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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 3914/2024 promossa da:
- - ass. avv. RINALDI, GANCI;
MICELI; Parte_1 C.F._1
(parte ricorrente) Pt_2
contro
- - ass. dott.sse e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, ex art. 417 bis c.p.c. (parte resistente) CP_3
all'udienza del 21/05/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- con ricorso depositato il 7.5.2024 , dipendente del Parte_1 [...]
in forza di ripetuti contratti a tempo determinato, ha lamentato di non Controparte_1
aver percepito, negli anni scolastici 2021/22, nel quale ha avuto supplenze brevi e saltuarie, la c.d. retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 c.c.n.l. comparto scuola del 15/03/2001; la parte attrice ha lamentato la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro
28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE ed ha chiesto il pagamento della somma di €
1045,02, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- il ha chiesto la reiezione della domanda, contestando che la situazione della parte CP_1
attrice possa essere paragonata a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato;
in caso di accoglimento, aderisce al conteggio di parte ricorrente;
2. considerato:
- che con ordinanza n. 20015 del 27/7/2018 la Corte di Cassazione ha affermato che la previsione del c.c.n.l., rivolta a tutto il personale docente ed educativo, deve interpretarsi nel senso di ricomprendere anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124 del 1999, in assenza di una espressa e motivata esclusione,
e che il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi riferito ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non anche all'individuazione delle categorie dei beneficiari;
- che di recente la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 464/2023, ha accolto la domanda dei docenti affermando che “non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalla
S.C.”, riformando una sentenza di primo grado nella quale erano state esposte tali ragioni;
- che le suddette pronunce possono in questa sede essere richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che quindi la domanda possa essere integralmente accolta, riformando una sentenza di primo grado nella quale erano state esposte tali ragioni;
- che le suddette pronunce possono in questa sede essere richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che quindi la domanda possa essere integralmente accolta, non essendovi contestazioni del in punto quantum debeatur;
CP_1
3.
ritenuto che
le spese di lite possano esser compensate, perché, come dato atto nel verbale d'udienza, la Cancelleria ha segnalato che la ricorrente ha promosso in data 19 aprile 2024, pochi giorni prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto in data 7 maggio
2024), un'altra causa, già definita, nella quale ha chiesto il pagamento del bonus c.d. Carta del docente per la stessa supplenza cui si riferisce la domanda qui esaminata;
tale circostanza appare rilevante ai fini della decisione, considerato che
- le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7299/2025, hanno chiarito: che la questione dell'abusivo frazionamento del credito è sollevabile anche d'ufficio dal giudice;
che qualora non sia ravvisabile un interesse oggettivo (ovvero meritevole di tutela) ad agire frazionatamente, il giudice può sanzionare la parcellizzazione della pretesa creditoria, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, ai sensi degli artt.
88 e 92 c.p.c., potendo addirittura porre dette spese integralmente a carico della parte che ha duplicato i giudizi, ancorché vincitrice, “scindendo la condanna alle spese della soccombenza”;
- nel caso di specie, la ricorrente ha abusivamente frazionato la propria pretesa creditoria, in quanto ha proposto nel giro di pochi giorni due distinti giudizi relativi ad una stessa supplenza mentre avrebbe potuto proporne uno soltanto e non ha dedotto la sussistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata;
- il divieto di frazionamento, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente in sede di discussione, non è un principio innovativo, ma era stato più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità anche prima della pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata (cfr., tra le altre, sentenza n. 6591/2019);
- le spese di questo secondo giudizio possono quindi esser compensate anche ai sensi degli artt.
88 comma 1 e 92 comma 1 c.p.c. in quanto, alla luce di quanto sopra rilevato, si tratta di spese del tutto superflue;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, della somma complessiva di € 1045,02 a titolo di r.p.d. per l'anno scolastico Parte_1
2021/22, oltre interessi dal dovuto al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti.
La giudice
Roberta PASTORE