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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/10/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1367/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
ST LE Presidente relatore
LE IN IU
Emanuele Venzo IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1367/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 14.07.2025, congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.12.1983, residente in [...],
e
(C.F. , nato a [...] C.F._2
PI - UB IC (EE) il 23.09.1989, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LE Roggi (C.F. del Foro di C.F._3
Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Montecatini Terme (PT), Viale G. Verdi, 24, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 14.07.2025, e Parte_1
esponendo di aver contratto Parte_2 matrimonio in Pieve a Nievole (PT) in data 02.07.2016, precisavano Per_ che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il
27.10.2017 e , nata a [...] il [...]. Per_2
Le parti evidenziavano che dopo anni di armonia coniugale e reciproco sostegno, l'unione tra i coniugi andava progressivamente deteriorandosi e i ricorrenti decidevano, di comune accordo, di porre fine alla relazione.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
PRONUNCIARSI la separazione personale dei coniugi con autorizzazione a vivere separati e nel reciproco rispetto;
decorso il periodo di 6 mesi previsto dall'art. 3 Legge 898/1970,
PRONUNCIARSI lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
DISPORSI l'affidamento congiunto dei minori e Persona_3
ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_4 prevalente degli stessi presso la madre , alla quale verrà Parte_1 assegnata la casa familiare, sita in Pieve a Nievole, Via Empolese,
83; le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori ed entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2 DISPORRE l'assegnazione dell'assegno unico per i figli integralmente in favore della madre sig.ra . Parte_1
DISPORRE un assegno di mantenimento mensile a favore di
[...]
e , a carico del padre Persona_3 Persona_4 [...]
, complessivamente nella misura di €. 400,00 da Parte_2 versare entro il giorno 15 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente della sig.ra . Parte_1
DISPORRE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie in favore dei figli minori, con rimborso entro giorni 15 (quindici), dietro esibizione delle relative ricevute e/o preventivi da parte dell'altro genitore.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica e medica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi
(sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei
3 genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia del minore e/o del genitore.
DISPORRE che, finchè il sig. non troverà una Parte_2 sistemazione abitativa alternativa, idonea ad ospitare anche i figli, manterrà la propria residenza presso l'abitazione familiare, facendosi integralmente carico delle rate di mutuo;
una volta che il sig. avrà trovato una sistemazione alternativa - Parte_2 comunque entro e non oltre il 31.12.2025 - l'abitazione familiare resterà nella disponibilità esclusiva della sig.ra e dei figli e da Pt_1 quel momento il mutuo verrà pagato dalla sig.ra . Le imposte e Pt_1 tasse eventualmente correlate alla proprietà dell'immobile resteranno a carico di entrambi i proprietari, in maniera proporzionale.
DISPORRE la frequentazione e visita dei minori nelle seguenti modalità: Per_
- e frequenteranno il padre quantomeno due fine Per_2 settimana alternati ogni mese dalle 16:00 del venerdì alle 21:30 della domenica e, compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori e gli impegni lavorativi dei genitori, almeno due pomeriggi a settimana, dalle 16 alle 21:30 circa, nei giorni da concordare di settimana in settimana;
- finché il sig. manterrà la propria residenza presso Parte_2
l'abitazione familiare, nei periodi sopra indicati, dovrà occuparsi dei figli in maniera esclusiva;
Per_
- durante le vacanze natalizie la madre terrà con sé e ad Per_2 anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive trascorreranno con ciascuno dei due genitori almeno 15
(quindici) giorni consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 31
4 marzo di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
in caso di viaggi in Italia o all'estero, prima della partenza, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il tempo e il luogo del soggiorno.
ASSEGNARE l'abitazione sita in Pieve a Nievole (PT), Via Empolese,
83, alla sig.ra . Parte_1
I coniugi dichiarano di consentire reciprocamente al rilascio del passaporto.
Le parti chiedono, altresì, all'Ill.mo IU adito di non disporre l'ascolto dei figli minori, essendovi ampio accordo tra i genitori sulle modalità di affido, che si ritengono rispondenti all'interesse degli stessi.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 25.09.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
VE (VB) il 03.12.1983 e nato a [...]
PI - UB IC (EE) il 23.09.1989, che hanno contratto matrimonio in Pieve a Nievole (PT) in data 02.07.2016, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieve a Nievole (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
4, P. 1, anno 2016);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 03.10.2025.
Il Presidente relatore
ST LE
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
ST LE Presidente relatore
LE IN IU
Emanuele Venzo IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1367/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 14.07.2025, congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.12.1983, residente in [...],
e
(C.F. , nato a [...] C.F._2
PI - UB IC (EE) il 23.09.1989, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LE Roggi (C.F. del Foro di C.F._3
Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Montecatini Terme (PT), Viale G. Verdi, 24, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 14.07.2025, e Parte_1
esponendo di aver contratto Parte_2 matrimonio in Pieve a Nievole (PT) in data 02.07.2016, precisavano Per_ che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il
27.10.2017 e , nata a [...] il [...]. Per_2
Le parti evidenziavano che dopo anni di armonia coniugale e reciproco sostegno, l'unione tra i coniugi andava progressivamente deteriorandosi e i ricorrenti decidevano, di comune accordo, di porre fine alla relazione.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
PRONUNCIARSI la separazione personale dei coniugi con autorizzazione a vivere separati e nel reciproco rispetto;
decorso il periodo di 6 mesi previsto dall'art. 3 Legge 898/1970,
PRONUNCIARSI lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
DISPORSI l'affidamento congiunto dei minori e Persona_3
ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_4 prevalente degli stessi presso la madre , alla quale verrà Parte_1 assegnata la casa familiare, sita in Pieve a Nievole, Via Empolese,
83; le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi;
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai minori ed entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2 DISPORRE l'assegnazione dell'assegno unico per i figli integralmente in favore della madre sig.ra . Parte_1
DISPORRE un assegno di mantenimento mensile a favore di
[...]
e , a carico del padre Persona_3 Persona_4 [...]
, complessivamente nella misura di €. 400,00 da Parte_2 versare entro il giorno 15 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente della sig.ra . Parte_1
DISPORRE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie in favore dei figli minori, con rimborso entro giorni 15 (quindici), dietro esibizione delle relative ricevute e/o preventivi da parte dell'altro genitore.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica e medica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi
(sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei
3 genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia del minore e/o del genitore.
DISPORRE che, finchè il sig. non troverà una Parte_2 sistemazione abitativa alternativa, idonea ad ospitare anche i figli, manterrà la propria residenza presso l'abitazione familiare, facendosi integralmente carico delle rate di mutuo;
una volta che il sig. avrà trovato una sistemazione alternativa - Parte_2 comunque entro e non oltre il 31.12.2025 - l'abitazione familiare resterà nella disponibilità esclusiva della sig.ra e dei figli e da Pt_1 quel momento il mutuo verrà pagato dalla sig.ra . Le imposte e Pt_1 tasse eventualmente correlate alla proprietà dell'immobile resteranno a carico di entrambi i proprietari, in maniera proporzionale.
DISPORRE la frequentazione e visita dei minori nelle seguenti modalità: Per_
- e frequenteranno il padre quantomeno due fine Per_2 settimana alternati ogni mese dalle 16:00 del venerdì alle 21:30 della domenica e, compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori e gli impegni lavorativi dei genitori, almeno due pomeriggi a settimana, dalle 16 alle 21:30 circa, nei giorni da concordare di settimana in settimana;
- finché il sig. manterrà la propria residenza presso Parte_2
l'abitazione familiare, nei periodi sopra indicati, dovrà occuparsi dei figli in maniera esclusiva;
Per_
- durante le vacanze natalizie la madre terrà con sé e ad Per_2 anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive trascorreranno con ciascuno dei due genitori almeno 15
(quindici) giorni consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 31
4 marzo di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
in caso di viaggi in Italia o all'estero, prima della partenza, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il tempo e il luogo del soggiorno.
ASSEGNARE l'abitazione sita in Pieve a Nievole (PT), Via Empolese,
83, alla sig.ra . Parte_1
I coniugi dichiarano di consentire reciprocamente al rilascio del passaporto.
Le parti chiedono, altresì, all'Ill.mo IU adito di non disporre l'ascolto dei figli minori, essendovi ampio accordo tra i genitori sulle modalità di affido, che si ritengono rispondenti all'interesse degli stessi.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 25.09.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
VE (VB) il 03.12.1983 e nato a [...]
PI - UB IC (EE) il 23.09.1989, che hanno contratto matrimonio in Pieve a Nievole (PT) in data 02.07.2016, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pieve a Nievole (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
4, P. 1, anno 2016);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 03.10.2025.
Il Presidente relatore
ST LE
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