluso od eccettuato. Il sig. ER AB rinuncia all'ipoteca legale ed esonera il Conservatore del Libro Fondiario da ogni responsabilità al riguardo. Le parti dichiarano di essere edotte della normativa vigente in materia di certificazione di conformità degli impianti e di dotazione obbligatoria dell'attestato di prestazione energetica, qui allegato sub doc. 21, che si chiese a Questo Tribunale di acquisire ed allegare ai fini dell'intavolazione del trasferimento di proprietà anzidetto. Le parti, consapevoli delle responsabilità penali (codice penale e leggi speciali) derivanti da affermazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 443 e 445 del 28 dicembre 2000 (artt. 46, 47 e 48), dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 4 agosto 2006 n. 248, di non essersi avvalse dell'opera di agenzia mediatrice e/o di intermediari. Le parti autorizzano l'intavolazione del presente atto e le operazioni susseguenti ad istanza dell'avv. Debora Gilardoni, con elezione di domicilio presso lo Studio di quest'ultima in Tione di Trento (TN), Viale Dante, 24 presso il quale verranno fatte le notificazioni del decreto tavolare. Le parti si impegnano sin d'ora ad addivenire a tutti quegli eventuali ed ulteriori atti e dichiarazioni, se del caso anche notarili o presso l'Ufficio del Libro Fondiario territorialmente competente, che fossero necessari per la piena esecuzione dell'accordo e la realizzazione di quanto sopra previsto ai punti B. e C. ed in caso reiezione dell'intavolazione del presente atto le parti si impegnano ad attivarsi per acconsentire il buon esito del presente atto e stabiliscono che qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile avvalendosi del presente atto intavolare i diritti di cui ai punti B. e C. del presente atto, nei termini concordati si procederà al trasferimento del diritto di proprietà sub. B. ed alla costituzione del diritto di usufrutto sub C. a rogito di notaio scelto dalla sig.ra Parte_1 entro e non oltre tre mesi dalla definitiva reiezione della domanda di intavolazione. Le spese notarili saranno a carico dei ricorrenti per metà ciascuno. D. le quote societarie intestate a ER AB di “L'Officina Parte_2
[...
restano di proprietà esclusiva del sig. ER AB. La sig.ra
[...] nulla ha a pretendere in merito alle quote societarie anzidette, nonché in Pt_1 merito ai beni destinati al loro esercizio, utili, incrementi o quant'altro in
Pag. 6 di 10 relazione alla predetta società, avendone tenuto conto nello scioglimento della comunione di cui al presente atto (si allega visura della predetta società doc.20). E. I coniugi si danno atto che le somme presenti sui conti correnti personali spettano ai rispettivi titolari dei conti nulla potendo in merito pretendere l'uno dall'altro, avendone tenuto conto nello scioglimento della comunione di cui al presente atto. Con la firma del presente ricorso il sig. ER AB dà atto che la sig.ra ha restituito la carta di credito a lei intestata, Parte_1 appoggiata sul conto corrente del marito e riconosce che le somme utilizzate dal 16.08.2023 dalla moglie sono già state dalla stessa rimborsate sul predetto conto. F. Ciascuno dei coniugi trattiene in proprietà esclusiva le auto ed i veicoli rispettivamente intestati e di fatto a loro già in uso (doc.ti 14 e 15).
e ER AB dichiarano che, con l'esecuzione puntuale CP_2 degli impegni presi ai punti precedenti, null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro per qualsivolgia titolo o ragione discendente dal loro rapporto di coniugio, anche in considerazione del regime patrimoniale tra loro in essere in corso di matrimonio;
H. Ai fini fiscali si richiede l'applicazione al presente atto ed agli atti ad esso collegati, dell'art. 19 L.
6.3.1987 n. 74 e della circolare della Agenzia delle Entrate n. 27/E di data 21.6.2012. La Sig. ra e il Sig. RI AB chiedevano altresì, Parte_1 chiedevano altresì, decorsi i termini di cui all'art. 3 L.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a LO (Tn) in data 19/09/1993 tra i signori e Parte_1
ER AB, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di LO (Tn) al numero 2, parte II, Serie A, Anno 1993, alle condizioni di seguito riportate:
1. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre
2. Le questioni di ordinaria amministrazione relative al figlio verranno assunte autonomamente dal genitore che l'avrà con sé nel momento in cui la decisione andrà assunta. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
3. La ex casa coniugale, sita in Pieve di Bono-Prezzo (Tn), Via Levido n. 40, tavolarmente C.C. Ceto PT 189 p.ed. 45 pp.mm. 1 e 2, PT 429 P.ED. 47/1 PP.MM. 2 e 3, viene assegnata alla Sig.ra che ivi vivrà con il Parte_1 figlio che presso la madre avrà la sua collocazione prevalente;
Per_1
Pag. 7 di 10 4. Visti i pressanti impegni lavorativi del sig. ER AB, che lo occupano infrasettimanalmente fino alle 19.00 e talvolta anche nei finesettimana, con difficoltà di programmazione preventiva, visti i numerosi imprevisti ed il suo ruolo nella società, considerata altresì l'età di i genitori concorderanno in modo flessibile e libero, in Per_1 considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio consultandosi direttamente anche con lo stesso, le modalità di visita, i periodi di vacanza e le festività che trascorreranno insieme. Vi è impegno reciproco dei ricorrenti di favorire in ogni modo il rapporto genitori- figlio.
5. Il sig. ER AB verserà alla sig.ra , a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio mensilmente la somma Per_1 di € 600,00 (euro seicento/00), debitamente rivalutata da agosto 2025, sul conto corrente intestato alla sig.ra AN Pt_1
[...]. Il pagamento dell'assegno avverrà entro il 10 di ciascun mese di competenza. La somma dovrà essere annualmente aggiornata in base agli indici ISTAT e la variazione verrà calcolata dal mese di agosto 2025. L'assegno familiare nazionale verrà richiesto e riscosso dalla madre e si è tenuto conto di ciò nel determinare l'importo del mantenimento a carico del padre.
6. I genitori affronteranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie. Per spese straordinarie intendendo: spese mediche non coperte dal S.S.N., comprese quelle da sostenere a titolo di ticket;
spese sportive e per il tempo libero (quali: iscrizione a corsi, attrezzatura ed abbigliamento sportivo, viaggi relativi a dette attività se praticate a livello agonistico e/o organizzate dal gruppo sportivo di appartenenza,), spese scolastiche (quali: libri, materiale didattico di inizio anno, trasporti, buoni mensa, gite, viaggi di studio etc.) ed eventuali campi scuola estivi. Le spese straordinarie dovranno venire previamente concordate se superano ciascuna la somma di € 100,00, fatta eccezione per quelle aventi oggettivo carattere di indifferibilità ed urgenza. Il genitore che affronta le spese straordinarie sarà rimborsato dall'altro per la metà di sua competenza e previa presentazione della relativa documentazione di pagamento entro 15 giorni dalla richiesta.
7. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie in favore dei figli spetteranno al 100% al padre.
8. I coniugi autorizzano il reciproco separato espatrio ed acconsentono al rilascio del passaporto per il figlio minore.
9. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento,
Pag. 8 di 10 10. Ciascuno dei coniugi provvederà a pagare il proprio legale in merito alle competenze professionali e le spese per la presente procedura.
-ordinare agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni competenti, a mezzo rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste dalla legge. Il Presidente del Tribunale con provvedimento del 07.11.2024 fissava l'udienza di comparizione delle parti al 18.12.2024. All'udienza del 18.12.2024, i ricorrenti confermavano la volontà di non riconciliarsi;
alla presenza del Cancelliere Esperto, si procedeva al trasferimento immobiliare mediante le determinazioni e gli accordi stabiliti e contenuti da pagina 7 (sette) a pagina 13 (tredici) del ricorso introduttivo del quale si dava lettura e si sottoscriveva come parte integrante del verbale. La sig.ra dichiarava di accettare il trasferimento della proprietà dei Parte_1 suddetti immobili e si procedeva alla consegna delle chiavi. I procuratori concludevano riportandosi al ricorso introduttivo. Il Presidente tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire in camera di Consiglio. Con sentenza n.63/2025, del 05.02.2025, depositata l'11.02.2025, perfezionata, giusto decreto di correzione da errore materiale del 12-13 febbraio 2025, il Tribunale di Trento omologava per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti ed ordinava l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Con separata ordinanza il Tribunale fissava, per la prosecuzione del giudizio di divorzio, l'udienza del 15.10.2025 ed assegnava alle parti il termine fino a tale data per il deposito di note di trattazione scritta. In data 01.10.2025 si certificava il passaggio in giudicato della sentenza n.63/2025, emessa il 05.02.2025, pubblicata l'11.02.2025, nel procedimento n.5002/2024 V.G. corretta con decreto del 12-13 febbraio 2025. I ricorrenti, con note depositate il 09.10.2025 confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano per l'accoglimento delle condizioni rassegnate in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. La domanda è fondata e merita l'accoglimento. Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato della sentenza n. 63/2025, emessa il 05.02.2025, pubblicata l'11.02.2025, corretta con decreto del 12-13 febbraio 2025 e l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/70. È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del procedimento;
che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la
Pag. 9 di 10 ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e RI Parte_1
AB in LO (TN), in data 19.09.1993, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n.2, parte II, Serie A, anno 1993. Il Tribunale preso atto dell'accordo raggiunto provvede in conformità atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione presso la madre del figlio minore non contrasta con l'interesse dello stesso, né vi è motivo di censurare la Per_1 flessibilità del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e RI AB in LO (TN), in data 19.09.1993, Parte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune al n.2, parte II, Serie A, anno 1993.
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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