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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/10/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 710 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Riccardo Misasi n. 11 presso lo studio dell'avv.
DO AN, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 7.07.2025; attore
E
(cod. fisc. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
28.10.1962, elettivamente domiciliata in Amantea (Cs) alla via Dogana B presso lo studio dell'avv. Procopio Roberta, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.08.2025; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 7.07.2025, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1
in AI RO il 18.01.1981 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo
[...]
Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1981), in costanza del quale sono nati tre figli
1 maggiorenni, il 14.10.1981, il 17.09.198 e in data 8.03.1999. A Per_1 Per_2 Per_3 fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, definita con la sentenza n. 635/2011 emessa in data 2.12.2011, passata in giudicato.
Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 18.01.1981 mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di AI
RO (CS) dell'emananda sentenza, stabilendo che nessun assegno debba essere versato sia
a beneficio della ex moglie, essendo nelle piene capacità psico-fisiche di espletare attività lavorativa e provvedere al proprio sostentamento, sia per il figlio per tutte le Persona_4 motivazioni sopra esplicitate”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 9.07.2025.
si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. Controparte_1 depositata il 5.08.2025. La stessa, aderendo alla domanda ex adverso proposta, ha chiesto di
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. , Parte_1 sussistendone i presupposti previsti dalla legge”.
Fissata l'udienza del 20.10.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
quindi, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 635/2011 emessa in data 2.12.2011, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e , che si è protratta ininterrottamente dalla loro Parte_1 Controparte_1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Null'altro va disposto, tenuto conto delle richieste formulate in atti.
La mera pronuncia sullo status rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 710/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AI
RO il 18.01.1981 tra i coniugi e (trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1981);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di AI RO perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 21/10/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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