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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/05/2024, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 24 maggio 2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1884/2020 R.G. a cui sono stati riuniti i procedimenti nn. 2771/2023 e 2809/2023 vertenti
TRA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 C.F._1
98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. CAMMAROTO MARIA e dall'Avv. ATZENI OLIVIERO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo, indennità di malattia ed indebito previdenziale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16/06/2020 conveniva in Parte_1 giudizio l' premettendo di essere bracciante agricolo e di aver svolto la CP_1
Org relativa attività lavorativa alle dipendenze della Organizzazione_2 nel 2017 per 102 giornate lavorative. Lamentava che nel gennaio 2020, l' CP_1
aveva proceduto alla cancellazione dello stesso dagli elenchi anagrafici per tale anno. Ritenuto illegittimo il provvedimento dell'ente previdenziale e depositato, senza risultato favorevole, ricorso amministrativo, chiedeva la condanna dell' alla reiscrizione presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate CP_1
cancellate, come già indicate, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva l' eccependo la carenza di interesse ad agire del ricorrente, CP_1
non risultando lo stesso cancellato al tempo della proposizione del ricorso.
Chiedeva, dunque, l'inammissibilità della domanda per difetto dell'interesse ad agire concreto ed attuale, con vittoria di spese e compensi.
Con autonomo ricorso (2771/2023, depositato in data 24 agosto 2013), parte ricorrente – condivise le stesse premesse del ricorso principale – deduceva di aver richiesto l'indennità di malattia per il periodo dal 14 maggio 2018 al 12 giugno
2018, già presentata in data 14 maggio 2018 ma che la stessa istanza era stata rigettata con atto del 21 marzo 2023. Concludeva, dunque, chiedendo il riconoscimento delle giornate lavorative indicate ed il diritto alla prestazione richiesta con condanna alla liquidazione della stessa a carico dell' , oltre CP_1
interessi e rimborso spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva l in detto procedimento. CP_1
Con terzo ricorso autonomo (2809/2023 del 31 agosto 2023), parte ricorrente deduceva di aver ricevuto provvedimento del 21 marzo 2023, pervenuto in data successiva, con il quale l' aveva comunicato un indebito sulla prestazione di CP_1
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA n. 2018771602277 per: revova dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot N 4800.11/04/2022.0198534; interessi legali. CP_1
L'indebito accertato ammonta a euro 2.857,18… per il periodo dal 01/01/2017 al
2 31/12/2017”. Contestava di non aver mai ricevuto dette somme,
l'indeterminatezza ed erroneità delle stesse, la non dovutezza dell'indebito nonché la prescrizione del diritto ad agire dell' , concludendo affinché detto atto CP_1
fosse dichiarato nullo con il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di disoccupazione agricola 2017, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l eccependo la decadenza dell'azione giudiziaria, nonché CP_1
l'infondatezza della ricostruzione avversaria, chiedendo il rigetto e la condanna alla vittoria di spese e compensi anche ai sensi dell'art. 96 secondo comma c.p.c.
Le cause venivano istruite documentalmente ed assegnate allo scrivente alla luce del provvedimento con cui questo Giudice ha preso servizio presso il
Tribunale in data 30 novembre 2022 ed il Decreto Presidenziale n. 50 del 2022, nonché successivamente riunite per connessione oggettiva e soggettiva.
All'udienza odierna, sentiti i procuratori delle parti ed esaurita la discussione orale, la causa veniva decisa.
chiede l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione Parte_1 presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'annualità e le giornate dedotte in ricorso, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze della ditta
[...]
. Org_2
In via preliminare, va dato atto della tempestività del ricorso e contestuamente va esaminata l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire quale formulata dall' . CP_1
Da una attenta disamina dell'estratto ARLA storico, prodotto in atti dall' , CP_1
risulta che il ricorrente era iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2017 al momento della proposizione del ricorso.
Inoltre, il ricorrente nonostante avesse fatto presente che dal terzo elenco di variazione anno 2019 si evinceva la sua cancellazione, invero, dalla disamina di tale elenco, da lui stesso prodotto, risulta una variazione con relativa cancellazione delle giornate per l'anno 2016, non essendovi nessun riferimento all'anno 2017, oggetto del presente giudizio.
3 L'interesse ad agire assume la qualifica di condizione dell'azione, quale ad esempio quella di accertamento nei cui confronti opera come vero e proprio limite di ammissibilità, oltre a quelle costitutive e di condanna (vedi Corte d'Appello
Napoli n. 2029 del 2021).
Tanto premesso, risulta evidente che la domanda della parte ricorrente volta a sentir dichiarare il proprio diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori si scontra con l'evidenza documentale secondo cui la stessa parte ricorrente risulta possedere, per l'annualità e le giornate richieste, la iscrizione stessa al momento della proposizione del ricorso, (v. estratto , in atti). Tale Pt_2
circostanza, d'altronde, non è stata specificamente contestata.
Ed invero, non può avere rilevanza l'indicazione del nominativo del ricorrente nel verbale di accertamento poiché detto atto non è idoneo ad incidere sulla sfera soggettiva giuridica personale del lavoratore. Né potrebbe ritenersi sussistente l'interesse ad agire se fondato su una situazione sostanziale prospettata solo come eventuale (vedi cass. n. 12653/1992).
Difetta pertanto il suo interesse ad agire concreto ed attuale relativamente alla cancellazione dagli elenchi agricoli per l'anno 2017.
Inammissibile risulta, invece, la successiva contestazione avvenuta solo nel
2023, quindi diversi anni rispetto alla conoscibilità e pubblicazione dell'elenco di variazione sopra indicato. Ogni accertamento in tal senso, dunque, risulterebbe precluso dal maturarsi della decadenza ex art. 22 DL 7/70 non avendo rispettato parte ricorrente il termine per il ricorso giudiziario.
In conseguenza di ciò la relativa domanda va dichiarata inammissibile.
Detta inammissibilità travolge, per aver impedito ogni scrutinio in merito al presupposto della prestazione richiesta, anche la domanda di indennità di malattia per la mensilità sopra indicata.
Infine, per quanto riguarda l'indebito impugnato si osserva quanto segue.
L' ha fornito documentazione idonea ad indicare gli elementi utili per la CP_1 prova del pagamento, in quanto contenenti sia la data di pagamento che l'istituto pagatore.
Invero, dette somme risultano, infatti:
4 - Determinate nel loro ammontare, garantendo il diritto di difesa del lavoratore nel riconoscere a quale prestazione le stesse fanno riferimento,
- Dovute, in assenza di prova – da parte del ricorrente – dei presupposti per la loro erogazione;
- Non prescritte, in quanto richieste nel 2023, dopo un lasso temporale ben inferiore alla prescrizione decennale applicabile al caso di specie, non trattandosi di contributi.
Dette domande vanno, pertanto, rigettate.
La natura del giudizio, avente ad oggetto anche prestazioni di carattere previdenziale, giustifica l'applicazione dell'art. 152 disp att c.p.c. e pertanto esonera parte ricorrente soccombente dal pagamento delle spese di lite in favore dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda di accertamento del proprio lavoro in agricoltura per l'anno 2017;
- Rigetta le ulteriori domande;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 24.05.2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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