TAR Roma, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 7000
TAR
Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 29 marzo 2024
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Ordinanza cautelare 6 maggio 2024
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TAR
Sentenza 17 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali e provinciali impugnati sono considerati di natura meramente attuativo-esecutiva delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, privi di discrezionalità e riconducibili a un diritto soggettivo patrimoniale, pertanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme legislative (art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015)

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost., e ha escluso la violazione degli art. 2 e 117 Cost. in relazione ai principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità propria ed autonoma degli atti gravati (natura retroattiva, lesione dell'affidamento, falsificazione procedure di gara, mancato rispetto tempistiche normative)

    Il Collegio ritiene che il sistema del payback fosse sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, e che le imprese avrebbero dovuto considerare l'alea contrattuale. La Corte costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il Collegio osserva che il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sull'esito delle gare pubbliche né sul prezzo finale del prodotto acquistato, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori in modo non imprevedibile. La Corte costituzionale ha escluso che il payback abbia ridotto eccessivamente i margini di utile.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme legislative (art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015)

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost., e ha escluso la violazione degli art. 2 e 117 Cost. in relazione ai principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità propria ed autonoma degli atti gravati (natura retroattiva, lesione dell'affidamento, falsificazione procedure di gara, mancato rispetto tempistiche normative)

    Il Collegio ritiene che il sistema del payback fosse sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, e che le imprese avrebbero dovuto considerare l'alea contrattuale. La Corte costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme legislative (art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015)

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost., e ha escluso la violazione degli art. 2 e 117 Cost. in relazione ai principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità propria ed autonoma degli atti gravati (natura retroattiva, lesione dell'affidamento, falsificazione procedure di gara, mancato rispetto tempistiche normative)

    Il Collegio ritiene che il sistema del payback fosse sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, e che le imprese avrebbero dovuto considerare l'alea contrattuale. La Corte costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali e provinciali impugnati sono considerati di natura meramente attuativo-esecutiva delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali, privi di discrezionalità e riconducibili a un diritto soggettivo patrimoniale, pertanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 7000
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7000
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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