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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/04/2024, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2974 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 14/12/2023 con concessione dei termini per conclusionali e repliche, e vertente
TRA
(Cf. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Caruso;
-Attrice-
E
(P.I./c.f. ), già in p.l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Barretta;
-Convenuta-
NONCHE' CONTRO
CP_3
-Convenuto contumace-
Oggetto: Risarcimento danni ex art. 141 D.Lgs. n. 209/2005.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/12/2023, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che in data 23/04/2017, alle ore 01.00 circa, viaggiava in Parte_1 qualità di terzo trasportato a bordo dell'autovettura Mercedes (tg MN558830) di proprietà e condotta dal marito assicurata per la RC con CP_3 [...]
(polizza n. 15193757), allorquando, mentre percorrevano la strada Controparte_4
provinciale in agro del comune di S. Benedetto Ullano, loc. Marinelli, all'altezza della curva in prossimità di “ , il veniva abbagliato da un'autovettura di Org_1 Per_1
1 tipo Ford Focus (tg. ER484PJ) proveniente, parzialmente contromano, dall'opposto senso di marcia, condotta nell'occasione da e di proprietà di CP_5 CP_6
che lo costringeva ad effettuare una manovra di difesa sul margine destro della
[...]
sua carreggiata ove collideva con un muretto che provocava il ribaltamento della macchina, che a seguito del sinistro entrambi venivano soccorsi dal e da altre CP_5
persone che allertavano i sanitari del 118, i quali, giunti sul posto, provvedevano ad estrarli dalla ed a trasportarli presso il P.S. dell'Ospedale di Cosenza, ove le Org_2 veniva diagnosticata una “cervicalgia” con prognosi di 5 gg. e, successivamente, in data
05/05/2017, una “lussazione sterno claverare dx”, che nel corso della malattia si sottoponeva ad una serie di visite specialistiche, risultando guarita alla data del
27/09/2017, riportando postumi permanenti quantificati dal dott. nella Persona_2
misura del 7% di danno biologico, che in data 22/05/2017 inoltrava richiesta risarcitoria ex art. 141 del D.lgs. n. 209/2005 alla , reiterata alla data del Controparte_4
16/09/2017, che la citata compagnia assicurativa decideva di sottoporla a visita medica in data 29/09/2017 presso la dott.ssa che in data 09/08/2018 veniva Persona_3 inoltrato reclamo sia alla compagnia che all' per la mancata chiusura del Org_3
sinistro, nonché richiesta di negoziazione assistita, rimasta inevasa, che ad oggi nulla veniva corrisposto a titolo di risarcimento danni, conveniva in giudizio la
[...]
oggi al fine di sentire accertare e dichiarare che CP_4 Controparte_1
l'attrice, nell'occasione del sinistro, viaggiava in qualità di terza trasportata sulla autovettura tipo Mercedes, con condanna della convenuta compagnia assicurativa ex art. 141 D.lgs. n. 209/2005, al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in € 22.581,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero in altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta e di giustizia anche a seguito di espletanda CTU e di valutazione equitativa del giudicante, con condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda ed eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione per la mancata citazione in giudizio dell'asserito responsabile del sinistro, trattandosi di litisconsorte necessario,
l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'invocato art. 141 cod. assicurazioni, per mancanza del presupposto imprescindibile della presenza di almeno due veicoli coinvolti nel sinistro, nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata o comunque non provata nell'an e nel quantum, contestando la qualità di terza trasportata dell'attrice,
2 in subordine, la riduzione della condanna della compagnia assicurativa entro i limiti che emergeranno in corso di causa.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo danneggiato, e rilevata la sua mancata costituzione, con ordinanza CP_3 dell'11/12/2022, ne veniva dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, occorre rilevare che la domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti della compagnia assicurativa è sussumibile nel disposto di cui all'art. 141 cod. ass. priv., fattispecie normativa applicabile in ipotesi in cui il soggetto legittimato attivo sia il danneggiato principale e solo allorquando vi sia stato il coinvolgimento di
"almeno due veicoli" nella causazione del sinistro, come nel caso di specie.
Sul punto si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno chiarito che "L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile": cfr. Cass. civ., sezioni unite,
35318/2022).
Conseguentemente, tenuto conto della circostanza che ha dedotto che il Parte_1 sinistro si è verificato perché “il signor veniva abbagliato da una autovettura di CP_3 tipo Ford Focus che proveniva dall'opposto senso di marcia, parzialmente contromano, costringendolo, con una manovra di difesa, a spostarsi sul margine destro della sua carreggiata dove collideva con un muretto che causava la perdita di controllo della sua auto ed il ribaltamento della stessa” e che, al fine di proporre domanda ex art. 141 del
3 codice delle assicurazioni non è necessario lo scontro tra veicoli, non coglie nel segno la deduzione di parte convenuta in ordine all'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui all'art. 144 del codice delle assicurazioni.
Nel merito, partendo dall'an della domanda, deve evidenziarsi che il materiale probatorio offerto dall'attrice consente di inferire che l'incidente si è verificato effettivamente nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attrice.
Sul punto, deve rilevarsi che risulta raggiunta la prova in ordine al fatto storico, ai danni prodotti ed al nesso di causalità.
Infatti, dalla documentazione medica in atti e dalla condotta istruttoria, è risultato che, nel giorno e sulla strada dedotti dall'attrice, la stessa subiva un incidente quale terza trasportata, non essendo alla guida del veicolo, per esservi, invece CP_3
Nello specifico, il teste , indifferente rispetto alle parti in causa, ha Testimone_1 dichiarato di essere arrivato sul luogo del sinistro subito dopo l'incidente e di aver visto che viaggiava quale terza trasportata e che la stessa successivamente è Parte_1
trasferita in ambulanza unitamente al marito, aggiungendo di ricordare che l'altra autovettura coinvolta nel sinistro era una Ford Focus station wagon condotta dal sig.
, che il teste conosceva “di vista” ed in relazione al quale il ha CP_5 Tes_1
affermato di aver appreso dalle persone che erano già li presenti che il sig. aveva CP_5
abbagliato il facendolo andare fuori strada, confermando che il era CP_3 CP_5
presente sul posto e che la sua vettura era posizionata nella carreggiata opposta a quella percorsa da e il teste , indifferente rispetto alle parti in CP_3 Pt_1 Testimone_2 causa, ha dichiarato di essere giunto sul luogo del sinistro e di aver trovato l'attrice ancora nella vettura incidentata, seduta sul sedile del passeggero, e che la stessa si è recata in ospedale a mezzo di una ambulanza, aggiungendo che “il signore che guidava l'altra autovettura riferiva di aver abbagliato con i fari il sig. , la teste CP_3
nipote dell'attrice, ha dichiarato di essere sopraggiunta sul luogo Testimone_3 dell'incidente con il fidanzato , di aver visto la zia posizionata sul lato Testimone_2
passeggero.
Tali circostanze, dunque, risultano provate dall'escussione dei testi, il primo dei quali, peraltro indifferente rispetto alle parti in causa, e della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, considerato, altresì, che hanno riferito circostanze apprese direttamente.
4 Né in senso contrario può militare la dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi e in ordine alla circostanza relativa alle cinture di sicurezza, Tes_3 Tes_2
né il fatto che il abbia appreso in quel momento il nome degli zii della fidanzata, Tes_2
atteso che trattasi di circostanze secondarie rispetto al fatto da provare, relativo al verificarsi del sinistro, tanto più che, ut supra rilevato, i testi e hanno Tes_3 Tes_2
reso dichiarazioni collimanti anche rispetto a quelle del teste , Testimone_1
indifferente rispetto alle parti in causa, e tenuto conto della rilievo che assume la circostanza relativa alle cinture di sicurezza, per come appresso indicato.
Oltretutto, risultano depositati in atti la scheda del 118 da cui è possibile riscontrare l'intervento effettuato su a seguito del sinistro (cfr. all. n. 1 del Parte_1
fascicolo di parte attrice), nonché verbale di pronto soccorso da cui risultano le lesioni riportate nell'immediatezza dall'attrice (cfr. all. n. 2 del fascicolo di parte attrice).
Oltretutto, la compatibilità delle dedotte modalità del sinistro con i danni riportati è oltretutto stata confermata dal nominato c.t.u. che ha ritenuto esistente il nesso causale, specificando che l'attrice ha riportato “Esiti di lussazione sternoclavare destra con residuo dismorfismo e lieve limitazione funzionale”.
Il c.t.u. ha descritto analiticamente e dettagliatamente gli esiti derivati dalle lesioni sulla preesistente integrità fisica del soggetto in base ai criteri indicati in sede di incarico, specificando che “si ritiene soddisfatto il nesso di causalità tra il sinistro in menzione e gli esiti sopra descritti. Si rileva infatti l'esistenza di rapporto di casualità tra l'evento lesivo patito dalla signora le lesioni riportate e le conseguenti Pt_1
menomazioni, risultando soddisfatti i criteri medico legali del nesso di causa, e segnatamente: criterio cronologico: l'interessamento e la diagnosi traumatica sono successivi all'infortunio del 23 aprile 2017; criterio topografico: le lesioni sono topograficamente compatibili con le modalità traumatogenetiche risultanti;
criterio quali- quantitativo: il ribaltamento dell'autovettura è per natura ed efficienza idoneo a determinare il danno;
criterio di seriazione fenomenica: la catena degli eventi e delle successive cure del caso non ha evidenziato soluzione di continuità nei trattamenti diagnostico-terapeutici” e che “attesa la dinamica del sinistro con ribaltamento dell'autovettura, è congruo ritenere che la lussazione sternoclaveare destra si sarebbe comunque verificate anche con l'uso della cintura di sicurezza”, ed é pervenuto alla conclusione che l'evento traumatico ha determinato una Inabilità Temporanea Parziale
5 al 75% di gg 20, una Inabilità Temporanea Parziale al 50% di giorni 30 ed una Inabilità
Temporanea Parziale al 25% di giorni 30, nonché una riduzione dell'integrità psicofisica del 4%.
Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione, e non adeguatamente confutate dalle parti, attesa l'esaustività dei chiarimenti forniti dal nominato c.t.u. rispetto alle considerazione del consulente di parte convenuta, in ordine agli esiti collegati al mancato utilizzo della cintura di sicurezza, specificando che “si è reputato “ congruo ritenere che la lussazione sternoclaveare destra si sarebbe comunque verificate anche con l'uso della cintura di sicurezza” poichè questa tipologia di lesioni si verifica quando l'estremità mediale della clavicola viene spostata in avanti, o posteriormente verso l'esterno del torace, rispetto alla sua fisiologica posizione. La dinamica del sinistro per come emerso nel corso degli attuali accertamenti medico legali “ L'autovettura finiva su un muretto ai lati della strada, si ribaltava e poi si rimetteva di nuovo in asse l'autovettura”; si ritiene compatibile con lo sviluppo di forze indirette che agiscono sulla spalla con ripercussioni sull'articolazione sterno clavicolare. Ovvero si ritiene che la dinamica descritta rientri nei trauma di una certa entità e con caratteristiche particolari. Altresì l'ipotesi rappresentata nelle note difensive ovvero che altre cause possono essere complicazioni di frattura epifisi prossimale di clavicole o di una frattura dello sterno. Quanto sopra fa comprendere che la signora cercava di trattenersi dall'urtare contro l'abitacolo proteggendosi con il braccio destro atteggiato a difesa, a parere della sottoscritta non trova riscontro nel caso pratico, in quanto la signora riportava solo la lussazione sterno clavicolare e nessune della altre lesioni indicate ovvero ne frattura clavicolare ne sternale”.
Quanto al danno biologico di , esso andrà calcolato ai sensi dell'art. 139 Parte_1
Codice delle Assicurazioni, liquidando per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6 del medesimo art. 139, rapportato all'età del danneggiato al momento del fatto (50) in € 3.909,48, oltre € 822,00 per i 20 giorni di ITP al 75%, €
822,00 per i 30 giorni di ITP al 50%, € 411,00 per i 30 giorni di ITP al 25%, oltre ad
6 euro 1.792,94 per spese mediche, riconosciute congrue dal c.t.u., per un importo complessivo pari ad € 7.757,42.
In base a tali considerazioni, dunque, i convenuti devono essere condannati al pagamento in solido della complessiva somma di € 7.757,42 all'attualità, trattandosi di debito di valore.
Considerato che le maggiori somme così riconosciute ed attribuite rappresentano il valore del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, in misura pari agli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione della somma all'epoca del sinistro, ed ulteriori interessi sino al soddisfo.
Non possono, invece, trovare accoglimento le domande di risarcimento del danno morale e del danno esistenziale avanzate da parte attrice.
Sul punto, si deve rammentare che, a norma dell'art. 139 codice delle assicurazioni private, “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
La richiamata disposizione comporta che, in linea di principio, l'importo liquidato in applicazione dei criteri tabellari di base deve ritenersi idoneo a compensare la lesione della salute nelle sue due componenti, dinamico relazionale e di sofferenza soggettiva interiore, a meno che, appunto, nel caso concreto non emergano una rilevante compromissione del profilo dinamico relazionale, attestata da prove documentali o da accertamenti obiettivi, ovvero una sofferenza interiore particolarmente intensa.
I suddetti presupposti non sono, tuttavia, ravvisabili nel caso di specie, in quanto, le limitazioni dinamico relazionali, invocate dalla danneggiata, configurano conseguenze ordinarie del tipo di lesione prodottasi.
Né, peraltro, emerge la prova di una sofferenza soggettiva particolarmente intensa.
7 Infatti, all'esito della prova per testi, è risultato che , dopo il sinistro, Parte_1
accusava dolori al braccio sinistro ed alla spalla sinistra, tanto da dover essere aiutata anche nel vestirsi, nonché per alzarsi dal letto o dalla sedia, e che pensava spesso all'incidente e di sovente piangeva (cfr. deposizione di e , CP_7 Controparte_8 nipoti dell'attrice), tutte circostanza ordinariamente connesse al sinistro di cui trattasi e di cui anche il nominato c.t.u. ha dato conto nel relazionare (cfr. pag. 9 della relazione di perizia, a proposito dell'inabilità temporanea parziale: “Durante tale periodo la signora può avere avuto difficoltà nell'espletamento di alcuni atti quotidiani ( Pt_1 es. vestirsi, igiene personale e della casa etc).”).
Va, infine, disattesa la richiesta ex art. 96 c.p.c., atteso che è ius receptum che, per l'applicazione dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96
c.p.c. deve escludersi la necessità dell'adduzione e della prova del danno, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96. È, invece, presupposto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (Cass. 15017/2016), non rinvenibile nel caso di specie, tanto più che la convenuta compagnia assicurativa ha spiegato specifiche difese, non limitandosi a contestare genericamente la domanda.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione della somma effettivamente attribuita all'attore, seguono la soccombenza;
le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede: accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento di euro 7.757,42 all'attualità, oltre interessi legali maturati e ulteriori sino al soddisfo, calcolati nei termini di cui in parte motiva;
Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 280,00 per spese ed euro 3.000,00, per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cpa, da
8 distrarsi in favore dell'avv. Caruso, antistatario che ne ha fatto richiesta, ponendo definitivamente in capo alla convenuta anche le spese di c.t.u..
Cosenza, 2.4.2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2974 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 14/12/2023 con concessione dei termini per conclusionali e repliche, e vertente
TRA
(Cf. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Caruso;
-Attrice-
E
(P.I./c.f. ), già in p.l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Barretta;
-Convenuta-
NONCHE' CONTRO
CP_3
-Convenuto contumace-
Oggetto: Risarcimento danni ex art. 141 D.Lgs. n. 209/2005.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/12/2023, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che in data 23/04/2017, alle ore 01.00 circa, viaggiava in Parte_1 qualità di terzo trasportato a bordo dell'autovettura Mercedes (tg MN558830) di proprietà e condotta dal marito assicurata per la RC con CP_3 [...]
(polizza n. 15193757), allorquando, mentre percorrevano la strada Controparte_4
provinciale in agro del comune di S. Benedetto Ullano, loc. Marinelli, all'altezza della curva in prossimità di “ , il veniva abbagliato da un'autovettura di Org_1 Per_1
1 tipo Ford Focus (tg. ER484PJ) proveniente, parzialmente contromano, dall'opposto senso di marcia, condotta nell'occasione da e di proprietà di CP_5 CP_6
che lo costringeva ad effettuare una manovra di difesa sul margine destro della
[...]
sua carreggiata ove collideva con un muretto che provocava il ribaltamento della macchina, che a seguito del sinistro entrambi venivano soccorsi dal e da altre CP_5
persone che allertavano i sanitari del 118, i quali, giunti sul posto, provvedevano ad estrarli dalla ed a trasportarli presso il P.S. dell'Ospedale di Cosenza, ove le Org_2 veniva diagnosticata una “cervicalgia” con prognosi di 5 gg. e, successivamente, in data
05/05/2017, una “lussazione sterno claverare dx”, che nel corso della malattia si sottoponeva ad una serie di visite specialistiche, risultando guarita alla data del
27/09/2017, riportando postumi permanenti quantificati dal dott. nella Persona_2
misura del 7% di danno biologico, che in data 22/05/2017 inoltrava richiesta risarcitoria ex art. 141 del D.lgs. n. 209/2005 alla , reiterata alla data del Controparte_4
16/09/2017, che la citata compagnia assicurativa decideva di sottoporla a visita medica in data 29/09/2017 presso la dott.ssa che in data 09/08/2018 veniva Persona_3 inoltrato reclamo sia alla compagnia che all' per la mancata chiusura del Org_3
sinistro, nonché richiesta di negoziazione assistita, rimasta inevasa, che ad oggi nulla veniva corrisposto a titolo di risarcimento danni, conveniva in giudizio la
[...]
oggi al fine di sentire accertare e dichiarare che CP_4 Controparte_1
l'attrice, nell'occasione del sinistro, viaggiava in qualità di terza trasportata sulla autovettura tipo Mercedes, con condanna della convenuta compagnia assicurativa ex art. 141 D.lgs. n. 209/2005, al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in € 22.581,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero in altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta e di giustizia anche a seguito di espletanda CTU e di valutazione equitativa del giudicante, con condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la domanda ed eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione per la mancata citazione in giudizio dell'asserito responsabile del sinistro, trattandosi di litisconsorte necessario,
l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'invocato art. 141 cod. assicurazioni, per mancanza del presupposto imprescindibile della presenza di almeno due veicoli coinvolti nel sinistro, nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata o comunque non provata nell'an e nel quantum, contestando la qualità di terza trasportata dell'attrice,
2 in subordine, la riduzione della condanna della compagnia assicurativa entro i limiti che emergeranno in corso di causa.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo danneggiato, e rilevata la sua mancata costituzione, con ordinanza CP_3 dell'11/12/2022, ne veniva dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, occorre rilevare che la domanda risarcitoria formulata dall'attrice nei confronti della compagnia assicurativa è sussumibile nel disposto di cui all'art. 141 cod. ass. priv., fattispecie normativa applicabile in ipotesi in cui il soggetto legittimato attivo sia il danneggiato principale e solo allorquando vi sia stato il coinvolgimento di
"almeno due veicoli" nella causazione del sinistro, come nel caso di specie.
Sul punto si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno chiarito che "L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile": cfr. Cass. civ., sezioni unite,
35318/2022).
Conseguentemente, tenuto conto della circostanza che ha dedotto che il Parte_1 sinistro si è verificato perché “il signor veniva abbagliato da una autovettura di CP_3 tipo Ford Focus che proveniva dall'opposto senso di marcia, parzialmente contromano, costringendolo, con una manovra di difesa, a spostarsi sul margine destro della sua carreggiata dove collideva con un muretto che causava la perdita di controllo della sua auto ed il ribaltamento della stessa” e che, al fine di proporre domanda ex art. 141 del
3 codice delle assicurazioni non è necessario lo scontro tra veicoli, non coglie nel segno la deduzione di parte convenuta in ordine all'applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui all'art. 144 del codice delle assicurazioni.
Nel merito, partendo dall'an della domanda, deve evidenziarsi che il materiale probatorio offerto dall'attrice consente di inferire che l'incidente si è verificato effettivamente nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attrice.
Sul punto, deve rilevarsi che risulta raggiunta la prova in ordine al fatto storico, ai danni prodotti ed al nesso di causalità.
Infatti, dalla documentazione medica in atti e dalla condotta istruttoria, è risultato che, nel giorno e sulla strada dedotti dall'attrice, la stessa subiva un incidente quale terza trasportata, non essendo alla guida del veicolo, per esservi, invece CP_3
Nello specifico, il teste , indifferente rispetto alle parti in causa, ha Testimone_1 dichiarato di essere arrivato sul luogo del sinistro subito dopo l'incidente e di aver visto che viaggiava quale terza trasportata e che la stessa successivamente è Parte_1
trasferita in ambulanza unitamente al marito, aggiungendo di ricordare che l'altra autovettura coinvolta nel sinistro era una Ford Focus station wagon condotta dal sig.
, che il teste conosceva “di vista” ed in relazione al quale il ha CP_5 Tes_1
affermato di aver appreso dalle persone che erano già li presenti che il sig. aveva CP_5
abbagliato il facendolo andare fuori strada, confermando che il era CP_3 CP_5
presente sul posto e che la sua vettura era posizionata nella carreggiata opposta a quella percorsa da e il teste , indifferente rispetto alle parti in CP_3 Pt_1 Testimone_2 causa, ha dichiarato di essere giunto sul luogo del sinistro e di aver trovato l'attrice ancora nella vettura incidentata, seduta sul sedile del passeggero, e che la stessa si è recata in ospedale a mezzo di una ambulanza, aggiungendo che “il signore che guidava l'altra autovettura riferiva di aver abbagliato con i fari il sig. , la teste CP_3
nipote dell'attrice, ha dichiarato di essere sopraggiunta sul luogo Testimone_3 dell'incidente con il fidanzato , di aver visto la zia posizionata sul lato Testimone_2
passeggero.
Tali circostanze, dunque, risultano provate dall'escussione dei testi, il primo dei quali, peraltro indifferente rispetto alle parti in causa, e della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, considerato, altresì, che hanno riferito circostanze apprese direttamente.
4 Né in senso contrario può militare la dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi e in ordine alla circostanza relativa alle cinture di sicurezza, Tes_3 Tes_2
né il fatto che il abbia appreso in quel momento il nome degli zii della fidanzata, Tes_2
atteso che trattasi di circostanze secondarie rispetto al fatto da provare, relativo al verificarsi del sinistro, tanto più che, ut supra rilevato, i testi e hanno Tes_3 Tes_2
reso dichiarazioni collimanti anche rispetto a quelle del teste , Testimone_1
indifferente rispetto alle parti in causa, e tenuto conto della rilievo che assume la circostanza relativa alle cinture di sicurezza, per come appresso indicato.
Oltretutto, risultano depositati in atti la scheda del 118 da cui è possibile riscontrare l'intervento effettuato su a seguito del sinistro (cfr. all. n. 1 del Parte_1
fascicolo di parte attrice), nonché verbale di pronto soccorso da cui risultano le lesioni riportate nell'immediatezza dall'attrice (cfr. all. n. 2 del fascicolo di parte attrice).
Oltretutto, la compatibilità delle dedotte modalità del sinistro con i danni riportati è oltretutto stata confermata dal nominato c.t.u. che ha ritenuto esistente il nesso causale, specificando che l'attrice ha riportato “Esiti di lussazione sternoclavare destra con residuo dismorfismo e lieve limitazione funzionale”.
Il c.t.u. ha descritto analiticamente e dettagliatamente gli esiti derivati dalle lesioni sulla preesistente integrità fisica del soggetto in base ai criteri indicati in sede di incarico, specificando che “si ritiene soddisfatto il nesso di causalità tra il sinistro in menzione e gli esiti sopra descritti. Si rileva infatti l'esistenza di rapporto di casualità tra l'evento lesivo patito dalla signora le lesioni riportate e le conseguenti Pt_1
menomazioni, risultando soddisfatti i criteri medico legali del nesso di causa, e segnatamente: criterio cronologico: l'interessamento e la diagnosi traumatica sono successivi all'infortunio del 23 aprile 2017; criterio topografico: le lesioni sono topograficamente compatibili con le modalità traumatogenetiche risultanti;
criterio quali- quantitativo: il ribaltamento dell'autovettura è per natura ed efficienza idoneo a determinare il danno;
criterio di seriazione fenomenica: la catena degli eventi e delle successive cure del caso non ha evidenziato soluzione di continuità nei trattamenti diagnostico-terapeutici” e che “attesa la dinamica del sinistro con ribaltamento dell'autovettura, è congruo ritenere che la lussazione sternoclaveare destra si sarebbe comunque verificate anche con l'uso della cintura di sicurezza”, ed é pervenuto alla conclusione che l'evento traumatico ha determinato una Inabilità Temporanea Parziale
5 al 75% di gg 20, una Inabilità Temporanea Parziale al 50% di giorni 30 ed una Inabilità
Temporanea Parziale al 25% di giorni 30, nonché una riduzione dell'integrità psicofisica del 4%.
Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione, e non adeguatamente confutate dalle parti, attesa l'esaustività dei chiarimenti forniti dal nominato c.t.u. rispetto alle considerazione del consulente di parte convenuta, in ordine agli esiti collegati al mancato utilizzo della cintura di sicurezza, specificando che “si è reputato “ congruo ritenere che la lussazione sternoclaveare destra si sarebbe comunque verificate anche con l'uso della cintura di sicurezza” poichè questa tipologia di lesioni si verifica quando l'estremità mediale della clavicola viene spostata in avanti, o posteriormente verso l'esterno del torace, rispetto alla sua fisiologica posizione. La dinamica del sinistro per come emerso nel corso degli attuali accertamenti medico legali “ L'autovettura finiva su un muretto ai lati della strada, si ribaltava e poi si rimetteva di nuovo in asse l'autovettura”; si ritiene compatibile con lo sviluppo di forze indirette che agiscono sulla spalla con ripercussioni sull'articolazione sterno clavicolare. Ovvero si ritiene che la dinamica descritta rientri nei trauma di una certa entità e con caratteristiche particolari. Altresì l'ipotesi rappresentata nelle note difensive ovvero che altre cause possono essere complicazioni di frattura epifisi prossimale di clavicole o di una frattura dello sterno. Quanto sopra fa comprendere che la signora cercava di trattenersi dall'urtare contro l'abitacolo proteggendosi con il braccio destro atteggiato a difesa, a parere della sottoscritta non trova riscontro nel caso pratico, in quanto la signora riportava solo la lussazione sterno clavicolare e nessune della altre lesioni indicate ovvero ne frattura clavicolare ne sternale”.
Quanto al danno biologico di , esso andrà calcolato ai sensi dell'art. 139 Parte_1
Codice delle Assicurazioni, liquidando per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6 del medesimo art. 139, rapportato all'età del danneggiato al momento del fatto (50) in € 3.909,48, oltre € 822,00 per i 20 giorni di ITP al 75%, €
822,00 per i 30 giorni di ITP al 50%, € 411,00 per i 30 giorni di ITP al 25%, oltre ad
6 euro 1.792,94 per spese mediche, riconosciute congrue dal c.t.u., per un importo complessivo pari ad € 7.757,42.
In base a tali considerazioni, dunque, i convenuti devono essere condannati al pagamento in solido della complessiva somma di € 7.757,42 all'attualità, trattandosi di debito di valore.
Considerato che le maggiori somme così riconosciute ed attribuite rappresentano il valore del bene perduto dal danneggiato, va riconosciuto anche il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento facendo ricorso, al riguardo, a criteri presuntivi ed equitativi, in misura pari agli interessi legali maturati sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione della somma all'epoca del sinistro, ed ulteriori interessi sino al soddisfo.
Non possono, invece, trovare accoglimento le domande di risarcimento del danno morale e del danno esistenziale avanzate da parte attrice.
Sul punto, si deve rammentare che, a norma dell'art. 139 codice delle assicurazioni private, “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
La richiamata disposizione comporta che, in linea di principio, l'importo liquidato in applicazione dei criteri tabellari di base deve ritenersi idoneo a compensare la lesione della salute nelle sue due componenti, dinamico relazionale e di sofferenza soggettiva interiore, a meno che, appunto, nel caso concreto non emergano una rilevante compromissione del profilo dinamico relazionale, attestata da prove documentali o da accertamenti obiettivi, ovvero una sofferenza interiore particolarmente intensa.
I suddetti presupposti non sono, tuttavia, ravvisabili nel caso di specie, in quanto, le limitazioni dinamico relazionali, invocate dalla danneggiata, configurano conseguenze ordinarie del tipo di lesione prodottasi.
Né, peraltro, emerge la prova di una sofferenza soggettiva particolarmente intensa.
7 Infatti, all'esito della prova per testi, è risultato che , dopo il sinistro, Parte_1
accusava dolori al braccio sinistro ed alla spalla sinistra, tanto da dover essere aiutata anche nel vestirsi, nonché per alzarsi dal letto o dalla sedia, e che pensava spesso all'incidente e di sovente piangeva (cfr. deposizione di e , CP_7 Controparte_8 nipoti dell'attrice), tutte circostanza ordinariamente connesse al sinistro di cui trattasi e di cui anche il nominato c.t.u. ha dato conto nel relazionare (cfr. pag. 9 della relazione di perizia, a proposito dell'inabilità temporanea parziale: “Durante tale periodo la signora può avere avuto difficoltà nell'espletamento di alcuni atti quotidiani ( Pt_1 es. vestirsi, igiene personale e della casa etc).”).
Va, infine, disattesa la richiesta ex art. 96 c.p.c., atteso che è ius receptum che, per l'applicazione dell'istituto della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96
c.p.c. deve escludersi la necessità dell'adduzione e della prova del danno, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96. È, invece, presupposto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (Cass. 15017/2016), non rinvenibile nel caso di specie, tanto più che la convenuta compagnia assicurativa ha spiegato specifiche difese, non limitandosi a contestare genericamente la domanda.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in ragione della somma effettivamente attribuita all'attore, seguono la soccombenza;
le spese della CTU, già liquidata con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede: accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento di euro 7.757,42 all'attualità, oltre interessi legali maturati e ulteriori sino al soddisfo, calcolati nei termini di cui in parte motiva;
Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 280,00 per spese ed euro 3.000,00, per compensi oltre rimborso forfettario, iva e cpa, da
8 distrarsi in favore dell'avv. Caruso, antistatario che ne ha fatto richiesta, ponendo definitivamente in capo alla convenuta anche le spese di c.t.u..
Cosenza, 2.4.2024
Il Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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