Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 04/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 165/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 165/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 184/2023 del Tribunale di Larino, emessa in data 05 aprile 2023 e pubblicata il 07/04/2023, notificata a cura dell'appellato in data 11 aprile 2023 nel procedimento n. 250/21 R.G., avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEGGIERI Parte_1 C.F._1
MICHELARCANGELO, elettivamente domiciliata in VIA MOLISE N. 19 86039 TERMOLI presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAMMARELLA Controparte_1 C.F._2
BAMBINA DANIELA e dell'avv. BRANCA SERENA, elettivamente domiciliato in VIA MULINO A VENTO N. 10 86039 TERMOLI presso i difensori
APPELLATO con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Campobasso
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI : disposta la trattazione dell'udienza del 13/2/24, fissata per la discussione, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 221, co.4, del d.l. n.34/2020, conv. in l. n. 77/2020 e successive integrazioni e proroghe, i procuratori delle parti hanno concluso come segue: avv. Leggieri Michelarcangelo per l'appellante
“Richiamato il contenuto integrale dell'atto di appello, ribadisce le conclusioni tutte, anche di carattere istruttorio, rassegnate in calce allo stesso, da ritenersi qui integralmente trascritte”
(- l'attribuzione, in favore dell'appellante , dell'assegno divorzile nella misura di Parte_1
€ 700,00, con decorrenza dalla sentenza di parziale che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- la condanna alle spese del doppio grado di giudizio); avv. Mammarella per l'appellato
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La Corte si è riservata per la decisione con ordinanza del 15/2/24, senza assegnazione di termini.
Il P.G., cui sono stati rimessi gli atti, ha espresso parere favorevole al rigetto dell'appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con sentenza n. 184/2023, emessa in data 05 aprile 2023 e pubblicata il 07/04/2023, notificata a cura dell'appellato in data 11 aprile 2023, il tribunale di Larino, in composizione collegiale, ha definitivamente pronunciato sulla domanda di scioglimento del matrimonio civile fra e , celebrato il 6/2/93, e dopo l'emissione di sentenza parziale di Controparte_1 Parte_1 stato, con sentenza definitiva ha rigettato la domanda della resistente di imporre all'ex coniuge di corrisponderle un assegno divorzile (nella misura di 700,00 euro mensili da rivalutare annualmente in base all'Istat), condannando la resistente al pagamento della metà delle spese del giudizio, con compensazione del residuo mezzo.
Quest'ultima ha proposto appello con ricorso depositato il 10/5/23, insistendo per il riconoscimento in proprio favore, in parziale riforma della pronuncia impugnata, dell'assegno divorzile a carico del e per la condanna dello stesso a rimborsarle le spese del doppio grado CP_1 di giudizio.
si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello in rito e Controparte_1 chiedendone il rigetto nel merito, con vittoria delle spese del presente giudizio.
2.-- Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., essendo l'atto di appello sufficientemente motivato con indicazione delle ragioni per le quali si ritiene ingiusta la decisione impugnata e se ne chiede la modifica;
l'onere di specificità dei motivi non richiede peraltro che l'appellante svolga argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, ma “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass., 16/11/2017, n. 27199), elementi ravvisabili nell'atto di appello.
3.-- Primo oggetto dell'impugnazione è la decisione di rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla Pt_1
Il Tribunale, in adesione all'orientamento espresso dalle sez. unite della Suprema Corte con la sentenza n. 18287 dell'11/07/2018, della quale ha richiamato le motivazioni, ha ritenuto non spettare alla l'assegno di divorzio. Pt_1
A fondamento della decisione adottata il giudice di primo grado ha osservato che, anche a voler ritenere sussistente la denunziata sperequazione tra i redditi degli ex coniugi, la non Pt_1 aveva dimostrato di aver fornito all'altro coniuge , durante il matrimonio, un apporto o un contributo economico significativo, né aveva provato che lo squilibrio era dipeso dall'organizzazione della vita matrimoniale, tenuto conto dell'assenza di figli nati dal matrimonio e dello svolgimento da parte della ex moglie per un lungo periodo dal 1988 al 2011 di un'attività commerciale di vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento;
la on aveva offerto alcuna Pt_1 prova in relazione ai proventi dell'attività commerciale e al loro impiego, tenuto conto anche delle allegazioni avverse circa l'estinzione dei debiti dell'attività commerciale da parte dell'ex marito, né aveva dato prova della provvista in base alla quale vennero emessi gli assegni circolari versati dal marito sul conto a lui esclusivamente intestato, con conseguente insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
L'appellante assume che il Tribunale non avrebbe valutato che:
• la durante la vita matrimoniale con la propria attività commerciale, esercitata per Pt_1 molti anni (e per molti anni redditizia), aveva contribuito alla gestione della vita matrimoniale, non essendo allo stato intestataria di immobili o in possesso di mobili o di somme di denaro;
Pag. 2 a 7 • il , nonostante fosse lavoratore dipendente, aveva acquistato un immobile e CP_1 autovetture;
• il non aveva dato prova di aver estinto i debiti della moglie;
CP_1
• la dopo la scadenza dei termini ex art. 183 co. 3 cpc aveva ricevuto intimazioni di Pt_1 pagamento dell'Agenzia delle Entrate per la somma di € 77.079,92, relative a cartelle di pagamento notificate tra il 2013 e il 2017;
• nel giudizio di separazione era stato riconosciuto un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili sulla base della sperequazione della situazione reddituale.
• non si era tenuto conto dell'inadeguatezza dei mezzi economici in capo alla sig.ra Pt_1 priva di redditi, in uno con la impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
la stessa era disoccupata, aveva 60 anni, ed era con possibilità di inserimento nel modo del mondo del lavoro pressoché inesistenti;
non era stata considerata la durata considerevole di 25 anni del matrimonio;
• il continuava a percepire la retribuzione mensile di € 1.600-1700 e a godere CP_1 dell'immobile di sua proprietà non più gravato da mutuo, e ad avere la disponibilità di due autovetture;
• le somme depositate sul conto intestato al solo , rimaste nella sua disponibilità, erano CP_1 di provenienza della famiglia di origine della moglie.
In via istruttoria, l'appellante ha reiterato le richieste di prova testimoniale già disattese dal primo giudice, con decisione confermata da questa Corte con l'ordinanza depositata il 13/10/23.
L'appello è infondato.
3.1-- In ordine alla richiesta istruttoria, come già fatto presente con la menzionata ordinanza sopra indicata , l'istanza di ammissione di prova testimoniale contenuta nell'atto di appello è stata genericamente formulata mediante rinvio alla “perché la Corte adita, sulla scorta delle argomentazioni di cui al ricorso, Voglia ammettere le richieste istruttorie formulate nei termini di rito e reiterate nel corso del giudizio di primo grado ed inopinatamente disattese, senza motivazione alcuna dal Tribunale, tese a dimostrare sia la persistente inadeguatezza dei mezzi che il contributo alla formazione del patrimonio familiare, oltre che la provenienza delle somme depositate sul libretto postale intestato al solo ” e con le note sostitutive dell'udienza si è CP_1 limitato ad insistere “per l'accoglimento delle istanze istruttorie così come formulate nell'atto di appello ed aventi ad oggetto le richieste avanzate nel corso del giudizio di primo grado, inopinatamente disattese, nonostante siano tese a dimostrare la persistente inadeguatezza dei mezzi dell'appellante, oltre all'apporto della donna alla formazione del patrimonio comune” senza null'altro specificare;
non è sufficiente il generico richiamo alle richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, poiché per un verso nel giudizio di appello la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare, con il motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o disattesa (Cass., n. 19727/2003) e, per altro verso, è tenuto a riproporre dette istanze nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. (Cass., n. 14135/2000); va pure rilevato che con il deposito della nota in data 4/11/2022, sostitutiva dell'udienza del 9/11/2022, la stessa ha concluso dichiarando “Chiede che il Giudice Voglia trattenere Parte_1 la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”; avendo la parte precisato le conclusioni in primo grado, deve ritenersi la preclusione per la stessa parte della possibilità di reiterare dette richieste in sede di impugnazione -v. Cass. civ. 2007/n. 16993; Cass. civ. 2012/n. 10748; Cass. civ. 2016/n.16290; Cass. 2017/n.19352, la quale ha puntualizzato l'ininfluenza del richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la sua funzione di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste istruttorie e di merito definitivamente proposte.
Pag. 3 a 7 A tanto si deve aggiungere, che in ogni caso le circostanze di cui si chiede la prova sono irrilevanti ai fini della decisione, il che va qui ribadito, trattandosi di capitoli (formulati peraltro in gran parte in termini generici e valutativi), non intesi a provare il contributo della alla
Pt_1 formazione del patrimonio familiare o di quello del coniuge, né che la gestione della vita familiare abbia ridotto le possibilità di lavoro della moglie -si vedano i capitoli di cui alla memoria ex art. 183, co.6, n. 2) c.p.c. della resistente : “1. “La signora dal 2020 e sino a tutt'oggi, si è
Pt_1 prodigata per cercare un'occupazione lavorativa, in vari settori” (teste , residente in [...]; residente in [...]) 2. A fronte Testimone_2 delle richieste avanzate, la sig.ra i è vista (e si vede a tutt'oggi, da tutti negare la possibilità
Pt_1 di una occupazione, seppure precaria, sia a causa della pandemia, sia per motivi legati alla età della donna;
(testi ut sopra);
3. La sig.ra in più occasioni e sempre nel medesimo periodo di
Pt_1 cui sopra, si è rivolta in più occasioni al titolare del negozio di abbigliamento “Contrasti” sito in Termoli, presso il quale, in precedenza aveva prestato sporadicamente attività lavorativa (teste
titolare del negozio di abbigliamento “Contrasti” sito in Termoli alla Via XX Testimone_3 Settembre 24) 4. Il titolare del negozio di abbigliamento riferiva alla donna che a causa della pandemia, dell'aumento delle spese e del calo delle vendite, era ed è impossibilitato ad avvalersi della sua collaborazione, con un'assunzione a chiamata e/o part time (teste ut sopra) 5. Il titolare del negozio di abbigliamento ha più volte rappresentato l'esigenza lavorativa della donna ad amici, titolari di altre attività, che pure riferivano di non aver bisogno di una collaborazione;
6. La sig.ra
a far data dall'aprile 2021 abita presso l'immobile sito in Campomarino alla Via Roma n. 5, Pt_1 di cui è usufruttuaria la RE (teste );
7. la sig.ra Testimone_1 Testimone_1 Parte_1 corrisponde mensilmente alla RE , la somma di circa 250,00 euro a titolo di Testimone_1 rimborso spese per l'utilizzo del predetto immobile, come da ricevute di pagamento allegate in atti, che si esibiscono al teste (teste );
8. La sig.ra ha espressamente Testimone_1 Testimone_1 richiesto alla RE il rilascio dell'immobile entro e non oltre il 31 dicembre 2022, dovendo l'usufruttuaria rientrare nella piena e libera disponibilità dell'appartamento”.
3.2-- In ordine alle argomentazioni a sostegno del motivo di appello
Seguendo nell'analisi il criterio logico-giuridico di priorità, va in primo luogo escluso che l'assegno divorzile debba continuare ad essere corrisposto all'appellante secondo quanto concordato in sede di separazione, in forza del persistere delle condizioni della rispetto a Pt_1 quelle dell'epoca dell'omologazione dei patti di separazione: “l'assegno di divorzio, che presuppone lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, è infatti determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato, il quale può costituire nei congrui casi un utile elemento di riferimento, e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione senza possibilità di discostarsene in assenza di eventuali mutamenti nella situazione economica dei due coniugi” (così Cass. 2004/n.17128, la quale ha anche precisato che la tesi sostenuta dal ricorrente si sarebbe risolta ”sostanzialmente, nell'ipotesi di parità di situazione economica nei due diversi frangenti (separazione e divorzio), in un'inammissibile regolamentazione preventiva degli effetti patrimoniali del divorzio”).
Il principio relativo alla conservazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio è riferibile all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass., sez. un., n. 11490/1990) secondo il quale il parametro di riferimento a cui ancorare la valutazione riguardante la spettanza dell'assegno di divorzio e la sua quantificazione era costituito dal tenore di vita, anche soltanto potenziale, goduto in costanza di matrimonio.
Tale indirizzo è stato superato dalla pronuncia della S.C. n. 11504 del 10/05/2017, il cui cardine interpretativo è il principio di autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi, in forza del quale il parametro da utilizzare per il giudizio di inadeguatezza dei redditi e di impossibilità oggettiva di procurarseli è quello dell'indipendenza economica del richiedente, da valutare sulla base di indici quali la disponibilità di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, di una casa di abitazione e la capacità e possibilità effettive di lavoro personale.
La successiva sentenza delle sez. unite n. 18287/2018, posta a fondamento della decisione appellata, ha chiarito che l'assegno divorzile non ha funzione esclusivamente assistenziale:
Pag. 4 a 7 tuttavia con tale decisione non è stata ristabilita la precedente linea interpretativa ancorata alla valutazione del tenore di vita -che rende possibili abusi e rendite di posizione-, pur essendosi riconosciuto che l'assegno divorzile ha una funzione, oltre che assistenziale, “in pari misura compensativa e perequativa”.
L'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive richiede l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, come modificata dalla legge n. 74 del 1987, “i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Particolare rilievo viene dato alla necessità di valutare il contributo fornito da ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, in quanto una valutazione basata soltanto sull'aspetto della mancanza o insufficienza oggettiva di mezzi adeguati rischierebbe di produrre, allo scioglimento del vincolo, effetti vantaggiosi per una sola parte, partendo dal presupposto che “la funzione equilibratrice dell'assegno … non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”.
In forza dell'insegnamento delle Sezioni Unite -cfr. nello stesso senso Cass. sez. I, ord., 23/01/2019- vanno quindi presi in considerazione tutti gli elementi indicati nella prima parte dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, anche ai fini della valutazione sulla spettanza dell'assegno, con particolare attenzione al contributo fornito alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune e in rapporto alla durata del matrimonio.
Per ciò che interessa in questa sede, si è chiarito che la differenza reddituale non legittima di per sé sola il riconoscimento dell'assegno divorzile, essendo solo una precondizione per la sua attribuzione, dovendo il giudice del merito accertare se tale sperequazione sia il frutto di scelte maturate durante la vita matrimoniale e della distribuzione dei ruoli nella coppia, per effetto della quale il coniuge richiedente, economicamente più debole, rinunciando anche a proprie aspettative di crescita professionale, abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'altro coniuge, avuto riguardo alla durata del matrimonio e a all'età dell'avente diritto (Cass., n. 7596 dell'8/3/2022; v. Cass. 4328/2024).
Ne consegue che, in caso di emersione di una condizione di squilibrio economico- patrimoniale e reddituale, conseguente allo scioglimento del matrimonio, occorre verificare se questa condizione può essere derivante dalle modalità di conduzione della vita familiare, dalla ripartizione dei ruoli tra i coniugi, dall'impegno di cura della famiglia e dei figli (v. Cass. n. 27536/2024).
È stato poi riaffermato che l'onere probatorio relativo al divario patrimoniale e reddituale tra gli ex coniugi incombe sul richiedente e che l'assenza di dimostrazione della propria condizione economico-reddituale non consente al giudice di merito di valutare la sussistenza della sproporzione (Cass. n. 6596 del 28/02/2022). Il richiedente l'assegno, secondo la pronuncia delle Sezioni unite n. 32198/2021, è tenuto anche a fornire la prova "del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge" (nello stesso senso la giurisprudenza successiva: v. Cass., n. 29920/2022; Cass., n. 35434/2023).
Ciò premesso, , di 63 anni, ha dedotto di non svolgere attualmente alcuna attività Parte_1 lavorativa e di non essere proprietaria di nessun immobile;
ha però esercitato per diversi anni (fino al 2011) un'attività commerciale di vendita di capi d'abbigliamento (della quale non ha dedotto e comprovato i proventi o il loro impiego); ha dedotto che le aspettative economiche e lavorative della on possano migliorare, data l'età e le condizioni attuali del mercato del lavoro. Pt_1
Pag. 5 a 7 ha 54 anni e svolge la professione di operaio, percependo una retribuzione Controparte_1 mensile di circa € 1.500,00; è il proprietario dell'immobile in cui abita a Termoli. Dal loro matrimonio non sono nati figli.
Nella specie, pur risultando provata la sperequazione economica tra gli ex-coniugi, ritiene la Corte che non sia stata offerta la prova sufficiente, il cui onere è posto a carico della richiedente, del contributo offerto alla comunione familiare, della rinuncia ad occasioni lavorative in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
In particolare, risulta comprovato che già prima del matrimonio, celebrato nel 1993, era titolare di attività commerciale (sin dall'anno 1988); tale attività è proseguita sino al 2011; nessuna prova è stata fornita dalla richiedente circa il contributo fornito alla realizzazione del patrimonio familiare derivante dall'attività lavorativa svolta dalla stessa;
al contrario la stessa ricorrente ha riconosciuto l'esistenza di passività derivanti dalla sua pregressa attività lavorativa (a prescindere dal fatto che le stesse siano state sanate dall'ex marito, come asserito da quest'ultimo).
Per il periodo dal 2011 e sino al 2019 (anno di proposizione della domanda di separazione da parte del ), nessuna prova è stata offerta dalla richiedente circa l'apporto CP_1 da lei fornito alla realizzazione del patrimonio familiare;
deve peraltro rilevarsi che dalla lettura degli atti del procedimento di separazione le stesse parti davano atto che “da lungo tempo” –
“negli ultimi anni” (vedi sentenza di separazione che ha rigettato le contrapposte domande di addebito proprio sul presupposto della deteriorazione definitiva e irrimediabile del rapporto precedente alle reciproche contestazioni) si erano verificati episodi di violazioni degli obblighi di assistenza morale e materiale;
nulla è stato dedotto in relazione al fatto che nel periodo dal 2011 e sino a 2019 la richiedente abbia rinunciato ad aspettative di crescita professionale o abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare;
non risulta infatti in alcun modo dimostrato che l'appellante sia stata costretta a rinunciare a più proficue occasioni lavorative a causa degli impegni familiari, né in ogni caso che la stessa si sia effettivamente attivata, nel predetto periodo di tempo, per trovare un'occupazione maggiormente remunerativa;
va pure rilevato che l'allegazione della provenienza da parte della famiglia di origine della richiedente delle somme confluite nel conto intestato all'ex coniuge è restata del tutto sprovvista di prova documentale;
inoltre, il fatto che siano state asseritamente versate somme da parte della famiglia di origine, non rileva ai fini dell'accertamento dei presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile, secondo i criteri indicati nella prima parte dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970; al pari nessuna prova è stata offerta circa il fatto che la richiedente abbia contribuito al pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della casa effettuato dal . CP_1
La decisione di rigetto della richiesta di assegno divorzile in favore della a quindi Pt_1 confermata.
4.-- Va respinto anche il motivo di appello relativo alla pronuncia di condanna dell'appellante al rimborso della metà delle spese processuali (dichiarate compensate fra le parti per la quota residua).
La decisione adottata è giustificata dal fatto che il tribunale ha tenuto conto della soccombenza della parte resistente in ordine alla proposta domanda di riconoscimento dell'assegno: tale statuizione va confermata, stante il rigetto dell'appello in ordine al motivo concernente l'asserito diritto della ll'assegno divorzile. Pt_1
Anche per quanto attiene alle spese processuali del presente grado non si ravvisano ragioni per derogare al criterio della soccombenza, tenuto presente che l'orientamento assunto dalle sezioni unite della Cassazione in ordine alla questione dirimente si era già consolidato nel corso del giudizio di primo grado;
la relativa liquidazione in favore dell'appellato è effettuata in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche per fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri minimi e scaglione indeterminabile di complessità bassa, trattandosi di controversia non complessa.
Va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, al che non osta il mancato iniziale versamento del contributo unificato per una
Pag. 6 a 7 causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, situazione in cui si trova l'odierna appellante), potendo escludersi la suddetta attestazione solo quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. civ. Sez. Unite, 20/02/2020 n. 4315).
Si provvederà in ordine alla liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con separato provvedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1 depositato il 10/5/23, avverso la sentenza n. 184/2023 del Tribunale di Larino in composizione collegiale, nei confronti di , con l'intervento del Procuratore Generale, ogni altra Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.473,00 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 27/03/2025.
Il Presidente
dr. Maria Grazia d'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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