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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4980 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5493/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 13 ottobre 2025, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.5493/2023 R.G. Aff. Contez. civili
TRA
, in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis e Vincenzo di Maio, congiuntamente e disgiuntamente all' avv.to Luca Cuzzupoli
APPELLANTE E
generalizzata come in atti Controparte_1
rappresentata e difese dall'Avv.Matrona Salzillo
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione. Omesso pagamento contributi previdenziali-assistenziali. Fattispecie depenalizzata ex art.3 c.6 del Dlgs 8/2016 che ha novellato l'art.2 c.1bis del DL463/1983, cnv con mod. L 638/1983. Contributi 2016. Accertati senza attività istruttoria. Sanzione. Decadenza.
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato in data 24.03.2022,
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua CP_1
Vetere - sezione civile, l'odierno appellante proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n° 000313039 emessa dall di Caserta, notificata CP_2
in data 24.03.2022, con la quale gli era stata irrogata, in qualità di legale rapp.te p.t. della società Zahir snc di e il Controparte_1 CP_3
pagamento della sanzione amministrativa di euro 32.500,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali anno 2016.
A sostegno della opposizione deduceva: a) la nullità ed illegittimità della ordinanza ingiunzione per essere stata la società Controparte_4
e di cui l'appellata era stata legale rappresentante
[...] CP_3
ed amministratrice, cancellata dal registro delle imprese a far data dal
04.03.2020, dopo essere stata posta in liquidazione nel 2018 ed avere cessato la propria attività nel 2019; b) la prescrizione quinquennale delle somme pretese unitamente alla impugnata ordinanza ingiunzione;
c) la violazione dell'art. 14 della legge 689/1981 per non essere stata notificata la violazione amministrativa entro 90 giorni dal suo accertamento;
d) la sproporzione o eccessività della stessa ordinanza ingiunzione.
Chiedeva, dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, inaudita altera parte, sospendere il pagamento dell'ordinanza – in-giunzione, sussistendone i presupposti di legge innanzi indicati. 2) Nel merito, in via principale, dichiarare nulla, illegittima e/o inefficace l'ordinanza – ingiunzione. 3) In via gradata, previo annullamento dell'ordinanza de qua e previo accertamento della violazione contestata, rideterminare la somma dovuta a titolo di sanzione fissandola al minimo edittale. 4) Con vittoria di spese ed onorari di lite, con attribuzione”.
2 Instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data 23.08.2022 si costituiva l il quale rilevando in via preliminare la tardività della CP_2
proposta opposizione nonché l'incompetenza per materia del giudice adito, deduceva la fondatezza del merito della pretesa fatta valere con l'ordinanza ingiunzione e concludeva per la conferma dell'atto impugnato con condanna alle spese di lite della ricorrente.
Rigettata l'istanza di sospensione, con sentenza n.4644/2023 del 04.12.2023, il Tribunale adito accoglieva il ricorso annullando l'ordinanza-ingiunzione impugnata e compensando le spese di lite;
in particolare il primo giudice riteneva tempestivo il ricorso proposto da e tardiva la Controparte_1
notifica dell'ordinanza-ingiunzione da parte dell eseguita oltre il termine CP_2
di 90 giorni di cui all'art.14 L.n.689/1981.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello l con ricorso CP_2
depositato il 15.12.2023 chiedendo alla Corte di Napoli – sez.civile, in riforma della sentenza impugnata, di voler rigettare l'opposizione proposta in primo grado da perché inammissibile ed infondata in fatto e in Controparte_1
diritto e comunque dichiarare come dovuta la minor somma di euro 1.732,32 ex art.23 D.L.n.28/2023, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita parte appellata con comparsa depositata il 04.03.2024, concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria del doppio grado del giudizio.
Con decreto n.402/2024 del 12.12.2024 l della Corte Controparte_5
d'Appello di Napoli ha provveduto alla riassegnazione alla Sezione Lavoro e
Previdenza di n.274 processi d'appello in materia di Opposizione ad
Ingiunzione Amministrativa (OIA), tra i quali l'odierno giudizio sottoposto, pertanto, all'esame di questo Collegio.
3 All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata.
2.1. Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II,
29.8.2019 n. 21824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
4 3. Sempre in via preliminare giova osservare che risulta superato il secondo motivo d'appello con il quale parte appellante ha rivendicato la competenza tabellare del Giudice del Lavoro ex art.35 L.n.689/1981, trattandosi di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.
3.1 Infatti, già con ordinanza del 20.03.2024 il Presidente delegato, dott.Giuseppe De Tullio, della Corte d'Appello di Napoli, settore civile, ritenendo che la controversia de qua attenesse alla materia previdenziale aveva disposto lo scardinamento di essa dalla V sezione civile e l'assegnazione del procedimento al settore lavoro della Corte d'Appello.
3.2 Successivamente con decreto n.402/2024 del 12.12.2024 l CP_5
della Corte d'Appello di Napoli ha provveduto alla riassegnazione
[...]
alla Sezione Lavoro e Previdenza di n.274 processi d'appello in materia di
Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa (OIA), tra i quali l'odierno giudizio sottoposto all'esame di questo Collegio.
4. Ciò detto, venendo al merito della controversia di rileva quanto segue.
4.1. Con l'odierno gravame parte appellante, in via preliminare, reitera l'eccezione, già sollevata in primo grado, di inammissibilità della proposta opposizione in quanto tardiva.
4.1.1. In particolare, deduce che l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata notificata in data 24.03.2022 ed il ricorso è stato depositato in data 29.04.2022 ben oltre il termine di cui all'art.6, co.6, D.Lgs.n.150/2011 previsto per la proposizione della predetta opposizione, ai sensi del quale: “ Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
4.2. Tale censura non può trovare accoglimento.
4.2.1.In via preliminare, occorre rilevare che in seno alla sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha ritenuto tempestiva la proposta opposizione,
5 avendo riportato la data del 24.04.2022 di avvenuta iscrizione a ruolo del ricorso e la data del 25.03.2022 di notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
4.2.2. Invero, giova osservare che l ha prodotto in giudizio, fin dal primo CP_2
grado, copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata del 24.03.2022 - attestante l'avvenuta notifica a mezzo servizio postale dell'ordinanza- ingiunzione n° 000313039 impugnata, consegnata tuttavia nelle mani di
, persona di famiglia convivente di Persona_1 Controparte_1
4.2.3.Nel già menzionato avviso di ricevimento è indicata altresì la conseguente spedizione, nella medesima data, della comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN), inviata per non essere stato il piego consegnato personalmente alla destinataria dell'atto, Controparte_1
4.2.4. Dall'esame del fascicolo telematico, poi, emerge chiaramente che il ricorso di primo grado è stato depositato telematicamente in data 24.04.2022
(anche se acquisito successivamente dalla cancelleria in data 29.04.2022).
4.3. Tanto precisato, la Corte ritiene tempestiva la proposta opposizione non solo in quanto si può presumere che sia avvenuta a Controparte_1
conoscenza della comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN) in data successiva al 24.03.2022 ma anche e soprattutto alla luce di quanto disposto dall'art. 155 c.p.c..
4.3.1. Sul punto, infatti, l'art.155 c.p.c., rubricato «Computo dei termini», dispone al 4 co. che: “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. L'art.155 c.p.c. considera la giornata del sabato come lavorativa, disponendo al 6 co. che: “Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”. Tuttavia, in via eccezionale, la giornata di sabato viene esclusa dal computo del termine per il compimento di atti processuali “fuori dell'udienza” dal co. 5 secondo cui “La
6 proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
4.3.2. Tale conclusione è sostenuta anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. ord. n. 17280 del 16 giugno 2023).
4.4. Ne consegue, nella specie, che il termine di trenta giorni previsto dall'art.6, co.6, D.Lgs.n.150/2011 scadeva il giorno di sabato 23.04.2022, ragion per cui il ricorso, depositato il 24.04.2022, poteva essere depositato correttamente anche il primo giorno feriale successivo, il 26.04.2022.
5. Parimenti non è meritevole di accoglimento la censura sollevata dall CP_2
secondo cui il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato l'art. 14
L. n. 689/1981, ritenendo maturata la decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio.
6. È pacifico che all'epoca dei fatti (2016), a seguito della depenalizzazione operata con il D. Lgs. n. 8 del 15.01.2016, l'omissione contributiva, al di sotto della soglia di Euro 10.000,00, è punita con la sola sanzione amministrativa.
6.1 Trattandosi di illecito commesso posteriormente all'entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 8/2016, non assume rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8 con cui il legislatore ha previsto l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 06.02.2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo.
6.2 E' appena il caso di osservare che la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione delle violazione, nell'ipotesi di un fatto previsto ab origine come reato e poi oggetto di depenalizzazione ( ex artt.8
e 9 Dlgs 8/2016) rispetto a quelle che sorgono come illecito amministrativo, trova il proprio fondamento nel fatto che il legislatore, consapevole che per effetto della depenalizzazione, all'autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali non ancora definiti e relativi a omissioni contributive, non ha previsto alcuna decadenza in capo all'autorità
7 amministrativa e ciò al fine di evitare che in caso di tardiva osservanza del termine di notifica della violazione commessa potesse derivare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute. A ciò si aggiunga che le norme sulla decadenza, quale è quella di cui all'art. 14 L. 689/81 sono di stretta interpretazione con la conseguenza che non è ammissibile alcuna operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività.
6.3 Nel caso in esame, all'opposto, la disciplina applicabile è, dunque, quella dell'art. 14 L. 689/81 che recita: “…Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. …”.
6.4 Il termine indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio e che proprio avuto riguardo alla perentorietà del termine l ha emanato la CP_2
circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto “articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” con la quale l ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza Pt_1
ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo
14 della l. n. 689/1981.
6.4.1 Il DL 48/2023 ha, poi, stabilito al 2° comma che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
8 6.5 Nel caso de quo è accertata la mancata osservanza da parte dell del CP_2
termine decadenziale di cui all'art.14 cit. in relazione alle violazioni per l'annualità in esame (successiva alla depenalizzazione).
6.5.1 Infatti, dalla documentazione versata in atti emerge come l'unico atto di accertamento Prot. n. 2000.25/06/2017.0227576 del 25.06.2017 - CP_2
prodromico all'impugnata ordinanza ingiunzione n° 000313039 notificata in data 24.03.2022 - era stato notificato alla odierna appellata, in data
06.10.2017. L non ha esercitato la sua potestà sanzionatoria entro il CP_2
termine di 90 giorni, avendo notificato l'impugnata ordinanza ingiunzione in data 24.03.2022, molto tempo dopo la scadenza dei predetti 3 mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
6.6 Dal canto suo, l richiamando giurisprudenza di legittimità e di CP_2
merito, ha correttamente eccepito in via subordinata che il dies a quo, da cui far decorrere il termine di 90 giorni, va individuato nell'accertamento della violazione e pertanto nel completamento di una istruttoria caratterizzata dalle indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso.
6.6.1 Nel caso in esame, tuttavia, giova evidenziare che nello stesso atto di accertamento della violazione Prot. n. 2000.25/06/2017.0227576 del CP_2
25.06.2017 è, poi, lo stesso a dare atto che le violazioni erano emerse Pt_1
“da una verifica dei nostri archivi”, il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell e che l'accertamento delle violazioni non aveva richiesto Pt_1
alcuna attività istruttoria.
6.6.2 Ne consegue che il decorso del termine di novanta giorni, ha comportato la decadenza ed estinzione del potere sanzionatorio dell CP_2
7. In definitiva, al lume delle riferite argomentazioni e ritenuto assorbito ogni altro motivo, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
9 8. In punto di regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, le peculiarità della fattispecie controversa, nonché i contrasti non ancora sopiti registrati nella giurisprudenza di merito circa le questioni interpretative dibattute e non ancora sottoposte al vaglio della Suprema Corte costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione integrale.
9. Ricorrono le condizioni processuali, per l'appellante ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese tra le parti
- l'appellante è tenuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Napoli in data 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 13 ottobre 2025, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.5493/2023 R.G. Aff. Contez. civili
TRA
, in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Gianluca Tellone, Mauro Elberti, Itala De Benedictis e Vincenzo di Maio, congiuntamente e disgiuntamente all' avv.to Luca Cuzzupoli
APPELLANTE E
generalizzata come in atti Controparte_1
rappresentata e difese dall'Avv.Matrona Salzillo
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione. Omesso pagamento contributi previdenziali-assistenziali. Fattispecie depenalizzata ex art.3 c.6 del Dlgs 8/2016 che ha novellato l'art.2 c.1bis del DL463/1983, cnv con mod. L 638/1983. Contributi 2016. Accertati senza attività istruttoria. Sanzione. Decadenza.
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato in data 24.03.2022,
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua CP_1
Vetere - sezione civile, l'odierno appellante proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n° 000313039 emessa dall di Caserta, notificata CP_2
in data 24.03.2022, con la quale gli era stata irrogata, in qualità di legale rapp.te p.t. della società Zahir snc di e il Controparte_1 CP_3
pagamento della sanzione amministrativa di euro 32.500,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali anno 2016.
A sostegno della opposizione deduceva: a) la nullità ed illegittimità della ordinanza ingiunzione per essere stata la società Controparte_4
e di cui l'appellata era stata legale rappresentante
[...] CP_3
ed amministratrice, cancellata dal registro delle imprese a far data dal
04.03.2020, dopo essere stata posta in liquidazione nel 2018 ed avere cessato la propria attività nel 2019; b) la prescrizione quinquennale delle somme pretese unitamente alla impugnata ordinanza ingiunzione;
c) la violazione dell'art. 14 della legge 689/1981 per non essere stata notificata la violazione amministrativa entro 90 giorni dal suo accertamento;
d) la sproporzione o eccessività della stessa ordinanza ingiunzione.
Chiedeva, dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, inaudita altera parte, sospendere il pagamento dell'ordinanza – in-giunzione, sussistendone i presupposti di legge innanzi indicati. 2) Nel merito, in via principale, dichiarare nulla, illegittima e/o inefficace l'ordinanza – ingiunzione. 3) In via gradata, previo annullamento dell'ordinanza de qua e previo accertamento della violazione contestata, rideterminare la somma dovuta a titolo di sanzione fissandola al minimo edittale. 4) Con vittoria di spese ed onorari di lite, con attribuzione”.
2 Instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data 23.08.2022 si costituiva l il quale rilevando in via preliminare la tardività della CP_2
proposta opposizione nonché l'incompetenza per materia del giudice adito, deduceva la fondatezza del merito della pretesa fatta valere con l'ordinanza ingiunzione e concludeva per la conferma dell'atto impugnato con condanna alle spese di lite della ricorrente.
Rigettata l'istanza di sospensione, con sentenza n.4644/2023 del 04.12.2023, il Tribunale adito accoglieva il ricorso annullando l'ordinanza-ingiunzione impugnata e compensando le spese di lite;
in particolare il primo giudice riteneva tempestivo il ricorso proposto da e tardiva la Controparte_1
notifica dell'ordinanza-ingiunzione da parte dell eseguita oltre il termine CP_2
di 90 giorni di cui all'art.14 L.n.689/1981.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello l con ricorso CP_2
depositato il 15.12.2023 chiedendo alla Corte di Napoli – sez.civile, in riforma della sentenza impugnata, di voler rigettare l'opposizione proposta in primo grado da perché inammissibile ed infondata in fatto e in Controparte_1
diritto e comunque dichiarare come dovuta la minor somma di euro 1.732,32 ex art.23 D.L.n.28/2023, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita parte appellata con comparsa depositata il 04.03.2024, concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria del doppio grado del giudizio.
Con decreto n.402/2024 del 12.12.2024 l della Corte Controparte_5
d'Appello di Napoli ha provveduto alla riassegnazione alla Sezione Lavoro e
Previdenza di n.274 processi d'appello in materia di Opposizione ad
Ingiunzione Amministrativa (OIA), tra i quali l'odierno giudizio sottoposto, pertanto, all'esame di questo Collegio.
3 All'odierna udienza, sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata.
2.1. Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma le medesime osservazioni possono svilupparsi anche con le modifiche non sostanziali apportate dal d.l.vo n. 149 del 2022), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., II,
29.8.2019 n. 21824). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
4 3. Sempre in via preliminare giova osservare che risulta superato il secondo motivo d'appello con il quale parte appellante ha rivendicato la competenza tabellare del Giudice del Lavoro ex art.35 L.n.689/1981, trattandosi di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.
3.1 Infatti, già con ordinanza del 20.03.2024 il Presidente delegato, dott.Giuseppe De Tullio, della Corte d'Appello di Napoli, settore civile, ritenendo che la controversia de qua attenesse alla materia previdenziale aveva disposto lo scardinamento di essa dalla V sezione civile e l'assegnazione del procedimento al settore lavoro della Corte d'Appello.
3.2 Successivamente con decreto n.402/2024 del 12.12.2024 l CP_5
della Corte d'Appello di Napoli ha provveduto alla riassegnazione
[...]
alla Sezione Lavoro e Previdenza di n.274 processi d'appello in materia di
Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa (OIA), tra i quali l'odierno giudizio sottoposto all'esame di questo Collegio.
4. Ciò detto, venendo al merito della controversia di rileva quanto segue.
4.1. Con l'odierno gravame parte appellante, in via preliminare, reitera l'eccezione, già sollevata in primo grado, di inammissibilità della proposta opposizione in quanto tardiva.
4.1.1. In particolare, deduce che l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata notificata in data 24.03.2022 ed il ricorso è stato depositato in data 29.04.2022 ben oltre il termine di cui all'art.6, co.6, D.Lgs.n.150/2011 previsto per la proposizione della predetta opposizione, ai sensi del quale: “ Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
4.2. Tale censura non può trovare accoglimento.
4.2.1.In via preliminare, occorre rilevare che in seno alla sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha ritenuto tempestiva la proposta opposizione,
5 avendo riportato la data del 24.04.2022 di avvenuta iscrizione a ruolo del ricorso e la data del 25.03.2022 di notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
4.2.2. Invero, giova osservare che l ha prodotto in giudizio, fin dal primo CP_2
grado, copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata del 24.03.2022 - attestante l'avvenuta notifica a mezzo servizio postale dell'ordinanza- ingiunzione n° 000313039 impugnata, consegnata tuttavia nelle mani di
, persona di famiglia convivente di Persona_1 Controparte_1
4.2.3.Nel già menzionato avviso di ricevimento è indicata altresì la conseguente spedizione, nella medesima data, della comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN), inviata per non essere stato il piego consegnato personalmente alla destinataria dell'atto, Controparte_1
4.2.4. Dall'esame del fascicolo telematico, poi, emerge chiaramente che il ricorso di primo grado è stato depositato telematicamente in data 24.04.2022
(anche se acquisito successivamente dalla cancelleria in data 29.04.2022).
4.3. Tanto precisato, la Corte ritiene tempestiva la proposta opposizione non solo in quanto si può presumere che sia avvenuta a Controparte_1
conoscenza della comunicazione di avvenuta notifica (c.d. CAN) in data successiva al 24.03.2022 ma anche e soprattutto alla luce di quanto disposto dall'art. 155 c.p.c..
4.3.1. Sul punto, infatti, l'art.155 c.p.c., rubricato «Computo dei termini», dispone al 4 co. che: “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”. L'art.155 c.p.c. considera la giornata del sabato come lavorativa, disponendo al 6 co. che: “Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”. Tuttavia, in via eccezionale, la giornata di sabato viene esclusa dal computo del termine per il compimento di atti processuali “fuori dell'udienza” dal co. 5 secondo cui “La
6 proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
4.3.2. Tale conclusione è sostenuta anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. ord. n. 17280 del 16 giugno 2023).
4.4. Ne consegue, nella specie, che il termine di trenta giorni previsto dall'art.6, co.6, D.Lgs.n.150/2011 scadeva il giorno di sabato 23.04.2022, ragion per cui il ricorso, depositato il 24.04.2022, poteva essere depositato correttamente anche il primo giorno feriale successivo, il 26.04.2022.
5. Parimenti non è meritevole di accoglimento la censura sollevata dall CP_2
secondo cui il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato l'art. 14
L. n. 689/1981, ritenendo maturata la decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio.
6. È pacifico che all'epoca dei fatti (2016), a seguito della depenalizzazione operata con il D. Lgs. n. 8 del 15.01.2016, l'omissione contributiva, al di sotto della soglia di Euro 10.000,00, è punita con la sola sanzione amministrativa.
6.1 Trattandosi di illecito commesso posteriormente all'entrata in vigore del citato D. Lgs. n. 8/2016, non assume rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8 con cui il legislatore ha previsto l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 06.02.2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo.
6.2 E' appena il caso di osservare che la diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione delle violazione, nell'ipotesi di un fatto previsto ab origine come reato e poi oggetto di depenalizzazione ( ex artt.8
e 9 Dlgs 8/2016) rispetto a quelle che sorgono come illecito amministrativo, trova il proprio fondamento nel fatto che il legislatore, consapevole che per effetto della depenalizzazione, all'autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali non ancora definiti e relativi a omissioni contributive, non ha previsto alcuna decadenza in capo all'autorità
7 amministrativa e ciò al fine di evitare che in caso di tardiva osservanza del termine di notifica della violazione commessa potesse derivare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute. A ciò si aggiunga che le norme sulla decadenza, quale è quella di cui all'art. 14 L. 689/81 sono di stretta interpretazione con la conseguenza che non è ammissibile alcuna operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività.
6.3 Nel caso in esame, all'opposto, la disciplina applicabile è, dunque, quella dell'art. 14 L. 689/81 che recita: “…Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. …”.
6.4 Il termine indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio e che proprio avuto riguardo alla perentorietà del termine l ha emanato la CP_2
circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto “articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” con la quale l ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza Pt_1
ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo
14 della l. n. 689/1981.
6.4.1 Il DL 48/2023 ha, poi, stabilito al 2° comma che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
8 6.5 Nel caso de quo è accertata la mancata osservanza da parte dell del CP_2
termine decadenziale di cui all'art.14 cit. in relazione alle violazioni per l'annualità in esame (successiva alla depenalizzazione).
6.5.1 Infatti, dalla documentazione versata in atti emerge come l'unico atto di accertamento Prot. n. 2000.25/06/2017.0227576 del 25.06.2017 - CP_2
prodromico all'impugnata ordinanza ingiunzione n° 000313039 notificata in data 24.03.2022 - era stato notificato alla odierna appellata, in data
06.10.2017. L non ha esercitato la sua potestà sanzionatoria entro il CP_2
termine di 90 giorni, avendo notificato l'impugnata ordinanza ingiunzione in data 24.03.2022, molto tempo dopo la scadenza dei predetti 3 mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
6.6 Dal canto suo, l richiamando giurisprudenza di legittimità e di CP_2
merito, ha correttamente eccepito in via subordinata che il dies a quo, da cui far decorrere il termine di 90 giorni, va individuato nell'accertamento della violazione e pertanto nel completamento di una istruttoria caratterizzata dalle indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso.
6.6.1 Nel caso in esame, tuttavia, giova evidenziare che nello stesso atto di accertamento della violazione Prot. n. 2000.25/06/2017.0227576 del CP_2
25.06.2017 è, poi, lo stesso a dare atto che le violazioni erano emerse Pt_1
“da una verifica dei nostri archivi”, il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell e che l'accertamento delle violazioni non aveva richiesto Pt_1
alcuna attività istruttoria.
6.6.2 Ne consegue che il decorso del termine di novanta giorni, ha comportato la decadenza ed estinzione del potere sanzionatorio dell CP_2
7. In definitiva, al lume delle riferite argomentazioni e ritenuto assorbito ogni altro motivo, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
9 8. In punto di regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, le peculiarità della fattispecie controversa, nonché i contrasti non ancora sopiti registrati nella giurisprudenza di merito circa le questioni interpretative dibattute e non ancora sottoposte al vaglio della Suprema Corte costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione integrale.
9. Ricorrono le condizioni processuali, per l'appellante ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese tra le parti
- l'appellante è tenuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso in Napoli in data 13 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
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